REGOLAMENTO CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

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REGOLAMENTO CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 13/01/2004 e in vigore dall 01.02.2004. 2

INDICE ICE ART. 1 Oggetto del Regolamento......4 ART. 2 Principi e finalità...4 ART. 3 Soggetti promotori dell interpello......4 ART. 4 Contenuti della richiesta di interpello e condizioni di ammissibilità.........5 ART.. 5 Forme e modalità di presentazione della richiesta di interpello.........5 ART. 6 Risposte all interpello......6 ART. 7 Efficacia delle risposte...7 ART. 8 Disposizioni finali......8 3

ART. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento denominato Carta dei diritti del contribuente disciplina gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell interpello con riferimento all applicazione di tutti gli atti aventi natura tributaria di competenza della Provincia. 2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell articolo 58, comma 4, dello Statuto provinciale e della Legge 212 del 27/07/2000 riguardante le Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e successive modifiche e integrazioni. 3. Per interpello si intende la richiesta scritta presentata alla Provincia dal soggetto interessato al fine di ottenere un parere vincolante sull applicazione delle disposizioni in materia tributaria. ART. 2 Principi e finalità 1. Il presente Regolamento garantisce: a) il rispetto del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Provincia; b) certezza, chiarezza e pubblicità degli atti adottati. ART. 3 Soggetti promotori dell interpello 1. Possono presentare richiesta di interpello sia le persone fisiche che le persone giuridiche a qualunque titolo obbligate agli adempimenti tributari, nonché gli eventuali soggetti coobbligati. 2. Possono presentare richiesta di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale e gli ordini professionali, sia per le questioni che affrontano casi riferiti alla propria posizione tributaria sia per i casi riguardanti un loro singolo associato, iscritto o rappresentato. 4

ART. 4 Contenuti della richiesta di interpello e condizioni i di ammissibilità 1. La richiesta di interpello può essere presentata qualora sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni di ammissibilità: a) l interesse a conoscere, relativamente a casi concreti, individuali, comunque d interesse del proponente, l interpretazione di determinati atti applicabili; b) il richiamo all esistenza di obiettive condizioni di incertezza sull interpretazione degli atti da applicare; c) il non aver ancora attuato con il proprio adempimento la norma oggetto di interpello o posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari; d) l indicazione del comportamento e della soluzione interpretativa giuridica su cui si richiede il parere. 2. In mancanza di tali condizioni l interpello non è ammissibile. Tale inammissibilità viene comunicata ai soggetti interessati. 3. In mancanza delle suddette condizioni, la richiesta verrà valutata alla stregua di un ordinario quesito a carattere meramente informativo non disciplinato né produttivo di effetti ai sensi del presente Regolamento. 4. La richiesta di interpello non può essere proposta con riferimento ad accertamenti tecnici. 5. La presentazione della richiesta di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. ART. 5 Forme e modalità di presentazione della richiesta di interpello 1. La richiesta di interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere: a) i dati identificativi dei soggetti di cui all art. 3 del presente Regolamento: nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale, domicilio, ed eventuali recapiti di telefax o telematici; b) la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato e la chiara formulazione del quesito cui si chiede alla Provincia di rispondere; 5

c) la sottoscrizione del soggetto interessato e dell eventuale rappresentante legale: in caso di mancata sottoscrizione la Provincia invita il contribuente a regolarizzare la richiesta; in questo caso la richiesta si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la sottoscrizione. In mancanza, entro 30 giorni dall invito, si determina l inammissibilità della medesima. 2. La richiesta di interpello deve essere corredata da ogni documento utile alla sua completa valutazione e alla soluzione del quesito posto. L ufficio competente ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata e della compiutezza della risposta, può chiedere al soggetto interessato di integrare la documentazione. Tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2 stabilito per la risposta previsto dal successivo art. 6, che inizia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le stesse modalità della richiesta di interpello. 3. La richiesta di interpello può essere redatta, senza oneri di bollo: a) in carta libera: tramite consegna diretta al competente ufficio tributi, o a mezzo telefax, oppure mediante spedizione tramite servizio postale preferibilmente con raccomandata A/R; b) su supporto informatico. In tutti i casi la Provincia provvede a rilasciare idonea ricevuta, a far data dall avvenuta protocollazione. 4. La richiesta di interpello è presentata al competente ufficio tributi della Provincia di Bologna ART. 6 Risposte all interpello 1. La risposta, scritta e motivata, è predisposta dal dirigente competente o dal funzionario delegato 2. La risposta è comunicata mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 45 giorni, decorrenti dalla data di protocollazione dell'istanza di interpello, ovvero entro la data in cui è stata regolarizzata. La risposta può essere fornita 6

anche via telefax o telematicamente, nei successivi 30 giorni farà seguito l invio cartaceo della medesima. 3. Qualora la richiesta di interpello sia ritenuta inammissibile il dirigente competente o il funzionario delegato ne da comunicazione al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, motivandone la ragione. ART. 7 Efficacia delle risposte 1. La risposta della Provincia ha efficacia esclusivamente nei confronti del soggetto interessato. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla questione oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte della Provincia 2. Qualora la risposta della Provincia non pervenga al soggetto interessato entro il termine di 45 giorni, si intende che la Provincia, per il principio del silenzio-assenso, concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato. 3. Limitatamente alla questione oggetto di interpello sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta fornita dalla Provincia ovvero dall interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso. Nel termine di venti giorni il proponente potrà presentare all Amministrazione richiesta di revoca dell atto. L Amministrazione dovrà pronunciarsi per consentirgli l eventuale ricorso agli organi di giustizia tributaria. 4. Decorso il termine di 45 giorni di cui all art. 6, comma 2, la Provincia, sia in caso di risposta che di silenzio assenso, può ritornare sulla questione dando al contribuente una risposta diversa da quella fornita in precedenza ovvero dall interpretazione emersa in caso di silenzio assenso. A seguito del verificarsi di tale ipotesi il contribuente: a) qualora abbia già dato applicazione alla norma secondo il parere precedentemente espresso si dovrà attenere alla risposta rettificativa solo per i futuri adempimenti; b) qualora non abbia ancora dato applicazione alla norma sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa ma senza l irrogazione di sanzioni 7

ART. 8 Disposizioni finali 1. Il presente Regolamento ha effetto a decorrere dal l febbraio 2004. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizione di legge che regolano in via generale la materia. 8