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Transcript:

Linee Guida per l attuazione del DM 11/12/2009 recante Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria Il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009 Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria ha apportato alcuni significativi cambiamenti in merito alle modalità di fruizione e verifica delle esenzioni ticket per condizione economica dei pazienti, che necessitano di un adeguamento delle modalità organizzative dei relativi servizi delle Aziende Sanitarie. Si ricorda che la normativa attualmente in vigore (legge 537/1993 e successive modificazioni) individua come aventi diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per quanto riguarda il reddito, le seguenti categorie: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (Codice E01) Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E02) Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (Codice E03) Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E04) Come indicato con nota regionale prot. n. 0069149 del 7/5/2008, fino ad oggi le modalità utilizzate per la determinazione del diritto all esenzione per le categorie sopra elencate sono le seguenti: l indicazione dell esenzione in relazione alla posizione reddituale dell assistito è effettuata a cura degli operatori di sportello di prenotazione in base alla autocertificazione dell avente diritto, debitamente firmata secondo le modalità già in uso. L operatore che raccoglie l autocertificazione provvede a marcare la casella contrassegnata dalla lettera R e a riportare lo specifico codice nelle apposite caselle; ha cura inoltre di far apporre la firma nello spazio adiacente all uopo individuato. Il DM in oggetto modifica sia le modalità di determinazione del diritto a tipologia di esenzione che le modalità prescrittive dell informazione dell esenzione stessa. Il DM prevede infatti che il medico precrittore, all'atto della prescrizione su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, su richiesta dell'assistito, rilevi l'eventuale codice di esenzione da reddito reso disponibile dal sistema TS relativo al medesimo assistito, lo comunichi all'interessato e lo riporti sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» presente sulla ricetta. La Regione Umbria, al fine di semplificare la rilevazione dell informazione relativa all esenzione da reddito, in fase di prima attuazione del DM ha stabilito di emettere e distribuire un certificato di esenzione per tutti gli assistiti presenti nelle liste degli aventi diritto predisposte dal sistema TS. Per coloro che non sono presenti nelle liste e che 1

ritengano di essere in possesso del diritto all esenzione per condizione economica rimangono valide le disposizioni previste dal DM: tali assistiti potranno rivolgersi alla propria Azienda USL di competenza e richiedere l'apposito certificato provvisorio di esenzione per reddito messo a disposizione dal Sistema TS tramite specifiche funzionalità, dietro presentazione di apposita autocertificazione così come definita dal comma 7 del DM 11/12/2009. Resta inteso che le autocertificazioni dovranno riferirsi al periodo d'imposta rilevante ai fini del rilascio del predetto certificato provvisorio secondo quanto previsto dalla normativa vigente, cioè ai dati reddituali dell anno precedente a quello in cui avviene l autocertificazione. Le modalità di attuazione previste dalla Regione Umbria prevedono pertanto che il medico prescrittore, al momento della prescrizione, verifichi il diritto all esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria dal certificato/certificato provvisorio di esenzione presentato dall assistito, rilevi il codice esenzione e lo indichi nell apposito spazio presente sulla ricetta. Nel caso in cui il cittadino non risulti essere in possesso del diritto all esenzione né per condizione economica né per qualunque altra condizione, il medico dovrà annullare con un segno la casella con la lettera N presente sul fronte della ricetta. Resta inteso che il medico prescrittore potrà rilevare l informazione direttamente dal sistema TS nel caso in cui abbia a disposizione gli strumenti necessari per effettuare tale operazione. I medici specialisti e di continuità assistenziale, in mancanza del certificato di esenzione e degli strumenti necessari per accedere al sistema TS, potranno acquisire l informazione del diritto all esenzione anche dalla prescrizione con cui l assistito ha avuto accesso allo specialista. Tempi di Attuazione Dal 16 Agosto 2011 ATTIVITA INFORMATIVA verso tutti i destinatari coinvolti dalle nuove modalità organizzative: medici prescrittori, cittadini, operatori aziendali (del CUP, del FARMACUP, delle strutture private accreditate convenzionate, ecc); Dal 15 Settembre 2011 STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI CERTIFICATI DI ESENZIONE PER REDDITO - agli assistiti presenti nelle liste degli aventi diritto predisposte dal sistema TS; - a coloro che non sono presenti nelle liste e che ritengano di essere in possesso del diritto all esenzione per condizione economica. Dal 15 settembre 2011 fino al 30 novembre 2011 dovranno coesistere entrambe le modalità di dichiarazione dell esenzione da reddito (compilazione dell informazione da parte del medico prescrittore o autocertificazione dell assistito agli sportelli CUP). Dal 1 dicembre 2011 - AVVIO A REGIME a partire da tale data l unica modalità di fruizione dell esenzione da reddito dovrà essere l apposizione della relativa informazione sulla ricetta da parte del medico prescrittore. Non sarà più possibile pertanto accettare autocertificazioni da parte dei servizi CUP al momento della prenotazione/pagamento della prestazione. 2

Certificato di Esenzione per Reddito Le Aziende USL di competenza dovranno rilasciare il Certificato di Esenzione per Reddito a tutti gli assistiti presenti nelle liste degli aventi diritto messe a disposizione dal sistema TS, le quali contengono le tipologie E01, E03, E04. Per l emissione di tale certificato si dovrà utilizzare l apposita funzionalità messa a disposizione dal sistema TS a cui gli operatori possono accedere abilitati dall amministratore di sicurezza aziendale del Sistema TS. Per la tipologia E02 e per tutti coloro che non sono presenti nelle liste e che ritengano di essere in possesso del diritto all esenzione per condizione economica dovrà essere rilasciato un certificato provvisorio di esenzione per reddito messo a disposizione dal Sistema TS tramite apposite funzionalità, dietro presentazione di specifica autocertificazione così come definita dal comma 7 del DM 11/12/2009. Le liste del Sistema TS verranno aggiornate con i dati degli assistiti cui le Aziende USL rilasceranno le autocertificazioni, contestualmente al rilascio dell autocertificazione stessa. Poiché il sistema TS mette a disposizione l informazione relativa alla verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino entro il 31 marzo di ogni anno, il certificato rilasciato dalle Aziende USL ai cittadini aventi diritto avrà validità dal momento del rilascio fino al 31 marzo dell anno successivo eccetto che per i seguenti casi: i bambini che compiono 6 anni durante il periodo di validità dell esenzione e quindi perdono il diritto all esenzione stessa, la data di fine validità nel certificato di esenzione corrisponderà con la data di compimento dei 6 anni di età. gli assistiti aventi diritto che compiono i 65 anni durante il periodo di validità sono compresi, nelle informazioni messe a disposizione dal Sistema TS con la data di inizio validità dell esenzione corrispondente al giorno in cui compiono i 65 anni. Pertanto il certificato di esenzione che verrà stampato avrà validità a partire da tale data. Si precisa inoltre che: gli assistiti che autocertificano il diritto all esenzione in quanto non presenti negli elenchi del sistema TS, dovranno far riferimento ai redditi riferiti all anno solare precedente, così come previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni. per gli assistiti che provengono da fuori Regione, nell ipotesi che la ricetta non riporti il codice di esenzione e l assistito si dichiari esente, in via transitoria, fino alla completa attuazione del DM 11/12/2009 su tutto il territorio nazionale, è consentita l autocertificazione con l apposizione della firma sulla ricetta secondo le vecchie modalità; il certificato di esenzione su autocertificazione ha validità su tutto il territorio nazionale; il certificato di esenzione, sia per gli assistiti presenti nelle liste degli aventi diritto predisposte dal Sistema TS sia per quelli che si autocertificano, è rilasciato dall Azienda USL di assistenza. Attività a carico delle Aziende Il Sistema TS, per l acquisizione delle liste degli aventi diritto, mette a disposizione nella sezione Servizi Online, tutte le funzionalità necessarie per la cui descrizione si 3

rimanda al manuale d uso messo a disposizione sul portale del sistema TS. A tale funzione si accede opportunamente abilitati dall Amministratore di Sicurezza aziendale del Sistema TS. Al fine di dare attuazione al DM 11/12/2009 secondo le modalità previste dalla Regione Umbria le Aziende USL dovranno provvedere alle seguenti attività: 1. predisporre l acquisizione massiva delle informazioni degli aventi diritto presenti nelle liste predisposte dal Sistema TS e la stampa dei certificati di esenzione per condizione economica; 2. predisporre la stampa del certificato di esenzione per tutti gli aventi diritto contenuti nelle liste messe a disposizione dal Sistema TS in formato A4 attraverso l apposita funzionalità messa a disposizione dal sistema TS; 3. organizzare la distribuzione dei certificati di esenzione ai cittadini nel territorio avendo cura, in considerazione che la maggior parte dei destinatari sono persone anziane, di rendere la distribuzione il più possibile capillare per limitare gli spostamenti. E comunque lasciata facoltà alle Aziende USL di utilizzare le forme di distribuzione ritenute più efficaci; 4. informare i medici MMG/PLS circa le nuove modalità che i medici prescrittori devono adottare a partire dal 15 settembre 2011 per determinare il diritto all esenzione da parte dell assistito, attraverso la rilevazione del codice dal certificato di esenzione e l indicazione dello stesso sulla ricetta; tale modalità diventerà obbligatoria a partire dal 1 dicembre 2011; 5. informare i medici prescrittori dipendenti e di struttura accreditata circa: a. le nuove modalità che i medici prescrittori devono adottare a partire dal 15 settembre 2011 per determinare il diritto all esenzione da parte dell assistito, attraverso la rilevazione del codice dal certificato di esenzione e l indicazione dello stesso sulla ricetta; tale modalità diventerà obbligatoria a partire dal 1 dicembre 2011; b. la possibilità, per i medici specialisti ed i medici di continuità assistenziale, in mancanza del certificato di esenzione e degli strumenti necessari per accedere al sistema TS, di acquisire l informazione del diritto all esenzione, dalla prescrizione con cui l assistito ha avuto accesso allo specialista; 6. Informare i cittadini, mediante una campagna informativa dedicata, in merito: a. alle nuove modalità che gli assistiti devono adottare per esercitare il loro diritto all esenzione per condizione economica attraverso il certificato di esenzione. Al fine di agevolare le operazioni di rilascio dei certificati si raccomanda alle Aziende USL di prevedere una distribuzione capillare dei punti ai quali i cittadini possono rivolgersi e di indirizzare correttamente tutti gli interessati. b. alle modalità con cui l assistito può richiedere il certificato di esenzione su autocertificazione e le verifiche che saranno operate su tali autocertificazioni; c. ai tempi di attuazione delle nuove modalità per determinare il diritto all esenzione. 7. Informare e organizzare gli uffici competenti Aziendali circa: a. le nuove modalità per determinare il diritto all esenzione; b. le modalità con cui rilasciare i Certificati di Esenzione agli assistiti presenti nelle liste degli aventi diritto predisposte dal sistema TS e quelli provvisori per autocertificazione; c. le modalità e i tempi di verifica delle autocertificazioni come definiti dal DM; d. i tempi di attuazione delle nuove modalità per determinare il diritto all esenzione; 8. Informare le strutture di erogazione pubbliche e convenzionate circa: 4

a. la necessità di utilizzare, a partire dal 15 settembre 2011 e fino al 30 novembre 2011, entrambe le modalità di riconoscimento dell esenzione per reddito: in presenza del relativo codice apposto sulla ricetta dal medico prescrittore o, nel caso in cui tale codice non sia presente, utilizzando le modalità attualmente in uso; b. l obbligo, a partire dal 1 dicembre 2011, di ri conoscere l esenzione per reddito solo in presenza del relativo codice presente in ricetta e di conseguenza l eliminazione della modalità di autocertificazione al momento dell erogazione della prestazione attualmente in uso (biffatura della lettera R e inserimento dello specifico codice di esenzione da reddito nelle apposite caselle da parte dell operatore; firma dell assistito nello spazio all uopo dedicato). Le attuali modalità di determinazione del diritto di esenzione sono ammesse, in via transitoria, fino alla completa attuazione del DM 11/12/2009 su tutto il territorio nazionale, per gli assistiti che provengono da fuori Regione, nell ipotesi che la ricetta non riporti il codice di esenzione e l assistito si dichiari esente. Attività a carico dei medici prescrittori Al fine di dare attuazione al DM 11/12/2009 secondo le modalità previste dalla Regione Umbria i medici prescrittori dovranno provvedere alle seguenti attività: 1. Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta: a partire dal 15 settembre 2011 all atto della prescrizione e su presentazione dell assistito del certificato di esenzione, rilevare il codice di esenzione per reddito e indicarlo sull apposito spazio della ricetta ovvero, se il cittadino risulta non essere in possesso del diritto all esenzione oltre che per condizione economica anche per qualsiasi altra condizione (patologia, ecc.), il medico deve annullare con un segno la casella N presente sul fronte della ricetta. E facoltà del medico rilevare l informazione relativa all esenzione dalla lista degli aventi diritto di sua competenza tramite il servizio Web Service messo a disposizione dal Sistema TS a cui si accede tramite credenziali di autenticazione distribuite dalle Aziende USL. Si precisa che le credenziali sono le stesse, già distribuite, utilizzate per accedere all applicazione per l invio del certificato di malattia telematico. 2. Medici dipendenti SSN e di strutture convenzionate: a partire dal 15 settembre 2011 all atto della prescrizione e su presentazione dell assistito del certificato di esenzione, rilevare il codice di esenzione per reddito e indicarlo sull apposito spazio della ricetta ovvero, se il cittadino risulta non essere in possesso del diritto all esenzione oltre che per condizione economica anche per qualsiasi altra condizione (patologia, ecc.), il medico deve annullare con un segno la casella N presente sul fronte della ricetta. E facoltà del medico rilevare l informazione relativa all esenzione tramite la funzionalità Web di interrogazione del singolo assistito sull archivio nazionale degli aventi diritto a cui si accede tramite credenziali di autenticazione distribuite dalle Aziende USL. Si precisa che le credenziali sono le stesse, già distribuite, utilizzate per accedere all applicazione per l invio del certificato di malattia telematico. I medici specialisti ed i medici di continuità assistenziale, in mancanza del certificato di Esenzione da reddito e degli strumenti necessari per accedere al sistema TS, potranno acquisire l informazione del diritto all esenzione, dalla prescrizione con cui l assistito ha avuto accesso allo specialista. 5

I cittadini sprovvisti di certificato di esenzione devono essere invitati a rivolgersi ai competenti uffici aziendali per il suo rilascio. Per le prescrizioni relative a cittadini assistiti in un altra Regione che si dichiarano esenti e sono sprovvisti di certificato di esenzione e di altro documento che ne attesti il diritto (ricetta di accesso allo specialista), in via transitoria, fino alla completa attuazione del DM su tutto il territorio nazionale, si autocertificheranno al momento dell erogazione secondo le modalità già in uso. Controlli sulle Autocertificazioni Il DM prevede che le Aziende USL operino i controlli su tutte le autocertificazioni rilasciate ai propri assistiti. Tali controlli dovranno essere effettuati come segue: per gli assistiti che hanno autocertificato le esenzioni per reddito E01, E03 ed E04, utilizzando i dati che il Sistema TS mette a disposizione delle Aziende Sanitarie annualmente, entro il 31 marzo, di seguito descritti: tali informazioni sono fornite sulla base degli ultimi dati disponibili al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, quindi si tratta dei dati reddituali dell'anno precedente a quello di elaborazione delle informazioni sul Sistema TS, pertanto fanno riferimento ai redditi relativi a due anni prima. Resta inteso che per i controlli delle autocertificazioni dovranno essere utilizzati i dati riferiti al periodo d'imposta rilevante ai fini del rilascio del predetto certificato provvisorio, cioè i dati reddituali dell anno precedente a quello in cui avviene l autocertificazione; Esenzione E01: l'agenzia delle Entrate rende disponibile al Sistema TS le informazioni concernenti il reddito complessivo dei nuclei familiari con valore non superiore a 36.151,98, i codici fiscali dei componenti dei suddetti nuclei familiari e le relazioni di parentela risultanti dalle dichiarazioni riferite al periodo d'imposta corrispondente. Il Sistema TS seleziona solo i nuclei familiari con reddito inferiore alla soglia e solo i soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale ed associa ad ogni singolo assistito avente diritto il codice esenzione E01. Esenzione E03 ed E04: L'INPS rende disponibile al Sistema TS, l'accesso alle informazioni concernenti gli elenchi dei titolari di pensione sociale o di assegno sociale (E03), e dei titolari di pensione integrata al minimo (E04). Il Sistema TS, sulla base delle soglie di reddito, di condizione di pensionato e di età, seleziona i nuclei familiari aventi diritto all'esenzione, e per i soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale associa ad ogni singolo componente del nucleo familiare il codice dì esenzione corrispondente. Le Aziende USL, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni), sono tenute, entro 6 mesi dal momento in cui sono disponibili i dati sopra descritti del Sistema TS, a controllare tutte le autocertificazioni rilasciate dai propri assistiti. per gli assistiti che hanno autocertificato le esenzioni per reddito E02: poiché attualmente le informazioni relative allo stato di disoccupazione, presenti nel Sistema informativo lavoro (SIL), non sono disponibili al Sistema TS, l'azienda USL dovrà prevedere il controllo di tutte le autocertificazioni con le modalità ad oggi in uso, vale a dire attraverso i servizi competenti. 6

Qualora dai controlli emerga l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'azienda USL comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, da versare al Servizio sanitario nazionale, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale provvedere al pagamento, ovvero esibire all'azienda USL la documentazione comprovante quanto dichiarato. Per i controlli sulle autocertificazioni, e la riscossione di eventuali ticket, la data a cui fare rifermento è la data di prescrizione, in quanto è il momento in cui avviene l'attestazione del diritto all'esenzione, non quindi la data di erogazione. Si ricorda, infine, che, ai sensi del DPR 445/2000, l'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all'art 76 del suddetto decreto. 7