Bollettino. n /15 marzo Anno XXXIV. 17 marzo Delibere e provvedimenti urgenti. 1/15 marzo 2017

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Bollettino Anno XXXIV n. 3.1 17 marzo 2017 1

Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 2 Comunicazioni 41 3 Altre decisioni 45 4 Appendice 47 Indice cronologico 56 Indice per materia 58 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Direzione e redazione: via G. B. Martini, 3 00198 ROMA, tel. 06/84771 Direttore responsabile: Antonella Nibaldi Redazione: Laura Ferri (coordinatrice) Elaborazione e composizione: Claudia Amadio, Alfredo Gloria 2

Provvedimenti adottati dalla Commissione 1 adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento Delibera n. 19386 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della B.H.N.V. Online ltd per violazione dell art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per strumenti finanziari si intendono contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ( ) «swap» ( ) e altri contratti derivati, e l art. 18, comma 1, secondo cui l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche ; RILEVATO che, all esito degli accertamenti, anche ispettivi, svolti sul web è emerso che il sito web www.opteck.com offriva servizi di trading on line su opzioni binarie; RILEVATO, in particolare, che dalle verifiche svolte sul predetto sito con riferimento al periodo 22 agosto 2013-12 febbraio 2014, è emerso quanto segue: i) la disponibilità del sito www.opteck.com anche in lingua italiana; ii) la presenza sul predetto sito di comunicazioni volte ad illustrare al potenziale cliente la possibilità di investire in strumenti finanziari quali le opzioni binarie; iii) la possibilità per i risparmiatori italiani eventualmente interessati di accedere ai servizi di trading offerti e di utilizzare la piattaforma di negoziazione, previa apertura on line sul sito www.opteck.com di un conto su cui depositare somme di denaro necessarie per poter operare; iv) la circostanza secondo cui l effettuazione delle operazioni di trading richiede un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line. In particolare, nel sito sono indicate le modalità di deposito e gli importi minimi richiesti; v) l indicazione nella pagina web dei termini contrattuali dell accordo stipulato con la società B.H.N.V. Online Ltd, registrata presso la giurisdizione del Belize; vi) l indicazione nella pagina Su di noi del sito, tra l altro, della denominazione della società B.H.N.V. Online Ltd, nonché dei relativi recapiti, tra i quali uno dedicato all assistenza nei confronti degli utenti italiani; RILEVATO che le suindicate risultanze evidenziano che l attività svolta tramite il sito www.opteck.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento in via professionale nei confronti del pubblico italiano; CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto emerso dalle suddette verifiche, in data 2 settembre e 11 ottobre 2013 la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su fenomeni abusivi ha inoltrato alla B.H.N.V. Online Ltd due note di richiamo di attenzione con cui sono state richieste alla medesima società precisazioni sui servizi offerti via web e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere un attività configurabile come un servizio di investimento; RILEVATO che le predette note sono rimaste prive di riscontro da parte della B.H.N.V. Online Ltd, pur risultando essere state recapitate alla stessa società; VISTA la nota del 20 ottobre 2014, con cui un risparmiatore italiano ha segnalato che la B.H.N.V. Online Ltd continuava ad operare tramite il sito www.opteck.com anche dopo le predette note di richiamo di attenzione e che avrebbe subito perdite di denaro a seguito delle operazioni effettuate sul medesimo dominio; ESAMINATE le note inviate il 27 dicembre 2014 nell interesse della società B.H.N.V. Online Ltd, con cui si afferma, tra l altro, che «l Italia non [sarebbe] mai stato un ob- 3

biettivo di mercato di Opteck» e che «in quasi tre anni di attività i clienti italiani sono stati all incirca 400»; RILEVATO che, nel periodo in esame, la società non era autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano alcun servizio di investimento e non risultava iscritta nella sezione dell albo tenuto dalla Consob ai sensi dell art. 20 del TUF delle imprese di investimento extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia; VISTA la nota del 9 febbraio 2015, notificata in data 11 marzo 2015, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su fenomeni abusivi, in relazione ai fatti sopra rappresentati, ha contestato, tra gli altri, alla B.N.H.V. Online Ltd la violazione dell art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998; RILEVATO che, successivamente alle citate note del 27 dicembre 2014, la società non ha trasmesso deduzioni difensive in merito all addebito contestato; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 10 settembre 2015, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione e ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione; VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, commi 3 e 4, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il quale consente ai destinatari di lettere di contestazione che, nell ambito del procedimento, non hanno presentato deduzioni scritte ovvero non hanno partecipato all'audizione personale, di richiedere la trasmissione della relazione finale dell Ufficio Sanzioni Amministrative entro 15 giorni dall entrata in vigore della delibera stessa; RILEVATO che la B.H.N.V. Online Ltd, nel corso del procedimento non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere l audizione personale e, successivamente all entrata in vigore della delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, non ha richiesto di ricevere copia della relazione finale dell Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, emergono elementi idonei a ritenere accertata la contestazione mossa alla B.H.N.V. Online Ltd, in quanto: - in esito alle accertamenti svolti sul web è emerso che il predetto soggetto, attraverso il sito www.opteck.com, consultabile anche in lingua italiana, ha invitato gli investitori italiani ad eseguire sulle piattaforme di trading disponibili sul medesimo dominio operazioni su opzioni binarie mediante l apertura di un conto corrente online e contestuale versamento in denaro, senza idonei disclaimer che tenessero conto dei vincoli posti al riguardo dal citato art. 18 del Tuf; - sotto il profilo oggettivo, l attività in oggetto si è sostanziata in un ipotesi di svolgimento di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari, in via professionale, nei confronti del pubblico italiano, effettuata mediante mezzi di comunicazione a distanza, rilevante ai sensi del citato art. 18, comma 1; RITENUTO, con riguardo al profilo soggettivo, che la condotta della B.H.N.V. Online Ltd è qualificabile come colposa; RILEVATO, in merito alla quantificazione della sanzione, che: - l art. 190, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 prevede l irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila per la violazione dell articolo 18, comma 1, del medesimo decreto; - l art. 11 della legge n. 689/1981 stabilisce che «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; - nel caso di specie la violazione si è protratta per un limitato lasso temporale; - la parte ha dichiarato che «in quasi tre anni di attività i clienti italiani sono stati all incirca 400»; - dopo i richiami d attenzione inviati alle società in discorso e le citate comunicazioni in tema di opzioni binarie, il 20 ottobre 2014 un investitore ha segnalato che la B.H.N.V. Online Ltd all epoca operava in Italia tramite il sito www.opteck.com e che lo stesso avrebbe subito perdite sugli investimenti effettuati tramite detto dominio; D E L I B E R A: Nei confronti della B.H.N.V. Online Ltd, con sede all indirizzo Suite 102, Ground floor Blake building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000, somma della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento. Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal 4

caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica. 23 settembre 2015 Delibera n. 19613 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Seab Mustafi, director di Fie World Finance Ltd e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima Società, per violazione dell art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l art. 1, comma 2, che definisce gli strumenti finanziari oggetto dei servizi e delle attività di investimento disciplinati dallo stesso decreto, e l art. 18, comma 1, secondo cui l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche ; RILEVATO che a seguito della ricezione della segnalazione inviata da un investitore sono stati effettuati accertamenti sul sito www.forexitaly.eu, in esito ai quali è emerso che la società Fie World Finance Ltd, non iscritta nella sezione dell Albo delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad operare in Italia in libera prestazione di servizi o per il tramite di una succursale sul territorio nazionale, ha offerto agli investitori italiani servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari tramite la piattaforma di trading presente sul sito www.forexitaly.eu, redatto anche in lingua italiana; CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto emerso dalle suddette verifiche la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su fenomeni abusivi ha inoltrato alla Fie World Finance Ltd, in data 21 gennaio 2015 e 3 febbraio 2015, due note di richiamo di attenzione con cui sono state richieste precisazioni sui servizi offerti via web tramite la piattaforma di trading e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere nei confronti dei soggetti residenti in Italia un attività configurabile come un servizio di investimento; RILEVATO che le predette note sono rimaste prive di riscontro da parte della Fie World Finance Ltd; VISTA la nota del 24 luglio 2015, notificata in data 8 ottobre 2015, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su fenomeni abusivi, in relazione ai fatti sopra rappresentati, ha contestato al sig. Seab Mustafi, in qualità di director della società Fie World Finance Ltd all epoca dei fatti, ai sensi dell art. 195, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, la violazione dell art. 18, comma 1, dello stesso Decreto; RILEVATO che, con nota in pari data, notificata il 28 agosto 2015, la medesima violazione è stata altresì contestata alla società Fie World Finance Ltd, quale soggetto responsabile in solido con l autore della violazione, ai sensi dell art. 195, comma 9, del D. Lgs. n. 58/1998; RILEVATO che le parti non hanno svolto alcuna attività difensiva; VISTA la Relazione per la Commissione dell 11 aprile 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e dato atto che i soggetti interessati non hanno ritenuto di svolgere nel corso dell intero procedimento sanzionatorio, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione e ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione; RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, emergono elementi idonei a ritenere accertata la contestazione mossa al sig. Mustafi in quanto in esito agli accertamenti svolti sul web è emerso che quanto meno nel periodo tra il 14 gennaio 2015 e il 2 aprile 2015 la società Fie World Finance Ltd, società di cui all epoca dei fatti il sig. Mustafi risultava essere «director», svolgeva un attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione; VISTO l art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, il quale, per la violazione dell art. 18, comma 1, del medesimo Decreto, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; CONSIDERATI i criteri generali di cui all art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri: - la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; - la gravità soggettiva della condotta posta in essere; CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che: 5

- la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento; - la violazione è stata posta in essere quanto meno nel periodo tra il 14 gennaio 2015 e il 2 aprile 2015; - l offerta di servizi di investimento in Italia mediante il sito non si è interrotta a seguito dei richiami d attenzione trasmessi in data 21 gennaio 2015 e 3 febbraio 2015. RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile al sig. Mustafi quanto meno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: 1) nei confronti del sig. Seab Mustafi, nella qualità di director della Fie World Finance Ltd nel periodo oggetto di contestazione, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 10.000,00 della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento; 2) è ingiunto alla Fie World Finance Ltd, con sede legale in 20-22 Wenlock Road, Londra, Gran Bretagna, quale responsabile in solido, ai sensi dell art. 195, comma 9, del D. Lgs. n. 58/1998, il pagamento della sopra indicata sanzione amministrativa pecuniaria, con obbligo di regresso nei confronti dell autore della violazione. Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica. 18 maggio 2016 Delibera n. 19693 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. David Stewart Brown, director di Ntd Invest Corp Ltd, per violazione dell art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per strumenti finanziari si intendono contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ( ) «swap» ( ) e altri contratti derivati.., e l art. 18, comma 1, secondo cui «l esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»; RILEVATO che a seguito della ricezione della segnalazione inviata da un investitore sono stati effettuati accertamenti sul sito www.livetrader.eu in data 27 febbraio 2015 e 29 aprile 2015, in esito ai quali è emerso che la società Ntd Invest Corp Ltd, non iscritta nella sezione dell Albo delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad operare in Italia in libera prestazione di servizi o per il tramite di una succursale sul territorio nazionale, ha offerto agli investitori italiani servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari tramite la piattaforma di trading, che consentiva la registrazione anche agli utenti residenti in Italia; CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto emerso dalle suddette verifiche la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su fenomeni abusivi ha inoltrato alla Ntd Invest Corp Ltd, in data 10 marzo 2015 e 27 marzo 2015, due note di richiamo di attenzione con cui sono state richieste precisazioni sui servizi offerti via web tramite la piattaforma di trading e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere nei confronti dei soggetti residenti in Italia un attività configurabile come un servizio di investimento; RILEVATO che le predette note sono rimaste prive di riscontro da parte della Ntd Invest Corp Ltd; VISTA la nota del 29 marzo 2016, recapitata in data 22 aprile 2016, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su fenomeni abusivi, in relazione ai fatti sopra rappresentati, ha contestato al sig. David Stewart Brown, in qualità di director della società Ntd Invest Corp Ltd dal 27 febbraio 2015 al 20 marzo 2015, ai sensi dell art. 195, comma 1, del D. Lgs. n. 6

58/1998, la violazione dell art. 18, comma 1, dello stesso Decreto; RILEVATO che con nota trasmessa il 22 aprile 2016, il sig. Brown ha presentato le proprie deduzioni difensive; VISTA la Relazione per la Commissione del 26 maggio 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l addebito contestato al sig. Brown e ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione; VISTA la nota del 7 giugno 2016 con la quale è stata tramessa al sig. Brown copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate con nota del 16 giugno 2016 dal sig. Brown in replica alla predetta Relazione USA; CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato con le deduzioni difensive presentate in precedenza e non sono idonee, pertanto, a configurare una diversa qualificazione giuridica delle condotte illecite accertate imputabili al sig. Brown; RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie; RITENUTA conclusivamente accertata, a carico del sig. Brown, in qualità di Director della Ntd Invest Corp Ltd, la violazione dell art. 18, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per aver svolto un attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione; VISTO l art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, il quale, per la violazione dell art. 18, comma 1, del medesimo Decreto, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; CONSIDERATI i criteri generali di cui all art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri: - la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; - la gravità soggettiva della condotta posta in essere; CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che: - la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento; - la violazione è stata posta in essere quanto meno nel periodo tra il 27 febbraio 2015 e il 20 marzo 2015; - l offerta di servizi di investimento in Italia mediante il sito non si è interrotta a seguito dei richiami d attenzione trasmessi in data 10 marzo 2015 e 27 marzo 2015; - un investitore ha dichiarato che la Ntd Invest Corp Ltd all epoca operava in Italia tramite il sito www.livetrader.eu e che lo stesso avrebbe subito perdite a seguito degli investimenti effettuati tramite detto dominio; RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile al sig. Brown quanto meno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti del sig. David Stewart Brown, nella qualità di director della Ntd Invest Corp Ltd nel periodo oggetto di contestazione, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 15.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. 7

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica. 27 luglio 2016 Delibera n. 19844 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Radiazione del sig. Silvio Denari dall albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 14870 del 18 gennaio 2005, recante, tra l'altro, l iscrizione all Albo unico dei consulenti finanziari del sig. Silvio Denari, nato a Voghera (PV) il 6 febbraio 1975 ; VISTA la propria delibera n. 19581 del 20 aprile 2016, notificata all interessato il 22 aprile 2016, con cui il sig. Silvio Denari è stato sospeso dall esercizio dell attività di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede (di seguito, anche solo «consulente finanziario») per un periodo di sessanta giorni, avendo accertato la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza previsti dall art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; VISTA la nota del 22 febbraio 2016, con la quale Fineco- Bank Banca Fineco S.p.A., nel comunicare di aver adottato il provvedimento di recesso per giusta causa nei confronti del sig. Silvio Denari a seguito delle irregolarità emerse in merito all operato del consulente finanziario, a danno di clienti al medesimo assegnati, ha rappresentato gli esiti delle verifiche poste in essere e trasmesso documentazione comprovativa; VISTE le note del 16 febbraio 2016, con le quali due clienti hanno formulato, per il tramite del difensore, reclamo nei confronti del consulente finanziario; VISTA la nota di contestazione del 31 maggio 2016, notificata in pari data, con cui, in relazione a quanto sopra, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, ha contestato al sig. Silvio Denari la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari: - art. 107, comma 1, per aver: acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti; perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi; comunicato informazioni e consegnato documentazione ai clienti non rispondente al vero; - art. 108, comma 7, per aver utilizzato indebitamente i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti; RILEVATO che il consulente finanziario non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha richiesto di essere audito; VISTA la Relazione per la Commissione del 12 dicembre 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, dato atto che il consulente finanziario non ha ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Silvio Denari ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. Silvio Denari la violazione degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 7, del Regolamento Intermediari, per avere acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti, perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi, comunicato informazioni e consegnato documentazione ai clienti non rispondente al vero ed utilizzato indebitamente i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), n. 4, n. 5 e n. 7, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata in distrazione di somme di denaro di pertinenza dei clienti), di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest ultimo, o comunque al medesimo collegati; - per la violazione dell art. 108, comma 7, del Regolamento Intermediari, che pone divieto all utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti, non è prevista una specifica sanzione, con 8

l effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità e dell eventuale recidiva; tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento, stante la connessione e/o strumentalità con la fattispecie acquisitiva; - l entità delle disponibilità liquide oggetto di acquisizione, la pluralità delle condotte illecite accertate, la reiterazione di tali condotte, nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori; - con riferimento all elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Silvio Denari quanto meno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Il sig. Silvio Denari, nato a Voghera (PV) il 6 febbraio 1975, è radiato dall Albo unico dei consulenti finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 11 gennaio 2017 Delibera n. 19848 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre mesi, del Sig. Antonio De Paolis dall Albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 12721 del giorno 12 settembre 2000, recante, tra l altro, l iscrizione all Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Antonio De Paolis, nato a Carpineto della Nora (PE) il 28 gennaio 1951; VISTE le informazioni acquisite il 19 novembre 2015 e il 4 dicembre 2015 nell ambito dell attività di vigilanza svolta nei confronti del Sig. De Paolis, da cui è emerso che il medesimo ha posto in essere alcune irregolarità nello svolgimento dell attività di consulente finanziario; VISTA la nota datata 11 maggio 2016, notificata in pari data, con cui, a seguito della valutazione degli elementi informativi sopra richiamati, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, ai sensi dell art. 196, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, ha contestato al Sig. Antonio De Paolis la violazione dell art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere: - svolto attività di offerta fuori sede nei confronti di clientela al dettaglio per conto di LUX Finance Ltd, società che poteva operare esclusivamente nei confronti di clientela professionale; - collocato quote del fondo «Pegasus Gold Fund» costituito da società di diritto delle Seychelles - in cui l unico «Director» è risultato essere il Sig. - ed avente come «Investment Manager» la stessa LUX, il cui «Director» è il medesimo Sig., realizzando così un operazione in conflitto con gli interessi del cliente; - collocato ad alcuni clienti italiani un titolo denominato «Guaranteed Equity Bond», identificato con il codice ISIN «XS0547246081», il quale codice è risultato corrispondere ad un altro strumento finanziario, avente natura e caratteristiche del tutto difformi rispetto al titolo in parola; RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione il Sig. De Paolis è stato reso edotto della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; ESAMINATE le deduzioni difensive formulate dal consulente con nota pervenuta il 10 giugno 2016; VISTA la Relazione per la Commissione del 17 novembre 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l addebito mosso al Sig. De Paolis e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; VISTA la nota del 17 novembre 2016 con la quale è stata trasmessa alla parte copia della citata Relazione per la Commissione del 17 novembre 2016; PRESO ATTO che il Sig. De Paolis non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte; RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. De Paolis la violazione dell art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 in relazione ai fatti come sopra sinteticamente richiamati; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui 9

all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - con riguardo alla irregolarità contestata concernente la violazione dell art. 107, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007 in relazione ai profili sopra descritti la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall art. 196, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, tenuto conto della gravità della violazione e dell eventuale recidiva; - nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, occorre tenere conto che la violazione contestata ha riguardato nove clienti e che dagli atti non risulta che i medesimi abbiano patito alcun danno per effetto del comportamento del consulente; - la violazione risulta imputabile al consulente quantomeno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Il Sig. Antonio De Paolis, nato a Carpineto della Nora (PE) il 28 gennaio 1951, è sospeso per un periodo di tre mesi dall Albo unico dei consulenti finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica. 18 gennaio 2017 Delibera n. 19850 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di Azimut Consulenza per Investimenti SIM S.p.A. (ora Azimut Capital Management SGR S.p.A.), per violazione dell art. 21, comma 1, lett. a) e d), del d.lgs. n. 58/1998 e relative norme di attuazione e, in qualità di responsabile in solido, della medesima Società La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il regolamento adottato dalla Banca d Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTE le risultanze dell attività di vigilanza svolta nei confronti di Azimut Consulenza per Investimenti SIM S.p.A. (di seguito, anche solo Azimut, la SIM o la Società ) ed, in particolare, lo stralcio di ispezione della Banca d Italia trasmesso alla Consob per i profili di propria competenza con nota del 7 agosto 2015 nonché l ulteriore documentazione pervenuta dalla stessa Banca d Italia il 2 febbraio 2016, da cui sono emerse talune irregolarità nella prestazione dei servizi di investimento concernenti in particolare: - carenze relative alla profilatura della clientela nel periodo dal 1 ottobre 2014 al 19 febbraio 2016; - carenze relative alla metodologia adottata dalla SIM per la profilatura dei prodotti finanziari e per la verifica dell adeguatezza nel periodo dal 1 ottobre 2014 al 20 novembre 2015; - la scarsa efficacia della funzione di Compliance nel periodo dal 1 ottobre 2014 al 27 novembre 2015; VISTA la nota del 19 febbraio 2016, con la quale Azimut ha fornito riscontro ad una richiesta di dati e notizie, formulata dalla Consob il 23 dicembre 2015 e volta all acquisizione di ulteriori elementi ritenuti utili a fini istruttori; VISTE le note del 4 aprile 2016, notificate agli interessati tra il 4 aprile 2016 e il 2 maggio 2016, con le quali la Divisione Intermediari ha contestato, ai sensi degli artt. 190 e 195 del TUF, nel testo vigente all epoca dei fatti, la violazione: A. del combinato disposto dell art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l interesse dei clienti, nonché dell art. 21, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d Italia/Consob del 29 ottobre 2007 - adottato ai sensi dell art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 - che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento; B. del combinato disposto degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di adeguatezza e degli artt. 41 e 42 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 - adottato ai sensi dell art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 -, che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di appropriatezza; 10

C. dell art. 16, commi 1 e 2, del Regolamento Congiunto Banca d Italia/Consob del 29 ottobre 2007 - adottato ai sensi dell art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che disciplinano l attività della funzione di controllo di conformità (compliance) delineandone le responsabilità e imponendo agli intermediari di garantire alla medesima funzione un adeguato accesso alle informazioni pertinenti; RILEVATO che in relazione a quanto sopra sono state formulate contestazioni nei confronti dei sigg.ri: Pietro Giuliani, Marco Malcontenti, Paola Antonella Mungo, Silvano Bramati, Paolo Martini, Denis Fabrizio Baraviera, Mauro Moschino, Alberto Parentini, Oliviero Pulcini, Antonella Tirabassi, Franco Deliperi, Claudio Foscoli, Gabriele Blei, Claudio Bonetti, Giuliano Cesareo, Gianfranco Dentella, Riccardo Maffiuletti, Aldo Messa, Marco Lori, Giancarlo Strada, Francesco Tabone, Roberta Garbelli; RILEVATO che con nota del 4 aprile 2016, notificata in pari data, la predetta violazione è stata contestata anche ad Azimut Consulenza per Investimenti SIM S.p.A., in qualità di responsabile in solido; RILEVATO che con le sopra citate note gli interessati sono stati resi edotti della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTE le separate note dell 8 aprile 2016 e le rispettive integrazioni dell 11 aprile 2016 e del 15 aprile 2016, con cui Azimut Consulenza per Investimenti SIM S.p.A. ha formulato istanza di accesso agli atti ed ha richiesto la proroga per la presentazione delle deduzioni difensive; VISTA la nota del 15 aprile 2016 con cui gli esponenti aziendali destinatari della lettera di contestazione hanno parimenti richiesto la proroga dei rispettivi termini per la presentazione delle deduzioni difensive; RILEVATO che le anzidette richieste sono state riscontrate positivamente dalla Consob e gli atti del procedimento sono stati consegnati all interessata in data 27 aprile 2016; VISTA l istanza di audizione dell 8 aprile 2016 formulata da Azimut Consulenza per Investimenti SIM S.p.A. anche per conto di taluni esponenti aziendali; ESAMINATA la nota del 22 giugno 2016 che reca in forma unitaria le difese di Azimut Consulenza per Investimenti SIM S.P.A. e degli esponenti aziendali raggiunti dagli addebiti contestati; VISTO il verbale di audizione in data 3 ottobre 2016; ESAMINATA la Relazione per la Commissione dell 11 novembre 2016 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive formulate dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni; VISTA la nota del 16 novembre 2016 con la quale è stata tramessa ai soggetti interessati copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione delle sanzioni; ESAMINATA la nota del 21 dicembre 2016 con le quali i soggetti interessati hanno presentato, congiuntamente, le proprie controdeduzioni scritte che, sostanzialmente, richiamano argomentazioni già dispiegate nella precedente fase del procedimento e già motivatamente valutate nella Relazione dell Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le violazioni sopra richiamate da parte dei predetti esponenti aziendali; VISTO l art. 190 del TUF che, nel testo vigente all epoca dei fatti oggetto di contestazione, punisce l inosservanza delle disposizioni previste, tra l altro, dall art. 21 dello stesso decreto, nonché delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d Italia o dalla Consob in base al medesimo articolo, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 250.000,00; VISTO l art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: - la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale e la relativa durata, nonché l effettiva funzione svolta all interno della Società; - la maggiore durata della violazione concernente le carenze relative alla profilatura della clientela (1 ottobre 2014-19 febbraio 2016) rispetto a quella delle altre violazioni accertate; - le dimensioni, la complessità dell attività svolta dalla SIM nonché la natura comportamentale e procedurale delle violazioni, in ossequio al principio di proporzionalità; - con riferimento al Responsabile della funzione di controllo e conformità alle norme, la circostanza che essendo, a differenza degli altri esponenti aziendali, in carica fin dal 1 gennaio 2012, avrebbe dovuto prontamente attivarsi per porre rimedio alle carenze afferenti la profilatura della clientela e dei prodotti; - gli interventi correttivi medio tempore adottati dalla Società; 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- la circostanza che, dalle evidenze in atti, non risulta che siano conseguiti danni agli investitori; RITENUTO, con riferimento all elemento soggettivo, che i comportamenti rilevati sono imputabili quantomeno a titolo di colpa; RILEVATO che, con efficacia dal 1 ottobre 2016, è intervenuta la scissione, in favore di Azimut Capital Management SGR S.p.A., del ramo relativo alla prestazione dei servizi d investimento di Azimut Consulenza per Investimenti SIM S.p.A.; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: - sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l importo per ognuno di essi indicato: 1) sig. Pietro Giuliani (Presidente del Consiglio di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 15.500,00, di cui euro 5.500,00 per la violazione sub A), euro 5.000,00 per la violazione sub B) ed euro 5.000,00 per la violazione sub C); 2) sig. Marco Malcontenti (Consigliere di amministrazione Responsabile della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C); 3) sig.ra Paola Antonella Mungo (Consigliere di amministrazione Responsabile della Direzione Prodotti e della Direzione progetti Speciali dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C); 4) sig. Silvano Bramati (Consigliere di amministrazione Responsabile della Direzione Commerciale dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C); 5) sig. Paolo Martini (Consigliere di amministrazione Responsabile della Direzione Commerciale dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C); 6) sig. Denis Fabrizio Baraviera (Consigliere di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C); 7) sig. Mauro Moschino (Consigliere di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C); 8) sig. Alberto Parentini (Consigliere di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C); 9) sig. Oliviero Pulcini (Consigliere di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C); 10) sig.ra Antonella Tirabassi (Consigliere di amministrazione - Responsabile della Direzione Prodotti; dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C); 11) sig. Franco Deliperi (Consigliere di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C); 12) sig. Claudio Foscoli (Consigliere di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C); 13) sig. Gabriele Blei (Consigliere di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C); 14) sig. Claudio Bonetti (Consigliere di amministrazione Responsabile della Direzione IT e Operations; dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C); 15) sig. Giuliano Cesareo (Consigliere di amministrazione dal 04.03.2015) sanzione pecuniaria di euro 11.000,00, di cui euro 4.000,00 per la violazione sub A), euro 3.500,00 per la violazione sub B) ed euro 3.500,00 per la violazione sub C); 16) sig. Gianfranco Dentella (Consigliere di amministrazione dal 04.03.2015) sanzione pecuniaria di euro 11.000,00, di cui euro 4.000,00 per la violazione sub A), euro 3.500,00 per la violazione sub B) ed euro 3.500,00 per la violazione sub C); 17) sig. Riccardo Maffiuletti (Consigliere di amministrazione dal 04.03.2015) sanzione pecuniaria di euro 11.000,00, di cui euro 4.000,00 per la violazione 12