Convenzione. tra PREMESSO



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Convenzione per l affidamento ai CAAF degli adempimenti connessi alla richiesta dell'agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del Decreto Interministeriale 28/12/2007 e dell'art. 3, comma 9, del Decreto Legge 28/12/2008, n. 185, convertito in Legge 28/01/2009 n. 2. Il giorno del mese Dicembre dell'anno 2012 in Canosa di Puglia tra Il Comune di Canosa di Puglia, rappresentato dalla dott.ssa Anna Teresa FONTANA in qualità di Dirigente dell'ufficio di Piano - Politiche Sociali e il CAAF... con sede a.., Via Cod. Fiscale:.. Partita IVA., iscritto all Albo nazionale CAAF al n, in seguito denominato CAAF, rappresentato, ai fini della presente convenzione, dal Sig...., in qualità di..., con sede a..., Via PREMESSO che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico; che l art. 3, comma 9, del Decreto Legge 29/11/2008, n. 185 convertito in Legge 28/01/2009 n. 2, stabilisce che le famiglie aventi diritto all applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus Gas); che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; per fruire dei suddetti benefici, i cittadini interessati devono presentare, al Comune di residenza, apposita istanza secondo le modalità stabilite per l applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica; che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni, ovvero, servizi sociali o assistenziali in forma agevolata; che, ai sensi dell'art. 4 comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio; che i Comuni, ai sensi dell art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell art. 18 comma 4 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di

fornire ai cittadini l assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAAF; Visto che in data 23/12/2008 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra l'anci e la Consulta nazionale dei CAAF per la predisposizione di un modello di convenzione tra Comuni e CAAF, finalizzata a semplificare la gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati; che all'art. 5 di tale Protocollo si lascia ai Comuni la facoltà di scegliere le migliori modalità organizzative per il riconoscimento della titolarità della compensazione ai cittadini; che con l'affidamento ai CAAF della gestione delle richieste della tariffa sociale per la per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati si realizza una capillare diffusione su tutto il territorio comunale dei punti di raccolta del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione; che in data 04 dicembre 2009, l'anci e la Consulta nazionale dei CAAF hanno convenuto di estendere tale protocollo d'intesa anche per il bonus gas; che l INPS ha stipulato una convenzione con i CAAF per affidare a questi ultimi la raccolta e l invio delle dichiarazioni sostitutive e il rilascio all utente dell attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); che, in base all art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO Il Comune, ai sensi degli artt. 1 e 3 comma 2 del decreto legislativo 109/98, modificato dal decreto legislativo 130/2000, affida al CAAF firmatario della presente Convenzione, l attività di assistenza ai cittadini che intendono richiedere al Comune di Canosa di Puglia l'agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, ai sensi del Decreto Interministeriale 28/12/2007 e dell'art. 3, comma 9, del Decreto Legge 28/12/2008, n. 185, convertito in Legge 28/01/2009 n. 2. ART. 2 IMPEGNO DEL CAAF PER TUTTE LE ATTIVITA DELEGATE Il CAAF deve mettere a disposizione dei cittadini almeno uno sportello operante sul territorio del Comune di Comune di Canosa di Puglia per l attività di consulenza, raccolta e scambio di informazioni e documentazione con gli utenti, al fine di prestare l assistenza prevista sulle dichiarazioni di cui all art. 4 comma 1 del decreto legislativo 109/98, rese ai titolari delle prestazioni a carico del Comune di Comune di Canosa di Puglia. Il CAAF, inoltre, per tutte le mansioni conferitegli con la presente convenzione, si impegna a svolgere le seguenti attività in nome e per conto del Comune: 1. Supportare ed assistere con personale altamente professionale i cittadini che richiedono

le prestazioni in parola per la compilazione della modulistica necessaria ad ottenere il beneficio consistente in : a) compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e della attestazione di cui al d.lgs. 109/98 e s.m.i., secondo lo schema tipo previsto nel D.P.C.M. 18 maggio 2001; b) susseguente registrazione dei dati in essa contenuti avvalendosi esclusivamente dell utilizzo di procedure informatiche e specifiche tecniche fornite dall INPS, così come previsto dalla direttiva del citato d. lgs. 130/2000, o vidimate mediante specifico programma di controllo rilasciato dall Istituto medesimo; c) stampa, in duplice copia, della dichiarazione sostitutiva di ciascun richiedente previa protocollazione, della attestazione che contiene l impegno scritto a trasmettere alla banca dati INPS, entro 10 giorni, tutti i dati in essa riportati; d) rilascio al cittadino di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ise e dell'isee; e) compilazione delle specifiche istanze miranti a richiedere, al Comune di Comune di Canosa di Puglia l'agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, sostenuta dai clienti domestici disagiati; 2. Controllare la leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati riportati nell istanza, nonché acquisire la fotocopia del documento d identità del richiedente la prestazione sociale agevolata, quale supporto indispensabile dell autocertificazione. 3. Acquisire agli atti, sia in formato cartaceo sia in supporto magnetico, la dichiarazione sostitutiva unica completa dell attestazione protocollata nonché della suindicata istanza, con indicazione della data di rilascio. Il CAAF è obbligato, in ogni caso, a: Trasmettere alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche e gas)dei dati secondo le modalità definite. Consegnare al Comune, entro i termini previsti per legge: 1. un elenco delle istanze istruite positivamente ed ammesse, con indicazione dei dati anagrafici dei beneficiari e degli importi spettanti; 2. un elenco riepilogativo delle istanze ricevute ed istruite negativamente; 3. un elenco delle istanze ricevute e non regolarizzate. Informare immediatamente il Comune e l utente dell eventuale inesattezza di dati contenuti nella certificazione e di sostituire, immediatamente, la stessa con altra di validità certa. Rappresentare ai cittadini che possono essere eseguiti, da parte del Comune, una volta venuto in possesso dei dati relativi alle prestazioni richieste, controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando, altresì, l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si incorrere in caso di dichiarazioni mendaci; Il Comune si impegna a: ART. 3 OBBLIGHI DEL COMUNE 1. Curare una diffusa informazione delle sedi operative del CAAF presso le quali si svolgono le attività di cui alla presente convenzione mediante gli strumenti istituzionali di comunicazione (avvisi pubblici, sito internet, intranet, uffici URP); 2. Effettuare i controlli sulla istanze consegnate dai CAAF e provvedere a richiedere

direttamente al cittadino le integrazioni che si dovessero rendere necessarie. Dette integrazioni dovranno essere consegnate al CAAF dove è stata presentata la richiesta di prestazioni. ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico, sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione allo SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico, sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione allo SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. Nel momento in cui acquisisce le dichiarazioni, il CAAF informerà gli interessati che le dichiarazioni e i documenti personali sono dallo stesso acquisiti e trasmessi allo SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione; Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. ART. 5 POLIZZA ASSICURATIVA Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa, al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. Il CAAF dichiara di manlevare il Comune di Canosa di Puglia rispetto a qualsiasi danno provocato dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. ART. 6 DATI ORGANIZZATIVI ED IDENTIFICATIVI DEL CAAF Il CAAF deve fornire al Comune all atto della stipula del presente accordo e successivamente, in caso di intervenute modificazioni: Indicazione del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune. Indicazione delle eventuali strutture societarie, previste dall art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, convenzionate alle quali il CAAF abbia affidato lo svolgimento delle attività. Il CAAF farà pervenire al Comune l'elenco delle proprie sedi di cui all art. 2 presenti sul territorio comunale, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico. Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza a cura del Comune. ART. 7 COMPENSI Per l espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, il Comune di Canosa di Puglia corrisponderà al CAAF un corrispettivo fisso, pari ad 2,50 IVA esclusa, per ogni pratiche trasmessa ed acquisita dalla piattaforma SGATE. Il CAAF si impegna a mantenere invariato il prezzo per tutta la durata della convenzione, anche nel caso in cui venga concesso il rinnovo. Il pagamento sarà effettuato dal Comune entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione d ufficio, presso lo Sportello Unico Previdenziale, della posizione di

regolarità con i versamenti previdenziali e assicurativi (DURC). Detta fattura dovrà essere trasmessa al Comune entro 60 giorni dalla trasmissione alla piattaforma SGATE dei dati secondo le modalità definite. Il CAAF non potrà, in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa, con eventuale segnalazione alle Autorità Giudiziarie. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti la presente convenzione saranno a carico del CAAF. Trattandosi di scrittura privata, le parti convengono di sottoporre la presente convenzione a regolare registrazione solo in caso d'uso. ART. 8 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione, a decorrere dall'1/1/2013, sussistendone le condizioni normative, ha durata di due anni, salvo formale disdetta di una delle parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento tre mesi prima dalla cessazione del rapporto. La stessa, comunque, potrà essere riproposta alla scadenza. ART. 9 CONTROVERSIE Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto del presente appalto, il CAAF deve eleggere domicilio in Canosa di Puglia, in mancanza si intenderà presso la Segreteria Comunale di Canosa di Puglia, pertanto, Foro competente sarà esclusivamente quello di Trani. Eventuali controversie sono devolute alla competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale. ART. 10 CLAUSOLE PARTICOLARI La presente convenzione non vincola l'amministrazione ad un rapporto di esclusività con il CAAF, pertanto, il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente, con altri CAAF presenti sul territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, gli stessi patti e condizioni. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile. La presente convenzione decorre dal 01/01/2013 al 31/12/2014. Letta, approvata e sottoscritta Canosa di Puglia, Per il Comune per il CAAF Per il Comune Il Dirigente dell'ufficio di Piano Politiche Sociali dott.ssa Anna Teresa FONTANA