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C.c.n.l. 5 luglio 1995 per le imprese edili ed affini Art. 22 TRASFERTA A) Norme generali All operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. L operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall accordo locale di cui all art. 39 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell art. 25, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente. Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell art. 25 per ogni ora di effettivo lavoro. La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l ora stabilita per l inizio del lavoro. In caso di pernottamento in luogo, l impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l operaio non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma. *** Fermo restando l applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all operaio in trasferta dall erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea. Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l impresa dovrà iscrivere l operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, semprechè l operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l intero mese. L impresa ha facoltà di iscrivere l operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente. Nell ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell impresa per l operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.

Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale. Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono integrare la suddetta elencazione. L impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento all art. 18 della legge 19 marzo, n. 55, prima dell inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza. Nei casi di cui al comma precedente, l impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta. In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente. In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi ottavo e undicesimo, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza. DICHIARAZIONE A VERBALE

La disciplina di cui alla presente lettera A) entra in vigore dal 1 gennaio 1996. La nuova disciplina si applica anche agli operai già in trasferta alla suddetta data, allorchè il periodo di trasferta successivo a tale data raggiunga la durata prevista nell ultima parte dell ottavo comma del presente articolo. Fino alla data del 1 gennaio 1996 restano in vigore le norme di cui alla lettera A) del c.c.n.l. 23 maggio 1991. B) Norme per gli addetti ai lavori dell armamento ferroviario Nei lavori di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell esecuzione del lavoro, nell ambito del cantiere dove l operaio deve prestare la sua opera. L operaio si deve trovare sul posto di lavoro all ora fissata dall orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro. Resta stabilito che all operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l estensione del cantiere e/o l ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell art. 25 per ogni ora di effettivo lavoro. La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.

L impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell operaio, deve provvedere al vitto e all alloggio, od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria. Torna all'inizio