DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1910

Documenti analoghi
Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1877

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 25

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1767

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori BLUNDO, BUCCARELLA, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO e CAPPELLETTI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2225

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Estensione dell Art bonus ai luoghi di culto e alle relative opere d arte

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

d iniziativa dei senatori MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CAPPELLETTI, SCIBONA, SERRA, BERTOROTTA, PUGLIA, DONNO, PAGLINI e SANTANGELO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1964

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Riduzione dell aliquota IVA per le revisioni e la manutenzione delle auto e moto d epoca

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell ufficio del Garante dei diritti degli animali

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2207

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2565

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ZELLER, BRUGGER, NICCO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GREGORIO FONTANA, CINZIA MARIA FONTANA

d iniziativa dei senatori BATTISTA, BIGNAMI, AIROLA, BENCINI, BOCCHINO, DONNO, MORRA, ORELLANA e SERRA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2016, n. 194, pubblicato in G.U. del 27 ottobre 2016, n. 252

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme a sostegno delle attività del carnevale e delle sue manifestazioni

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Legge del 3 maggio 2010 n. 70

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3576

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori ZANETTA, BUTTI, D AMBROSIO LETTIERI, CICOLANI, PALMIZIO, ASCIUTTI, TOMASSINI, FLUTTERO, MUSSO e MALAN

d iniziativa dei senatori ROMANO, DALLA ZUANNA, DI GIACOMO, FRAVEZZI, MANCUSO, MASTRANGELI, MOLINARI, SCALIA e SOLLO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 3 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1315)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2066

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. il 3 agosto 2016 (v. stampato Senato n. 1581) BISINELLA, COMPAGNONE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

d iniziativa dei senatori MANCUSO, CONTE, COMPAGNONE, MASTRANGELI, SPILABOTTE, PAGANO, TORRISI e GUALDANI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Documento UPI. Incontro sulle riforme costituzionali con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, Sen.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1248

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei senatori LUCIDI, SERRA, CRIMI, CAPPELLETTI, SCIBONA, CASTALDI, FUCKSIA, VACCIANO, DONNO, AIROLA, MOLINARI e BLUNDO

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori PALERMO, GIANNINI, LAI, PAGLIARI, COLLINA, DE MONTE, DE PIN e LO GIUDICE

INDICE L ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO E LE CONFESSIONI RELIGIOSE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1333

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1910 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori COMAROLI, DIVINA e CONSIGLIO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2015 Disposizioni in materia di porto di Kirpan da parte dei cittadini o degli stranieri di confessione Sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1910 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. L arrivo e l insediamento nel territorio del nostro Paese di folte comunità di immigrati stranieri è fonte di numerose sfide. Ogni persona che abbandona la propria terra d origine per rifarsi una vita in un altra reca inevitabilmente con sé la propria cultura e le sue tradizioni. Alcune usanze sono di grande importanza ai fini della preservazione dell identità, anche in ragione della loro natura religiosa, ma possono rivelarsi inconciliabili con l esigenza di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di ordine pubblico e sicurezza. Proprio per questo motivo, assumono grande rilevanza potenziale gli sforzi compiuti per trovare un accordo che permettesse agli indiani Sikh di poter indossare il loro tradizionale Kirpan: un pugnale ricurvo al quale apparentemente non possono rinunciare insieme al Kesh (la capigliatura non tagliata), il Kacha (i pantaloncini corti), il Kara (un particolare bracciale in ferro) ed il Kanga (il pettine). La valenza religiosa del Kirpan non è trascurabile. Simboleggerebbe, infatti, la spada della saggezza donata dal Guru al fedele e rappresenterebbe altresì l impegno del Sikh al rispetto di sé e della propria libertà spirituale. A causa della loro abitudine a portare addosso, ben visibile, il Kirpan, un certo numero di immigrati Sikh residenti nel nostro Paese ha già subito procedimenti penali spesso sfociati in sentenze di condanna. Ne sono derivate tensioni crescenti, cui ha tentato di dare una risposta un progetto pilota proposto dalla questura di Cremona e curato dalla direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, culminato lo scorso anno nella produzione di un kirpan in tutto e per tutto simile a quello tradizionale, ma privo delle caratteristiche tecniche indispensabili a fame una letale arma da taglio. L oggetto è già stato sottoposto alla valutazione di esponenti di spicco delle comunità Sikh in Italia, India e diversi Stati europei, tra i quali Belgio, Francia, Germania e Gran Bretagna, che l hanno giudicato in grado di assicurare la funzione simbolica e rituale attribuita normalmente al porto del Kirpan. Caratteristiche del pugnale sostitutivo, che è stato anche sottoposto alla tutela di un brevetto internazionale, sono la sua inidoneità a procurare ferite da taglio, determinata dalla malleabilità della lega di cui è fatto, e la contestuale impossibilità di affilarlo. Il presente disegno di legge tende ad attuare a livello nazionale la soluzione pratica escogitata dalla questura di Cremona per permettere ai Sikh di rimanere fedeli ai propri valori religiosi senza divenire un pericolo per l ordine pubblico e risolvere un problema di sicurezza nazionale, andando di fatto a sanare un «tacito assenso alla illegalità» che oggi vede circolare i fedeli Sikh sul territorio (comprensivi i luoghi di lavoro ed istituti scolastici) muniti di «arma bianca». In netto contrasto con la normativa vigente risulta inoltre l autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni ricorrenti come il «Baisakhi» o la festa del «Turbante», promosse dalle associazioni Sikh, che registrano la presenza di migliaia di persone anche in questo caso «armate». Il provvedimento che qui si propone consta di due soli articoli. Con il primo, si auto-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1910 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI rizzano i residenti nel nostro Paese di confessione Sikh ad indossare il tradizionale coltello Kirpan, a patto che si tratti di una versione riconoscibile inidonea a produrre ferite da taglio ed impossibile da affilare, approvata dalla direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, acquisito il parere dei vertici della rappresentanza dei Sikh in Italia. Atteso l elevato valore dell interesse sociale tutelato, il secondo articolo dispone il meccanismo accelerato di entrata in vigore della legge proposta. Per lo stesso motivo, si raccomanda un iter rapido e positivo del provvedimento.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1910 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Disposizioni in materia di porto di Kirpan) 1. I cittadini o gli stranieri di confessione Sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica sono autorizzati a portare il loro tradizionale coltello religioso, denominato Kirpan, a condizione che sia fabbricato in modo da assicurarne l inidoneità a produrre ferite da taglio e l impossibilità di affilarlo. 2. La direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, istituita presso il Ministero dell interno, giudica dell inidoneità del Kirpan a produrre ferite e dell impossibilità di affilarlo e rilascia apposita autorizzazione alle imprese produttrici. 3. La direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato si assicura della congruità del modello autorizzato di Kirpan a soddisfare le finalità religiose collegate al suo porto, acquisendo il parere dei vertici della rappresentanza dei Sikh in Italia. 4. Il Kirpan prodotto secondo i criteri di cui al comma 1 deve essere provvisto di un segno riconoscibile, approvato dalla direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, con il consenso dei vertici della rappresentanza dei Sikh nel nostro Paese. 5. Il Ministro dell interno con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrato in vigore della presente legge, disciplina la procedura di valutazione dei modelli non letali di Kirpan e di rilascio delle licenze a produrli e commerciarli.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1910 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 2. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

E 1,00