La differenza tra Riesame e Appello

Documenti analoghi
La riparazione per ingiusta detenzione

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

INDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 gennaio 2014

La parte civile nel processo penale

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5

L'arresto in flagranza di reato, disciplina giuridica e caratteri

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P.

Richiesta di revoca dell'ordinanza di sequestro preventivo proposta dal difensore

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

LE IMPUGNAZIONI PENALI

CITTÀ DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

Preparare l orale dell esame di Avvocato Domande e risposte di Procedura Penale. A cura dell Avv. Valter Marchetti, anno 2009 LE MISURE CAUTELARI

ABBREVIAZIONI... SINTESI ESPOSITIVA DELLA MATERIA... 1 GIURISPRUDENZA E DOTTRINA... 7

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

pag. SINTESI ESPOSITIVA DELLA MATERIA... 1 PARTE PRIMA LE MISURE CAUTELARI PERSONALI

Risoluzione N.107/E QUESITO

Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

INDICE INDICE SOMMARIO

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

Legge 13 aprile 1988, n Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46

Le fasi pre e post dibattimentale in primo grado.

Le indagini preliminari, definizione e disciplina giuridica

RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

DECRETO LEGGE N. 78/13 (SVUOTACARCERI) CONVERTITO CON L. N. 94/13.

ORDINANZA N. 134 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -

La legge sul processo lungo

Tutte le innovazioni al codice di procedura penale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI NEL CODICE ANTIMAFIA

INDICE. I L ILLECITO PENALE 1 Quantità e dose media giornaliera... 3

Il reato continuato, disciplina giuridica e caratteri

Art. 1 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I

SENATO DELLA REPUBBLICA

PRINCIPI COSTITUZIONALI E GENERALI DEL DIRITTO PENALE

Obbligo del segreto 329 cpp


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

INDICE SOMMARIO TOMO I

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N.

Art. 3 legge n. 89/2001- Equa riparazione- Irragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 585/2014)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Presentazione...» XIII PARTE I TUTELA IN SEDE CIVILE. Paolo Russo CAPITOLO I LA RESPONSABILITÀ

ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -

CAPITOLO SECONDO I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE 1. Premessa. Soggetti e parti... 13

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa. Art. 1

SCUOLA PER L IDONEITA ALLA DIFESA D UFFICIO

Legge 11 agosto 2014, n. 117

Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale.

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE

LEGGE PINTO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

STALKING E IPOTESI DI CONFINE

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DEONTOLOGIA FORENSE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

INDICE SOMMARIO. Commento al D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 448

In caso di delega a operare sul c/c senza limitazioni, le somme sul conto corrente sono assoggettabili a sequestro preventivo?

INDICE SOMMARIO I PROCEDIMENTI SPECIALI. 1. Premessa...pag. 2. Titolo I RITI E PROCEDIMENTI SPECIALI

Legge 27 marzo 2001, n. 97

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA CAMERA PENALE DI LUCCA CORSO BIENNALE PER DIFENSORI DI UFFICIO

"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

SOMMARIO CAPITOLO I IL PROCESSO PENALE 1

LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (1) Artt (2) Art. 17 Deliberazione di messa in stato d'accusa

Giudice competente giudice dell esecuzione, non giudice dell appello (come da art. 175 comma 4 c.p.p. per la restituzione nel termine).

Le indagini preliminari nel sistema processuale penale

Relazione Avv. Massimiliano D. Parla del 7 dicembre 2013

ESAMI E CONCORSI. I COMPENDI D AUTORE editio minor. diretti da Roberto GAROFOLI

Sulla impugnazione della ordinanza di nomina del custode ex art.317 comma 3, codice di procedura penale.

INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA.

INDICE-SOMMARIO. Parte Prima EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE - LE FONTI CAPITOLO I SISTEMA INQUISITORIO, ACCUSATORIO E MISTO

Art. 1 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente; «Articolo

INDICE. Prefazione...p.

LIBRO PRIMO Soggetti

Le notizie di reato, definizione e caratteri

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

IL SEQUESTRO PROBATORIO

Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

INDICE. Sezione Prima I RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI MISURE PERSONALI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 29. (GU n.55 del ) Capo I. Disposizioni e principi generali

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 LA NULLITÀ

Individuazione. Casi in cui la Pg è obbligata a disporre l arresto in flagranza ex art.380, 1 cpp

Transcript:

La differenza tra Riesame e Appello Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Nel diritto processuale penale italiano, il riesame, previsto e disciplinato dall'art. 309 del codice di procedura penale, è un mezzo d'impugnazione concesso al destinatario di una misura cautelare coercitiva e al suo difensore, e segue ad una richiesta dall'indagato o dal suo difensore. L'organo competente è il Tribunale del riesame, una sezione apposita, non costituita nei capoluoghi più piccoli, del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello nel caso di misura cautelare personale, di solito custodia cautelare, oppure nel caso di misura cautelare reale, sequestro di beni, il Tribunale territorialmente competente in base alla Procura della Repubblica che ha emesso il provvedimento di sequestro. Il termine per presentare la richiesta di riesame è in entrambi i casi di dieci giorni. La presentazione dei motivi è eventuale, perché è un mezzo d'impugnazione totalmente devolutivo. Se proposti, possono essere presentati sia in contemporanea alla richiesta sia successivamente, prima dell'apertura della discussione, in questo caso possono essere anche altri aspetti rispetto a quelli già presentati. Gli atti relativi al procedimento devono essere trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente al tribunale entro cinque giorni, il quale decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti. 1 di 7

Si tratta di termini perentori, se non vengono rispettati, la misura cautelare disposta perde efficacia. Il provvedimento sulla misura è immediatamente efficace. L Appello è disciplinato dall articolo 310 del codice di procedura penale, che recita testualmente: Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva. Il riesame viene proposto entro dieci giorni dall esecuzione della misura, ed è un mezzo con il quale si chiede la verifica di legittimità e di merito dell ordinanza. Può essere motivato oppure no, ed è un mezzo totalmente devolutivo. 2 di 7

Se anche sono indicati i motivi il Tribunale delle libertà non è vincolato. Prevede termini perentori brevi, la quale violazione è sanzionata con la perdita di efficacia della misura. Entro dieci giorni è necessario presentare la richiesta, il Tribunale chiede al Pubblico Ministero di ttrasmettere immediatamente e non oltre cinque giorni gli atti a carico e discarico, pena la perdita di efficacia della misura, ed entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti il Tribunale deve decidere e depositare la motivazione della decisione, pena la perdita di efficacia della misura. Le decisioni che può prendere il Tribunale sono: dichiarare inammissibile il riesame, perché proposto fuori termine o da un soggetto non legittimato o perché riguarda un provvedimento per il quale non si può disporre il riesame Annullare l ordinanza che ha disposto la misura cautelare. Riformare in melius il provvedimento o confermare ordinanza. Essendo l impugnazione devolutiva, il giudice del riesame non è vincolato ai motivi disposti dall indagato, il Tribunale potrebbe ritenere infondati i motivi e annullare ordinanza per motivi diversi o confermarla ancora per motivi sempre diversi. Nell Appello si devolve al giudice quello che risulta nei motivi di impugnazione, che ci devono essere a pena di inammissibilità. 3 di 7

Sono previsti dieci giorni per la presentazione e venti giorni per la decisione, però qui si tratta di termini ordinatori, e il ritardo non produce conseguenze processuali. Le decisioni di Riesame e di Appello sono ricorribili per Cassazione. C è obbligo di motivazione con esclusivamente per motivi di legittimità (ex art.606 c.p.p.), l unico di merito è quello previsto dalla lettera e. C è la possibilità di fare il ricorso per saltum, saltando cioè il riesame e andando direttamente in Cassazione. Il termine è di trenta giorni per decidere, ma anche qui è un termine ordinatorio, se la decisione non arriva entro trenta giorni la misura continua ad avere efficacia. In materia di misure cautelari, una situazione di errore allo stato degli atti, durante le indagini può cambiare e portare a proscioglimento. Ci sono situazioni nelle quali l evoluzione delle indagini consente di verificare che quella persona non è responsabile per quel fatto di reato. Questo prevedere meccanismi di riparazione, e vale per le misure custodiali, cioè gli arresti domiciliari e la detenzione. Si ha riparazione per ingiusta detenzione, cioè si ha diritto ad un equo indennizzo. 4 di 7

Questo si trova nel codice di rito: ogni persona vittima di arresto e detenzione ingiusti, ha diritto ad un equo indennizzo e poi si trova nella Convenzione Europea all art.5. L ingiustizia può essere: a) sostanziale, (art.314 comma 1 ), quando la misura è stata applicata a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile; ha diritto ad equa riparazione b) formale (art.314 comma 2), prosciolto o condannato quando risulti che il provvedimento è stato mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità, c è valutazione al momento nel quale viene disposta la misura, anche qui si può ottenere equa riparazione. Il requisito dell ingiustizia sostanziale è stato ampliato dalla sentenza n.219/2008 della Corte Costituzionale. Il caso riguardava una persona che era già in custodia ed era stata successivamente condannata con pena inferiore rispetto a quella già scontata. La Corte parte dall idea che una riparazione patrimoniale non è molto rispetto alla limitazione della libertà personale, anche essendo l unica modalità risarcitoria. La ratio è di applicare un principio solidaristico, il provvedimento era di per sé lecito al momento, ma 5 di 7

all esito del giudizio si verifica che c è stato un pregiudizio ingiusto. Questo impone un meccanismo risarcitorio. La Corte ritiene che non vi sia possibilità di negare meccanismi solidaristici anche in un caso di simile. C è l'obbligo costituzionale di indennizzare il pregiudizio, e oggi c è diritto alla riparazione anche in questa ipotesi e si mira a risarcire un sacrificio della libertà che si è verificato a posteriori eccessivo. L art. 314 stabilisce: qualora non abbia dato luogo a concorso di causa per dolo o colpa grave. Ad esempio un indagato che si avvale della facoltà di non rispondere non è dolo ma colpa grave, oppure un indagato che fornisce circostanze false è dolo e quindi si può escludere l equa riparazione. L equiparazione riguarda anche le ipotesi di detenzione subite in caso di arresto in flagranza o fermo. La richiesta di riparazione (ex art.315) deve essere proposta entro due anni da quando la sentenza è diventata irrevocabile da parte di chi vi abbia interesse, o l archiviazione è inoppugnabile. La richiesta è fatta alla Corte di Appello che decide in camera di consiglio. 6 di 7

L'art. 314 prevede che la riparazione deve essere equa. Ci possono essere varie componenti di danno: danno morale, o danni economici quantificabili,danno non patrimoniale non quantificabile sui quali agisce la valutazione equitativa da parte del giudice. Della diversità di situazioni il giudice deve tenere conto in relazione alla quantificazione dell entità dell indennizzo. La riparazione è prevista esclusivamente per le misure custodiali, altre misure che possono avere anche conseguenze simili sul piano del danno morale, non sono suscettibili di riparazione. https://www.diritto.it/la-differenza-tra-riesame-e-appello/ 7 di 7