POLITICA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI INVESTIMENTO



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BANCHIERI SVIZZERI DAL 1873 POLITICA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI INVESTIMENTO GIUGNO 2012 La presente politica intende definire la strategia di esecuzione degli ordini di negoziazione inerenti a strumenti finanziari relativi alla clientela.

Indice 1. Scopo 1 2. Campo d applicazione 1 3. Definizione di esecuzione ordini di un cliente 1 4. Fattori e criteri di esecuzione 1 5. Esecuzione alle condizioni migliori Corrispettivo totale 1 6. Selezione delle sedi di esecuzione Sedi di esecuzione 2 7. Selezione dei negoziatori terzi 2 8. Gestione degli ordini dei clienti 2 8.1 Aggregazione di ordini 2 8.2 Istruzioni specifi che del cliente 3 9. Esecuzione degli ordini, accettazione e trasmissione 3 9.1 Strategia di esecuzione 3 9.2 Esecuzione di ordini con parametri particolari o in situazioni particolari 4 9.3 Esecuzione di ordini al di fuori di mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e in Conto proprio 4 10. Monitoraggio, aggiornamento e revisione della presente politica 4 11. Appendice I Glossario 5 12. Appendice II Sedi di esecuzione 5

1 1. SCOPO Al fine di garantire un sempre maggiore livello di qualità ed efficienza nei servizi offerti alla clientela, BSI (di seguito la Banca ), nell esecuzione di ordini intende adottare e mettere in atto tutti i meccanismi e le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti (cosiddetta Best Execution ). La presente strategia di esecuzione degli ordini (di seguito execution policy o politca ) si applica ogni qual volta la Banca riceve e trasmette ordini dei clienti e/o esegue ordini per conto di un cliente. La strategia di esecuzione della Banca non si applica quando i clienti o loro rappresentanti si rivolgono direttamente ai broker terzi, previa autorizzazione della Banca. 2. CAMPO D APPLICAZIONE Le linee guida contenute nel presente documento sono definite in coordinamento con altre norme emanate nell ambito del Gruppo BSI, in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento sia ad altre disposizioni di carattere generale. Esse integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento cui il Gruppo BSI ha aderito o che ha emanato internamente. Il presente documento ha valenza per l intero Gruppo BSI, indicando i requisiti minimi e come tale deve essere recepito anche dalle affiliate e succursali estere nell emanazione delle proprie norme interne. Se del caso le affiliate e succursali estere possono adattarlo al fine di rispettare eventuali differenze giuridiche e di tenere in considerazione eventuali specificità organizzative locali. 3. DEFINIZIONE DI ESECUZIONE ORDINI DI UN CLIENTE La Banca esegue gli ordini disposti dal cliente agendo in qualità di agent o principal: ciò significa che il cliente affida alla Banca la tutela dei propri interessi in merito al prezzo o altri aspetti dell operazione che possano essere influenzati dalla strategia di esecuzione adottata dalla Banca. 4. FATTORI E CRITERI DI ESECUZIONE In mancanza di istruzioni specifiche del cliente, nell esecuzione di ordini la Banca adotta ogni misura ragionevole per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente, tenuto conto di alcuni o di tutti i seguenti fattori: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e liquidazione, dimensioni, natura dell ordine o qualsiasi altra considerazione pertinente (di seguito fattori di esecuzione ). Fermo restando quanto sopra, la Banca determina l importanza relativa dei fattori di esecuzione prendendo in considerazione i seguenti criteri (di seguito: criteri di esecuzione ): 1. caratteristiche del cliente; 2. caratteristiche dell ordine; 3. caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell ordine; 4. caratteristiche dei sistemi di esecuzione a cui è possibile trasmettere l ordine. Per i propri prodotti, la Banca calcola un prezzo in linea con il mercato e garantisce di norma un mercato secondario. 5. ESECUZIONE ALLE CONDIZIONI MIGLIORI CORRISPETTIVO TOTALE Nell esecuzione degli ordini per conto di clienti privati, e in alcuni casi per conto di clienti professionali, la Banca determina il miglior risultato possibile dal punto di vista del corrispettivo totale, che rappresenta il prezzo dello strumento finanziario e i costi di esecuzione, incluse tutte le spese sostenute dal cliente in relazione diretta con l esecuzione dell ordine (spese del sistema di esecuzione, di compensazione e liquidazione e qualsiasi altra spesa pagata a terzi partecipanti all esecuzione). Tuttavia, se vi sono altri fattori di esecuzione essenziali per ottenere il migliore risultato possibile, a essi sarà data la precedenza rispetto ai fattori immediati di costo e prezzo.

2 6. SELEZIONE DELLE SEDI DI ESECUZIONE SEDI DI ESECUZIONE Il termine sedi di esecuzione (anche dette: execution venues ) si riferisce a un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o qualsiasi persona giuridica che svolga funzioni analoghe. Un elenco, non esaustivo, delle sedi di esecuzione su cui la Banca fa affidamento per l esecuzione degli ordini dei clienti, è disponibile nell appendice II del presente documento. A tal fine, la Banca vaglia regolarmente le sedi di esecuzione disponibili al fine di individuare quelle che forniscono la massima qualità del servizio. In mancanza di istruzioni specifiche del cliente, e conformemente ai criteri e ai fattori di esecuzione, la Banca seleziona la sede di esecuzione che ritiene più idonea. Nella misura in cui pensa di poter negoziare a vantaggio (o senza alcuno svantaggio) per il cliente, la Banca può utilizzare i propri servizi o quelli di un altra società del Gruppo BSI come sede di esecuzione. In ogni caso, terrà conto di tutte le fonti di informazione ragionevolmente disponibili per assicurare il miglior risultato possibile per il cliente. 7. SELEZIONE DEI NEGOZIATORI TERZI La Banca opera un attenta selezione delle controparti (negoziatori terzi) alle quali trasmettere gli ordini dei clienti per l esecuzione. A tal fine si è dotata di uno specifico Comitato deputato alla valutazione e approvazione delle controparti con cui la Banca opera. I principali fattori presi in considerazione nella valutazione e regolare revisione sono: la solidità patrimoniale del negoziatore; le commissioni applicate per l esecuzione degli ordini trasmessi; la reputazione sul mercato; la circostanza che il negoziatore abbia una presenza locale per l esecuzione di ordini sui mercati specifici che richiedono competenze e conoscenze particolari. qualità ed efficienza dei servizi forniti. 8. GESTIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI Gli ordini dei clienti sono eseguiti prontamente e in ordine sequenziale a meno che le loro caratteristiche o le condizioni prevalenti sul mercato non lo consentano o le istruzioni del cliente impongano diversamente. Gli ordini dei clienti sono registrati e assegnati accuratamente e senza indugio. 8.1 Aggregazione di ordini Di principio la Banca, al di fuori dei portafogli titoli gestiti centralmente, non provvede ad aggregare gli ordini dei clienti né con operazioni per conto proprio né con ordini di altri clienti a eccezione di quelli disposti dal cliente a valere sui diversi rapporti riferibili al cliente stesso. In determinate circostanze l aggregazione degli ordini, può consentire di ottimizzare il prezzo, nonché di conseguire un risparmio di costo 1 e di aumentare le probabilità di esecuzione. Gli ordini potranno essere aggregati dalla Banca quando questa procedura risulti necessaria o opportuna a tali fini. In ogni caso benché si provveda all aggregazione degli ordini al fine di migliorare le condizioni di esecuzione, non si può escludere che, in determinati casi, l aggregazione possa incidere sulle modalità di esecuzione dei singoli ordini oggetto di aggregazione 2. In caso di aggregazione, la Banca tratterà la quantità complessiva degli ordini aggregati (relativi allo stesso strumento finanziario) come un unico ordine. Gli ordini aggregati avranno come unico prezzo di esecuzione il prezzo medio al quale è stata eseguita l intera quantità. In caso di esecuzione parziale degli ordini aggregati, l assegnazione della quantità avverrà proporzionalmente all ammontare dell ordine conferito da ciascun cliente, nel rispetto del taglio minimo negoziabile. Qualora l aggregazione abbia riguardato ordini di clienti e ordini in conto proprio della Banca, questi ultimi saranno oggetto di assegnazione soltanto dopo che siano stati completamente assegnati gli ordini dei clienti. 1 A titolo esemplificativo e non esaustivo, si consideri il caso degli ordini di basso controvalore su titoli ammessi a quotazione su mercati esteri, per i quali l aggregazione permette di ottenere migliori condizioni di prezzo. Oppure in caso di ordini eseguiti parzialmente il costo commissionale potrebbe risultare superiore a quello applicato qualora l ordine non fosse stato aggregato. 2 Ad esempio, in determinate circostanze, un insieme di ordini aggregati potrebbe essere eseguito meno rapidamente di un ordine singolo, non aggregato.

3 8.2 Istruzioni specifiche del cliente In presenza di istruzioni specifiche del cliente, la Banca potrebbe non essere in grado di attuare quanto previsto dalla strategia di esecuzione che la Banca adotta per ottenere il miglior risultato possibile in merito all oggetto delle istruzioni. Ogni qual volta il cliente abbia impartito istruzioni specifiche, la Banca eseguirà l ordine in base a tali istruzioni. Il fatto che il cliente abbia dato istruzioni specifiche che coprono solo una parte o un aspetto dell ordine non esonera la Banca dagli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori riguardo alle parti o agli aspetti dell ordine non contemplati dalle istruzioni. 9. ESECUZIONE DEGLI ORDINI, ACCETTAZIONE E TRASMISSIONE 9.1 Strategia di esecuzione Qualora non abbia ricevuto istruzioni specifiche del cliente, la Banca esegue gli ordini applicando uno o più metodi di esecuzione tra i seguenti: direttamente su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione; agendo direttamente come sede di esecuzione; mediante la sede di esecuzione che considera più idonea sul mercato OTC 3 ; mediante trasmissione di ordini di esecuzione a un altra società del Gruppo BSI o a un entità esterna, come ad esempio un broker. Al fine di fornire un esecuzione alle condizioni migliori, la Banca esegue gli ordini come descritto di seguito per ognuno dei seguenti strumenti finanziari: Mercato azionario La Banca elabora gli ordini relativi ad azioni mediante un sistema elettronico di gestione ordini e accede al mercato regolamentato direttamente o mediante altra entità del Gruppo BSI o tramite broker terzo. Considerato che la maggior parte degli strumenti di questa categoria sono negoziati su un mercato regolamentato, la maggior parte degli ordini relativi ad azioni sono eseguiti direttamente sul mercato di contrattazione. Mercato obbligazionario La Banca elabora ordini relativi al mercato obbligazionario mediante un sistema elettronico di gestione ordini e accede al mercato direttamente o mediante altra entità del Gruppo BSI o tramite broker terzo. Derivati quotati La Banca elabora gli ordini relativi a derivati quotati mediante un sistema elettronico di gestione ordini e accede al mercato regolamentato direttamente o mediante altra entità del Gruppo BSI o tramite broker terzo. Strumenti finanziari negoziati fuori borsa (OTC) (inclusi i prodotti strutturati) La Banca elabora gli ordini relativi a strumenti finanziari OTC mediante appositi uffici contrattazioni ( execution desks ) che effettuano il monitoraggio regolare dei mercati OTC dove tali strumenti vengono negoziati. Per assicurare l esecuzione alle migliori condizioni, la Banca prende in considerazione tutte le fonti di informazione ragionevolmente disponibili. Nell elaborazione di un ordine su un prodotto strutturato da essa emesso o collocato, la Banca calcola un prezzo in linea con il mercato e garantisce di norma un mercato secondario. OICVM e altri tipi di fondi La Banca elabora gli ordini relativi a OICVM e altri tipi di fondi trasmettendoli direttamente o tramite un broker terzo, all agente designato dal fondo per l esecuzione dell operazione. 3 La Banca ha altresì autorizzato i negoziatori di cui si avvale anche alla operatività fuori dai mercati regolamentati, purché venga garantita dai medesimi la migliore esecuzione.

4 9.2 Esecuzione di ordini con parametri particolari o in situazioni particolari Ogni qual volta il cliente abbia impartito istruzioni specifiche, la Banca eseguirà l ordine in base a tali istruzioni, sempre che le regole e le condizioni di mercato lo consentano. In caso di impossibilità temporanea di esecuzione degli ordini (ad esempio, per la chiusura delle sedi di esecuzione o per sospensione delle contrattazioni), se è già stata selezionata la sede di esecuzione, l ordine rimane in coda e viene trasmesso (direttamente o per il tramite del broker) su tale sede non appena disponibile. Ove manchino le condizioni per individuare la sede di esecuzione, l ordine rimane in sospeso e verrà inoltrato all apertura della prima sede disponibile. 9.3 Esecuzione di ordini al di fuori di mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e in Conto proprio La Banca richiede il consenso all esecuzione degli ordini in conto proprio e/o al di fuori di mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione. L esecuzione di operazioni in conto proprio è di norma effettuata al fine di garantire liquidità alla clientela e di ridurre i rischi di regolamento. Ove operi in conto proprio, la Banca garantisce alla clientela le condizioni più favorevoli di negoziazione, anche in relazione ad eventuali possibili modalità alternative di negoziazione nell ambito delle sedi di esecuzione selezionate. Per gli strumenti derivati OTC, negoziabili esclusivamente in conto proprio e oggetto di contrattazione su base individuale, le condizioni di prezzo applicate dalla Banca sono determinate in base alle condizioni di mercato, tenendo conto anche dei costi di copertura dei rischi di mercato e del rischio di controparte. La Banca da parte sua ha fornito o fornirà agli intermediari terzi il proprio consenso affinché gli ordini a loro trasmessi dalla Banca possano essere eseguiti al di fuori di mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione. 10. MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA PRESENTE POLITICA La Banca effettua un monitoraggio dell efficacia del proprio dispositivo di esecuzione ordini e della strategia di esecuzione al fine di individuare e, se del caso, colmare eventuali lacune. In particolare, valuta su base regolare se le sedi di esecuzione indicate nell allegato II consentono il miglior risultato possibile per il cliente e aggiorna tale elenco secondo le sue necessità. La Banca effettua annualmente una revisione della presente politica e del dispositivo di esecuzione ordini. La revisione sarà altresì eseguita ogni qual volta si verifichi un cambiamento materiale che impedisce alla Banca di continuare a ottenere il miglior risultato possibile per i suoi clienti. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente politica sarà debitamente comunicata mediante pubblicazione sul sito internet www.bsibank.com.

5 APPENDICE I GLOSSARIO Cliente: per cliente si intende ogni persona fisica o giuridica alla quale l intermediario presta servizi di investimento. Cliente professionale: è definito cliente professionale quel cliente che possiede l esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia d investimenti e valutare correttamente i rischi che assume. Cliente privato (anche detto retail ): sono tutti i clienti, individuati in via residuale, che non sono classificati come clienti professionali e/o controparti qualificate. Ordine: istruzione di acquistare o vendere uno strumento finanziario impartita dal cliente e accettata dalla Banca ai fini dell esecuzione o della trasmissione a terzi. Esecuzione di ordini di clienti: conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti. Istruzioni specifiche del cliente: istruzioni impartite dal cliente alla Banca e indicanti le modalità di esecuzione dell ordine in base alle proprie esigenze. Over-The-Counter (OTC): metodo di negoziazione degli strumenti finanziari al di fuori di un mercato regolamentato. Sistema multilaterale di negoziazione: sistema multilaterale gestito da un impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti. Internalizzatore sistematico: impresa di investimento che, in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio, eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. OICVM: organismo di investimento collettivo in valori mobiliari. Negoziazione per conto proprio: la contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali il negoziatore impegna posizioni proprie. Mercato secondario: mercato regolamentato o meno nel quale si svolgono le negoziazioni dei titoli già in circolazione. APPENDIX II EXECUTION VENUES Il seguente elenco delle sedi di esecuzione è da considerarsi non esaustivo e può essere oggetto di modifica in qualsiasi momento. Mercati regolamentati di cui la Banca o altra entità del Gruppo BSI è membro: Six Swiss Exchange Eurex Mercati regolamentati a cui la Banca o altra entità del Gruppo BSI ha accesso tramite intermediario esterno: American Stock Exchange AMEX Athens Stock Exchange Australian Securities Exchange Berne exchange Bolsa de Valores de Lima Borsa Italiana Börse Stuttgart Börse Berlin Boston Option Exchange Budapest Stock Exchange CATS-OS CBOE Futures Exchange Chicago Board of Trade Chicago Board Options Exchange Chicago Mercantile Exchange Dhaka Stock Exchange EDX London Euronext Liffe Euronext Liffe Bclear Frankfurt Stock Exchange Hamburger Börse Hong Kong Futures Exchange Hong Kong Stock Exchange Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd International Securities Exchange Italian Derivatives Market Jakarta Stock Exchange Johannesburg Stock Exchange Karachi Stock Exchange Korea Stock Exchange London Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange Madrid Stock Exchange MEFF Mexican Stock Exchange Micex-RTS Group NASDAQ Nasdaq Liffe Markets, LLC New York Stock Exchange New Zealand Stock Exchange Nordic Derivatives Exchange NYSE ARCA NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange NYSE Euronext Brussels Stock Exchange NYSE Euronext Lisbon Stock Exchange NYSE Euronext Paris Stock Exchange OMX Copenhagen Exchange OMX Helsinki Exchange OMX Stockholm Exchange ONE Chicago Osaka Securities Exchange Oslo Stock Exchange Philadelphia Board of Trade Philadelphia Stock Exchange Philippine Stock Exchange Prague Stock Exchange Russian Trading System Stock Exchange Singapore Exchange Derivatives Trading Stock Exchange of Singapore Stock Exchange of Thailand Sydney Futures Exchange Taiwan Stock Exchange Tel Aviv Stock Exchange Thailand Futures Exchange Tokyo Stock Exchange Tokyo Financial Exchange Toronto Stock Exchange Vienna Stock Exchange Warsaw Stock Exchange BSI SA 6900 Lugano - via Magatti 2 - www.bsibank.com tel. +41 (0)58 809 31 11 - fax +41 (0)58 809 36 78