COMUNE DI PARMA Servizio Tributi A L I Q U O T E I.M.U ACCONTO

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COMUNE DI PARMA Servizio Tributi A L I Q U O T E I.M.U. 2 0 1 2 ACCONTO Il decreto legge n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012, ha introdotto le seguenti aliquote in vigore dal 1 gennaio 2012 e valide per l acconto da versare entro il 18 giugno p.v. ed entro il 17 settembre p.v.: - Aliquota ordinaria del 7,6 per mille (di cui il 3,8 per mille di quota statale), da applicarsi a terreni, aree edificabili e a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi. - Aliquota ridotta del 4 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta, dei soci delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa (art.4 L. 556/96), degli assegnatari degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dal coniuge che a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della case coniugale. Vengono considerate pertinenze dell'abitazione principale e pertanto soggette all aliquota del 4 mille, le unità immobiliari esclusivamente classificate C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Detti immobili, dovranno essere destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell abitazione principale. Per abitazione principale si intende l unica unità immobiliare nel quale il soggetto passivo ed il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. E equiparata all'abitazione principale e quindi pertanto soggetta all aliquota del 4 mille l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, 200 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni di imposta 2012 e 2013, la detrazione prevista è maggiorata di 50. per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di. 400. - Aliquota ridotta del 2 per mille da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale, necessari allo svolgimento dell attività agricola di cui all art. 2135 del codice civile.

Determinazione della base imponibile - per i fabbricati forniti di rendita catastale: rendita catastale rivalutata del 5% per il moltiplicatore - per i terreni: reddito dominicale rivalutato del 25% per il moltiplicatore; - per le aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 01/01/2012. L art. 13 del D.L. 201/11, convertito con Legge 214/2012 e successive modificazioni ha individuato i nuovi moltiplicatori da applicare alle rendite catastali rivalutate, al fine di determinare la base imponibile alla quale applicare l Imu, riportati alla tabella seguente. Classificazione catastale Moltiplicatore Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e 160 categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (escluso A/10) Fabbricati classificati nel gruppo catastale B 140 Fabbricati classificati nelle categorie catastali 140 C/3, C/4 e C/5 Fabbricati classificati nella categoria catastale 80 A/10 e D/5 Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, 60 esclusa la categoria D/5 Fabbricati classificati nella categoria catastale 55 C/1 Terreni agricoli condotti direttamente sia agricoli, 110 sia incolti Altri terreni agricoli 135 Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 e con le seguenti riduzioni: - del 70% dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 e fino a 15.500; - del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 e fino a 25.500; - del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 e fino a 32.000. La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi: - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente (la presente dichiarazione sostitutiva, ha effetto dalla data di presentazione). Agli effetti dell applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

VERSAMENTO Abitazione principale e relative pertinenze: - in tre rate, di cui la prima (scadenza 18 giugno 2012) e la seconda (scadenza 17 settembre 2012) ciascuna pari ad un terzo dell imposta annua calcolata sull aliquota base del 4 per mille con applicazione della detrazione prevista, e la terza entro il 17 dicembre con conguaglio dell imposta complessivamente dovuta per l anno sulla base dell aliquota comunale che dovrà essere deliberata entro il 30/09/2012 e su eventuali modifiche statali che potranno essere approvate entro il 10/12/2012, ovvero - in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno 2012, in misura pari al 50% dell imposta annua calcolata sull aliquota base del 4 per mille con applicazione della detrazione prevista e la seconda, entro il 17 dicembre 2012 con conguaglio dell imposta complessivamente dovuta per l anno sulla base dell aliquota comunale che dovrà essere deliberata entro il 30/09/2012 e su eventuali modifiche statali che potranno essere approvate entro il 10/12/2012; Fabbricati rurali strumentali: - in due rate di cui la prima con scadenza 18 giugno 2012, pari al 30% dell imposta annua calcolata sull aliquota base del 2 per mille e la seconda con scadenza 17 dicembre 2012 con conguaglio dell imposta complessivamente dovuta per l anno sulla base dell aliquota comunale che dovrà essere deliberata entro il 30/09/2012 e su eventuali modifiche statali che potranno essere approvate entro il 10/12/2012; Fabbricati rurali strumentali iscritti al catasto terreni e da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 (art. 13 comma 14-ter del D.L. 201/11, convertito con Legge 214/2012 e successive modificazioni): - il versamento dell imposta complessivamente dovuta è effettuato in un unica soluzione a saldo entro il 17 dicembre 2012 sulla base dell aliquota comunale che dovrà essere deliberata entro il 30/09/2012 e su eventuali modifiche statali che potranno essere approvate entro il 10/12/2012; Altri immobili, terreni e aree fabbricabili: - in due rate di cui la prima con scadenza 18 giugno 2012, pari al 50% dell imposta annua calcolata sull aliquota base del 7,6 per mille (di cui il 3,8 per mille di quota statale) e la seconda con scadenza 17 dicembre 2012 con conguaglio dell imposta complessivamente dovuta per l anno sulla base dell aliquota comunale che dovrà essere deliberata entro il 30/09/2012 e su eventuali modifiche statali che potranno essere approvate entro il 10/12/2012; Il versamento va effettuato esclusivamente con modello F24 presso gli sportelli bancari e postali mediante l utilizzo dei seguenti codici tributo: Codici tributo Utilizzo 3912 Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) 3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune) 3914 Terreni (destinatario il Comune) 3915 Terreni (destinatario lo Stato) 3916 Aree fabbricabili (destinatario il Comune) 3917 Aree fabbricabili (destinatario lo Stato) 3918 Altri fabbricati (destinatario il Comune) 3919 Altri fabbricati (destinatario lo Stato) Codice Comune di Parma G337 È prevista la possibilità di utilizzo di apposito bollettino di versamento a partire dal 01/12/2012 (il modello deve essere ancora predisposto e approvato). Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi a: PARMA GESTIONE ENTRATE SPA Viale Fratti 56 Tel. 0521/035932-035933-035906 FAX 0521/035980-286868 E-mail: ici@parmagestioneentrate.it o consultando il nostro sito internet: http://www.parmagestioneentrate.it

ALIQUOTE COMUNALI Con Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Parma n. 156 del 30/12/2011, è stato approvato quanto segue: L aliquota ordinaria del 10,60 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi; L aliquota ridotta al 6 per mille da applicare esclusivamente per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Parma. Ai fini dell aliquota ridotta e della detrazione dell imposta sono equiparate all abitazione principale, come intesa dall art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/1992: l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; L aliquota ridotta al 6 per mille da applicare alle pertinenze dell abitazione principale, esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo; L aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. di dare atto che dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. La detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superrare l importo massimo di euro 400. Attenzione: le aliquote deliberate dal Commissario Straordinario, potranno subire variazioni in corso d anno sia da parte del Comune (entro il 30 settembre 2012), sia da parte dello Stato (entro il 10 dicembre 2012).

Nome file: PARMA_DELIBERA_COMMISSARIO_CONFERMATA.doc Directory: O:\IMU_Capoluoghi\Parma Modello: C:\programmi\microsoft office\modelli\normal.dot Titolo: Relazione sull attività di controllo ICI aree fabbricabili svolta dal gruppo di lavoro intersettoriale appositamente Oggetto: Autore: Comune di Parma Parole chiave: Commenti: Data creazione: 29/10/2012 17.57.00 Numero revisione: 2 Data ultimo salvataggio: 29/10/2012 17.57.00 Autore ultimo salvataggio: Sole Tempo totale modifica 3 minuti Data ultima stampa: 30/10/2012 16.36.00 Come da ultima stampa completa Numero pagine: 4 Numero parole: 1.751 (circa) Numero caratteri: 9.982 (circa)