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Procedura di reclamo e composizione stragiudiziale delle controversie Gentile Cliente, da sempre la nostra Cassa Raiffeisen persegue l obiettivo di svolgere le operazioni con piena soddisfazione della clientela. Qualora non sia possibile risolvere eventuali divergenze con la Cassa Raiffeisen attraverso il Suo consulente personale, può rivolgersi per iscritto al Ufficio Reclami istituito presso la nostra Banca: Ufficio Reclami della Cassa Raiffeisen Alta Pusteria Società Cooperativa Piazza del Magistrato 3 39038 San Candido Indirizzo Email: rk.hochpustertal@raiffeisen.it Indirizzo E-Mail PEC: pec08020@raiffeisen-legalmail.it Fax: 0474913183 Tel: 0474912528 direttamente allo sportello. posta, via fax, e-mail o essere consegnato Per la formulazione del reclamo può utilizzare un apposito modulo che è disponibile presso lo sportello, all Info-point e sul sito web www.raiffeisen.it/it/alta-pusteria.html Il reclamo deve riguardare un rapporto contrattuale intrattenuto con la nostra Banca. Può essere presentato senza limiti di tempo e di importo. Basta soltanto che per il diritto fatto valere non sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge. L Ufficio Reclami evaderà il Suo reclamo entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è anche di 30 giorni. Qualora il reclamo sia accolto, la lettera di risposta conterrá sia le iniziative che la nostra Cassa Raiffeisen si impegna ad assumere/assumerà per sistemare la questione, sia i tempi entro i quali realizzarle. Nel caso in cui il reclamo sia ritenuto infondato, nella lettera di risposta provvederemo ad indicare i motivi del rigetto nonchè le informazioni circa le possibili/eventuali forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, delle quali può avvalersi/alle quali potrà adire.. 1. Arbitro Bancario Finanziario (ABF) L organo decidente dell Arbitro Bancario Finanziario ha sede presso la Banca d Italia e decide su tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari o bonifici transfrontalieri. Non può invece essere presentato ricorso all Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie che riguardano servizi e attività di investimento. Il ricorso all Arbitro Bancario Finanziario richiede i seguenti presupposti: - previo reclamo scritto alla propria banca senza risposta entro 30 giorni o risposta non soddisfacente; - valore della controversia fino a euro 100.000, quando si chiede una somma di denaro; se si chiede l accertamento di diritti, obblighi e facoltà della banca, non sono previsti limiti di importo; Edizione 09/01/2017 Seite 1

- operazione o comportamento avvenuta/o dopo il 01.01.2009; - presentazione del ricorso all Arbitro Bancario Finanziario entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla banca; - controversia non ancora sottoposta all autorità giudiziaria, non rimessa a decisione arbitrale ovvero per la quale non è in corso un tentativo di conciliazione. Il ricorso è redatto in forma scritta. Deve essere presentato alla Segreteria tecnica del Collegio di Milano, competente per l Alto Adige, o ad una Filiale della Banca d Italia. L indirizzo della Segreteria tecnica è: Segreteria tecnica del Collegio di Milano Via Cordusio, 5 20123 MILANO Tel. 02 72424246 Fax 02 72424472 E-mail: milano.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it PEC: milano@pec.bancaditalia.it Ricordiamo anche che Lei dovrà inviare copia del ricorso alla nostra Banca con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). La procedura è gratuita, salvo il versamento di un contributo spese di euro 20 che Le verrà rimborsato dalla nostra Banca se il ricorso è accolto in tutto o in parte. Facciamo presente che malgrado la decisione dell Arbitro Bancario Finanziario, è sempre possibile ricorrere ad un arbitro o all autorità giudiziaria o a ogni altro strumento previsto dall ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi. Per ottenere ulteriori informazioni nonché la rispettiva Guida pratica all Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'italia o alla Sua Cassa Raiffeisen. 1.1 Prefetto/Commissario del Governo Nei casi in cui la contestazione alla banca tragga origine dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento, dall inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del Suo merito di credito, è possibile formulare istanza in forma riservata al prefetto, o meglio, al Commissario del Governo. Il Commissario del Governo invita la banca, previa informativa sul merito dell istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. A seguito decide se sottoporre la questione all Arbitro Bancario Finanziario o se, invece, procedere all archiviazione. Se il Commissario del Governo effettua la segnalazione all Arbitro Bancario Finanziario, la stessa è inviata contestualmente a Lei ed alla banca. Indirizzo e contatti: Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano V.le Principe Eugenio di Savoia 11 39100 Bolzano Centralino: 0471-294611 PEC: protocollo.comgovbz@pec.interno.it Edizione 09/01/2017 Seite 2

2. Ombudsman-Giurì Bancario 1 L Ombudsman-Giurì Bancario ha sede presso l associazione privata Conciliatore BancarioFinanziario a Roma e può decidere su tutte le controversie riguardanti servizi ed attività di investimento. Il ricorso all Ombudsman-Giurì Bancario richiede i seguenti presupposti: - previo reclamo scritto alla propria banca senza risposta entro 30 giorni o risposta non soddisfacente; - valore della controversia fino a euro 100.000, quando si chiede una somma di denaro; se si chiede l accertamento di diritti, obblighi e facoltà della banca, non sono previsti limiti di importo; - operazione o comportamento avvenuta/o nei due anni precedenti alla presentazione del ricorso; - presentazione del ricorso all Ombudsman entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla banca; - controversia non ancora sottoposta all autorità giudiziaria, non rimessa a decisione arbitrale ovvero per la quale non è in corso un tentativo di conciliazione. Il ricorso all Ombudsman deve essere presentato mediante richiesta scritta, da inviarsi per posta ordinaria, via fax o e-mail al seguente indirizzo: Ombudsman Giurì Bancario Via delle Botteghe Oscure 54 00186 Roma numero fax: 06-67482251 e-mail: segreteria@ombudsmanbancario.it Al ricorso devono essere allegati ogni altra notizia e documento utile. L invio del ricorso all Ombusman-Giurì Bancario comporta l accettazione del Regolamento per la trattazione dei reclami e dei ricorsi in materia di servizi e attività di investimento disponibile sul sito della banca. La procedura è gratuita, salvo le spese sostenute per l invio della corrispondenza. La decisione dell Ombudsman è resa entro 90 giorni ed è vincolante per la banca. Malgrado la decisione dell Ombudsman, Lei ha sempre la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di risoluzione stragiudiziale della controversia oppure all autorità giudiziaria. Per ottenere ulteriori informazioni su come rivolgersi all Ombudsman, è possibile consultare il sito web www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Sua Cassa Raiffeisen. 3. Procedura di Conciliazione oppure procedimento di Arbitrato presso il Conciliatore BancarioFinanziario Presso il Conciliatore BancarioFinanziario a Roma può essere avviata sia una procedura di 1 A partire dal 9 gennaio 2017 l Ombudsman- Giurì Bancario non accetterà più ricorsi, fermo restando che continuerà a gestire quelli già ricevuti a tale data. Successivamente, l Ombudsman cesserà la propria attività decisionale. Edizione 09/01/2017 Seite 3

conciliazione, sia un procedimento di arbitrato. Questi due procedimenti possono essere promossi per tutte le controversie attinenti all operatività degli intermediari bancari e finanziari. Non sono previsti limiti di importo. La rispettiva richiesta può essere avanzata da parte Sua, dalla nostra banca oppure da entrambe le parti. Mentre la procedura di conciliazione consiste nel tentativo di raggiungere un accordo tra le parti, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente, nel procedimento di arbitrato un terzo decide chi ha torto e chi ha ragione. Qualora nella procedura di conciliazione sia possibile raggiungere un accordo, questo è vincolante per entrambe le parti. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo, Lei può comunque ricorrere all autorità giudiziaria o ad un arbitro. Anche un eventuale lodo (decisione dell arbitro) è vincolante per le parti. Entrambe le procedure sono soggette a spese. Tali spese sono rapportate al valore della controversia. Per ottenere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Sua Cassa Raiffeisen. Qualora intenda, per una controversia relativa all interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato o citato procedimento presso l Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010. 4. Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) presso la CONSOB L arbitro per le controversie finanziarie (ACF) presso la CONSOB, a partire dal 9 gennaio 2017, offre possibilità dirette a risolvere controversie in materia di servizi di investimento, insorte tra investitori e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela. L attivazione dell arbitrato deve essere preceduta da un reclamo alla Banca. Qualora, poi, non abbia avuto risposta entro 60 giorni o il termine previsto rispettivamente stabilito dalla nostra Banca, oppure non sia soddisfatto della risposta fornita, può presentare istanza all ACF presso la CONSOB. Gli ulteriori presupposti richiesti per il ricorso all ACF sono i seguenti: - valore della controversia fino a euro 500.000; - danno avente natura patrimoniale che è conseguenza immediata e diretta dell inadempimento o della violazione da parte dell intermediario degli obblighi suddetti; - presentazione del ricorso entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla banca ovvero dalla data di avvio dell operatività dell ACF; - controversia non ancora sottoposta ad altre procedure di risoluzione extragiudiziale. Il ricorso avviene secondo le modalità rese note dall ACF sul proprio sito web www.acf.consob.it ed è gratuito per il ricorrente. La rispettiva istanza può essere presentata esclusivamente da Lei, personalmente o per il tramite di procuratore. Per un periodo di due anni dalla data di avvio dell operatività dell ACF, gli investitori che non si avvalgono del supporto di un associazione dei consumatori ovvero di un procuratore possono presentare ricorso all Arbitro e la relativa documentazione in forma cartacea, fermo restando che le fasi Edizione 09/01/2017 Seite 4

successive all inoltro del ricorso si svolgeranno secondo le modalità informatiche rese note sul sito web dell Arbitro. Il diritto di ricorrere all Arbitro non può formare oggetto di rinuncia ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. 5. Mediazione Qualora, per una controversia relativa all interpretazione ed applicazione del contratto, Lei intenda rivolgersi all autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato o citato procedimento presso l Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all organismo territorialmente competente e con l assistenza di un avvocato. La Sua Cassa Raiffeisen Alta Pusteria Edizione 09/01/2017 Seite 5