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Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 162 02.09.2013 Disoccupati svantaggiati: via libera agli incentivi Entro il 30.9.2014, i datori di lavoro potranno richiedere la riduzione contributiva prevista per l assunzione di lavoratori disoccupati svantaggiati Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Agevolazioni L INPS, con la Circolare n. 98 del 6 agosto 2014, ha illustrato le modalità operative per poter fruire dei benefici relativi all anno 2012, per l assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. In particolare, è stato comunicato che entro il 30 settembre 2014 le aziende interessate potranno inoltrare in maniera esclusivamente telematica le domande di accesso alla riduzione contributiva; l invio, tra l altro, interessa anche i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato tali domande. Premessa Via libera alle istanze per richiedere all INPS gli incentivi contributivi previsti dall art. 2, c. 134, 135 e 151 della L. n. 191/2009. L agevolazione, che riguarda tre differenti categorie di lavoratori, è rivolta alle assunzioni effettuate nel 2012 di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. Per godere dell incentivo le aziende interessate dovranno inviare telematicamente, entro la fine del prossimo mese (30 settembre 2014), apposita domanda contenente la dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. Campo di applicazione In particolare, stiamo parlando degli incentivi previsti dall art. 2, c. 134, 135 e 151 della L. n. 191/2009, che ha introdotto in via sperimentale una serie di benefici connessi all assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. 1

Nel dettaglio, i benefici sono rivolti ai datori di lavoro che: abbiano assunto lavoratori disoccupati con almeno 50 anni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali; abbiano proseguito il rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati benefici connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore; abbiano assunto a tempo pieno e indeterminato lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile. Tali benefici, inizialmente previsti per l anno 2010 e poi prorogati per il 2011, sono stati ulteriormente prorogati per il 2012 grazie alla Legge di Stabilità 2012 (art. 33, c. 25, della L. n. 183/2011). Niente proroga, invece, per l anno 2013. Lavoratori con almeno 50 anni Illustriamo ora nel dettaglio i benefici connessi a ciascuna delle categorie di lavoratori su esposti. La prima categoria di lavoratori destinatari dell agevolazione contributiva, sono i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni di età. La riduzione contributiva, in particolare, spetta in caso di assunzioni a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso dell anno 2012. L agevolazione è operativa anche nell ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato o proroga a tempo determinato, effettuate nel corso del 2012, di un rapporto di lavoro a tempo determinato in precedenza instaurato. In quest ultimo caso, è necessario che il lavoratore: sia destinatario dell indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell assunzione a tempo determinato; abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione a tempo indeterminato o della proroga a tempo determinato. 2

Assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate a decorrere dal 18 luglio 2012 In tali casi il beneficio compete a condizione che vengano rispettate le norme che riconoscono un diritto di precedenza alla riassunzione in favore del medesimo lavoratore o di altro lavoratore. DURATA DEL BENEFICIO Quanto alla durata del beneficio, esso è riconosciuto per l intero periodo del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012; in caso di proroga a tempo determinato di un rapporto già agevolato, ai sensi della legge 191/2009, il beneficio non può essere complessivamente superiore a dodici mesi. Dipendenti già in forza La riduzione contributiva, inoltre, è stata concessa anche a favore di chi prosegue il rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre godevano dell indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con almeno 50 anni di età, che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva. In particolare, per i datori di lavoro che abbiano originariamente assunto lavoratori in mobilità il beneficio spetta se: è meramente proseguito durante il 2012 il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute il 31 dicembre 2011 o nel corso del 2012 - le riduzioni contributive previste dalla L. n. 223/1991, articoli 8, comma 2, o 25, comma 9; è stato prorogato, nel corso del 2012, un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall articolo 8, comma 2, della legge 223/1991. Mentre per i datori di lavoro che hanno originariamente assunto nel corso del 2010 o del 2011 lavoratori con almeno 50 anni di età, che godevano di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, il beneficio spetta se: è meramente proseguito, durante il 2012, il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute il 31 dicembre 2011 le riduzioni contributive previste dall articolo 2, comma 134, 1 periodo, della Legge 191/2009; 3

è stato prorogato, con decorrenza 1 gennaio 2012, un rapporto di lavoro a termine per il quale il 31 dicembre 2011 erano scadute le riduzioni contributive previste dall articolo 2, comma 134, 1 periodo, della Legge 191/2009; è stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1 gennaio 2012, un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010 o del 2011 per il quale il 31 dicembre 2011 erano scadute le riduzioni contributive previste dall articolo 2, comma 134, 1 periodo, della Legge 191/2009. Il beneficio decorre dalla proroga e/o trasformazione del rapporto di lavoro o, in caso di mera continuazione dello stesso, dal giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione. In ogni caso il beneficio non si applica prima che sia maturato il requisito dell anzianità contributiva. Disoccupati non agricoli con requisiti normali e disoccupati edili Terzo e ultimo incentivo, che consiste in un contributo mensile, spetta ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel corso del 2012 di lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile. Il beneficio spetta, altresì, nell ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato, effettuate nel corso del 2012, di un rapporto di lavoro a tempo determinato in precedenza instaurato. Assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate a decorrere dal 18 luglio 2012 Anche per tali lavoratori il beneficio compete a condizione che vengano rispettate le norme che riconoscono un diritto di precedenza alla riassunzione in favore del medesimo lavoratore o di altro lavoratore. DURATA DEL BENEFICIO La durata del beneficio è operativo per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. 4

Verifica delle risorse finanziarie Le risorse finanziarie destinate alle suddette categorie di lavoratori vengono gestite direttamente dall INPS, il quale verifica le disponibilità economiche a fronte delle singole domande di accesso ai benefici. Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti, il beneficio viene concesso secondo l ordine cronologico di decorrenza dell assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; nell ipotesi di semplice continuazione del rapporto di lavoro già in essere, si fa riferimento alla data di scadenza dell agevolazione originaria o, se più recente, alla data di maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva. Inoltro delle domande Come precisato in premessa, per poter accedere ai suddetti benefici, i datori di lavoro dovranno presentare, entro il 30 settembre 2014, apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda, in particolare, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell applicazione DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente disponibile presso il sito internet dell Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso: servizi on line -> per tipologia di utente -> aziende, consulenti e professionisti -> servizi per le aziende e consulenti (autenticazione con codice fiscale e pin) -> dichiarazioni di responsabilità del contribuente. I datori di lavoro sono tenuti a presentare le domande nel termine indicato, anche qualora le stesse fossero già state erroneamente presentate. - Riproduzione riservata - 5