Direzione Centrale Normativa Settore Imposte indirette Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Reparto II Via dell Arte 16 00144 ROMA Federazione Nazionale Agenti, Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi Viale Asia 3 00144 ROMA OGGETTO: Autorizzazione al pagamento dell imposta di bollo in modo virtuale del raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota n. 17790 del 12 febbraio 2016, ha rappresentato che allo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi, l articolo 8, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, che recepisce la direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa Via C. Colombo, 426 c/d 00145 Roma Tel. 06.5054.5469 Fax 06.5054.5407 e-mail: dc.normativa@agenziaentrate.it
2 navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri, ha previsto l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o internazionale nell'ambito dell'unione europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori dell'ue. Lo stesso articolo 8, comma 10, del citato decreto legge n. 179 ha previsto due sistemi telematici per svolgere le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza delle navi: 1) SafeSeaNet: sistema dell'unione europea per lo scambio di dati marittimi; 2) PMIS, Port management Information System: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali. Il Comando Generale ha precisato che le comunicazioni da inoltrare in formato elettronico, cui fa riferimento il citato articolo 8, comma 10, sono quelle previste dagli articoli 179 e 181 del Codice della navigazione e le collegate richieste/comunicazioni che i raccomandatari marittimi, di cui all articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135, sono tenuti a presentare in nome e per conto dei comandanti/armatori delle navi. In particolare, l art. 179 del Codice della navigazione prevede che all'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono inviare, anche in formato elettronico, all'autorità marittima i seguenti formulari: - formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; - formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; - formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo; - formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio; - formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;
3 - formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; - formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; - dichiarazione sanitaria marittima. Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'autorità marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. Il comandante di una nave, diretta in un porto estero, inoltra le informazioni contenute nei formulari di cui all articolo 179 del Codice della navigazione all'autorità consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorità consolare più prossima al porto di arrivo. Il comma 14 dell articolo 8 del decreto legge n. 179 dispone che L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far data dal 1 giugno 2015. Lo stesso Comando Generale fa presente che alcune delle procedure attinenti ai propri compiti istituzionali, che in base al richiamato articolo 8, comma 10, del decreto legge 179 del 2012 devono avvenire in formato elettronico, in linea a dettati normativi, prevedono l applicazione dell imposta di bollo e che le procedure amministrative vengono spesso effettuate dai raccomandatari/agenti marittimi in luogo degli armatori. L articolo 2 della legge n. 135 del 1977 definisce raccomandatario marittimo il soggetto che svolge l attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati. Le predette attività possono essere svolte in base ad un contratto di mandato, espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore
4 (raccomandatario). Possono, altresì, essere svolte con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale (agente marittimo). Gli adempimenti a carico del raccomandatario sono stabiliti dal successivo articolo 3 della citata legge n. 135 Il raccomandatario, prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante - armatore, noleggiatore o vettore la disponibilità nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 del codice della navigazione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera se, insieme alla dichiarazione integrativa di partenza prevista dall'articolo 179 del codice di navigazione, il comandante non abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma. Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e l'indirizzo dello stesso. Taluni raccomandatari/agenti marittimi, al fine di assolvere l imposta di bollo sulle comunicazioni in formato elettronico in adempimento al disposto dell articolo 179 del Codice della navigazione, hanno chiesto ai competenti uffici dell Agenzia delle entrate l autorizzazione all assolvimento dell imposta di bollo ai sensi dell articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Al riguardo, il Comando Generale ha segnalato alcune criticità rilevate da alcuni associati della Federazione Nazionale Agenti e Raccomandatari Marittimi che sarebbero state riscontrate in occasione della richiesta di autorizzazione
5 all utilizzo del bollo virtuale ed ha chiesto l attivazione di una forma di pagamento dell imposta di bollo non cartacea. Tutto ciò premesso, questa Direzione di concerto con la Direzione Centrale Gestione Tributi, rappresenta quanto segue. In linea generale i documenti ed i formulari richiamati dall articolo 179 del Codice della navigazione costituiscono elementi indispensabili per ottenere dalle Capitanerie di Porto un provvedimento autorizzativo. Sono, altresì, allegati alle istanze/richieste presentate dai raccomandatari/agenti marittimi, di cui all articolo 2 della legge n. 135 del 1977, nell interesse degli armatori ai fini dell autorizzazione necessaria. Tale interpretazione emerge da tutti i documenti trasmessi dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con nota RU 17790 del 12 febbraio 2016. Pertanto, il riferimento alle istanze è implicito in quanto i formulari rivestono la qualità di documenti di supporto e necessari all attività istruttoria per consentire la valutazione al fine del rilascio da parte delle autorità marittime delle autorizzazioni previste dal Codice della navigazione. Ne consegue che dalla formulazione dell articolo 179, pur non essendo esplicito il riferimento alle istanze, deve ritenersi che le richieste alle quali vengono allegati i formulari devono essere assoggettate ad imposta di bollo di cui al DPR n. 642 del 1972, così come il relativo provvedimento di autorizzazione emesso dalle capitanerie. Per l assolvimento dell imposta di bollo relativa alle istanze trasmesse in formato elettronico, l articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto che, al fine di consentire ai cittadini e alle imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una Pubblica Amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, d intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, sono stabilite le modalità per il pagamento
6 per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o carte prepagate. In attuazione di tale disposizione, il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 19 settembre 2014 ha disciplinato le modalità del Servizio @e.bollo che, per le richieste trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti rilasciati tramite canali telematici, è in corso di attivazione. Pertanto, il Comando Generale chiede di conoscere se l imposta di bollo sui predetti documenti possa essere assolta, oltre che mediante contrassegno telematico ai sensi dell articolo 3, lett. a) del DPR n. 642 del 1972 (indicando nel documento rilasciato con modalità telematica, il codice alfanumerico identificativo del contrassegno stesso) anche mediante la modalità virtuale previo rilascio dell autorizzazione ai raccomandatari/agenti marittimi. Il Comando Generale stesso ritiene che, dall esame del DPR n. 642 del 1972 ed in particolare, dal combinato disposto dell articolo 15 e del Decreto del Ministero delle Finanze 7 giugno 1973, non sembrerebbero emergere motivi ostativi al rilascio dell autorizzazione al pagamento dell imposta di bollo in modalità virtuale nei confronti degli armatori e dei raccomandatari/agenti marittimi, tant è che in alcune sedi tale sistema è stato già attivato. Ai fini del rilascio dell autorizzazione al pagamento dell imposta di bollo in modo virtuale, ex articolo 15 del DPR n. 642 del 1972 si rilevano alcune problematiche relativamente alla fattispecie esaminata. A tal proposito, occorre verificare chi sia il soggetto interessato alla richiesta e la modalità di assolvimento dell imposta di bollo nei confronti degli atti e provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione. Relativamente alla prima problematica, si osserva che l articolo 15, primo comma, del DPR n. 642 del 1972 dispone che Per determinate categorie di atti
7 e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale. Nel caso in esame, l istanza alle autorità marittime viene presentata dal raccomandatario/agente marittimo che, come già rappresentato, agisce tramite mandato o contratto di agenzia. In virtù del contratto civilistico che lega il raccomandatario/agente marittimo all armatore, il raccomandatario/agente stesso è configurabile come soggetto interessato a richiedere l autorizzazione di cui all articolo 15, primo comma, del DPR n. 642 e, pertanto, è legittimato ad ottenere l autorizzazione per l assolvimento dell imposta di bollo in modo virtuale per le richieste da lui formate in nome e per conto dell armatore. Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell imposta di bollo nei confronti degli atti e provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione, si osserva che in base all articolo 15, terzo comma, del DPR n. 642 l'autorizzazione all assolvimento dell imposta di bollo in modo virtuale può essere rilasciata relativamente agli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. Inoltre, il DM 7 giugno 1973, emanato dal Ministero delle Finanze, ha stabilito le categorie degli atti e dei documenti per i quali può essere consentito il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale. Tra gli atti ed i documenti ricevuti dai raccomandatari/agenti marittimi, per i quali l Agenzia delle entrate può autorizzare l assolvimento dell imposta di bollo in modo virtuale, rientrano quelli previsti dall articolo 4 della tariffa, parte prima allegata al DPR n. 642 del 1972, individuati dal DM 7 giugno 1973.
8 Pertanto, possono essere oggetto di autorizzazione anche gli atti e i documenti delle Capitanerie di Porto ricevuti dai raccomandatari/agenti marittimi in formato elettronico, correlati alle istanze presentate. Trattandosi di istanze, dichiarazioni e di provvedimenti di autorizzazione trasmessi in via telematica, occorre individuare la misura dell imposta di bollo da applicare. Al riguardo, si fa presente che l articolo 1, comma 591, della legge di stabilità 2014, all articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al DPR n. 642 del 1972, dopo il comma 1, ha inserito il comma 1-bis, che prevede la forfettizzazione dell imposta di bollo pari ad euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento, dovuta per le istanze presentate per via telematica alla pubblica amministrazione, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. Inoltre, l articolo 1, comma 593, della legge di stabilità 2014, all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al DPR n. 642 del 1972, dopo il comma 1-ter ha inserito comma 1 quater, prevedendo la forfetizzazione dell imposta di bollo pari ad euro 16,00 per gli atti e i provvedimenti rilasciati dalla pubblica amministrazione per via telematica, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all originale, a coloro che ne abbiano fatto richiesta. Tali ultime disposizioni hanno, in sostanza, previsto la misura dell imposta di bollo da applicare sia per le istanze inviate sia per i provvedimenti ricevuti per via telematica. Pertanto, il raccomandatario/agente marittimo autorizzato all assolvimento dell imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell articolo 15 del DPR n. 642, potrà versare l imposta di bollo con tale modalità sia con riferimento alle richieste presentate che ai provvedimenti rilasciati dalle Capitanerie di Porto. Nelle istanze e nei provvedimenti di autorizzazione, emanati dalle autorità marittime, andranno indicati gli estremi dell autorizzazione rilasciata in capo al
9 raccomandatario/agente marittimo al pagamento dell imposta di bollo in modo virtuale. Alla luce delle considerazioni sopra descritte e nell attesa che diventi operativo il Servizio @e.bollo è consentito dunque, agli uffici dell Agenzia delle entrate il rilascio dell autorizzazione all assolvimento dell imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell articolo 15 del DPR n. 642, ai raccomandatari/agenti marittimi di cui all articolo 2 della citata legge n. 135 del 1977. IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO Giovanni Spalletta (firmato digitalmente)