PRIMA SEZIONE. VIDAS c. CROAZIA. (Ricorso n /04) SENTENZA STRASBURGO. 3 luglio 2008 DEFINITIVA 10/10/2008

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PRIMA SEZIONE VIDAS c. CROAZIA (Ricorso n. 40383/04) SENTENZA STRASBURGO 3 luglio 2008 DEFINITIVA 10/10/2008 Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all articolo 44 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo

Nel caso Vidas c. Croazia, La Corte europea dei diritti dell uomo (prima sezione), riunita in una Camera composta da: Christos Rozakis, Presidente, Nina Vajić, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, giudici, e Søren Nielsen, cancelliere di sezione, Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 12 giugno 2008, Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data: PROCEDURA 1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 40383/04) diretto contro la Repubblica di Croazia con il quale un cittadino di tale Stato, Stipe Vidas ( il ricorrente ), il 25 ottobre 2004, ha adito la Corte in virtù dell articolo 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali ( la Convenzione ). 2. Il ricorrente é rappresentato da I. Debelić, avvocato del foro di Rab. Il Governo croato ( il Governo ) é rappresentato dal suo agente, Š. Stažnik. 3. Il 31 gennaio 2007 la Corte ha deciso di comunicare al Governo le doglianze relative alla durata dei procedimenti ed alla mancanza di un ricorso di un ricorso effettivo. In virtù dell articolo 29 3 della Convenzione, ha deciso di esaminare il merito del ricorso insieme alla sua ricevibilità. FATTO I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO 4. Il ricorrente è nato nel 1947 e vive a Rab. 5. Mentre lavorava provvisto di permesso di circolazione, il 16 maggio 1994 il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro riportando la perdita di due dita. Le lesioni sono state di tale rilevanza che il 29 marzo 1995 il ricorrente è dovuto andare in pensione e gli è stata riconosciuta una pensione di invalidità. 6. Il 22 settembre 1995 il ricorrente ha avviato un azione civile nei confronti della società, S., presso la Corte municipale di Rab (Općinski sud 2

u Rabu) per i danni relativi all incidente di cui sopra. Il ricorrente successivamente ha citato la società J. in qualità di convenuta in quanto ha considerato che la suddetta fosse succeduta alla società S., fallita e cancellata dal registro delle imprese nel 1996. 7. Con la sentenza del 15 maggio 2000 la Corte municipale di Rab ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione ed ha trasmesso il caso alla Corte commerciale di Rijeka (Trgovački sud u Rijeci). Il ricorrente ha proposto appello ed il 4 ottobre 2000 la Corte provinciale di Rijeka (Županijski sud u Rijeci) ha annullato la decisione di primo grado e trasmesso il caso alla Corte municipale di Crikvenica (Općinski sud u Crikvenici) quale tribunale competente. 8. Il 25 ottobre 2002 la Corte municipale di Crikvenica ha reso la sentenza respingendo il ricorso proposto. La sentenza é stata annullata a seguito dell appello introdotto il 29 gennaio 2003 presso la Corte provinciale di Rijeka ed il caso é stato rimesso alla Corte di prima istanza. 9. Nel frattempo, il 28 marzo 2002 il ricorrente ha depositato un ricorso presso la Corte costituzionale (Ustavni sud Republike Hrvatske) relativamente alla lentezza dei detti procedimenti. Il 13 aprile 2005 la Corte costituzionale ha rilevato una violazione del diritto costituzionalmente riconosciuto ad un processo in un tempo ragionevole, gli ha accordato 5,200 kuna croate (HRK) come risarcimento, ed ha ordinato alla Corte municipale di Crikvenica di decidere il caso nel più breve tempo possibile, non più tardi di dodici mesi dalla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale. La sentenza della Corte costituzionale é stata pubblicata il 2 maggio 2005. 10. A seguito della riassunzione del procedimento, il 10 febbraio 2006 la Corte municipale di Crikvenica ha ancora una volta reso una sentenza di rigetto del ricorso. Il ricorrente ha ancora una volta proposto appello ed il 5 luglio 2006 la Corte provinciale di Rijeka ha rigettato l appello e confermato la sentenza di primo grado. 11. Il 5 settembre 2006 il ricorrente ha proposto ricorso su alcuni punti di diritto (revizija) presso la Corte suprema che è stato rigettato il 21 febbraio 2007. II. DIRITTO INTERNO RILEVANTE 12. La parte rilevante della legge sulla Corte costituzionale (Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Gazzetta Ufficiale n. 49/2002 del 3 maggio 2002 legge sulla Corte costituzionale ) così dispone: Articolo 63 (1) La Corte costituzionale esamina un ricorso di rilevanza costituzionale anche quando non siano stati esperiti tutti i ricorsi interni quando il tribunale competente non decide un ricorso relativo ai diritti e doveri del ricorrente o ad una imputazione penale nei suoi confronti in un tempo ragionevole... (2) Se un ricorso di rilevanza costituzionale... in virtù del paragrafo 1 di tale articolo è accolto, la Corte costituzionale stabilisce un termine massimo entro il quale il tribunale competente deve decidere il merito del caso... 3

(3) In una decisione presa in virtù del paragrafo 2 di tale articolo, la Corte costituzionale stabilisce un adeguato indennizzo per il ricorrente per la violazione dei suoi diritti costituzionali... L indennizzo deve essere corrisposto dallo Stato entro tre mesi dalla data in cui é formulata la richiesta di pagamento. DIRITTO I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 6 1 DELLA CONVENZIONE 13. Il ricorrente si lamenta della durata del procedimento civile in virtù dell articolo 6 1 della Convenzione, la cui parte rilevante così dispone: Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile... 14. Il Governo riconosce, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, che vi é stata una violazione del diritto del ricorrente ad una decisione in un tempo ragionevole. Tuttavia, ha sostenuto che sono stati offerti rimedi adeguati a livello nazionale. 15. La Corte considera che il periodo che deve essere tenuto in considerazione ha inizio il 6 novembre 1997, il giorno successivo all entrata in vigore della Convenzione per la Croazia. Tuttavia, nella valutazione della ragionevolezza del termine trascorso da quella data, il conto deve aver inizio dallo stato del procedimento a quel tempo. A tal proposito la Corte rileva che il procedimento ha avuto inizio il 22 settembre 1995, quando il ricorrente ha introdotto l azione civile. Quindi, é stato pendente per quasi un anno e dieci mesi prima della ratifica. 16. La causa era ancora pendente il 13 aprile 2005 quando la Corte costituzionale ha reso la sentenza. In tal modo il procedimento è durato, dopo la ratifica, sette anni e cinque mesi per due gradi di giurisdizione. 17. I procedimenti si sono conclusi con la sentenza della Corte suprema del 21 febbraio 2007. Essi sono poi durati un altro anno, dieci mesi ed otto giorni dalla sentenza della Corte costituzionale. Durante quel periodo la causa é stata esaminata da tre gradi di giurisdizione. Quindi, complessivamente, la causa é stata pendente per più di nove anni e tre mesi dopo la ratifica. A. Ricevibilità 18. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non potrebbe lamentare di essere una vittima ai sensi dell articolo 34 della Convenzione se non dal momento in cui la Corte costituzionale ha accolto il suo ricorso, rilevato una violazione del suo diritto costituzionale all esame in un termine ragionevole, e riconosciuto un indennizzo. Per la violazione di cui si lamenta ha quindi 4

avuto a disposizione un ricorso dinanzi alle autorità interne ed il ricorrente ha perso il suo status di vittima. 19. Il ricorrente si oppone. 20. La Corte osserva che nel caso di specie lo status di vittima del ricorrente ai sensi della Convenzione dipende dalla valutazione se i rimedi di cui ha potuto usufruire in ambito nazionale sono stati adeguati e sufficienti avuto riguardo dell articolo 41 della Convenzione. Tale valutazione deve essere fatta alla luce dei principi stabiliti ai sensi della giurisprudenza della Corte (vedi, più recentemente, Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, 178-213, ECHR 2006-... e Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, 69-98, ECHR 2006-...). 21. Al riguardo, la Corte rileva che il 13 aprile 2005 la Corte costituzionale ha accordato al ricorrente in via approssimativa l equivalente di 700 euro (EURO) ed ordinato alla Corte municipale di Crikvenica di rendere una sentenza entro dodici mesi. L indennizzo riconosciuto dalla Corte costituzionale non può essere considerato sufficiente avuto riguardo della giurisprudenza della Corte, in particolare tenendo in considerazione che i procedimenti in questione riguardavano un azione per danni in relazione ad un incidente sul lavoro che ha reso il ricorrente inadatto ad altri lavori. Di conseguenza, il ricorrente può ancora dolersi di essere una vittima di una violazione del suo diritto ad un processo in un termine ragionevole, e l obiezione del Governo deve quindi essere respinta. 22. La Corte inoltre ricorda che, se il modo in cui la Corte costituzionale ha interpretato ed applicato le disposizioni rilevanti del diritto interno produce conseguenze inconsistenti relativamente ai principi della Convenzione, come interpretati alla luce della giurisprudenza della Corte, la Corte è chiamata ad esaminare la durata complessiva dei procedimenti in oggetto (vedi, mutatis mutandis, Kozlica c. Croazia, n. 29182/03, 23, 2 novembre 2006). Una volta riconosciuto che il ricorrente può lamentare di essere una vittima della dedotta violazione, è garantito l esame dell intera durata (vedi Solárová ed altri c. Slovacchia, n. 77690/01, 41 e 43, 5 dicembre 2006). 23. Al riguardo la Corte esamina, come detto sopra, i procedimenti durati un altro anno e dieci mesi dopo la sentenza della Corte costituzionale. La Corte deve tenere in considerazione tale periodo nella decisione del merito del caso e, se adeguata, la doglianza del ricorrente per una giusta soddisfazione in virtù dell articolo 41 della Convenzione (vedi Solárová ed altri c. Slovacchi, su citati, 42; Rišková c. Slovacchia, n. 58174/00, 90, 22 agosto 2006). 24. Avuto riguardo dei fatti sopra descritti la Corte ritiene che il ricorso non sia manifestamente infondato ai sensi dell articolo 35 3 della Convenzione. Essa rileva inoltre che non sia inammissibile sotto ogni altro aspetto. Esso deve quindi essere dichiarato ammissibile. 5

B. Merito 25. La Corte ripete che la ragionevolezza della durata dei procedimenti deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso e con riferimento ad i seguenti criteri: la complessità del caso, la condotta dei ricorrenti e delle autorità e ciò che era in gioco per i ricorrenti nella disputa (vedi, tra le altre, Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, 43, ECHR 2000-VII). 26. La Corte ha frequentemente rilevato violazioni dell articolo 6 1 della Convenzione in casi che sollevavano questioni simili a quelle del presente caso (vedi Tatjana Marinović c. Croazia, n. 9627/03, 6 ottobre 2005). 27. Esaminato tutto il materiale depositato presso di essa, la Corte concorda con la Corte costituzionale sul fatto che nel caso di specie la durata dei procedimenti era stata eccessiva e non era stato rispettato il requisito del termine ragionevole. 28. Riguardo al periodo successivo alla decisione della Corte costituzionale, la Corte rileva che i procedimenti sono stati esaminati in tutti i tre gradi di giurisdizione ed infine conclusi nel febbraio 2007. Sebbene non siano incorsi ulteriori ingiustificati ritardi in quel periodo, avuto riguardo dell intera durata dei procedimenti e dei ritardi occorsi prima della decisione della Corte costituzionale, la Corte ritiene che al ricorrente non sia stato garantito il diritto allo svolgimento di un processo in un termine ragionevole. 29. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Corte conclude che vi è stata una violazione dell articolo 6 1. II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE 30. Il ricorrente ha lamentato in virtù dell articolo 13 della Convenzione di non aver avuto un rimedio effettivo per contrastare la lentezza dei procedimenti dal momento che alla Corte costituzionale sono occorsi più di tre anni per decidere il suo ricorso. Egli ha fatto riferimento all articolo 13 della Convenzione, che così dispone: Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violate, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell esercizio delle loro funzioni ufficiali. 31. Il Governo ha contestato tale tesi. A. Ricevibilità 32. La Corte considera che tale ricorso sia legato a quello sopra esaminato e debba quindi essere allo stesso modo dichiarato ammissibile. 6

B. Merito 33. Il Governo sostiene che il ricorso alla Corte costituzionale riguardo alla durata dei procedimenti fosse un rimedio effettivo, così come é già stato riconosciuto dalla Corte. 34. Il ricorrente contesta tale tesi. 35. L articolo 13 della Convenzione garantisce la disponibilità a livello nazionale di un ricorso per rafforzare la sostanza dei diritti e delle libertà della Convenzione in qualsiasi forma siano assicurati nell ordinamento giuridico interno. L effetto dell articolo 13 è quello di richiedere la previsione di un rimedio interno che si occupi della sostanza di un reclamo valutabile ai sensi della Convenzione e di garantire un appropriato risultato (vedi, tra le altre, Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, 157, ECHR 2000- XI). 36. Il fine degli obblighi degli Stati contraenti in virtù dell articolo 13 varia a seconda della natura della doglianza del ricorrente; tuttavia, il ricorso richiesto dall articolo 13 deve essere effettivo nella pratica così come in diritto (vedi, per esempio, İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, 97, ECHR 2000-VII). Il termine effettivo significa anche che il ricorso deve essere adeguato ed accessibile (Paulino Tomás c. Portogallo (dec.), n. 58698/00, ECHR 2003-...). In aggiunta, particolare attenzione dovrebbe essere prestata, inter alia, alla speditezza del ricorso stesso, non essendo escluso che la natura adeguata del ricorso possa essere determinata dalla sua durata eccessiva (Tomé Mota c. Portugal (dec.), n. 32082/96, ECHR 1999- IX, e Paulino Tomás, cit.). 37. La Corte ricorda che essa ha già rilevato che un ricorso costituzionale ai sensi dell articolo 63 della legge sulla Corte costituzionale rappresenta un rimedio effettivo riguardo alla durata dei procedimenti ancora pendenti (vedi Slaviček c. Croazia (dec.), n. 20862/02, ECHR 2002-VII). Come nel caso di specie la Corte rileva che il procedimento dinanzi alla Corte costituzionale su ricorso del ricorrente in merito alla durata dei procedimenti civili é durato tre anni e quindici giorni. La Corte ritiene che un rimedio destinato a rivolgersi alla durata dei procedimenti può essere considerato effettivo solo se prevede una riparazione adeguata in tempi rapidi. Nelle circostanze del caso di specie essa ritiene che l effettività del ricorso costituzionale quale rimedio per la durata di procedimenti civili pendenti fosse viziato dalla sua eccessiva durata. Ne consegue che vi é stata una violazione dell articolo 13 della Convenzione. III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE 38. Infine, relativamente all articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e senza ulteriormente specificare tale doglianza, il ricorrente 7

ha sostenuto che i fatti di causa hanno anche sollevato una violazione del suo diritto al pacifico godimento della proprietà nel senso più ampio. 39. Alla luce di tutto il materiale in suo possesso, e nella misura in cui l oggetto della sua doglianza rientra nella sua competenza, la Corte considera che tale doglianza non contenga alcuna apparenza di violazione della Convenzione. Ne segue che essa é inammissibile in virtù dell articolo 35 3 poiché manifestamente infondata e che deve essere rigettata conformemente all articolo 35 4 della Convenzione. IV SULL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 40. L articolo 41 della Convenzione dispone: Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un equa soddisfazione alla parte lesa. A. Danno 41. Il ricorrente richiede EURO 11,500 a titolo di danno patrimoniale ed EURO 21,775 a titolo di danno non patrimoniale. 42. Il Governo considera l importo richiesto a titolo di danno patrimoniale svincolato dai fatti del caso di specie e l ammontare a titolo di danno non patrimoniale eccessivo. 43. La Corte non rileva alcun nesso di causalità tra la violazione accertata ed il danno patrimoniale richiesto; per tale motivo rigetta tale richiesta. Dall altro lato, riconosce al ricorrente EURO 2,300 a titolo di danno non patrimoniale, oltre ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta dal ricorrente. B. Spese e costi 44. Il ricorrente ha anche richiesto EURO 12,546 per le spese ed i costi sostenuti dinanzi ai tribunali interni ed alla Corte. 45. Il Governo non si é opposto. 46. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese e dei costi solo nella misura in cui abbia dimostrato che questi sono stati realmente e necessariamente sostenuti e ragionevoli in merito al quantum. Nel caso di specie, avuto riguardo delle informazioni in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte considera ragionevole riconoscere la somma di EUR 1,560 oltre ogni importo che possa essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta dal ricorrente. 8

C. Interessi moratori 47. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. PER TALI MOTIVI, LA CORTE ALL UNANIMITÁ 1. Dichiara il ricorso relative alla durata del procedimento civile e la sostenuta carenza di un ricorso effettivo per il suo rispetto ammissibile ed il resto del ricorso inammissibile; 2. Ritiene che vi é stata una violazione dell articolo 6 1 della Convenzione; 3. Ritiene che vi é stata una violazione dell articolo 13 della Convenzione; 4. Ritiene (a) che lo Stato convenuto debba pagare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui tale sentenza diviene definitiva conformemente all articolo 44 2 della Convenzione, le seguenti somme da convertire nella moneta nazionale dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data dell accordo: (i) EUR 2,300 (duemilatrecento euro) a titolo di danno non patrimoniale; (ii) EUR 1,560 (millecinquecentosessanta euro) per spese e costi; (iii) oltre ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta dal ricorrente; (b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali; 5. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione. Redatta in inglese, e comunicata per iscritto il 3 luglio 2008, conformemente all articolo 77 2 e 3 del regolamento della Corte. Søren Nielsen Cancelliere Christos Rozakis Presidente 9