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ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1164 del 08/03/2017 Oggetto DLGS 152/06 E SMI - DM 05/02/98 E SMI - REGOLAMENTO 333/2011/UE - REGOLAMENTO 715/2013/UE - DGR 1795/2016 - DITTA REMER SRL, CERVIA - ISCRIZIONE AL N. 259 NEL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFTTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELL'INDUSTRIA 7 - INTEGRAZIONE CER Proposta n. PDET-AMB-2017-1225 del 07/03/2017 Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Dirigente adottante ALBERTO REBUCCI Questo giorno otto MARZO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2-48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, DM 05/02/98 E SMI REGOLAMENTO 333/2011/UE REGOLAMENTO 715/2013/UE - DGR N. 1795/2016. DITTA REMER SRL, CERVIA - ISCRIZIONE AL N. 259 NEL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELL INDUSTRIA N. 7 INTEGRAZIONE CODICI CER VISTI: IL DIRIGENTE la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni; la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in campo ambientale sono esercitate dalla Regione, mediante l Agenzia Regionale per la Prevenzione, l Ambiente e l Energia (ARPAE); la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 1795 del 31/10/2016 relativa a Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA, in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170 del 21/12/2015 la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi; CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015; VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna (il cui schema è stato approvato da Arpae con D.D.G. n. 38/2016 e dalla Provincia di Ravenna con D.G.P. n. 22 del 17/02/2016) con efficacia che decorre con effetto dalla data di sottoscrizione della stessa (avvenuta in data 02/05/16). In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'allegato A alla Convenzione, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi); VISTA la documentazione presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cervia in data 07/02/2017 (acquisita da questa SAC il 23/02/2017 con nota PGRA 2514) relativa alla modifica della comunicazione di avvio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi presentata dalla Ditta Remer Srl (CF: 02524690399), con sede legale in comune di Cervia, Via Fienilone n. 44 e insediamento in Comune di Cervia (RA), Via dell Industria n. 7;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi - Parte IV, Titolo I recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze re - lative alle comunicazioni per l esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata; DM 05/02/1998 e smi per l individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi; Regolamento UE n. 333 del 31 marzo 2011 recante criteri che determinato quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti; Regolamento UE n. 715 del 25 giugno 2013 recante criteri che determinato quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo; CONSIDERATO che dall istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per la pratica ARPAE Sinadoc 7311/2017 emerge che: la Ditta Remer Srl nell impianto sito in Comune di Cervia, Frazione Montaletto, Via dell'industria n. 7, svolge operazioni di recupero (R13-R4) di rifiuti speciali non pericolosi riconducibili ai punti 3.1-5.2-5.8 di cui all Allegato 1 - SubAllegato 1 del DM 05/02/1998 e smi. L'attività di recupero/riciclaggio (R4) di rifiuti costituiti da rottami metallici (alluminio e rame), disciplinata dal Regolamento n. 333/2011/UE e dal Regolamento n. 715/2013/UE, consiste in operazioni di selezione e cernita, con successiva lavorazione meccanica mediante macinazione, granulazione, separazione. Per l esercizio dell attività di gestione rifiuti di che trattasi, la Ditta è iscritta al n. 259 nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (provvedimento del Settore Ambiente della Provincia di Ravenna n. 2857 del 24/09/2015); l istanza di modifica della comunicazione all esercizio di attività di recupero rifiuti non pericolosi presentata dalla Remer Srl al SUAP del Comune di Cervia è relativa all inserimento di due nuovi Cer e precisamente: Cer 19 12 03 metalli non ferrosi di cui alla tipologia di rifiuti 3.2 dell Allegato 1 Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi, da adibire ad attività di recupero R13 e R4 Cer 19 12 04 plastica e gomma di cui alla tipologia di rifiuti 6.1 dell Allegato 1 Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi, da adibire esclusivamente ad attività di recupero R13; Restano fermi i quantitativi massimi ammessi a recupero precedentemente indicati nel provvedimento di iscrizione sopracitato n. 2857 del 24/09/2015); la Ditta ha comunicato la propria intenzione di non avvalersi dell applicazione del regolamento di cui al DPR n. 59/2013 in materia di AUA, non ricorrendone l obbligo poiché trattasi di attività soggetta solo a comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi di cui all oggetto e non soggetta al rilascio di altri titoli abilitativi ricompresi in AUA; dalla verifica d ufficio effettuata sulla documentazione allegata all istanza di modifica della comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, risulta la conformità alle norme tecniche di cui al DM 05/02/98 e smi e le quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998 e smi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R4) comunicate risultano conformi a quanto previsto nell Allegato 4 al medesimo DM 05/02/98 e smi; DATO ATTO che per la società interessata, in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs n. 159 del 06/09/2011), si è proceduto ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 159/2011 in relazione al quale verranno svolti i dovuti controlli previsti dal DPR 445/00;

RICHIAMATO l art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, secondo cui sono affidate per delega alle SAC le competenze relative alle comunicazioni di inizio attività per l esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata; RITENUTO che non sussistano motivi ostativi al rilascio della modifica dell iscrizione della Ditta Remer al n. 259 del registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi sotto - posti a procedura semplificata; PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi di cui al presente atto; SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente; SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC ARPAE di Ravenna: DETERMINA 1. La modifica dell iscrizione (di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2857 del 24/09/2015) della Ditta Remer Srl (CF: 02524690399), con sede legale in Comune di Cervia, Via Fienilone n. 44 e insediamento in Comune di Cervia (RA), Via dell Industria n. 7, al n. 259 nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi dell art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e del DM 05/02/98 e smi, per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R4), classe 5, relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti: Tipologia di rifiuti (All. 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi) 3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [170401] [170402] [170407] ] [191203] 5.2 - Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza [160118] [160122] 5.8 - Spezzoni di cavo di rame ricoperto [160118] [160122] [160216] [170401] [170411] 6.1 Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [191204] Attività di recupero (All. 1 - Suball. 1 DM 05/02/98 e smi) Quantità massima ammessa (Tonnellate/anno) R13 1.500 R4 1.000 R13 1.500 R4 1.000 R13 1.500 R4 1.300 R13 200 In relazione alle diverse tipologie ammesse, la quantità massima annua di rifiuti che può essere sottoposta all effettivo recupero/riciclaggio (R4) in impianto, cessando la qualifica di rifiuto, è determinata dalla potenzialità di trattamento dell impianto stesso e fissata complessivamente pari a 1.300 tonnellate/anno. 2. DI VINCOLARE l esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui al precedente punto 1 al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: a) I rifiuti conferiti nell'impianto sono messi in riserva (R13) nelle apposite aree funzionali in attesa di essere avviati, comunque entro un anno dalla data di ricezione, alle successive operazioni di recupero/riciclo (R4).

b) L'attività di recupero/riciclo (R4) dei rifiuti svolta nell'impianto consiste in operazioni di selezione e cernita, con successiva lavorazione meccanica mediante macinazione, granulazione, separazione. Dal trattamento meccanico si originano rifiuti metallici e rifiuti di plastica e gomma identificati con codice CER 19 12 XX che vengono conferiti presso impianti esterni di recupero/smaltimento autorizzati, ai sensi della normativa vigente in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi. c) I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto e i rifiuti prodotti dal trattamento (plastica) devono essere stoccati in appositi contenitori all'interno del capannone e debitamente etichettati in conformità alla normativa vigente. d) È consentito il deposito temporaneo, per categorie omogenee, dei rifiuti prodotti nelle preposte aree individuate nell'impianto purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. e) L'impianto deve essere gestito secondo le modalità indicate nello specifico manuale previsto nell'ambito del sistema di gestione qualità, implementato e adottato dalla Ditta secondo le disposizioni di cui ai Regolamenti n. 333/2011/UE e n. 715/2013/UE, atto a documentare la conformità dell'attività di recupero svolta ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali ottenuti. Copia dei manuali in uso deve essere trasmessa alla Provincia di Ravenna e mantenuta a disposizione delle autorità di controllo presso la sede dell'impianto. f) La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registri di carico/scarico e trasporto dei rifiuti ovvero agli analoghi adempimenti previsti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto delle operazioni di stoccaggio e di recupero/riciclo svolte nell'impianto, nonché del carico/scarico dei rifiuti speciali prodotti nell'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti oggetto della presente iscrizione. g) È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico per cui, ai sensi della Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale Emilia Romagna n. 15/2001 e relativa DGR n. 673/2004, deve essere redatta (da un tecnico abilitato) una valutazione previsionale di impatto acustico, prima dell'utilizzo delle apparecchiature o impianti potenzialmente rumorosi. La Ditta è altresì tenuta al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro. h) La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell iscrizione al registro. 3. Di fissare la validità dell'iscrizione fino all'11/06/2020. La comunicazione di cui all art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi deve essere rinnovata ogni 5 (cinque) anni; pertanto, per garantire che non vi sia soluzione di continuità, almeno 90 giorni prima della scadenza della validità del presente provvedimento, dovrà essere presentata apposita comunicazione di rinnovo. La comunicazione di cui all art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi deve essere rinnovata anche in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Resta comunque ferma l applicazione del regolamento di cui al DPR n. 59/2013, recante Disciplina dell Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), qualora ne ricorrano le condizioni. 4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente provvedimento; 5. DI DARE ATTO che la Sezione ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cervia per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza. DICHIARA che: ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità di ARPAE; il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE. IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.