Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 2419 Modifica all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di divieto di sequestro o pignoramento dell'indennità parlamentare 13/11/2017-12:13
Indice 1. DDL S. 2419 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 2419 4
1. DDL S. 2419 - XVII Leg. 1. DDL S. 2419 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2419 Modifica all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di divieto di sequestro o pignoramento dell'indennità parlamentare Iter 26 luglio 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.2419 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Alessandra Bencini ( Misto, Italia dei valori ) Cofirmatari Maurizio Romani ( Misto, Italia dei valori ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 24 maggio 2016; annunciato nella seduta pom. n. 634 del 25 maggio 2016. Classificazione TESEO INDENNITA' PARLAMENTARE, PIGNORAMENTO Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 26 luglio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 667 del 26 luglio 2016. Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) Senato della Repubblica Pag. 2
1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
1.2.1. Testo DDL 2419 1.2.1. Testo DDL 2419 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2419 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BENCINI e Maurizio ROMANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2016 Modifica all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n.?1261, in materia di divieto di sequestro o pignoramento dell'indennità parlamentare Onorevoli Senatori. -- Più volte Italia dei Valori ha portato all'attenzione delle sedi istituzionali e dell'opinione pubblica la questione degli emolumenti ai parlamentari, da ultimo con riferimento ai privilegi ad essi riconosciuti quali vitalizi, liquidazioni di fine mandato o rimborso dei titoli di viaggio. Dette iniziative erano finalizzate a ricondurre quegli emolumenti nei limiti di accettabilità quantitativa e nel quadro della disciplina delle ordinarie retribuzioni, sia pure nel riconoscimento della peculiarità costituzionale dell'impegno parlamentare. Ma recenti fatti di cronaca hanno fatto emergere ulteriori inaccettabili criticità della disciplina di quegli emolumenti, essendo emerso che da un senatore non poteva essere ottenuto il pagamento forzoso del debito in quanto egli risultava nullatenente e perché l'indennità mensile e la diaria non possono essere sottoposti a sequestro o a pignoramento (a garanzia del pagamento del debito) ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Tale fatto è percepito come odioso perché stabilisce ancora una volta una differenza nel trattamento degli emolumenti ed impedisce al creditore la soddisfazione delle sue aspettative sebbene si tratti di cifre cospicue percepite mensilmente dal debitore parlamentare. Il privilegio della norma in questione, soprattutto nella differenza che viene a crearsi tra i parlamentari e tutto il resto della cittadinanza e dei lavoratori italiani, non è più procrastinabile. Ad un qualunque lavoratore, nei casi previsti dalla legge, è possibile sequestrare o pignorare parte dello stipendio: lo stesso deve essere possibile nei confronti di un cittadino che riveste la carica di parlamentare. Per queste ragioni con il presente disegno di legge si propone la soppressione della disposizione contenente quel privilegio. Ne consegue che l'indennità e la diaria sono soggette all'ordinaria disciplina concernente la pignorabilità e la sequestrabilità, compresi ovviamente i limiti, anche quantitativi, stabiliti in via generale per i trattamenti economici. In particolare il presente disegno di legge con l'articolo 1 propone l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 5 della legge n. 1261 del 1965. Vista l'importanza del tema trattato si auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il quarto comma è abrogato. Senato della Repubblica Pag. 4
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.