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Alcune novità in tema di tirocini Luca ALDRIGHETTI Servizio Lavoro Trento 27 ottobre 2017 Tirocini extracurricolari Fonti Art. 4 bis legge provinciale n. 19/1983 Deliberazione di Giunta Provinciale n. 737/2014 come modificata con del. n. di data Linee Guida Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017 Art. 1, comma 34-36 Legge Fornero (n. 92/2012) Norme di altre regioni (solo aziende multilocalizzate)

finalità Agevolare l acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta dell attività produttiva e sostenere l inserimento lavorativo dei seguenti soggetti: Soggetti disoccupati, disabili, svantaggiati (=precedente normativa) Beneficiari di cassa integrazione Occupati in cerca di altra occupazione Licenziati durante il preavviso (cd a rischio di disoccupazione) NB! Tali soggetti devono essere in età da lavoro, salvo i tirocini curricolari ed estivi che possono iniziare dal primo anno del secondo ciclo di istruzione e formazione (comma 2 art. 58 LP sulla scuola n. 5/2005) Gli ulteriori soggetti Soggetti promotori del tirocinio: agenzia del lavoro, soggetti accreditati ai servizi al lavoro e/o alla formazione e convenzionati con la Pat nei confronti di disoccupati, occupati, disabili e svantaggiati, NON soggetti accreditati in altre regioni, salvo per le aziende multi localizzate, qualora previsto in altra norma regionale Comunità terapeutiche, cooperative sociali enti con finalità statutaria specifica di tutela: possono promuovere t. solo per soggetti svantaggiati e disabili Università, istituti universitari, istituti scolastici ed altri enti formativi che rilasciano titoli di studio: per soggetti neo diplomati o neo laureati entro dodici mesi dal rilascio del titolo di studio le ist. formative e scolastiche provinciali e paritarie, anche nei confronti di disoccupati, nell ambito di attività affidate della Provincia Non è possibile promuovere tirocini presso se stessi, salvo Provincia e Agenzia del Lavoro, che sono considerati soggetti diversi

Segue soggetti promotori Per Tirocini in mobilità interregionale: sono soggetti promotori solo Provincia o soggetti accreditati, istituzioni formative e scolastiche e Università. In questo caso si applica la normativa della sede del soggetto ospitante. Progetti nazionali (Ministero Lavoro, altri ministeri, Anpal): possono essere promossi in accordo con le regioni e province autonome, applicando la normativa del soggetto ospitante Segue soggetto ospitante Qualsiasi soggetto, persona fisica che svolga attività produttiva, professionale o di servizio, o persona giuridica, quindi anche associazioni varie, non invece per lavoro domestico Limiti numerici al numero di tirocinanti impiegabili CONTEMPORANEAMENTE presso il medesimo ospitante, riferiti ad unità produttiva: novità: conteggiati anche i dipendenti a tempo determinato, anche in assenza di dipendenti può essere occupato un tirocinante, meccanismo premiale a favore dei soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato che abbiano convertito una certa percentuale di tirocinanti, che possono impiegare tirocinanti aggiuntivi. Nel rapporto numerico non viene conteggiato il t. curricolare né l apprendista. Vengono invece conteggiati i soci attivi e i collaboratori di impresa familiare come dipendenti. I rapporti numerici non vigono per i t. nei confronti di disabili e svantaggiati e per i t. curricolari ed estivi.

Segue soggetto ospitante Non attivabile t. in presenza di procedure concorsuali non qualora, per attività equivalenti, vi siano dipendenti in cigs a zero ore o in mobilità, ovvero siano stati effettuati licenziamenti per altre motivazioni oggettive: queste norme possono essere derogate dalla contrattazione collettiva, aziendale o territoriale. Deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa della legge n. 68/1999 Tali soggetti non devono aver instaurato rapporti di lavoro, collaborazioni o conferito incarichi professionali con il tirocinante nei due anni precedenti l attivazione del t., ovvero contratto di prestazione occasionale/voucher per più di 30 gg., anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti. Segue ulteriori soggetti Tutor del soggetto ospitante: deve avere competenze professionali adeguate e coerenti con il programma formativo; può accompagnare fino a max 3 tirocinanti, non può essere presente in azienda il tirocinante senza tutor o altro personale aziendale compiti: favorire l esperienza formativa del tirocinante, aggiornare la documentazione del tirocinio, monitoraggio, anche con modalità di verifica, compiti organizzativi per la riuscita del tirocinio (mettere a disposizione gli strumenti, attrezzature, dpi)

Segue soggetti Tutor del soggetto promotore: responsabile dell aspetto didattico organizzativo del t., deve monitorare il t. per verificare che sia conforme a quanto previsto nel progetto formativo; non può seguire più di 20 tirocinanti contemporaneamente, salvo i t. promossi dagli enti pubblici Insieme al tutor del soggetto ospitante deve redigere il dossier individuale e l attestazione finale La durata del t. Minimo due mesi (o 8 sett), salvo un mese (o 4 sett.) per settori stagionali e qualora prevista tale durata in convenzione di programma di Adl con soggetti disabili max sei mesi (proroghe comprese), fatti salvi: disoccupati (rinnovo max sei mesi) svantaggiati (max 12 mesi durata) disabili (max 24 mesi) Tirocini promossi da Agenzia del Lavoro: durate massime: max sei mesi per disoccupati (Piano pol. Del lavoro)

Segue durata Non compresi periodi di sospensione (maternità, infortunio, malattia e altre cause forza maggiore di almeno 30 gg e periodi di chiusura aziendale di almeno 15 gg) entro i limiti di durata è possibile la proroga o il rinnovo. Concluso un tirocinio, non si può farne un altro con il medesimo tirocinante, anche se con altro contenuto formativo. La richiesta di proroga o rinnovo deve essere adeguatamente motivata e può comportare l integrazione del pfi. Indennità e rimborsi Importo minimo 300 euro mensili/ 70 settimanali, massimo 600 mensili/140 settimanali: limiti cogenti per tutti i t., anche se attivati sulla base di progetti nazionali o interregionali (salvo aziende multilocalizzate) Sono redditi assimilati al lavoro dipendente a fini fiscali (obbligo rilascio cud da soggetto ospitante) Possono essere aggiunti rimborsi spesa o benefit non monetari Obbligo di partecipazione minima al t. per il 70 per cento delle ore su base mensile

Segue indennità Durante la sospensione del t. viene sospeso anche l obbligo di corresponsione dell indennità Non dovuta per soggetti disabili o svantaggiati e beneficiari del sostegno al reddito si invece ai richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, se non sono già destinatari di sussidi pubblici Beneficiari di sostegno al reddito: non indennizzabili dal soggetto promotore, eventualmente possono essere indennizzati a carico del soggetto ospitante, anche oltre l importo minimo di 300 euro. I documenti La convenzione fra soggetto promotore e soggetto ospitante, definisce gli obblighi cui sono tenuti i soggetti del t., fra cui l indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e gli oneri di comunicazione (co) e su quali soggetti ricadono tali oneri Il progetto formativo individuale (pfi) concordato fra soggetto promotore, ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi e le modalità di attuazione; il riferimento è il repertorio delle professioni INAPP(ist. Analisi politiche pubbliche; fabbisogni.isfol.it) per individuare la figura professionale e le relative competenze; orario giornaliero e settimanale, non superiore a quanto previsto dal CCNL in riferimento alle attività oggetto del percorso, deve indicare l indennità di partecipazione, di chi è a carico (se non già stabilito in convenzione) e le garanzie assicurative. copia della convenzione e del pfi devono essere inviati al Servizio Lavoro (salvo i t. promossi da Agenzia del Lavoro)

Segue documenti Dossier individuale: deve apportare le evidenze (documentazione:lettere, campioni di prodotto, verbali riunioni) delle competenze acquisite nel percorso di t., a cura dei due tutor, con valutazione delle attività Attestazione finale: documenta le attività effettivamente svolte, anche ai fini della validazione delle competenze; per ottenere tale documento occorre aver frequentato almeno il 70 per cento delle ore previste nel PFI Tali ultimi due documenti devono essere consegnati al tirocinante al termine del tirocinio Garanzie assicurative Obbligo assicurativo inail e rc verso terzi; è tenuto il soggetto promotore ma in convenzione può essere stabilito l obbligo da parte del soggetto ospitante; deve coprire anche attività svolte eventualmente fuori dall unità operativa, se rientranti nel pfi Obbligo inail: circolare inail n. 16/2014: occorre fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni esercitate nelle aziende sulla base della retribuzione annuale convenzionale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza.

Obblighi di sicurezza Orario giornaliero e settimanale non superiore a quanto previsto dal ccnl; se minori, non superiore comunque alle 35/40 ore settimanali e 7/8 ore giornaliere Più t.extracurricolari possono essere svolti contemporaneamente presso più ospitanti, sempre nei limiti del d.lgs. 66/2003 (ovvero massimo 12,50 ore di lavoro entro le 24 ore e massimo 48 ore settimanali come media sui 4 mesi) Formazione sulla sicurezza: deve essere garantita la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 D. Lgs 81/2008, inoltre deve essere garantita la sorveglianza sanitaria La sicurezza sul lavoro (art. 36,37, 41 D.Lgs 81/2008) Obblighi di formazione: accordo in conferenza Statoregioni del 21 dicembre 2011: 4 ore di formazione generale+4 ore formazione specifica per settori a rischio basso 4 ore f.g.+8 ore f.s. per i settori a rischio medio 4 ore f.g. +12 ore f.s. per i settori a rischio alto Sorveglianza sanitaria: nei luoghi di lavoro in cui sono presenti fattori di rischio per la salute dei lavoratori, individuati dal D.Lgs. 81.

Le sanzioni Mancata corresponsione dell indennità di tirocinio: da minimo 1000 a max 6000 Casi di violazioni di divieti assoluti (art. 11): assoggettamento a vincoli produttivi, utilizzo in sostituzione di personale aziendale nei periodi di assenza o nei picchi di attività, utilizzo in compiti elementari, per i quali non è necessario un periodo formativo e comunque la contrattazione collettiva non ammette l assunzione in apprendistato, utilizzo in mansioni estranee rispetto al pfi, utilizzo in sostituzione di lavoratori licenziati o cassintegrati: riconduzione a rapporto di lavoro Segue le sanzioni Altre violazioni: se sanabili, (inadempienza di quanto previsto in convenzione o in pfi o della durata del t. qualora gli adempimenti siano recuperabili): invito alla regolarizzazione, senza sanzione Violazioni non sanabili (t. promosso o ospitato da soggetti non titolati, sproporzione tra organico e numero tirocinanti impiegati contemporaneamente, violazioni durata massima e di quanto previsto in convenzione/pfi, qualora non sanabili, oppure mancato rispetto dell invito alla regolarizzazione già intimato: 1. intimazione della cessazione del t., rivolto a soggetto ospitante/soggetto promotore 2. interdizione per 12 mesi al soggetto promotore/ospitante dall attivazione di nuovi tirocini (aumentati a 18 mesi e 24 in caso di recidive)

Le esclusioni I t. curricolari,(non previsto obbligo di indennità, né obbligo di co, né limiti numerici) Il t. estivo, previsto solo quando siano esaurite le ore di t. curricolare nell ultimo triennio delle superiori, oppure nei confronti degli studenti iscritti nel primo biennio: non obbligo co., non limiti numerici, SI obbligo di indennità (a carico del soggetto ospitante), non possono avere durata maggiore di 3 mesi t. previsti per l accesso alle professioni ordinistiche (pratica professionale) t. transnazionali svolti all estero o presso ente transnazionale Segue esclusioni t. finalizzati all inclusione sociale (non ancora regolamentati in Provincia di Trento): nb! Possono trovarsi invece dei laboratori occupazionali per persone svantaggiate gestiti da cooperative sociali di tipo a finalizzati ad offrire percorsi di socializzazione al lavoro a persone svantaggiate t. per soggetti stranieri promossi all interno delle quote di ingresso: sono previsti oneri in più a carico del soggetto ospitante ovvero mettere a disposizione idoneo alloggio, obbligo a sostenere spese di rientro coattivo e obblighi di formazione sulla lingua italiana, per il resto si rinvia alle norme regionali Quindi le nuove sanzioni non potranno essere irrogate per queste tipologie, salvo per i t. a favore di soggetti stranieri, per i quali si rimanda alle norme regionali (accordo 7/CSR 22 ge 2015).