Comune di Airuno Regolamento

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Comune di Airuno REGOLAMENTO PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE, REVOCA E DECADENZA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ORGANI, ENTI, FONDAZIONI, AZIENDE, CONSORZI, ISTITUZIONI E SOCIETA DI CAPITALI. Deliberazione di Consiglio Comunale 44 27.11.2002 Approvazione (R_Nomina_Rappres_Esterni.doc) Pag. 1 di 5

INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione... 3 Art. 2 - Requisiti soggettivi... 3 Art. 3 - Incompatibilità - Conflitto di interesse e divieti... 3 Art. 4 - Competenza tecnica... 3 Art. 5 - Nomina e designazione dei rappresentanti di competenza del Sindaco... 4 Art. 6 - Nomina e designazione dei rappresentanti di competenza del Consiglio Comunale... 4 Art. 7 - Pari opportunità... 4 Art. 8 - Accettazione della nomina o designazione... 4 Art. 9 - Proroga degli incarichi. Regime degli atti... 5 Art. 10 - Morte, dimissioni e decadenza dall incarico... 5 Art. 11 - Revoca dell incarico... 5 Art. 12 - Sospensione dell incarico... 5 Art. 13 - Dimissioni e sostituzioni... 5 Pag. 2 di 5

Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente disciplina la nomina, e la designazione, la revoca e la decadenza dei rappresentanti del Comune presso organi, enti, fondazioni, aziende, consorzi, istituzioni e società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria o minoritaria. Art. 2 - Requisiti soggettivi 1. I rappresentanti del Comune devono essere Consiglieri Comunali o scelti tra cittadini eleggibili alla carica di Consigliere Comunale in conformità alle previsione degli Statuti e dei Regolamenti degli organi, enti, fondazioni, aziende, consorzi, istituzioni e società di capitali presso i quali eserciteranno le relative funzioni. 2. I candidati alla carica di Revisore dei Conti devono documentare la propria iscrizione nei ruoli, registri e Albi professionali prescritti dalla Legge. 3. Per le nomine per le quali sono previste requisiti soggettivi in forza di Legge, restano salvi gli stessi. 4. Agli Amministratori del Comune, così come definiti dall art.77 del D.Lgs. n.267/2000 vengono conferiti incarichi e funzioni riferibili ad attività di indirizzo, direzione e/o controllo politico/amministrativo in organi, enti, fondazioni, aziende, consorzi, istituzioni e società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria o minoritaria a cui partecipa il Comune, costituendo la presente norma esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui all art.67 del citato decreto legislativo. 5. Non sono nominabili coloro che non possono essere candidati ad elezioni politiche ed amministrative. 6. Il Comune è obbligato alla verifica dei requisiti dichiarati. Art. 3 - Incompatibilità - Conflitto di interesse e divieti 1. Salve le incompatibilità sancite dalla Legge non possono ricoprire gli incarichi di cui al presente regolamento: a) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti a esprimersi su provvedimenti degli Enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce; b) i magistrati ordinari, amministrativi o contabili; c) gli avvocati e Procuratori dello Stato; d) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente ed effettivo; e) i dipendenti comunali; f) coloro che si trovano comunque in condizioni di conflitto di interesse rispetto all incarico cui sono candidati; g) gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini, fino al 3 grado, del Sindaco. 2. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del Comune ai sensi del presente regolamento. 3. Le designazioni sono sottoposte all esame tecnico preliminare del Segretario Comunale che esprime parere di ammissibilità in merito sulla base del presente. Art. 4 - Competenza tecnica 1. Qualora la nomina o la designazione riguardino settori ove sia richiesta una specifica competenza tecnica, deve provvedersi alla scelta di persona di provata esperienza tecnica, professionale o amministrativa che diano garanzie di indipendenza obiettività e preparazione. 2. Il Sindaco, nell ambito delle candidature, valuta, con atto motivato, ai fini della nomina, designazione ecc. la competenza e l esperienza dei candidati, in relazione allo specifico incarico cui ciascuna candidatura si riferisce, Pag. 3 di 5

tenendo conto anche, come elementi di valutazione, dei titoli di studi professionali o altro genere, nonché delle esperienze professionali acquisite. 3. A tal fine il Sindaco richiede alle persone da nominare il Curriculum Vitae da cui si deduca l esperienza e le competenze tecniche, professionali, o amministrative per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Enti, Aziende Pubbliche o Private, Istituzioni o per uffici pubblici ricoperti. Il curriculum vitae deve, comunque, essere espressamente richiamato nel provvedimento di nomina ed essere allo stesso allegato quale parte integrante. Art. 5 - Nomina e designazione dei rappresentanti di competenza del Sindaco 1. Alle nomine e designazioni procede con proprio decreto il Sindaco. 2. In mancanza di presentazione di candidature ammissibili, il Sindaco procede, con proprio decreto, direttamente alle nomine e designazioni. 3. Il Sindaco, nel caso in cui sia prevista negli organi, enti, fondazioni, aziende, consorzi, istituzioni e società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria o minoritaria la rappresentanza della minoranza, prima di procedere alle nomine e alle designazioni di cui trattasi, invita i Capi Gruppi Consiliari di minoranza, a indicare congiuntamente, per iscritto il candidato o i candidati aventi i requisiti di cui ai precedenti articoli. 4. Tale indicazione deve pervenire entro e non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta. In caso di mancata indicazione nei termini predetti il Sindaco procede comunque alle nomine e designazioni autonomamente, nei quindici giorni successivi. 5. In caso di nomina e/o designazione in cui sia richiesta una specifica competenza tecnica i Capi Gruppo sono comunque tenuti ad allegare all atto di designazione il Curriculum Vitae che illustri le esperienze tecniche, professionali, e amministrative delle persone designate. Art. 6 - Nomina e designazione dei rappresentanti di competenza del Consiglio Comunale 1. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine e designazioni che la Legge o lo Statuto o i Regolamenti attribuiscono alla propria competenza. 2. Ogni nomina e/o designazione di competenza del Consiglio Comunale avviene a voto limitato e, a tal fine, ciascun Consigliere dispone di uno, due o tre voti a secondo che si debba procedere rispettivamente a non più di due, tre ovvero quattro o più nomine e designazioni. Sono eletti i candidati che ottengono più voti. Art. 7 - Pari opportunità 1. Nelle nomine e designazioni ove siano previsti almeno 3 (tre) rappresentanti del Comune va garantita la presenza di ambedue i sessi in misura, comunque, non inferiore a un terzo, applicando il principio delle pari opportunità. Art. 8 - Accettazione della nomina o designazione 1. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell avviso della nomina a designazione, inviato dall Organo che vi ha provveduto immediatamente dopo l adozione del provvedimento, il nominato o designato deve comunicare per iscritto la propria accettazione, dichiarando nel contempo: a) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al presente, nonché, ove previsto, l iscrizione in ruoli, registri ed albi professionali prescritti dalla Legge; b) l insussistenza ovvero la cessazione delle cause di incompatibilità previste dalla Legge ovvero dal presente ; c) l inesistenza o la cessazione di conflitti di interesse in relazione agli incarichi da assumere. 2. La mancata dichiarazione nel termine predetto comporta la nomina o designazione di altro candidato. 3. Una volta pervenuta l accettazione del designato il provvedimento di nomina viene affisso all Albo Pretorio per la durata di 15 (quindici) giorni e trasmesso agli organi, enti, fondazioni, aziende, consorzi, istituzioni e società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria o minoritaria cui si riferisce. Pag. 4 di 5

Art. 9 - Proroga degli incarichi. Regime degli atti 1. Gli incarichi dei soggetti nominati e designati a norma del presente sono prorogati per non più di 45 quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dell incarico o dell organismo interessato. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.L. 293/94 convertito in Legge n. 444/94. Art. 10 - Morte, dimissioni e decadenza dall incarico 1. Coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dalla legge, dallo Statuto, ovvero dal presente decadono dalla nomina o carica. 2. In caso di morte, dimissioni, decadenza per il verificarsi di una dell incompatibilità o incapacità previste dalla Legge, dallo Statuto Comunale, dal presente, ovvero dagli Statuti e Regolamenti degli organi, enti, fondazioni, aziende, consorzi, istituzioni e società di capitali l Organo che ha provveduto alla nomina o designazione è tenuto a revocarla, ovvero a prenderne atto, entro 15 (quindici) giorni dalla conoscenza dell esistenza delle predette situazioni e contestualmente provvede alla surroga nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui al presente. 3. Le dimissioni producono effetto dalla data di notifica ed accettazione del decreto di surroga. Art. 11 - Revoca dell incarico 1. L Organo che ha provveduto alla nomina o designazione, può con provvedimento scritto e debitamente motivato, da notificarsi all interessato, procedere alla revoca dei rappresentanti del Comune, qualora: a) venga accertata l assenza ingiustificata a 3 (tre) sedute consecutive negli Organi presso cui sono stati nominati, salvo quanto diversamente stabilito dagli Statuti e Regolamenti dei predetti organi; b) venga rilevata la mancanza di conformità delle scelte operate dal rappresentante con gli indirizzi dell Amministrazione Comunale, esclusivamente per i designati dalla maggioranza consiliare. 2. Qualora successivamente alla nomina si accerti quanto indicato nel precedente punto b, il Sindaco ne muove contestazione all interessato notificandogli un invito motivato a presentare le proprie deduzioni. L interessato ha 15 (quindici) giorni di tempo per formulare le proprie controdeduzioni. 3. Il provvedimento di revoca va comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, unitamente al provvedimento di surroga che dovrà essere adottato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della revoca e nel rispetto delle modalità di cui al presente. 4. Il provvedimento di revoca produce effetto dalla data della notifica ed accettazione del decreto di surroga. Art. 12 - Sospensione dell incarico 1. La sospensione di diritto dagli incarichi conferiti si applica ai sensi dell art.15 commi 4 Bis e 4 Ter della Legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni. 2. In caso di sospensione dall incarico si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la surroga nel presente 3. Terminato il periodo di sospensione il designato ritorna di diritto a ricoprire il proprio incarico salvo il caso in cui siano intervenute cause di incompatibilità o revoca definitiva dell incarico. Art. 13 - Dimissioni e sostituzioni 1. Le dimissioni a seguito di nomina o designazione, una volta acquisite al protocollo generale del Comune, sono irrevocabili. 2. L incarico del soggetto subentrante cessa comunque alla scadenza prevista dallo Statuto o dell Organismo di cui è chiamato a far parte. Pag. 5 di 5