RISOLUZIONE N.11/E. Roma, 13 febbraio 2013



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RISOLUZIONE N.11/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 febbraio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria - Allegati alla dichiarazione di successione - art. 30 del D.Lgs. n. 346 del 1990 - Estratti catastali relativi agli immobili Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in ordine alla documentazione da allegare alla dichiarazione di successione, ai sensi dell articolo 30 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. In particolare, si chiede il parere della scrivente in ordine all attualità dell obbligo previsto dall articolo 30, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 346 del 1990, di allegare gli estratti catastali alla dichiarazione di successione e, in caso affermativo, alla possibilità per il contribuente di presentare le visure catastali degli immobili caduti in successione in luogo delle certificazioni catastali. La summenzionata disposizione prevede l allegazione alla dichiarazione di successione degli estratti catastali al fine di consentire l esatta identificazione degli immobili dichiarati per il successivo espletamento delle formalità di competenza degli uffici. Al fine di addivenire ad una soluzione della questione interpretativa sottoposta all attenzione della scrivente appare necessario richiamare le disposizioni

2 normative applicabili in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi e quelle recentemente introdotte volte a realizzare la completa decertificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati. Con particolare riguardo al rapporto fisco-contribuente, l articolo 6 dello Statuto del Contribuente prevede che l Amministrazione finanziaria deve garantire l assolvimento dell obbligazione tributaria con il minor aggravio possibile per il contribuente. Infatti, in tema di semplificazione, il comma 3 del citato articolo 6 dispone che L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire ( ) che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.. Al fine di facilitare gli adempimenti imposti al contribuente, il successivo comma 4 sancisce il divieto di chiedere, in ogni caso, documenti e informazioni già in possesso dell amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche, acquisibili ai sensi dell articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L articolo 43, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha sancito per tutte le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi il divieto di chiedere al cittadino la produzione di atti o certificati, prevedendo l acquisizione diretta, presso le amministrazioni certificanti, delle informazioni relative a stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovate da dichiarazioni sostitutive ovvero l accettazione, qualora ne ricorrano le condizioni, di autocertificazioni. L articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha riformulato come segue l articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000: Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell interessato degli elementi

3 indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall interessato. Con tale ultima modifica si è esteso l obbligo dell acquisizione d ufficio da parte dell amministrazione procedente non solo delle informazioni relative a stati, qualità personali e fatti autocertificabili, ma anche di tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni. Con precipuo riguardo ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall Agenzia del territorio (oggi incorporata nell Agenzia delle entrate a norma dell art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012), l articolo 29, comma 9, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, ha differito l applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 1 e 2, e 43, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, al 30 giugno 2012. Più recentemente, il comma 5 dell articolo 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'agenzia del territorio. In merito alla ratio di tale deroga alle disposizioni applicabili in tema di semplificazione della documentazione amministrativa per le certificazioni rilasciate dagli uffici dell Agenzia del territorio, la relazione illustrativa alla disposizione sopra riportata ha chiarito che, trattandosi di certificazioni che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità personali, le stesse non possono essere sostituite da una dichiarazione di parte e pertanto necessitano di apposita disciplina.. Ciò premesso, in base alle disposizioni attualmente in vigore, si ritiene che per i certificati ipotecari o catastali non trovi applicazione l obbligo di non accettare o richiedere certificati da parte delle pubbliche amministrazioni o privati gestori di pubblici servizi, stabilito dai commi 1 e 2 dell articolo 40 del D.P.R. n. 445 del

4 2000, trattandosi di certificati che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità personali e che non possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Tuttavia, a decorrere dal 30 giugno 2012, si ritiene sussistere, anche per i dati attestati dai certificati catastali, l obbligo previsto dal comma 1 dell articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute all acquisizione d ufficio di tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ( ). Da ultimo, la legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il comma 5-bis all articolo 6 che stabilisce Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione ( ) per l espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell anagrafe immobiliare integrata, gestite dall Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.. Alla luce delle disposizioni soprarichiamate ed in considerazione della possibilità per gli uffici dell Agenzia delle entrate che ricevono le dichiarazioni di successione di accedere, mediante il Sistema Informatico, all'applicazione SISTER, che consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali (nonché dell avvenuta incorporazione dell Agenzia del territorio nell Agenzia delle entrate stabilita dell art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012), si ritiene che i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti d ufficio dall Agenzia delle entrate e che i contribuenti non siano più tenuti ad allegare alla dichiarazione di

5 successione gli estratti catastali come previsto dall articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 346 del 1990. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE