REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA



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Allegato A) COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE ( Provincia di Bologna ) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 dell 8 marzo 2007 1

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Lizzano in Belvedere sono soggette, rispettivamente, ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento. Art. 2 Classificazione del Comune 1. In applicazione dell'art. 2 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 il Comune di Lizzano in Belvedere è da considerarsi appartenente alla V classe. Art. 3 Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, se istituito il servizio, deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario, con arrotondamento all Euro per difetto se la frazione non è superiore a. 0,49. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni o per eccesso se superiore. 2. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto con Decreto a cura del Ministro delle Finanze. 3. Si applicano integralmente le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507. 2

Art. 4 Rettifica ed accertamento d'ufficio 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente un apposito avviso motivato. 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio, nonché quelli per omesso o parziale versamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono o avrebbero dovuto essere effettuati. 3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n., 472 del 18 dicembre 1997. 4. Il funzionario preposto all Ufficio Tributi può riscuotere con unico bollettino di riscossione le violazioni riferite a più annualità di imposta. 5. II Comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo di ingiunzione fiscale con la procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910. I ruoli o le ingiunzioni fiscali devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l accertamento è divenuto definitivo. 6. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita dal Consiglio Comunale con apposito atto. Art. 5 Funzionario Responsabile 1. Nel caso di gestione diretta, la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sono attribuiti al Responsabile dell'ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Il nominativo del Funzionario suddetto deve essere comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze. 3

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' Art. 6 Oggetto 1. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica. Art. 7 Soggetto passivo dell'imposta 1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507. Art. 8 Obbligo della dichiarazione 1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 MARZO dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 GENNAIO. 4

Art. 9 Casi di omessa dichiarazione 1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui: all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto; all'art. 13 - effettuata con veicoli; all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare; del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. 2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui: all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti; all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze; - comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale; - comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili; - comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; - comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili; del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. Art. 10 Modalità di applicazione dell'imposta 1. Le modalità di applicazione dell'imposta si applicano integralmente e sono disciplinate dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. 5

Art. 11 Piano generale degli impianti 1. I Responsabili del Settore Urbanistica e LL.PP., congiuntamente proporranno alla Giunta Comunale, in applicazione del presente Regolamento, il "Piano Generale degli impianti". 2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere: a) il censimento degli impianti in atto; b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo. Art. 12 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali 1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero, su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta, è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta. Art. 13 Tariffe 1. Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 7 comma 7 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e le maggiorazioni previste dall'art. 3, comma 6, del suddetto Decreto, sono applicate nella misura stabilita dalla legge ed adottate con atto di Giunta Municipale n. 41 del 28 Febbraio 1994, esecutivo, allegato al presente Regolamento. 2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili. Art. 14 Affissioni dirette 1. L'utilizzo degli spazi per l'effettuazione delle affissioni dirette, potrà avvenire in base a quanto previsto nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed in base a quanto previsto dall art. 12, comma 3, del D.Lgs. 507/93. 2. Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 comma 1 e 4 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507. 3. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune (direttamente o tramite il proprio Concessionario) ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta. 6

TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 15 Oggetto 1. Essendo il Comune di Lizzano in Belvdere sotto la soglia dei 3000 abitanti, il servizio delle pubbliche affissioni non viene effettuato, come da delibera della Giunta Comunale n. 110 del 21 dicembre 2004 avente per oggetto Servizio pubbliche affissioni e servizio di accertamento e riscossione dell imposta sulla pubblicità. Provvedimenti, in base alla facoltà concessa dall art. 18, comma 2, del D.Lgs. 507/93. 7

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI Art. 16 Sanzioni tributarie ed interessi 1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507. Art. 17 Gestione del Servizio 1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Lizzano in Belvedere o in forma diretta o con affidamento in concessione ai soggetti previsti dalla legge e secondo le modalità previste dal D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 art. 28 e ss. Art. 18 Durata della Concessione 1. La concessione del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata di 5 anni. 2. Potrà comunque essere rinnovata, come previsto dall'art. 27 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 per un ulteriore anno fino ad un massimo complessivo di anni 6. Art. 19 Sanzioni amministrative 1. Per le violazioni della legge o del presente Regolamento si applica l'art. 24 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507. 2. Per quanto riguarda la pubblicità abusiva il Comune o il Concessionario deve effettuare la immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento. 3. Verrà inoltre disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi e per gli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507. 8

Art. 20 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi 1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento a seguito di accertamento del Comune relativo al tributo o alla sanzione tributaria non è dovuto qualora l ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi. 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all art. 13 del D.Lgs. 472/97. 2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo. 3. l imposta ordinaria non è dovuta nel caso in cui l importo del pagamento sia uguale o inferiore ad. 2,00. 4. Non si procede all istanza per l ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi. 500,00. 5. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a. 10,00 (compresi interessi). 6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso. Art. 21 Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e in particolar modo il D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni. Art. 22 Entrata in vigore del Regolamento 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 G ENNAIO 2007. 9

I N D I C E TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Pag. 2 Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Classificazione del Comune Art. 3 - Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni Art. 4 - Rettifica ed accertamento d'ufficio Art. 5 - Funzionario responsabile TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' Pag. 4 Art. 6 - Oggetto Art. 7 - Soggetto passivo dell imposta Art. 8 - Obbligo della dichiarazione Art. 9 - Casi di omessa dichiarazione Art. 10 - Modalità di applicazione dell'imposta Art. 11 - Piano generale degli impianti Art. 12 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali Art. 13 - Tariffe Art. 14 - Affissioni dirette TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Pag. 7 Art. 15 - Oggetto TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI Pag. 8 Art. 16 - Sanzioni tributarie ed interessi Art. 17 - Gestione del servizio Art. 18 - Durata della concessione Art. 19 - Sanzioni amministrative Art. 20 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi Art. 21 - Disposizioni finali Art. 22 - Entrata in vigore del Regolamento 10