D Giudice del Tribunale di Catania sez. lavoro dott. Riccardo Camilleri lettt gli atti relativi al ricorso ex art28 legge n.300no

Documenti analoghi
DA Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, in persona del

Firmato Da: BRACCI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c7ec

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

contro e con l'intervento di per l'annullamento

T R I B U N A L E D I M E S S I N A S E Z I O N E L A V O R O

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro

R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO. Ricorso ex art. 28 L. 300/1970. Per il S.I.A.P., Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, Segreteria

ha pronunciato la presente

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta (L.R. 15/2015)

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

TRIBUNALE DI ROMA 1^ SEZ. LAVORO. Il Coordinamento Regionale del Lazio dell organizzazione sindacale Unione Sindacale di

Accoglimento totale del 23/05/2017 RG n. 3988/2016

Tribunale di Nocera Inferiore. Giudice unico in funzione di Giudice del Lavoro RICORSO EX ART. 28 LEGGE 300/70

Città di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE

N. R.G. 562/2014. TRIBUNALE di GENOVA

N. 193/09 SENT. LAV.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE LAVORO RICORSO ex Art. 414 c.p.c.

Deliberazione N. 659 del 29/07/2019

Sentenza n. 829/2016 pubbl. il 11/04/2016 RG n. 9038/2015

ha pronunciato la presente

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta Codice Fiscale e Partita IVA:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma

Deliberazione N. 646 del 26/07/2019

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Correzione errore materiale: decreto n del del Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, giudice dott. Angelo Antonio Genise

Firmato Da: FERRARI FEDERICA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f68cd

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

contro nei confronti di per l'annullamento

Le Tre Province Soc. Coop. Edilizia, non costituita in giudizio;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

Svolgimento del processo

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

- DirittoScolastico.it -

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta Codice Fiscale e Partita IVA:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Articolo 1 Campo di applicazione, decorrenza, durata e principi generali

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 637/2018 del ruolo generale della volontaria giurisdizione per l anno promosso da:

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

COMUNE DI AZZANO MELLA Provincia di Brescia VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 7/2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N.765/2006 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ha pronunciato la presente

Sentenza n. 43/2019 pubbl. il 23/01/2019 RG n. 2375/2017

Licenziamento per superamento del periodo di comporto e assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro (Cass. n /2013)


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2687 del 25 ottobre 2008, emessa dal Tar Piemonte, Torino

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2015, proposto da:

Accoglimento totale n. cronol. 4474/2016 del 09/08/2016 RG n. 1188/2016

Tribunale Ordinario di Salerno

- ricorrente - C O N T R O

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

Delibera della Giunta Regionale n. 196 del 24/05/2011

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

Deliberazione N. 400 del 16/05/2019

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIURISTA AMBIENTALE naturagiuridica.com Blog: naturagiuridica.blogspot.com

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Transcript:

D Giudice del Tribunale di Catania sez. lavoro dott. Riccardo Camilleri lettt gli atti relativi al ricorso ex art28 legge n.300no proposto DA UIL Scuola Catania in persona del Segretario provinciale pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. GiuseppeRinaldi Ricorrente CONfRO \ TI \ ~ Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro protempore e la Scuola Secondaria di l grado " Cavour" di Catania in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore rappresentati.e difesi dall' Avvocatura dello Stato Convenuti Con l'intervento della '\ Segreteria provinciale di Catania della CISL scuola nella persona del segeretario provinciale pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Dino Caudullo

Interveniente Sciogliendo la riserva osserva; Con il ricorso ex art.28 legge n.~0q(70da essa proposto la UIL scuola, Catania chiedeva al Giudice 'adito di dichiarare antisìndacale il comportamento del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di. l grado Cavour e di rimuoveme gli effetti dichiarando illegittimi, nulli ed inefficaci le.comunicazionfìdeldirigente Scolastico n.16 del 24/09/07 e la deliberazione del collegio docenti del 18/10/07 inerente la regolamentazione dell'ora di disponibilità per i rapporti individuali con le famiglie. Le Amministrazioni convenute si costituivano con.,...;-~ chiedevano di rigettare il ricorso. _ in cui La segreteria provinciale di Catania della CISL scuola nell'atto di intervento formulava le stesse conclusioni formulate dalla ricorrente. Esaminate le risultanze processuali osserva il decidente che l'art.6 comma 2 letto I del CCNL in atti dispone che è materia contrattazione integrativa quella concernente di criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro ed alla articolazione dell'orario :~ del personale docente. L'art. 14 del contratto integrativo del 07/9/06 relativo alla scuola convenuta dispone, tra l'altro, relativamente ai rapporti con le. 1 famiglie: "il docente è tenuto a- dare la disponibilità di un' ", settimanale per il ricevimento antimeridiano individuale deile famigli~'~:".." ~~{._-- --- - -- ---

degli alunni. Gli incontri avvengono su richiesta scritta del docente genitore e viceversa". Della norma suddetta emerge dunque: l) è compito del indicare l'ora settimanale di ricevimento; 2) la esigenza di una richiesta scritta dell'incontro presentata dal genitore implica logicamente che la stessa sia presentata prima dell'ora di ricevimento ( invero, se fosse ammissibile la richiesta di incontro fatta da un genitore durante l'ora di ricevimento, non sarebbe spiegabile la necessità di formulare per iscritto la richiesta). Dunque è possibile ipotizzare che nell'ora destinata al ricevimento non siano previsti appuntamenti; in tale ipotesi logicamente non sussiste l'obbligo per il docente di permanere a scuola. / Ciò premesso è evidente che la comunicazione del dirigente scolastico n.16 del 24/09/07 ("si comunica che nell'ora di ricevimento i docenti sono tenuti a rimanere a scuola perché i genitori potranno essere ricevuti senza appuntamento" ) è invalida perché contrasta con quanto dispone il citato art. 14. Quanto alla deliberazione del collegio docenti in data 18/10/07 con cui ~ stata approvata la proposta del Preside ( "l'ora di ricevimento y:"'" ~ UL,., fv f~~ìl genitori possono, comunque, chiedere un appuntamento, per consentire ai docenti di organizzarsi in maniera funzionale, in aggiunta all'ora settimanale prevista ~ c~ anche in coincidenza con il turno di servizio pomeridiano; i docenti debbono comunque essere f'-j sempre presenti a scuola nelìa loro ora di ricevimento a ~ l, ~l'appuntamento con alcuni 'genitori"),--------

Osserva il decidente che la stessa è invalida perché disciplina una materia che deve essere disciplinata tramite contrattazione integrativa (V.I'art.6 comma 2 lett.i del CCNL suddetto) e con~ disposizioni in contrasto con il sopra esaminato art.14 del contratto integrativo. Considerato quanto esposto osserva il decidente che la contrattazione - - integrativa viene effettuata con l'intervento della rappresentanza sindacale ~(RSU) della scuola convenuta; ne consegue che la condotta del dirigente scolastico di detta scuola ( che ha effettuato la comunicazione suddetta ed ha formulato la proposta sopra esposta ~~ dalla sopra menzionata deliberazione del collegio docent4)è palesemente antisindacale dato che, delegittimando la RSU e le relative organizzazioni sindacali e t.l..i.. l'immagine ~Jprestigio deli,t stess,l nei confronti di tutti i dipendenti della scuola convenu~ è / evidentemente volta a limitarae l'esercizio della attività sindacalea.jl-~w"..ul..,~~. fu~guenza, ~ applicazione dell'art. 28 della legge n.300no, deve tvprovvedersi alla repressione di detta condotta antisindacale come indicato in dispositivo. I convenuti in quanto~' devono essere condannati a pagare le spese processuali da distrarre ex art. 93 cpc. P.Q.M Dichiara antisindacale la condotta del dirigente scolastico della scuola convenuta consistente nell'avere effettuato la comunicazione n.16 del 24/09/07 indicata in motivazione e nell'avere formulato la proposta f

~ indicata in motivazione approvata con la deliberazione del collegio dei docenti del 18/10/07 ivi indicata; Ordina a detto dirigente scolastico la cessazione della condotta sopra indicata e la rimozione dei relativi effetti. Condanna r convenuti a pagare; per ciascuna delle altre parti, le spese processuali liquidate nella somma di euro 1.500,00 ivi comprese euro ~ mille per onorari oltre IVA e CPA da4,0 f!' in favore degli avv.ti Giuseppe Rinaldi e Dino Caudullo. Catania 06/06/2008 Il Giudice del Lavoro dotto R.Camilleri Wv~~