Legge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali

Documenti analoghi
Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

persone dalla sparizione forzata è approvata.

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Rischio Chimico. Definizioni

Codice penale svizzero

Ordinanza sulla navigazione militare

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016

con sede a Berna L Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori.

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

RISCHIO CHIMICO - Legislazione Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n 25

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali

Legge sull esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 20 aprile 2010)

Conoscenza delle norme di base in materia di protezione dei dati personali

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Codice penale militare e Procedura penale militare

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti eseguita dal detentore degli animali

PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

COMPITI E RESPONSABILITA DEGLI OPERATORI COINVOLTI NEL TRASPORTO DEI RIFIUTI OSPEDALIERI

Ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell uomo

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Accordo. Capitolo 1: Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1. (Stato 1 dicembre 2007)

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

Controlli e sanzioni in materia di Prevenzione Incendi

Modulo B. Obiettivi generali:

le misure di prevenzione e protezione dott. Massimiliano Tacchi Tecnico della Prevenzione U.F.C. P.I.S.L.L.

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

COMUNE DI PROSERPIO PROVINCIA DI COMO

DETERMINAZIONE N 46624/6165/F.P. DEL

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 581 DEL 29/07/2013

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Accordo. I. Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1

ANCONA ANNO XXXVIII N. 98 SOMMARIO

4.12 Prestazioni dell AI Rilevamento e intervento tempestivi

ANNO SCOLASTICO REGOLAMENTO DEL LABORATORIO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO NORME GENERALI

COMUNE DI MUROS REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

GESTIONE EREDITARIA IMPRESA INDIVIDUALE (Il presente modello deve essere presentato in n. 2 copie + una per l interessato)

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

REPARTI SPECIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA PROTEZIONE DATI PERSONALI

CORPO POLIZIA LOCALE

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Provincia di Forlì-Cesena

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE (Dott. Salvatore Cossu)

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO PER TRASPORTI ECCEZIONALI

SCHEDA CLIENTE. Luogo di identificazione. Data di identificazione. Persona Giuridica RAPPORTO CONTINUATIVO OPERAZIONE OCCASIONALE

ELLISSE AL VOSTRO FIANCO PER LA SICUREZZA

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO MUSICALE MUSIC TO LIVE Il Gruppo Rappresentato da Nato a Il / / Residente a in Via Tel e mail.

BREVE SINTESI DELL INTERVENTO DI MARCO SCIARRA

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

Ordinanza sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione

DECRETO DI CONFERIMENTO DELL INCARICO DI SEGRETARIO. Decreto n. 1 del 02 / 10 / 2015

A B C. V. Le Leggi del Comune; lo svolgimento di compiti comunali attraverso soggetti esterni all amministrazione comunale. 1 Le leggi del Comune

Contenzione o protezione? Avv. Luca Degani

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno , decreta:

del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

Accordo di partenariato. tra ente accreditato di 1^ o 2^ classe ed ente non accreditato per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI. Via Coppino, SASSARI C.F. - P. IVA

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE (Dott. Salvatore Cossu)

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE (L OFFERTA ) Enìa S.p.A.

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Codice delle obbligazioni

Ordinanza dell USAV sull importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Comune di BELLINZAGO LOMBARDO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE SANITA

Fondo Pensione Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori della Logistica (Copia per il Fondo)

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE TECNICO DI AZIENDE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE RIFIUTI, MODULO BASE + MODULO A + MODULO B + MODULO D.

La sicurezza negli impianti sportivi e nelle palestre

INFORMAZIONE FIGURE SENSIBILI

L IDENTIFICAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA E IL DIVIETO DELL USO DELLA FORZA PER I RILIEVI FOTO-DATTILOSCOPICI

Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD)

Transcript:

Legge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali (Legge sull impiego della coercizione [LICo]) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli e capoverso della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del... decreta: Sezione : Disposizioni generali Art. Campo d applicazione La presente legge si applica: a. a tutte le autorità che nell esecuzione della legislazione sugli stranieri e sull asilo devono impiegare la coercizione di polizia; b. a tutte le autorità che su mandato di un autorità federale effettuano trasporti di persone sottoposte a restrizioni della libertà; c. ai servizi privati che adempiono dei compiti per conto di queste autorità federali. La legge non si applica in caso di legittima difesa o stato di necessità. Art. Coercizione di polizia Per impiego della coercizione di polizia nei confronti di persone s intende l uso: a. della forza fisica; b. di mezzi ausiliari; c. di armi. RS 0 FF...

Sezione : Impiego della coercizione di polizia Art. Principi La coercizione di polizia può essere impiegata soltanto per mantenere o ripristinare una situazione legale o prevenire una minaccia, segnatamente per l esecuzione dei trasporti di persone sottoposte a restrizioni della libertà, per impedire la fuga di queste persone o per impedire atti di violenza. Deve essere adeguata alle circostanze; in particolare devono essere presi in considerazione l età, il sesso e lo stato di salute delle persone interessate. Non deve comportare interventi o pregiudizi sproporzionati rispetto all obiettivo mirato. 4 I trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati. Art. 4 Avviso Se le circostanze e lo scopo dell intervento lo permettono, l impiego della coercizione di polizia deve essere preceduto da un avviso. Art. 5 Formazione specifica Le persone che impiegano la coercizione di polizia sono formate in modo specifico a tal fine. Art. 6 Uso della forza fisica Le tecniche per l uso della forza fisica che possono pregiudicare notevolmente la salute della persona interessata sono vietate. Art. 7 Uso di mezzi ausiliari Nell impiego della coercizione di polizia è ammesso l uso dei seguenti mezzi ausiliari: a. manette e ceppi; b. lacci o altri mezzi per immobilizzare. L impiego di caschi integrali, bavagli o altri mezzi che potrebbero ostruire le vie respiratorie è vietato. Il Consiglio federale può autorizzare o vietare altri mezzi ausiliari. Art. 8 Uso di armi Nell impiego della coercizione di polizia è ammesso l uso dei seguenti tipi di armi: a. manganelli e bastoni di difesa; b. dispositivi che producono elettrochoc. Il Consiglio federale precisa i tipi di armi autorizzati.

L uso di armi deve costituire un provvedimento di ultima risorsa. 4 Ogni uso di armi deve essere oggetto di un rapporto all autorità competente. Sezione : Perquisizione ed esame corporale Art. 9 Principio Una persona di cui si presume di essere pericolosa per gli altri o per se stessa o di trasportare degli oggetti pericolosi, può essere perquisita o sottoposta a un esame corporale. Una perquisizione che implica un contatto corporale nonché un esame corporale non possono essere effettuati in pubblico. Sono ammesse eccezioni se vi è un pericolo imminente per la vita o l integrità fisica. Art. 0 Perquisizione Per perquisizione s intende la ricerca di oggetti negli effetti personali di una persona, negli indumenti, sulla superficie del corpo o negli orifizi e cavità del corpo che possono essere esaminati senza l ausilio di uno strumento. La perquisizione che implica un contatto corporale può essere effettuata soltanto da persone del medesimo sesso della persona perquisita. Sono ammesse eccezioni se vi è un pericolo imminente per la vita o l integrità fisica. Art. Esame corporale Per esame corporale s intende l esame degli orifizi e delle cavità del corpo di una persona che non possono essere esaminati senza l ausilio di uno strumento. L esame corporale può essere effettuato soltanto da un medico. Sezione 4: Trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà Art. Disposizione generale Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per il trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà purché tale trasporto rientri nel campo d applicazione della presente legge. Esso disciplina segnatamente: a. come preparare ed effettuare il trasporto; b. le circostanze nelle quali è possibile immobilizzare la persona trasportata; c. le esigenze relative ai mezzi di trasporto; d. quali bisogni delle persone trasportate sono da tenere in considerazione nei trasporti di lunga durata.

Art. Preparazione del rinvio per via aerea Il rinvio forzato di persone per via aerea deve essere preparato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze concrete. Nella misura in cui non si comprometta l esecuzione medesima del rinvio, le persone interessate sono da informare e sentire in anticipo; esse devono segnatamente avere la possibilità di sbrigare o far sbrigare da terzi affari personali urgenti prima del rinvio. Art. 4 Scorta Le persone oggetto di un rinvio forzato per via aerea sono accompagnate da persone (scorta) che dispongono di una formazione specifica. Durante il volo, le persone rinviate e la scorta soggiacciono all autorità del comandante dell aeromobile. Sezione 5: Assistenza medica e medicamenti Art. 5 Primi soccorsi Se l impiego della coercizione di polizia provoca un pregiudizio alla salute delle persone, le autorità esecutive prestano i primi soccorsi e, se del caso, ricorrono a un assistenza medica. Art. 6 Esame medico Una persona nei confronti della quale è stata impiegata la coercizione di polizia o che è tenuta in stato di fermo deve essere esaminata da un medico, a meno che non possa essere escluso un qualsiasi pregiudizio alla sua salute. Art. 7 Sorveglianza medica Una persona trasportata o in stato di fermo è sorvegliata da una persona con una formazione sanitaria se: a. per motivi medici deve essere sedata mediante medicamenti; o b. in base a un parere medico, sono da temere complicazioni alla salute. Art. 8 Uso di medicamenti I medicamenti non possono essere usati in luogo e vece dei mezzi ausiliari. Possono essere prescritti, dispensati o somministrati soltanto su indicazione medica e da persone autorizzate ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici. 4

Sezione 6: Formazione e perfezionamento Art. 9 Programmi e coordinamento Il Consiglio federale disciplina i programmi di formazione e di perfezionamento delle persone alle quali sono conferiti compiti che possono includere l impiego della coercizione di polizia. La Confederazione sostiene i programmi specifici di formazione e di perfezionamento delle persone incaricate del rinvio forzato di persone per via aerea. Art. 0 Contenuto La formazione e il perfezionamento devono segnatamente trattare i temi seguenti: a. comportamento con le persone che oppongono resistenza o hanno un comportamento violento; b. uso della forza fisica; c. uso dei mezzi ausiliari e delle armi autorizzati; d. valutazione dei rischi per la salute insiti nell uso della forza e primi soccorsi; e. diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale. Sezione 7: Responsabilità per danni Art. La Confederazione è responsabile conformemente alla legge federale del 4 marzo 958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità) dei danni cagionati illecitamente da: a. organi della Confederazione nell impiego della coercizione di polizia; b. organi dei Cantoni o da privati che hanno agito su mandato o sotto la direzione delle autorità federali. Sezione 8: Disposizioni finali Art. Modifica del diritto vigente La legge federale del 6 marzo 9 4 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue: RS 70. 4 RS 4.0 5

Art. a (nuovo) La competente autorità della Confederazione o del Cantone può procedere al fermo di una persona sprovvista di permesso di dimora o di domicilio al fine di: a. notificarle una decisione in relazione con il suo statuto di dimora; b. accertare la sua identità o cittadinanza purché essa sia tenuta a collaborare a tal fine. La persona può essere tenuta in stato di fermo solamente fintanto che sia necessario per l atto dell autorità, ma al massimo tre giorni. La persona oggetto di un fermo deve: a. essere informata sui motivi del suo fermo, e b. avere la possibilità d entrare in contatto con le persone incaricate della sua sorveglianza se ha bisogno di aiuto. 4 Se il fermo dura presumibilmente più di 4 ore, è necessario dare alla persona interessata la possibilità di sbrigare o far sbrigare da terzi affari personali urgenti. 5 Su domanda l autorità giudiziaria competente esamina a posteriori la legalità del fermo. 6 La durata del fermo non è computata alla durata di un eventuale carcerazione in vista del rinvio forzato o di una carcerazione preliminare. Art. b (nuovo) Le persone incaricate dell esecuzione della presente legge possono impiegare la coercizione di polizia se il loro mandato lo richiede e nella misura in cui i beni giuridici da proteggere lo giustificano. Le singole condizioni e i limiti dell impiego della coercizione di polizia nonché i mezzi ammessi sono retti dalle disposizioni della legge federale del 5 sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali. Art. Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottostà al referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 5 RS 6