COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L AFFRANCAZIONE DEI TERRENI GRAVATI DA LIVELLO O ENFITEUSI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 38 del 26 novembre 2015 Il Segretario Comunale Laura Romanello Il Sindaco Battista Girardi
Sommario Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Affrancazione Articolo 3 Responsabile del Procedimento Articolo 4 Avvio del procedimento Articolo 5 Ricerca preliminare Articolo 6 Canoni di affrancazione Articolo 7 Capitale d affranco Articolo 8 Spese complessive Articolo 9 Deliberazione di affrancazione
Articolo 1 Oggetto 1. Il regolamento disciplina il procedimento di affrancazione di immobili gravati da livelli, enfiteusi rustiche e enfiteusi urbane. 2. Rimangono esclusi i terreni gravati da usi civici per i quali vige la normativa regionale alla quale si fa rinvio. Articolo 2 Affrancazione 1. Attraverso l affrancazione il possessore dell immobile, in genere un terreno, enfiteuta o livellario, ne diventa proprietario pagando una somma pari a quindici volte il canone annuo (art. 1 co. 4 legge 607/1966 e art. 971 del Codice civile). Articolo 3 Responsabile del Procedimento 1. L ufficio responsabile dell intero procedimento d affrancazione è individuato nell ufficio tecnico settore lavori pubblici. Articolo 4 Avvio del procedimento 1. Il possessore dell immobile, enfiteuta o livellario, che intenda affrancare il bene deve presentare domanda scritta, indirizzata all ufficio responsabile del procedimento con l esatta individuazione catastale dei beni che intende affrancare; del titolo in base al quale esercita il diritto reale; del canone corrisposto. Nel caso di più possessori la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti oppure da un solo delegato munito di procura; Articolo 5 Ricerca preliminare 1. Preliminarmente l ufficio responsabile del procedimento svolge un tentativo di recupero, presso gli archivi comunali, di atti e documenti relativi al livello o all enfiteusi oggetto del procedimento.
Articolo 6 Canone di affranco 1. Il canone annuo dell immobile è determinato applicando i seguenti criteri: (Enfiteusi rustiche e livelli) terreni destinati all agricoltura, ovvero siti in zone boschive o di pascolo, ovvero vincolati da vincoli idrogeologici, sismici, paesistici o altro che ne determinano l inedificabilità: CANONE: Reddito dominicale x 1,80 (art. 3 co. 50 legge 662/1996) x 3(*) CAPITALE DI AFFRANCO = Canone x 15 (Enfiteusi urbane) terreni comunemente edificabili o edificati: CANONE : Reddito dominicale x 1,80 (art. 3 co. 50 legge 662/1996) x 10 (*) CAPITALE DI AFFRANCO = Canone x 15 (*) questo coefficiente di rivalutazione deve essere fissato da ciascun comune in base alla propria realtà socio economica e tenuto conto degli indirizzi espressi dalla giurisprudenza Articolo 7 Capitale d affranco 1. Il capitale di affranco è determinato dal canone moltiplicato per quindici. Articolo 8 Spese complessive 1. L affrancazione comporta il pagamento: a. del capitale di affranco; b. delle ultime cinque annualità del canone (se non già pagate); c. degli interessi legali maturati su ciascuna delle cinque annualità pregresse (se non già pagate); d. dei diritti di segreteria per istruttoria pratica, sopralluoghi e ricerche d archivio fissati in Euro 100 ;
Articolo 9 Deliberazione di affrancazione 1. A chiusura della procedimento il Responsabile del procedimento, richiamando i contenuti di questo Regolamento approvato dal Consiglio comunale, predispone l istruttoria e lo schema di deliberazione di affrancazione dell immobile da approvare dalla Giunta; 2. Qualora il Conservatore dei registri immobiliari, presso l Agenzia delle Entrate, vi consenta, la deliberazione potrà essere direttamente trascritta nei registri immobiliari. In caso contrario, l affrancazione sarà formalizzata con atto rogato o autenticato dal Notaio designato dal richiedente. Tutte le spese per il rogito notarile, i diritti e le imposte relative all atto, alla registrazione, trascrizione e voltura sono a carico del richiedente l affrancazione.