Circolare N.85 del 23 Maggio 2013



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Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a partire dal 01.06.2013 verrà meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l avvenuta effettuazione delle valutazione dei rischi. È necessario quindi che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di auto dichiarare la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi. A tale riguardo è possibile utilizzare quale strumento d ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge le procedure di cui all articolo 29 comma 5 del D.LGs. n. 81/2008. Bisogna ricordare, inoltre, che la autocertificazione della valutazione dei rischi doveva essere abrogata il 01.01.2013, ma per effetto dell intervento della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) è stata fatta salva la possibilità di autocertificazione rischi per le imprese fino a 10 lavoratori fino al prossimo 30.06.2013, anche se il Ministero, con la nota 2583/2013 ha fatto salva tale possibilità solo fino al prossimo 01.06.2013. In vista dell approssimarsi di tale data forniamo il dettaglio della disciplina dell istituto e delle sanzioni collegate all adempimento.

Premessa Come noto, il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Definendo l oggetto dell adempimento, l articolo 28 del citato decreto stabilisce che la valutazione è rilevante anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro e che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro [ ]. Il successivo articolo 29 stabiliva, nella sua forma originaria, la possibilità fino al 30.06.2012 di autocertificare la valutazione sui rischi per le attività che occupavano non più di 10 dipendenti. Successivamente: l articolo 1, comma 2, DL n. 57 del 12.5.2012 ha prorogato tale termine al 31.12.2012; la legge n. 228/2012, all articolo 1 comma 388 proroga ulteriormente il termine al 30.06.2013; la nota 2583/2013 del Ministero del Lavoro fa presente che, per effetto della pubblicazione del decreto ministeriale, il termine da considerare rispetto alle disposizioni sul DVR è il 01.06.2013. Di seguito illustriamo la disciplina dell istituto e le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi che diventeranno necessarie a partire dalla predetta data. Redazione del documento sulla valutazione dei rischi Ai sensi degli articoli 28 e seguenti del D.Lgs n. 81/2008, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Al termine della valutazione dei rischi, il datore di lavoro, sempre con la collaborazione dei soggetti sopra individuati, deve redigere un documento da custodire presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione (DVR) La valutazione dei rischi, come noto, deve essere immediatamente rielaborata quando si verifichino: mutazioni al processo produttivo; alla organizzazione del lavoro; in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi; 1

quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. In tali ipotesi il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni. Bisogna, inoltre, evidenziare che l articolo 29, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008 estende ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori l obbligo di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ed emanate con decreto interministeriale in luogo dell autocertificazione prevista in precedenza. Lo stesso comma 5 dell articolo 29 sopra citato stabiliva, in origine, che, fino alla scadenza del terzo mese successivo all entrata in vigore del predetto decreto, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, i datori di lavoro in questione potevano autocertificare l avvenuta valutazione dei rischi. Il termine del 30 giugno 2012 (termine ultimo entro il quale era ammessa l effettuazione della valutazione dei rischi mediante autocertificazione) è stato posticipato in un primo momento al 31 dicembre 2012 ad opera del D.Lgs n. 57/2012. Le procedure standardizzate sono state elaborate e disciplinate dal Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 e la loro entrata in vigore è fissata dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, avvenuta il 6 dicembre 2012 (quindi il 5 febbraio 2013). Tale termine non avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti dei datori che occupano fino a 10 lavoratori, rispetto ai quali il termine era già stato fissato al 31 dicembre 2012 dal D.Lgs n. 57/2012. Sul punto è intervenuta, da ultimo, la Legge di Stabilità per l anno 2013 (Legge n. 228/2012) che ha disposto la proroga, al 30 giugno 2013, della possibilità, per i datori di lavoro delle imprese fino a 10 dipendenti, di autocertificare la valutazione dei rischi. Conseguentemente, secondo il dato giuridico, dal 30 giugno 2013 i datori di lavoro fino a 10 dipendenti non possono più autocertificare l avvenuta valutazione dei rischi, ma dovranno predisporre il documento di valutazione dei rischi (DVR). Con la recente nota del Ministero del Lavoro n. 2583 del 31.01.2013, però, viene precisato che i datori di lavoro fino a 10 dipendenti potranno autocertificare la valutazione sui rischi solo fino al prossimo 31.05.2013. 2

Il ripensamento è dovuto principalmente alla decorrenza delle disposizioni attuative delle procedure standardizzate, contenute in un decreto che è entrato in vigore il 06.02.2013, e alla circostanza che aggancia la possibilità di autocertificare la valutazione sui rischi fino al terzo mese successivo tale termine: il Ministero, quindi, ha chiarito che le imprese di minori dimensioni potranno autocertificare i rischi solo fino alla fine di maggio 2013. La nota, letteralmente, precisa quanto segue: [ ] al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata "legge di stabilità" 2013. L'articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono auto-certificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)." Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013. L apparato sanzionatorio prevede le seguenti sanzioni: SANZIONI Ipotesi Mancata redazione del DRV Incompleta redazione del DVR (in relazione a : misure di prevenzione e protezione e DPI, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità) Incompleta redazione del DVR (in merito a: relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o Sanzione Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Ammenda da 2.000 a 4.000 euro Ammenda da 1.000 a 2.000 euro 3

richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento) Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Ricordiamo che lo scopo delle procedure standardizzate è quello di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori: PROCEDURE STANDARDIZZATE SOGGETTI Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, comma 5) sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Aziende fino La legislazione a tale riguardo a 50 concede alle aziende fino a 50 lavoratori lavoratori di effettuare la (art. 29 valutazione dei rischi, sulla base comma 6) delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell art.28 Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell art.28: aziende di cui all articolo 31, comma 6, lettere: a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni. Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell art.28: aziende di cui all articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra); aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all amianto (art.29 comma 4

7). Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati: descrizione dell azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni; identificazione dei pericoli presenti in azienda; valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria. Per effettuare la valutazione dei rischi è necessario compilare il seguente modulo che presenta i punti indicati sopra nelle seguenti sezioni: SEZIONI DEL MODULO Sezioni Descrizione 1.1 e 1.2 Descrizione dell azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni. 2 Identificazione dei pericoli presenti in azienda. 3 Valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate. 3 Definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. 5