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società fiduciaria e di revisione contabile Milano, 25 marzo 2011 Oggetto: Contributo anno 2011 per le spese di funzionamento del Garante delle Comunicazioni Adempimenti a carico degli editori Si segnala all attenzione degli editori la Delibera AGCOM n.599/10/cons del 11 novembre 2010 Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l anno 2011 Pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.1 del 3 gennaio 2011 e disponibile sul sito dell Agcom, la delibera dispone per l anno 2011 la misura, le modalità del versamento e della comunicazione del contributo per la copertura delle spese di funzionamento dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ricordiamo che la Legge finanziaria 2006 (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005), all art. 1, commi 65, 66,e 68 aveva modificato il sistema delle entrate dell Autorità disponendo che le spese di funzionamento non garantite dal sistema statale, fossero finanziate dal mercato di competenza con un contributo annuo non superiore al 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio. Per il 2011, la misura del contributo è stata fissata nel 1,8 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio o da scritte contabili equivalenti. La misura del contributo è aumentata rispetto a quella fissata per il 2010 che era del 1,5 per mille ( per il 2009 era l 1,45 per mille). Al fine di estendere la platea degli operatori obbligati al contributo, la delibera in commento ha stabilito che dovranno versare il contributo anche gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio, i quali applicheranno la misura del 1,8 per mille alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie. Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo anche tutti gli operatori la cui natura giuridica non richiede l obbligo della redazione del bilancio quali enti morali, associazioni, fondazioni, ditte individuali, società di fatto, società in nome collettivo, società in accomandita semplice. L elencazione completa delle forme giuridiche degli operatori obbligati al contributo è contenuta nel modello telematico di comunicazione, sezione 1 dati anagrafici, rigo natura giuridica. A) Soggetti tenuti al versamento del contributo Per l anno 2011, i soggetti tenuti al versamento del contributo dell 1,8 per mille sono quelli operanti nelle seguenti categorie : a) operatori di rete: i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi agli utenti. 20123 Milano - Via delle Asole, 2 tel. 02/86984211 fax 02/85910154 - E-mail: amministrazione@biancofiduciaria.it società a resp. limitata autorizzata con Decreto Min. del 25/01/1996 Legge 1966/39 - Capitale sociale Euro 52.000 i.v. Cod. Fisc. e P.Iva 11469080151 Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11469080151 REA n. 1468143

b) i fornitori di servizi di media: le persone fisiche o giuridiche cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta e del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determinano le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di fornitore di servizi di media le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione o della distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi; c) fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. società dell informazione ai sensi dell articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70,, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi. 2 d) soggetti esercenti l attività di radiodiffusione : la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte dell Autorità o del Ministero dello sviluppo economico, per l esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere o terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l installazione e l esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari. e) imprese concessionarie di pubblicità: 1) le imprese che, in forza di un contratto con i soggetti di cui alle lettere b) e d) o con una loro concessionaria di pubblicità, ricevono l incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera i). f) imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi: i soggetti che producono o distribuiscono a quelli di cui alle precedenti lettere b) e d) programmi destinati alla radiodiffusione televisiva o radiofonica; g) agenzie di stampa a carattere nazionale : i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana. h) editori di giornali quotidiani, periodici o riviste: 1) gli editori di giornali quotidiani, 2) gli editori di periodici e riviste pubblicate con più di dodici numeri l anno che abbiano alle loro dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno da almeno un anno, 3) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità. i) soggetti esercenti l editoria elettronica 1) gli editori che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana;

2) gli editori che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con più di dodici numeri l anno che abbiano alle loro dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno da almeno un anno; 3) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità non quotidiana ; 4) i soggetti che gestiscono i siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all articolo 490 del codice di procedura civile, (avvisi per le aste giudiziarie di beni mobili e immobili espropriati ) così come previsto dal decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2006. j) imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica: i soggetti che, in base ad autorizzazione, forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva. 3 B) Determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo La percentuale del contributo, quantificata nella misura dell 1,8 per mille, va applicata sul totale dei ricavi iscritti alla voce A1 dell articolo 2425 del Codice Civile Ricavi delle vendite e delle prestazioni dell ultimo bilancio approvato prima del 11 novembre 2010 ( data della delibera in commento) o altra scrittura contabile equivalente ( per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio). Per il calcolo del contributo, gli operatori con esercizio coincidente con l anno solare devono considerare, quale bilancio di riferimento, quello chiuso al 31 DICEMBRE 2009, approvato nel corso dell anno 2010 e quindi normalmente - in data antecedente al 11 novembre 2010. Ai fini del calcolo del contributo, assumono rilievo i soli ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni riconducibili tra i servizi regolamentati dall Autorità. Ciò significa che non assumono rilievo ai fini del contributo gli eventuali ricavi derivanti, ad esempio, dall editoria libraria, dalla vendita di gadget, da materiale pubblicitario, da servizi di volantinaggio e simili. Inoltre, la percentuale dell 1,8 per mille deve essere applicata sui ricavi assunti al netto: - delle quote riversate ad operatori terzi. Ciò significa che, per le concessionarie di pubblicità, i ricavi sui quali calcolare il contributo dovranno essere conteggiati al netto delle quote spettanti agli editori. - dei ricavi conseguiti dagli editori dalla vendita dei c.d. prodotti collaterali, quelli, cioè, il cui acquisto non costituisce obbligo per l acquirente del quotidiano o del periodico. Occorre prestare attenzione alla vendita congiunta di prodotti editoriali con supporti videomagnetici, gadget, libri ed altri beni. In tal caso, il ricavo derivante dalla vendita dell intera confezione (prodotto editoriale con supporto videomagnetico o con gadget, o libro, o altro bene), è interamente assoggettato al contributo, in quanto l acquisto del bene diverso non può essere effettuato disgiuntamente dal prodotto editoriale.

Le imprese i cui ricavi iscritti alla voce A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni - o altra scrittura equivalente - superano i due milioni di euro devono fornire informazioni di dettaglio: - sui ricavi relativi ad attività ritenute non assoggettabili al contributo (sezione 3 del modello) - sui ricavi riversati agli operatori terzi (sezione 4 del modello). Da quest anno è possibile allegare al modello di comunicazione telematico documenti in formato testo, immagine o tabelle di calcolo che l impresa ritenga utile fornire. Infatti, con riferimento ai ricavi riversati agli operatori terzi, nella sezione 4 del modello si dovrà inoltre allegare un file separato contenente la descrizione analitica di tali ricavi con l elenco degli operatori terzi ai quali tali quote sono state riversate ed un prospetto esplicativo che consenta la riconciliazione dell importo totale complessivo dei ricavi riversati con i dati del bilancio di esercizio di riferimento. 4 C) Casi di esenzione dal contributo per il 2011 Per l anno 2011 sono esentati dal versamento del contributo le seguenti categorie di soggetti: - le imprese in stato di liquidazione e/o sottoposte a procedure concorsuali; - le imprese con ricavi assoggettabili a contribuzione, determinati con le modalità di cui al paragrafo B che precede, pari o inferiori a Euro 500.000. Per i soggetti che superano questa soglia, il contributo è calcolato sull intero importo dei ricavi assoggettabili; - le imprese che hanno iniziato la loro attività nell anno 2010, in considerazione del fatto che viene meno il parametro di riferimento, vale a dire i ricavi dell ultimo bilancio approvato o altra scrittura contabile equivalente prima della data del 11 novembre 2010. I soggetti di cui sopra, pur essendo esentati dal versamento del contributo, sono comunque tenuti a presentare la comunicazione secondo quanto descritto nel successivo paragrafo E). D) Modalità e termini di versamento Il versamento del contributo 2011 deve essere eseguito entro il 30 aprile 2011, mediante bonifico sul conto corrente acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro - codice IBAN IT65 J010 0503 3820 0000 0200 015 - intestato all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nella causale, oltre all indicazione contributo AGCOM 1,80 per mille 2011, devono essere specificati la denominazione sociale, la partita IVA e/o il Codice Fiscale. Gli estremi del versamento devono essere riportati nella sezione 1 del modello di comunicazione.

E) Obbligo di comunicazione Entro il prossimo 31 maggio 2010, tutti i soggetti interessati, compresi anche i soggetti esentati dal versamento del contributo per il 2011, dovranno effettuare la comunicazione utilizzando esclusivamente il modello telematico contributo_2011.pdf, allegato alla presente nota e pubblicato sul sito web dell AGCOM. Il modello deve essere trasmesso all indirizzo di posta certificata 5 contributo@cert.agcom.it F) Obbligo di comunicazione nei Gruppi societari La delibera in commento ha chiarito che nel caso di imprese facenti parte di Gruppi societari, ciascuna società è obbligata a versare il proprio contributo in base ai ricavi iscritti nel proprio bilancio. La stessa delibera ha poi stabilito che la società capogruppo, nella propria dichiarazione, debba riepilogare il contributo versato da ciascuna società facente parte del gruppo. Questa novità pone alcune perplessità di applicazione ed interpretative : 1) la delibera ritiene che facciano parte del Gruppo anche le società collegate ( articolo 2359 comma 3 del codice civile). Ma appare difficile immaginare che una società sia capogruppo di una collegata quando quest ultima è possibile che sia controllata da un altro Gruppo ed abbia quindi una altra capogruppo. Tale nozione di Gruppo appare più estesa rispetto a quella finora conosciuta. Il Gruppo non è definito dalla legge, ma quando si parla di Gruppi normalmente ci si riferisce alle seguenti norme che delineano un perimetro di Gruppo, anche se non sempre coincidente: - società controllate (art.2359 comm1 del codice civile ) - società rientranti nel bilancio consolidato (dlgs n.127/1991) - società sottoposte all attività di direzione e di coordinamento (articolo 2497 e seguenti del codice civile). 2) il caso non infrequente - in cui la capogruppo non eserciti alcuna attività nel mercato di competenza dell AGCOM ( ad esempio la capogruppo che detiene e gestisce le partecipazioni e riscuote solo dividendi e interessi classificabili nelle voci C15 e C16 del bilancio). In tal caso, la capogruppo non è iscritta al Roc e non ha Ricavi operativi classificabili nella voce A1 del bilancio. Non è chiaro in tal caso se: 1) la capogruppo non debba effettuare alcuna comunicazione, oppure 2) la capogruppo debba effettuare lo stesso la comunicazione non compilando, nel modello telematico, sia la casella dell iscrizione al ROC che la sezione 2 relativa ai ricavi la cui

compilazione, però, è obbligatoria ai fini della validazione e del conseguente invio telematico del modello. Sarebbe opportuno un chiarimento, visto che le istruzioni non spendono una parola sul punto. Nel frattempo abbiamo inoltrato in quesito scritto all Agcom ed auspichiamo che la risposta giunga in tempo. F) Sanzioni Si segnala che la mancata o tardiva presentazione del modello di comunicazione nonché l indicazione nello stesso di dati non veritieri comporta l applicazione della sanzioni disposte dall art.1, commi 29, 30 e 31della legge 31 luglio 1997, n. 249 (sanzione amministrativa da 516 a 103.291 euro, oltre le pene previste dall art. 2621 c.c.- False comunicazioni sociali). 6 A disposizione per ulteriori chiarimenti Cordiali Saluti Pierangelo Bianco e Alessandra Piazzino Allegati: 1) modello di comunicazione contributo_2011.pdf 2) delibera n.599/10/cons 3) istruzioni concernenti la delibera n.599/10/cons