Raccolta Regolamenti ARPAV n /11/2009 a seguito lettura con David. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

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Raccolta Regolamenti ARPAV n. 10 30/11/2009 a seguito lettura con David Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Regolamento per la costituzione e gestione dell elenco telematico di operatori economici per l affidamento in economia di forniture e servizi dell ARPAV Approvato con deliberazione del Decreto Comm. Straord. n. 125 del 27/10/2010 Aggiornato ad agosto 2012 a cura dell Ufficio Affari Generali dell ARPAV pag. 1

Aggiornato ad agosto 2012 a cura dell Ufficio Affari Generali dell ARPAV pag. 2

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DELL ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI DELL ARPAV. (Art. 125, comma 11 D.Lgs. n. 163/2006) INDICE Art. 1 - Istituzione dell elenco di operatori economici Art. 2 - Campo di applicazione Art. 3 - Procedura per la formazione dell elenco degli operatori economici Art. 4 - Requisiti per l iscrizione Art. 5 Gestione dell elenco Art. 6 - Selezione degli operatori economici dall elenco Art. 7 - Cancellazione dall elenco ART. 1 Istituzione dell elenco di operatori economici 1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e la gestione dell elenco di operatori economici (c.d. albo fornitori ) per l affidamento, in economia, di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. 2. Il presente regolamento intende configurare l elenco di operatori economici quale strumento idoneo a garantire l applicazione dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, come richiamati nella Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea del 23 giugno 2006 e dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006, art. 125, co. 11), ed assicurare altresì la pubblicità dell attività negoziale dell ARPAV ai sensi del punto 6) della direttiva del Ministero delle Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione n. 2/2007. 3. L elenco degli operatori economici è istituito e gestito mediante un apposito applicativo WEB. 4. Gli operatori economici sono iscritti nell elenco, distinti per le classi merceologiche di cui all allegato A al presente. Tale elenco è disponibile anche sul sito informatico dell ARPAV all apposita sezione e presso il Servizio Approvvigionamenti. 5. L elenco di operatori economici presenta carattere aperto : tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria richiesti da ARPAV (e di cui al successivo art. 4), possono ottenere l iscrizione in qualsiasi momento, per tutta la durata dell elenco medesimo. 6. Sul sito informatico dell ARPAV viene creato un apposito link che indirizzerà gli operatori economici al portale d accesso dell elenco. Gli operatori economici interessati devono procedere all iscrizione per via telematica. Per gli operatori economici sprovvisti di collegamento telematico ad internet, l iscrizione telematica all elenco avverrà a cura del Servizio Approvvigionamenti, previa compilazione da parte dell operatore economico stesso del modulo cartaceo di richiesta, ritirabile presso lo stesso Servizio. Aggiornato ad agosto 2012 a cura dell Ufficio Affari Generali dell ARPAV pag. 3

ART. 2 Campo di applicazione L elenco di operatori economici, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti deve essere utilizzato per l affidamento a mezzo procedura in economia mediante cottimo fiduciario ex art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. ART. 3 Procedura per la formazione dell elenco degli operatori economici 1. L istituzione dell elenco degli operatori economici avviene mediante procedura ad evidenza pubblica previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell ARPAV e su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali. 2. L avviso riporta le seguenti indicazioni: - Il termine di presentazione della domanda per la prima iscrizione; - le classi merceologiche per le quali si avvia la costituzione dell elenco di operatori economici; (Per rinvio al sito dell ARPAV o agli uffici del Servizio Approvvigionamenti - Il Responsabile del Procedimento e l Ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione. 3. L operatore economico può chiedere, con la medesima domanda, l iscrizione a più classi merceologiche. 4. Il termine per la presentazione della candidatura per la formazione del primo elenco deve essere non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell avviso nel sito e nei quotidiani di cui al punto 1. In ogni caso l elenco è sempre aperto agli operatori economici che volessero aggiungersi decorso il termine di cui sopra. 5. Agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione, viene data comunicazione via E Mail di conferma di avvenuta iscrizione con l indicazione delle credenziali di accesso telematico (utente e password) entro trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione comprensiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000, corredata da valido documento di identità del sottoscrittore. 6. L ordine di iscrizione nell elenco per ciascuna classe merceologica, tra gli operatori che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall avviso, è dato dalla data di iscrizione degli stessi, previa conferma dei dati di iscrizione da parte del Servizio Approvvigionamenti. ART. 4 Requisiti per l iscrizione 1. Gli operatori economici che richiedono l iscrizione all albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti, oggetto di autodichiarazione : 1) possesso dei requisiti di idoneità professionale (Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla classe merceologica di iscrizione); 2) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 3) possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (fatturato globale d impresa nel triennio finanziario antecedente ed esecuzione di Aggiornato ad agosto 2012 a cura dell Ufficio Affari Generali dell ARPAV pag. 4

almeno una fornitura/servizio attinente alle classi merceologiche per cui è richiesta l iscrizione). 2. L ARPAV può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall operatore economico risultato affidatario delle procedure di selezione. L ARPAV può comunque procedere ad eseguire verifiche a campione in ordine al contenuto delle domande di iscrizione presentate dagli operatori economici. In caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale ovvero di falsità delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000, l ARPAV rigetta la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al richiedente. L atto di rigetto ha efficacia interdittiva annuale. In caso di dichiarazioni false rese dall affidatario di un contratto segnala altresì il fatto alla competente Procura della Repubblica. ART. 5 Gestione dell elenco 1. Con cadenza annuale nel mese di marzo, gli operatori economici già iscritti nell elenco, su richiesta via E-mail di ARPAV, sono tenuti a confermare e ad aggiornare, ai sensi dell art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la persistenza del possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti da ARPAV, ai fini del mantenimento dell iscrizione. L inadempimento di tali obblighi comporta l avvio della procedura di cancellazione. Fermo restando l obbligo di cui sopra, circoscritto temporalmente al mese sopraindicato, l operatore economico ha comunque la possibilità di procedere all aggiornamento di uno o più dati indicati nella domanda di iscrizione in qualsiasi periodo dell anno. 2. Il primo aggiornamento sarà richiesto nel mese di marzo 2012. 3. Gli operatori economici iscritti nell elenco sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo/organizzativo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione. 4. Il Servizio Approvvigionamenti avvia dal mese di aprile di ogni anno la verifica a campione di cui al precedente art. 4.2 in ordine agli operatori economici che hanno confermato/aggiornato la domanda di iscrizione. ART. 6 Selezione degli operatori economici dall elenco 1. Gli operatori economici iscritti nell elenco nella medesima classe merceologica vengono di regola selezionati per l invito alle procedure con criterio rotativo seguendo l ordine di iscrizione. Per importi di fornitura o servizio inferiori a 5.000,00 (IVA esc.) è data facoltà ad Arpav di interpellare un unico operatore economico iscritto nell elenco scelto a prescindere dal criterio rotativo sulla base di ragioni di opportunità e convenienza. 2. Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti nell elenco per ciascuna classe sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/2006) o dal regolamento interno per l acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero ritenuto comunque non idoneo, dal responsabile del procedimento, ad assicurare una sufficiente concorrenza, lo stesso responsabile può integrare l elenco degli operatori da invitare mediante atri soggetti individuati anche attraverso indagini di mercato. Aggiornato ad agosto 2012 a cura dell Ufficio Affari Generali dell ARPAV pag. 5

3. L iscrizione all elenco non è in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione oggetto del presente Regolamento. ART. 7 Cancellazione dall elenco 1. La cancellazione dall elenco è disposta d ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al successivo punto 3, nei seguenti casi: - per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti da ARPAV; - per accertata carenza dei requisiti suddetti in occasione dell eventuale verifica in capo all affidatario o della verifica a campione; - quando l operatore economico iscritto sia incorso in accertata negligenza o malafede nell esecuzione della prestazione contrattuali o in errore grave nell esercizio dell attività professionale verso l ARPAV, segnalato da parte del Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell Esecuzione Contrattuale; - per mancata presentazione di offerte in occasione di n. 4 inviti consecutivi. 2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell interessato. 3. Nei casi previsti dal comma 1, il Dirigente del Servizio Approvvigionamenti dà comunicazione all operatore economico dell avvio della procedura di cancellazione e comunicazione dei fatti addebitati, assegnando il termine di tre giorni per la presentazione di controdeduzioni. 4. Trascorsi sette giorni dalla scadenza di tale termine, il dirigente del servizio, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all operatore economico, si pronuncia in merito, mediante atto motivato, da notificare entro cinque giorni dalla sua adozione. 5. L atto di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall elenco per la medesima ragione, il dirigente del Servizio Approvvigionamenti può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata. Aggiornato ad agosto 2012 a cura dell Ufficio Affari Generali dell ARPAV pag. 6