PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione giuridica e per il mercato interno 28 agosto 2001 PE 294.974/9-23 EMENDAMENTI 9-23 Progetto di parere (PE 294.974) di Enrico Ferri sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa Proposta di direttiva (COM(2000) 511 C5-0484/2000 2000/0213(COD)) Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamento 9 Considerando 10 (10) La presente direttiva riguarda i soggetti che esercitano, quale normale attività, la prestazione professionale di servizi d'intermediazione assicurativa a terzi. La sua sfera d applicazione non deve quindi ricomprendere i soggetti che svolgono attività professionali diverse, quali per esempio consulenti fiscali o contabili, e che forniscono consulenze sulla copertura assicurativa nell ambito di queste attività. (10) La presente direttiva riguarda i soggetti che esercitano, quale normale attività, la prestazione professionale di servizi d'intermediazione assicurativa a terzi. Gli Stati membri non sono invece tenuti ad applicare le disposizioni di cui ai capi II (requisiti per la registrazione) e III (obblighi d'informazione degli intermediari) della presente direttiva ai soggetti la cui attività professionale principale non sia l'intermediazione assicurativa. Secondo la motivazione della proposta della Commissione (p. 8) e dell'articolo 1 della proposta di direttiva, gli Stati membri hanno facoltà di non applicare determinate AM\447276.doc 1/10 PE 294.974/9-23
disposizioni (cfr. emendamento all'articolo 1) della presente direttiva ai soggetti la cui attività professionale principale non sia l'intermediazione assicurativa. Deve escludersi tuttavia una limitazione dell'ambito di applicazione della direttiva diversa da quella prevista all'articolo 1, che è alla base della formulazione della Commissione. Emendamento 10 Articolo 1, paragrafo 2, alinea 2. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le disposizioni della presente direttiva a soggetti che propongano contratti assicurativi ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le disposizioni della presente direttiva relative ai requisiti per la registrazione (capo II) e agli obblighi d'informazione degli intermediari (capo III) a soggetti che propongano contratti assicurativi ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: Secondo la motivazione della Commissione (p.8) l'eccezione prevista all'articolo 1 non si applica a tutte le disposizioni della direttiva, ma solamente ai capi II e III. Tuttavia, l'esenzione di cui godono le persone fisiche che agiscono in qualità di intermediari assicurativi a titolo personale, come definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), non può estendersi all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, vale a dire, che un intermediario assicurativo che soddisfi i requisiti della presente direttiva o un'impresa di assicurazioni si rendano garanti delle attività di tali intermediari a titolo occasionale, assumendosi tutta la responsabilità del loro operato. Essi devono ugualmente fornire loro una formazione di base adeguata (Cfr. ugualmente la motivazione della Commissione a proposito dell'articolo 4, paragrafo 1, p. 11). AM\447276.doc 2/10 PE 294.974/9-23
Emendamento 11 Articolo 1, paragrafo 2 a) i contratti non richiedono conoscenze generali o specifiche in materia assicurativa; b) non si tratti di contratti di assicurazione sulla vita; c) il contratto non assicura i rischi di responsabilità civile; a) non si tratti di prodotti legati alla previdenza vecchiaia o alla gestione del patrimonio, come le assicurazioni di rendita o sulla vita, di contratti di assicurazione che coprono i rischi di responsabilità civile o di contratti d'assicurazione che richiedono conoscenze generali o specifiche in materia assicurativa; Questo emendamento, suggerito dal Comitato economico e sociale nel parere del 30 maggio 2001, tiene conto del fatto che i contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, considerati all'articolo 1, paragrafo 2, lett. b) e c), richiedono sempre conoscenze specifiche in materia assicurativa, e che non occorre pertanto dissociarli dalla condizione formulata al paragrafo 2, lettera a). Emendamento presentato da Enrico Ferri Emendamento 12 Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) b) non si tratti di contratti di assicurazione sulla vita; b) non si tratti di contratti di assicurazione sulla vita, ad esclusione delle coperture di base, offerte correntemente; Le esclusioni dal campo di applicazione della direttiva di cui all'art. 1, par. 2, appaiono eccessivamente circoscritte in quanto suscettibili di ostacolare la commercializzazione di taluni beni e servizi tradizionalmente offerti congiuntamente a specifiche coperture assicurative. In questo quadro si iscrivono certe coperture vita tipo, come quelle abitualmente legate a prestiti ipotecari, che dovrebbero rientrare nelle predette esclusioni, non ravvisandosi, in AM\447276.doc 3/10 PE 294.974/9-23
questi casi, particolari esigenze di tutela del consumatore. Or. it Emendamento presentato da Luis Berenguer Fuster Emendamento 13 Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) b) non si tratti di contratti di assicurazione sulla vita; b) non si tratti di contratti di assicurazione sulla vita, ad esclusione delle coperture accessorie; L'emendamento intende precisare la fattispecie di questo tipo di contratti. Or. es Emendamento 14 Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) d) l'attività professionale principale del proponente il contratto non consiste nell'intermediazione assicurativa; d) l'attività professionale principale o la fonte prevalente del reddito professionale del proponente il contratto non consiste nell'intermediazione assicurativa; L'emendamento intende semplicemente garantire una definizione omogenea per tutta la direttiva della definizione di intermediari assicurativi a titolo occasionale. La definizione ripresa dalla Commissione all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, sembra più completa di quella qui utilizzata dalla Commissione. AM\447276.doc 4/10 PE 294.974/9-23
Emendamento presentato da Enrico Ferri Emendamento 15 Articolo 1, paragrafo 2, lettera f) f) l'importo del premio non eccede 1 000 EUR e la durata del contratto di assicurazione è inferiore ad un anno. f) l'importo del premio non eccede 1 000 EUR e la durata del contratto di assicurazione non eccede un anno, ad eccezione delle coperture vita di base, offerte correntemente. In linea con l'emendamento precedente, questo emendamento introduce una deroga alla durata massima dei contratti di assicurazione esclusi dal campo di applicazione della direttiva a favore delle coperture vita tipo in posesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 1, par. 2. Or. it Emendamento presentato da Luis Berenguer Fuster Emendamento 16 Articolo 1, paragrafo 2, lettera f) f) l'importo del premio non eccede 1 000 EUR e la durata del contratto di assicurazione è inferiore ad un anno. f) l'importo del premio non eccede 1 000 EUR e la durata del contratto di assicurazione è inferiore ad un anno e non è rinnovabile. L'emendamento intende precisare la fattispecie di questo tipo di contratti. Or. es AM\447276.doc 5/10 PE 294.974/9-23
Emendamento 17 Articolo 1, paragrafo 2, lettera f) f) l'importo del premio non eccede 1 000 EUR e la durata del contratto di assicurazione è inferiore ad un anno. f) l'importo del premio non eccede 100 EUR per contratto di assicurazione e per anno, qualunque sia la sua durata. Come rileva il Comitato economico e sociale nel suo parere del 30 maggio 2001, non risulta chiaro nella formulazione proposta dalla Commissione se l'importo del premio indicato riguardi l'insieme dei contratti di assicurazione conclusi in un anno o ciascuno dei contratti in particolare. Peraltro, considerando che la Commissione indica nella sua motivazione (pp. 8 e 9) che "vengono qui in considerazione, in particolare, i contratti di assicurazione contro i rischi di perdita o danneggiamento di determinati beni (ad esempio degli occhiali e degli elettrodomestici) nonché i contratti che forniscono garanzie di assistenza turistica e sono commercializzati dalla agenzie di viaggi", l'esenzione dei contratti il cui premio non oltrepassa l'importo di 100 EUR sembra più proporzionata. Emendamento 18 Articolo 2, paragrafo 3 intermediazione assicurativa, l'attività consistente nel fornire informazioni sui contratti d'assicurazione, nel presentare, preparare o concludere tali contratti e nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione; intermediazione assicurativa, l'attività consistente nel fornire informazioni sui contratti d'assicurazione, nel presentare, preparare o concludere tali contratti e nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, in relazione diretta con il sottoscrittore, l'assicurato o il beneficiario del contratto; In alcuni Stati membri esistono organizzazioni che non distribuiscono garanzie assicurative, ma svolgono la sola attività di gestione delle prestazioni. E', in particolare, il caso delle AM\447276.doc 6/10 PE 294.974/9-23
mutue e delle cooperative di medie dimensioni, che possono ricorrere a società di gestione per richiedere i contributi agli affiliati. Tali società di gestione non svolgono alcuna attività di intermediazione tra la società assicuratrice e gli affiliati, nel senso della lettera del testo. Orbene, tenuto conto della definizione ampia data dalla direttiva, esse potrebbero essere considerate come intermediari assicurativi. L'emendamento intende quindi limitare la definizione di intermediazione a tutti gli atti che mettono un operatore in relazione diretta con i sottoscrittori, gli assicurati o i beneficiari dei contratti. Emendamento 19 Articolo 4, paragrafo 1, primo comma 1. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione devono possedere adeguate cognizioni e attitudini generali, commerciali e professionali. 1. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione devono provare di possedere adeguate cognizioni e attitudini generali, commerciali e professionali in materia assicurativa, acquisite nell'ambito di una formazione complessiva di almeno 300 ore. Questo numero di ore può essere ridotto, tenuto conto delle conoscenze professionali specifiche acquisite in precedenza. Come rileva il Comitato economico e sociale nel suo parere del 30 maggio 2001, la disparità dei requisiti in materia di formazione degli intermediari assicurativi previsti nelle legislazioni degli Stati membri non consente di prevedere la loro uniformazione a breve o medio termine. Tuttavia, sulla base della Dichiarazione approvata il 7 ottobre 1992 dall'associazione professionale degli intermediari d'assicurazione (BIPAR), si può pensare di definire una norma minima che ogni Stato membro può completare con requisiti nazionali. Emendamento presentato da Luis Berenguer Fuster Emendamento 20 Articolo 4, paragrafo 3 AM\447276.doc 7/10 PE 294.974/9-23
3. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione devono essere in possesso di assicurazione per la responsabilità professionale o di analoga garanzia per un importo non inferiore a 1 000 000 di EUR per ciascun sinistro, salvo che l'assicurazione o la garanzia analoga sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscano o siano incaricati di agire. 3. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione devono essere in possesso di assicurazione per la responsabilità professionale o di analoga garanzia per un importo non inferiore a 1 000 000 di EUR per anno e per ciascun sinistro, salvo che l'assicurazione o la garanzia analoga sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscano o siano incaricati di agire. Adeguare e facilitare il livello minimo di copertura per responsabilità civile in condizioni comparabili per tutti gli intermediari comunitari. Or. es Emendamento presentato da Luis Berenguer Fuster Emendamento 21 Articolo 4, paragrafo 1, comma 2 Gli Stati membri non sono tenuti a prescrivere il requisito di cui al primo comma a tutti i soggetti che lavorano nelle imprese o per le persone fisiche esercenti l'intermediazione assicurativa o riassicurativa. Gli Stati membri provvedono affinché siano in possesso di siffatte cognizioni e attitudini i dirigenti di queste imprese nonché i dipendenti che partecipano direttamente all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Gli Stati membri non sono tenuti a prescrivere il requisito di cui al primo comma a tutti i soggetti che lavorano nelle imprese o per le persone fisiche esercenti l'intermediazione assicurativa o riassicurativa. Gli Stati membri provvedono affinché siano in possesso di siffatte cognizioni e attitudini i dirigenti di queste imprese. Il rimanente personale che partecipi direttamente all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa dovrà essere in possesso delle cognizioni e dell'esperienza adeguate all'attività ad esso affidata. AM\447276.doc 8/10 PE 294.974/9-23
Si tratta di richiedere un livello di conoscenze adeguato per tutto il personale, con diversi criteri a seconda che faccia parte o meno della dirigenza. Or. es Emendamento 22 Articolo 8 Gli Stati membri prevedono istituti adeguati al fine di consentire ai consumatori e ad altri interessati di ricorrere contro gli intermediari di assicurazione o di riassicurazione. Gli Stati membri prevedono istituti adeguati al fine di consentire ai consumatori e ad altri interessati di ricorrere contro gli intermediari di assicurazione o di riassicurazione, sia nello Stato membro in cui essi risiedono abitualmente, sia nello Stato membro in cui il contratto è stato concluso. L'obiettivo della proposta di direttiva è non solo la creazione di un autentico mercato interno nel settore dell'assicurazione, ma anche la garanzia di un livello di tutela elevata dei consumatori. Questo duplice obiettivo potrà essere raggiunto solo se il consumatore abbia la certezza di potere ricorrere, in caso di controversia con un intermediario, sia ai meccanismi dello Stato membro in cui risiede abitualmente, a lui noti, sia a quelli dello Stato membro in cui il contratto è stato concluso. Emendamento presentato da Enrico Ferri Emendamento 23 Articolo 10, paragrafo 3 3. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, gli intermediari assicurativi 3. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, gli intermediari assicurativi AM\447276.doc 9/10 PE 294.974/9-23
devono quanto meno indicare le richieste e le esigenze del cliente e le ragioni su cui si fonda la scelta consigliata. devono quanto meno indicare, ad espressa domanda del cliente, le richieste e le esigenze essenziali espresse da quest ultimo. Il consumatore deve disporre di tutti gli elementi necessari a valutare le coperture proposte in piena conoscenza di causa. Occorre, tuttavia, evitare di imporre all intermediario degli obblighi amministrativi eccessivamente onerosi e comunque inidonei a garantire la tutela del consumatore. Le motivazioni e la decisione di sottoscrivere il contratto appartengono infatti al consumatore e la consegna sistematica della documentazione prevista non può influenzare questa scelta. Conseguentemente, bisogna prevedere a carico dell intermediario obblighi circoscritti, concernenti esclusivamente la formulazione delle indicazioni obiettive chiaramente espresse dal consumatore, e ciò solo nell ipotesi in cui quest ultimo ne faccia espressa richiesta. Or. it AM\447276.doc 10/10 PE 294.974/9-23