UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO DIRETTIVA CANTONALE SUI CONTRIBUTI PER LA CURA DI BIOTOPI NELL AMBITO DI ACCORDI CON GLI AGRICOLTORI 1 ASPETTI GENERALI...2 2 BASI LEGALI E COORDINAMENTO CON IL SETTORE AGRICOLO...2 3 ADEGUAMENTO DELLA PRASSI VIGENTE...3 4 PRINCIPI PER L'IMPOSTAZIONE DEGLI ACCORDI DI GESTIONE...3 5 I CRITERI DI AGGIORNAMENTO...3 6 AMMMONTARE DEI CONTRIBUTI...5 6.1 Contributi per la gestione dei biotopi palustri...5 6.2 Contributi per la gestione dei prati e dei pascoli secchi...6 6.3 Contributi per gestione rispettosa delle zone cuscinetto...7 6.3.1 Superfici campicole...7 6.3.2 Prati intensivi...7 6.3.3 Prati poco intensivi e pascoli...7 6.4 Contributi per recinzioni con pastore elettrico...8 6.5 Contributi una tantum...8 7 ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA...8 Ufficio della natura e del paesaggio, 21.11.05
1 ASPETTI GENERALI Il valore naturalistico dei biotopi quali torbiere, paludi, prati secchi, siti di riproduzione di anfibi, golene è dato dalla presenza di piante e animali rari e da biocenosi ricche di specie. La loro conservazione è sancita dalle vigenti leggi in ambito di protezione della natura ed è attuata dai Cantoni, su mandato della Confederazione. La tutela viene garantita, oltre che dall istituzione di zone di protezione, con una cura idonea dei biotopi (sfalcio, pascolo estensivo) e una gestione rispettosa delle zone cuscinetto (cintura di protezione attorno ai biotopi). 2 BASI LEGALI E COORDINAMENTO CON IL SETTORE AGRICOLO La stipulazione di accordi di gestione con gli agricoltori per la cura dei biotopi e il relativo pagamento di contributi per le prestazioni ecologiche fornite, è iniziata a partire dagli anni 80 e si basa sull art. 18c cpv1 della Legge federale sulla protezione della natura (LPN). Questo articolo (introdotto da Consiglio federale e Parlamento nella LPN nell ambito della revisione avvenuta nel 1987 a seguito del lancio dell iniziativa di Rothenthurm) recita: La protezione e la manutenzione dei biotopi sono assicurati possibilmente in base ad accordi conclusi con i proprietari fondiari e i gestori e mediante un adeguata utilizzazione agricola e forestale. Lo stesso articolo (art. 18c cpv2 LPN), sancisce il diritto a un equo compenso di proprietari fondiari e gestori che si impegnano per la cura di biotopi. A seguito di questa prassi, nel 2000 in Svizzera vi erano 30'000 ha di superfici per le quali era stato stipulato un accordo di gestione per un totale di contributi di 25 milioni di franchi. A titolo d esempio, il Canton Grigioni (1999) aveva sottoscritto accordi di gestione per una superficie di 4600 ha e un importo di 1.3 mio di franchi. 1. In Ticino, il principio dell accordo di gestione è stato ripreso nella recente Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN, art. 17 cpv2 e 3). Tuttavia già nel 1996 il Dipartimento del Territorio aveva emanato delle direttive 2 per il versamento di contributi nell ambito di accordi di gestione per biotopi palustri. L Ufficio protezione della natura (oggi Ufficio della natura e del paesaggio, UNP) aveva conseguentemente iniziato in quegli anni a stipulare i primi accordi. A partire dal 1992, a livello federale il settore agricolo si è affiancato a quello della protezione della natura con il programma di promozione delle superfici per la compensazione ecologica (SCE). Al fine di evitare doppi pagamenti per una medesima prestazione, è stato sviluppato un sistema di versamento di sussidi coordinato tra i due settori della protezione della natura e dell agricoltura (cfr. Ordinanza sui pagamenti diretti in agricoltura [OPD] del 7.12.1998, Ordinanza sulla qualità ecologica [OQE] del 4.4.2001 e Regolamento sull agricoltura del 23.12.2003). In genere la Sezione agricoltura versa l importo principale (sino all 80%) e l'ufficio della natura e del paesaggio la differenza fino al raggiungimento dell importo totale del compenso stabilito. Se non è possibile far capo ai premi del settore agricolo, l Ufficio della natura e del paesaggio versa l importo totale del compenso stabilito. I pagamenti sono previsti per agricoltori o gestori (ad esempio proprietari) che concludono un accordo di gestione con l'unp. 1 Contributions cantonales favorisant la nature dans l agriculture, OFEFP, 2002 2 Tutela dei biotopi palustri in Ticino. Contributi per la gestione ricorrente di biotopi palustri e indennizzi per la perdita di guadagno nelle zone cuscinetto, Dipartimento del Territorio, Ufficio protezione della natura, 1996. 2
3 ADEGUAMENTO DELLA PRASSI VIGENTE La revisione dei contributi agli agricoltori nell ambito degli accordi di gestione, si inserisce nel programma dell Ufficio della natura e del paesaggio di aggiornamento generale degli accordi stessi che avviene in collaborazione con il Servizio giuridico ed è necessaria in particolare perché: i recenti disposti legali (Ordinanza sulla qualità ecologica [OQE] del 4.4.2001 e Regolamento sull agricoltura del 23.12.2003) implicano la necessità di livellare e coordinare adeguatamente gli importi versati dai due servizi della natura e dell agricoltura attualmente la prassi riconosce la prestazione offerta dagli agricoltori per la cura dei biotopi e la perdita di guadagno derivante da un eventuale estensificazione della gestione agricola: la nuova direttiva consente, conformemente ad un principio in linea con la politica federale, di riconoscere anche il valore di queste attività nell ambito più generale della tutela del paesaggio. 4 PRINCIPI PER L'IMPOSTAZIONE DEGLI ACCORDI DI GESTIONE. Gli accordi di gestione possono essere stipulati per tutti i biotopi e in particolare per le paludi, le torbiere, i prati secchi, i siti di riproduzione di anfibi e le zone golenali. La determinazione dei contributi per singolo caso avviene mediante l'applicazione dei criteri guida fissati nella presente direttiva. Gli importi della direttiva si allineano coi contributi versati per prestazioni analoghe negli altri Cantoni e tengono conto dei sussidi versati nel settore agricolo. Nell ambito di accordi con agricoltori, è previsto il versamento di contributi per le seguenti prestazioni ecologiche: gestione di paludi, torbiere, prati secchi (contributi di gestione); gestione rispettosa delle zone cuscinetto con divieto di concimazione (contributi per zone cuscinetto); posa e rimozione del pastore elettrico in caso di pascolo regolare (contributi per recinzioni); indennizzo di materiale acquistato (contributi una tantum). Gli accordi hanno validità di sei anni e sono rinnovabili conformemente a quanto previsto anche in ambito di affitto agricolo. Gli accordi vengono firmati dall'agricoltore, dal proprietario e dall'ufficio della natura e del paesaggio. 5 I CRITERI DI AGGIORNAMENTO Come menzionato sopra, nel 1996 il Dipartimento del Territorio ha emanato una direttiva per il versamento di contributi per prestazioni ecologiche fornite dagli agricoltori nell ambito di accordi di gestione. L ammontare dei contributi era stato fissato sulla base di: indicazioni tecniche contenute in un documento specifico della Stazione di ricerche agronomiche di Lindau; 3 importi versati in altri Cantoni per prestazioni analoghe. 4 3 Landwirtschaftliche Beratungszentrale LBL, 1992 (e aggiornamenti 1995). Naturnahe Lebensräume Berechnungsgrundlage für Abgeltungen, Lindau 4 Birrer, K. (Agrofutura), 1992. Beitragsansätze der Kantone für die Abgeltung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft nach art. 18 NHG. Brugg, unveröff. 3
Per l attuale revisione si è tenuto conto di quanto stabilito nel 1996 e delle discussioni avute con l Ufficio della consulenza agricola della Sezione agricoltura. Sono pure stati consultati i seguenti documenti: Milieux naturels et agriculture. Guide des indemnités, Service romand de vulgarisation agricole, Losanna, 1999; Contributions cantonales favorisant la nature dans l agriculture, selon l art. 18d de la LPN, OFEFP 2002. Inoltre si è voluto dare un maggior peso alla prestazione ecologica fornita dagli agricoltori nell ambito della cura del paesaggio secondo i nuovi concetti di valutazione a livello federale. Attualmente i contributi sono basati solo sul calcolo della perdita di guadagno, il loro ammontare è quindi variabile e soggetto alla diminuzione del prezzo dei prodotti sul mercato. In questo contesto, anche il Service romand de vulgarisation agricole (cfr. lettera all Ufficio protezione della natura del 16 giugno 2005) sta lavorando ad un attualizzazione della metodologia di calcolo delle indennità includendo il principio del riconoscimento di prestazioni oltre la semplice perdita di guadagno. Complessivamente gli importi proposti: permettono di compensare le perdite di guadagno dovute all estensificazione della gestione agricola; permettono di indennizzare le prestazioni secondo il costo della manodopera e delle macchine per la gestione dei biotopi; riconoscono la prestazione degli agricoltori per la cura del paesaggio; sono coerenti con i contributi versati per prestazioni analoghe in altri Cantoni. 4
6 AMMMONTARE DEI CONTRIBUTI 6.1 Contributi per la gestione dei biotopi palustri l contributi per lo sfalcio di biotopi palustri, nel rispetto delle norme previste dall accordo di gestione, si compongono di un contributo di base, di 8 supplementi per difficoltà di gestione e di 2 supplementi per valore naturalistico. In genere le prestazioni richieste per l ottenimento del contributo di base comprendono lo sfalcio e la raccolta a macchina dello strame, l abbandono del pascolo, l adeguamento della data di sfalcio, la rinuncia alla concimazione: tuttavia, essendo ogni biotopo diverso, le prestazioni richieste possono variare leggermente e vengono quindi precisate per ogni singolo biotopo/settore nel Piano di gestione agricola allegato all accordo di gestione. l contributi ammontano per ha e anno a Fr: contributo base 1'000.- supplemento per difficoltà di gestione, massimo 1 700.- - sfalcio con falciatrice o decespugliatore / sfalcio con falce 500.- / 600.- - raccolta e carico dello strame manuale 400.- - aree inferiori a 15 are 100.- - umidità particolare 100.- - presenza di arbusti 100.- - presenza drenaggi /dossi 100.- - pendenza accentuata 100.- - accesso solo a piedi (50 m) 200.- Totale massimo supplemento per valore naturalistico, massimo 300.- - valore botanico (unità di vegetazione 5 3) 200.- - valore faunistico (presenza sito anfibi) 100.- 3'000.- Osservazioni In caso di sfalcio biennale, nell anno senza gestione non viene riconosciuto alcun contributo. 5 Canneto, palude a grandi carici, palude basifila a piccole carici, palude acidofila a piccole carici, molinieto, prato umido, torbiera di transizione, torbiera alta; v.inventario federale delle paludi d'importanza nazionale. 5
6.2 Contributi per la gestione dei prati e dei pascoli secchi l contributi per la gestione dei prati e dei pascoli secchi, nel rispetto delle norme previste dall accordo di gestione, si compongono di un contributo base, di 8 supplementi per difficoltà di gestione e di 2 supplementi per valore naturalistico. In genere le prestazioni richieste per l ottenimento del contributo di base comprendono l eventuale cambiamento di gestione da pascolo a sfalcio, l eventuale riduzione del carico sul pascolo, l adeguamento della data di sfalcio, la rinuncia alla concimazione: tuttavia, essendo ogni biotopo diverso, le prestazioni richieste possono variare leggermente e vengono quindi precisate per ogni singolo biotopo/settore nel Piano di gestione agricola allegato all accordo di gestione. l contributi ammontano per ha e anno a Fr: contributo base: 1'000.- supplemento per difficoltà di gestione, massimo 1'600.- - sfalcio con falce 200.- - sfalcio a mosaico con data differenziata 200.- - sfalcio altezza minima dal terreno 20 cm 200.- - raccolta manuale (rastrello) 200.- - essicazione del fieno sul posto 200.- - accesso solo a piedi (50 m) 200.- - presenza di arbusti 10-20% 200.- - pendenza accentuata 6 200.- Totale massimo supplemento per valore naturalistico, massimo 400.- - ricchezza strutture / tipi di vegetazione pregiati 7 200.- - gestione mirata a obiettivi specifici di protezione 8 200.- 3'000.- Osservazioni In caso di sfalcio biennale, nell'anno senza gestione (perdita del raccolto) vengono riconosciuti il contributo di base e i supplementi per valore naturalistico. Un riconoscimento parziale del contributo nell anno senza gestione, è giustificato in quanto, per motivi di protezione della natura, si provoca un abbassamento della qualità del foraggio, una diminuzione della quantità e un aumento della mole di lavoro necessario. 6 Più della metà della superficie presenta una pendenza oltre il 30%. 7 Muri a secco, corsi d acqua, zone umide, pietraie, singoli alberi, siepi, formicai / tipi di vegetazione pregiati. 8 Specie protette, specie mirate, singolarità (Cfr. Inventario prati e pascoli secchi della Svizzera. Valutazione dei PPS e proposte di classificazione, WSL, ottobre 2000) 6
6.3 Contributi per gestione rispettosa delle zone cuscinetto 6.3.1 Superfici campicole Il contributo per zone cuscinetto trasformate da una gestione campicola in prati estensivi conformi alle norme previste dall accordo, ammonta per ogni tipo di zona agricola per ha e anno a Fr.: 3700.- In casi particolari (colture speciali, orticoltura) può essere calcolata la perdita di guadagno effettiva e l importo può essere maggiorato di conseguenza. 6.3.2 Prati intensivi Il contributo per zone cuscinetto trasformate da prati da sfalcio intensivi in prati estensivi conformi alle norme previste dall accordo ammonta per ha e anno a Fr: Zone 9 11, 22, 41 1 800.- Zone 51, 52 1 600.- Zone 53, 54 1 200.- 6.3.3 Prati poco intensivi e pascoli Il contributo per zone cuscinetto trasformate da prati da sfalcio poco intensivi oppure da pascoli in prati estensivi conformi alle norme previste dall accordo ammonta per ha e anno a Fr: Zone 11, 22, 41 1 200.- Zone 51, 52 900.- Zone 53, 54 700.- Zona 61 500.- 9 Tipi di zone secondo le classi agricole. 7
6.4 Contributi per recinzioni con pastore elettrico Il contributo per posa e rimozione del pastore elettrico a tutela dei biotopi in caso di pascolo regolare (come ad esempio nelle zone d alpeggio) ammonta all'anno e per 10 metri a Fr.: posa di paletti e filo elettrico 4.- Il contributo è comprensivo dei costi d ammortamento e la sostituzione del materiale danneggiato è a carico del gestore. 6.5 Contributi una tantum Sono previsti contributi una tantum per indennizzare l acquisto di materiale indispensabile nell ambito della messa in atto delle misure a tutela dei biotopi come ad esempio per pastore elettrico quando è necessario recintare i biotopi. 7 ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA 8