Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. "San Giuseppe" di Primiero

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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Giuseppe" di Primiero REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI Allegato quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 dd.27/01/2017 \\arzillo-server\documenti\aut RSA-C SOGG-CS\ALLOGGI PROTETTI\REGOLAMENTO\nuovo REGOLAMENTO ALLOGGI PROTETTI TRANSACQUA DEFINITIVA.doc

Indice Art. 1 Oggetto del regolamento... 3 Art. 2 Caratteristiche e finalità del servizio... 3 Art. 3 Soggetti destinatari del servizio... 3 Art. 4 Compiti svolti dal Settore Sociale della Comunità... 4 Art. 5 Compiti svolti dall Ente Azienda Pubblica di Servizi alla Persona... 4 "San Giuseppe" di Primiero... 4 Art. 6 Prestazioni erogate... 4 Art. 7 Prestazioni di base... 5 Art. 8 Servizio di custodia... 5 Art. 9 Prestazioni accessorie... 5 Art. 10 Prestazioni di assistenza domiciliare... 6 Art.11 Aiuto domiciliare... 6 Art.12 Fornitura dei pasti... 6 Art.13 Commissione per gli accoglimenti... 7 Art.14 Personale professionale... 7 Art.15 Norme comuni di comportamento... 7 Art.16 Volontari... 8 Art.17 Procedura di assegnazione dell alloggio... 8 Art.18 Determinazione e pagamento del canone di concessione dell alloggio e delle spese per l uso dello stesso... 9 Art.19 Dismissione dell alloggio... 9 Art.20 Revoca dell alloggio... 10 Art.21 Norme per la convivenza... 10 2

Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento degli alloggi protetti attivati dalla APSP San Giuseppe di Primiero nell ambito della specifica programmazione e con riferimento all articolo 13 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 recante Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità e gestiti in convenzione con la Comunità di Primiero. Art. 2 Caratteristiche e finalità del servizio 1. Gli alloggi protetti sono una residenza comunitaria composta da unità abitative autonome, destinate ad anziani del tutto o in parte autosufficienti e a persone esposte al rischio di emarginazione, finalizzate ad offrire possibilità di vita autonoma in ambiente controllato e protetto. 2. Negli alloggi protetti possono trovare ospitalità anche più appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, se ciò è ritenuto utile al perseguimento delle finalità di cui sopra. 3. Presso la struttura degli alloggi protetti sono attivati spazi per attività culturali e relazionali, nonché di servizi collettivi di supporto variamente articolati e offerti sia dall APSP che dal Centro Servizi. 4. Ove se ne riscontri l opportunità, gli ospiti degli alloggi possono usufruire dei servizi di assistenza domiciliare. 5. Gli appartamenti hanno l esplicita finalità di prevenire ricoveri impropri in APSP o altra struttura a carattere residenziale assistenziale, nonché di prevenire o rimediare a situazioni di abbandono che possano essere compromissorie della condizione di benessere psicofisico. Art. 3 Soggetti destinatari del servizio 1. Sono destinatari del servizio gli anziani di età superiore ai 65 anni residenti nella Comunità di Primiero, che ancora conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia abbisognano di un ambiente controllato, che assicuri sia interventi assistenziali programmati sia il pronto intervento quando necessario. 3

2. Potranno essere ammessi anche soggetti residenti nella Comunità di Primiero esposti al rischio di abbandono, di età inferiore ai sessantacinque anni, la cui situazione di bisogno fisica e/o psicologica possa trovare giovamento dall inserimento nella struttura, purché le loro condizioni psico-fisiche siano tali da non interferire con le esigenze degli utenti anziani e non impediscano la normale convivenza. 3. Potranno essere ammessi anche soggetti privi o carenti di rete familiare e persone adulte o anziane con abitazione inidonea, per i quali dovrà essere debitamente valutata la situazione economica. 4. Non vengono accolte persone che presentano problematiche di natura psichiatrica, con gravi forme di demenza senile o con problematiche alcolcorrelate tali da compromettere la convivenza all interno della struttura. 5. Al servizio potranno essere ammessi soggetti non autosufficienti, purché inseriti in nuclei familiari che assicurino compiutamente l assistenza, eventualmente integrata da servizi domiciliari o dell APSP. Art. 4 Compiti svolti dal Settore Sociale della Comunità 1. La Comunità, attraverso il Settore Sociale, partecipa con un proprio membro alla commissione per la valutazione delle istanze di ammissione. Art. 5 Compiti svolti dall Ente Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Giuseppe" di Primiero 1. L Ente Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Giuseppe" di Primiero, in qualità di soggetto pubblico, accoglie le richieste di ammissione al servizio, valuta la domanda, avvia la pratica per l attivazione del servizio, comunica l ammissione agli Alloggi previo esame della Commissione di cui all art.13 e gestisce l erogazione del servizio. Art. 6 Prestazioni erogate 1. Il servizio degli alloggi protetti comprende le prestazioni di seguito elencate: - prestazioni di base assicurate a tutti gli ospiti, di cui al successivo art. 7; - eventuali prestazioni accessorie su richiesta, di cui al successivo art. 9; 4

- eventuali prestazioni di assistenza domiciliare su richiesta rese ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, recante Ordinamento dei servizi socio-assistenziali nella provincia di Trento, di cui al successivo art. 10. Art. 7 Prestazioni di base 1. Le prestazioni di base assicurate a tutti gli ospiti comprendono: a) concessione in uso dell alloggio assegnato e dei relativi arredi; b) pulizie dell alloggio secondo quanto concordato con i singoli ospiti; c) uso degli spazi comuni; d) servizio di custodia; e) assistenza infermieristica in orari prestabiliti nel corso della settimana; f) erogazione dell acqua fredda, dell acqua calda e del riscaldamento; g) servizi condominiali (pulizie, manutenzione e illuminazione degli spazi comuni, interni ed esterni, servo scala, amministrazione) h) possibilità di utilizzo della sala comune al piano terra secondo modalità da concordare. 2. Gli alloggi dati in concessione sono dotati di tutto l arredamento necessario; spetta agli ospiti provvedere alla dotazione di stoviglie, suppellettili e biancheria, salvo la possibilità di cui al successivo articolo 9. Gli ospiti provvedono altresì agli allacciamenti alla rete telefonica, nonché alla manutenzione ordinaria dell alloggio. Art. 8 Servizio di custodia 1. L Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Giuseppe" di Primiero realizzerà attraverso proprio personale, nelle fasce orarie di presenza presso la sede degli Alloggi protetti, un servizio di monitoraggio sull andamento della vita degli utenti degli alloggi protetti, al fine di garantire loro protezione e appoggio. 2. Nelle fasce orarie di assenza del personale sarà possibile contattare presso la sede dell Ente: il Funzionario coordinatore dei servizi socio assistenziali e sanitari (Caposala) o l infermiere di turno. Art. 9 Prestazioni accessorie 1. Le prestazioni accessorie su richiesta comprendono: - fornitura occasionale dei pasti non rientrante nelle prestazioni di assistenza previste dalla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14; - noleggio del corredo di biancheria; 5

- tutte le altre eventuali prestazioni di carattere sanitario o alberghiero che l APSP potrà assicurare nell ambito della propria attività statutaria; - periodiche attività di animazione e socializzazione organizzate presso l APSP ed il Centro Servizi; - trasporto utenti a visite specialistiche Art. 10 Prestazioni di assistenza domiciliare 1. Le prestazioni di assistenza domiciliare su richiesta comprendono: - l aiuto domiciliare, come specificato al successivo art. 11; - la fornitura dei pasti, come specificato al successivo art. 12. 2. Le domande per tali prestazioni sono presentate al Settore Sociale, il quale provvede alla relativa istruttoria ed ammissione ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14. 3. Ai sensi della medesima legge il Settore Sociale determina e riscuote la quota di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti. 4. Le domande di assistenza domiciliare possono essere presentate direttamente all Azienda in alternativa al Settore Sociale. Art.11 Aiuto domiciliare 1. Le prestazioni di aiuto domiciliare consistono in: a) cura e aiuto della persona: igiene personale; prestazioni concordate integrative di attività riabilitative e sanitarie a tutela della salute; accompagnamento per il disbrigo di faccende personali; b) governo della casa: riordino ed igiene dell'abitazione per necessità integrative alle pulizie di cui al precedente articolo 7 lettera b); spesa per generi di prima necessità; altre incombenze e commissioni varie; c) servizio lavanderia. Art.12 Fornitura dei pasti 6

1. La fornitura dei pasti riguarda il pranzo se fornito dal Servizio Pasti a Domicilio gestito dal Settore Sociale della Comunità di Primiero. 2. L utente può richiedere all APSP sia il pranzo che la cena, previo pagamento del relativo costo. Art.13 Commissione per gli accoglimenti 1. Presso la sede dell Azienda è istituita la Commissione per gli accoglimenti, la cui composizione deve obbligatoriamente prevedere la presenza di rappresentanti dell Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Giuseppe" di Primiero e della Comunità di Primiero. 2. La composizione della Commissione è deliberata dalla A.P.S.P. 3. La Commissione ha il compito di: - esaminare le domande di ammissione al servizio ed esprimere una valutazione tecnica in ordine alle stesse, tenuto conto delle caratteristiche e finalità del servizio e della situazione dei richiedenti, come indicato dagli artt. 2 e 3; - formulare conseguentemente la proposta di ammissione al servizio stesso comporre le eventuali liste di attesa aggiornandole al verificarsi della disponibilità di un alloggio; - esaminare e formulare proposte in ordine alle revoche. 4. La Commissione stabilisce le modalità del suo funzionamento. Art.14 Personale professionale 1. Ogni tipo di assistenza professionale agli utenti è assicurata con idoneo personale, dipendente o convenzionato, in possesso dei requisiti di legge per l esercizio delle relative funzioni di competenza, costantemente aggiornato. Art.15 Norme comuni di comportamento 1. L Ente vigila affinché tutto il personale in servizio nonché tutti i volontari e le altre figure eventualmente operanti all interno della struttura stessa, nel rispetto dei relativi ruoli, si rapportino con gli utenti con pieno rispetto della loro dignità, usando cortesia nell approccio, evitando ogni forma di familiarità o di distacco, suscettibili di generare situazioni di dipendenza o disagio. 7

2. L utente non può esigere dal personale prestazioni non previste dal programma di lavoro e dalle specifiche professionalità degli operatori addetti, né può esercitare pressioni per ottenere un trattamento di favore nei suoi riguardi. Richieste straordinarie o inadempienze nel servizio o nella condotta del personale vanno segnalate al competente Funzionario coordinatore dei servizi socio assistenziali e sanitari (Caposala) e al Responsabile del Servizio Sociale. Art.16 Volontari 1. L Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Giuseppe" di Primiero potrà avvalersi del supporto dei volontari senza sostituirsi agli operatori ed alle specifiche competenze professionali. Gli ambiti preferenziali di operatività del volontariato sono il supporto relazionale nelle attività della vita quotidiana, l animazione e la socializzazione. Art.17 Procedura di assegnazione dell alloggio 1 La domanda di assegnazione dell alloggio è presentata all APSP da parte dell interessato su apposito modulo contenente: - la dichiarazione, resa ai sensi dell art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riguardante la residenza e lo stato di famiglia del richiedente e la situazione economico patrimoniale; in alternativa il richiedente può presentare la relativa certificazione; - la dichiarazione di impegno al pagamento del canone di concessione mensile dell alloggio, delle spese condominiali e delle spese di manutenzione ordinaria relative all alloggio stesso; - la dichiarazione di conoscenza dell obbligo di stipulare a proprie spese, con la società fornitrice, il contratto relativo all allacciamento alla rete telefonica. 2. Alla domanda va inoltre allegato il certificato medico attestante le condizioni relative al grado di autosufficienza psicofisica, redatto dal medico curante con specifica attestazione sulla assenza di malattie infettive o diffusive, di menomazioni che richiedano assistenza continuativa ovvero di turbe mentali che impediscano la normale convivenza. 3. Il Responsabile dell APSP determina l ammissione al servizio, a seguito avvio dell istruttoria che accerti i requisiti di bisogno indicati ai precedenti articoli 2 e 3, evidenzi le motivazioni che richiedono il collocamento e gli obiettivi assistenziali che si intendono perseguire e previo esame da parte della Commissione di cui all art. 13. 8

4. Il soggetto interessato stipulerà il contratto di concessione in uso dell alloggio direttamente con l APSP, previo versamento anticipato da parte dell interessato di un deposito quantificato in occasione dell aggiornamento delle tariffe, sostituibile con altro idoneo titolo di garanzia direttamente con l APSP, soggetto gestore. 5. In caso di indisponibilità di alloggi, delle domande dei richiedenti vengono formate apposite liste di attesa. Al verificarsi della disponibilità di un alloggio l APSP, secondo l ordine della lista d attesa opportunamente aggiornata dalla Commissione per gli accoglimenti in ordine all evoluzione dei bisogni dei singoli richiedenti, invita gli interessati ad esprimere l eventuale accettazione, richiedendo l aggiornamento, se del caso, delle dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione medica. L accettazione dovrà essere espressa entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell APSP, trascorsi i quali, la domanda verrà considerata decaduta. Art.18 Determinazione e pagamento del canone di concessione dell alloggio e delle spese per l uso dello stesso 1. Annualmente viene determinato l ammontare del canone mensile di concessione in uso dell alloggio, derivate dai costi relativi alle prestazioni di base all art. 7, lettere da a) ad h). 2. Gli ospiti degli alloggi dovranno corrispondere mensilmente all APSP il canone di concessione in uso fissato per l anno in corso. 3. Il costo delle prestazioni accessorie di cui all art. 9 costituiscono servizio a domanda individuale e sono soggette a corrispettivo solo in caso di effettiva fruizione. Art.19 Dismissione dell alloggio 1. La dismissione dell alloggio può avvenire per: - rinuncia dell interessato; - revoca da parte dell APSP; - inserimento in altra struttura; - per decesso. 2. La rinuncia dell interessato è presentata con il preavviso di almeno 30 giorni. 3. Qualora cessi l uso dell alloggio da parte delle persone assegnatarie in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3, eventuali persone conviventi, prive di tali requisiti, 9

non conservano il diritto all uso dell alloggio e dovranno lasciarlo nei termini fissati con provvedimento del Responsabile del Settore Sociale, comunque non inferiore a 30 giorni. 4. Un eventuale subentro nell assegnazione potrà essere disposto in presenza di apposita domanda e alla condizione che siano accertati i requisiti prescritti con le modalità di cui all art. 17. Art.20 Revoca dell alloggio 1. La revoca dell alloggio è disposta nei seguenti casi: - mancato pagamento del canone di concessione in uso e delle spese variabili per un periodo superiore ai due mesi; - accertata e persistente violazione delle norme per la convivenza, di cui all art. 21. - aggiornamento o modificazione dei requisiti richiesti per l accesso agli alloggi di cui all art.2. 2. La proposta di revoca motivata è comunicata dal Responsabile dell APSP all interessato, che ha tempo 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni. 3. Sulla proposta di revoca e sulle eventuali controdeduzioni presentate esprime parere la commissione di cui all art. 13 del presente regolamento 4. Il Responsabile dell APSP assume il provvedimento di revoca, fissandone la decorrenza, non inferiore a 30 giorni; di tale provvedimento viene data comunicazione all interessato. Art.21 Norme per la convivenza 1. A cura del gestore degli alloggi, di cui al presente disciplinare, sono state predisposte specifiche norme finalizzate alla ordinata convivenza degli ospiti della singola struttura allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale. 10