LAURIA. REGOLAMENTO COMUNALE per il funzionamento della CASA FAMIGLIA per disabili gravi adulti Dopo di noi

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1 REGOLAMENTO COMUNALE per il funzionamento della CASA FAMIGLIA per disabili gravi adulti Dopo di noi INDICE ART. 1 - OGGETTO ART. 2 - OBIETTIVI ART. 3 - DESTINATARI ART. 4 - VALUTAZIONE PER AMMISSIBILITA ART. 5 - MADALITÀ DI ACCESSO ART. 6 - DOCUMENTAZIONE ART. 7 - AMMISSIONI E DIMISSIONI ART. 8 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO ART. 9 - VITA COMUNITARIA ART ATTIVITÀ ART VOLONTARIATO ART DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1

2 ART. 1 OGGETTO Il presente Regolamento fissa le modalità di funzionamento della Casa Famiglia per disabili gravi adulti sita in Lauria. ART. 2 OBIETTIVI La Casa Famiglia per disabili gravi adulti è un servizio residenziale di tipo socio assistenziale a carattere temporaneo o permanente. La Casa Famiglia si pone i seguenti obiettivi : offrire ai disabili un servizio di accoglienza per brevi periodi quando la famiglia è temporaneamente impossibilitata a fornire assistenza adeguata o necessita di un periodo di sollievo; mantenere la persona nel proprio ambiente di vita favorendo rapporti sociali ed affettivi; consentire una qualità di vita accettabile e condivisa; svolgere azione preventiva rispetto al rischio di perdita totale dell autonomia favorendo l esercizio delle capacità della vita quotidiana; prevenire l isolamento creando momenti di socializzazione e nuovi legami che vadano oltre la cerchia familiare; consentire ai disabili di cominciare a sperimentare anche il distacco dalla dipendenza familiare in vista di un definitivo abbandono da parte di esso. ART. 3 DESTINATARI Sono destinatari del servizio i cittadini maggiorenni, residenti nei Comuni dell ambito sociale di Zona lagonegrese, riconosciuti in situazioni di disabilità grave di cui alla Legge 104/ 92 (art. 3, comma 3) ovvero persona handicappata con un grado d invalidità superiore ai due terzi - privi, anche temporaneamente, di un adeguata assistenza familiare o per i quali è richiesto un periodo di sollievo della famiglia e non in grado di provvedere autonomamente a sé stessi. Possono essere ammessi, in via eccezionale, e comunque previa verifica dei requisiti di ammissibilità, soggetti di età compresa tra i 15 e 18 anni. Data la natura socio assistenziale degli interventi che la struttura è abilitata a fornire, pur prevedendo l accoglienza di persone riconosciute in situazioni di gravità ex art. 3 comma 3, della L. 104/ 92 (non autosufficienti nell esercizio degli atti quotidiani della vita e bisognosi di assistenza), sono escluse quelle disabilità che, pur essendo state riconosciute come gravi ai sensi del sopra citato articolo, rientrano in tipologie quali: Disabilità di natura psichiatrica; Disabilità psichica o comunque quelle disabilità in cui è presente una elevata compromissione della capacità relazionale tale da richiedere un rapporto 1/1 e non compatibili con la vita di una comunità di tipo familiare; Disabilità che necessitano di prestazioni infermieristiche specifiche tali da caratterizzarsi come interventi ad alta qualificazione terapeutica. Nella Casa - Famiglia sono ammessi disabili di entrambi i sessi, nel numero massimo totale di 6 (SEI). E necessario sempre tenere disponibile un posto per situazioni di urgenza emergenza 2

3 sociale (l improvviso venir meno della presenza delle figure di accudimento per decesso o ricovero non programmato). Coloro che sono ammessi in via temporanea alla Casa Famiglia potranno usufruire del servizio per periodi non superiori a mesi 3 (tre) all anno, più eventuale periodo di proroga autorizzata. ART. 4 VALUTAZIONE PER L AMMISSIBILITA Gli Operatori Sociali del Comune di residenza del cittadino richiedente sono competenti per la valutazione delle condizioni di ammissibilità degli utenti al servizio e definiscono se il ricovero è a tempo indeterminato o se trimestrale/annuo. Acquisita la documentazione di cui al succ. art. 6, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all art. 3 del presente regolamento, gli Operatori del SSC (Servizio Sociale Comunale) provvedono ad effettuare un incontro con la famiglia (se necessario anche visita domiciliare) al fine di rilevare: Motivazione della richiesta Anamnesi personale, familiare e sociale (attraverso scheda appositamente predisposta) Compilazione dell allegato A del presente regolamento. Qualora emergano indicazioni circa l opportunità di effettuare valutazioni specialistiche tese ad escludere l esistenza di condizioni di non ammissibilità, sarà cura degli stessi operatori del SSC inviare richiesta al competente servizio sanitario territoriale (Dipartimento Salute Mentale, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Fisiatria o altro). Acquisite tutte le notizie utili ai fini della valutazione delle condizioni di ammissibilità, nonché alla redazione del Progetto di Vita Individualizzato, in caso di parere favorevole, gli Operatori del SSC invieranno documentazione al Comune di Lauria per l inserimento in graduatoria. Quindi richiederanno una UOZ alla quale parteciperanno: La cooperativa gestore del servizio Casa Famiglia, che redigerà un Progetto Educativo Individualizzato sulla base dell osservazione e delle conoscenze acquisite dal SSC. Operatori SSC di residenza Eventuali altri servizi (sanitari, scolastici o della riabilitazione) interessati al caso Famiglia La UOZ, così composta, condividerà la redazione del PVI nel quale saranno indicati gli obiettivi specifici da conseguire nel periodo d inserimento. ART. 5 MODALITÀ DI ACCESSO Per accedere alla Casa Famiglia il disabile (o uno dei genitori, o il tutore, o l amministratore di sostegno) deve presentare istanza di ammissione presso l Ufficio sociale del Comune di residenza. Le ammissioni alla Casa Famiglia sono effettuate sulla base di una graduatoria che tiene conto della situazione sociale dei richiedenti ed è subordinata al parere degli Operatori Sociali (art. 4). Il Comune formula due distinte graduatorie, una per l inserimento a tempo indeterminato, l altra per periodi non superiori ai tre mesi l anno. Entrambe le graduatorie sono formulate sulla base delle risultanze delle Tabelle per la definizione del punteggio per l accesso al servizio. Nel caso di parità di punteggio fa fede la data di presentazione della domanda. Le graduatorie hanno funzione di lista d attesa in caso di richieste superiori ai posti disponibili. Nel caso di accoglienza temporanea (3 mesi nell anno solare) è consentita proroga solo ed 3

4 esclusivamente in caso di effettiva necessità della famiglia (impossibilità comprovata di accudimento per assenza, malattia). Ogni ammissione è, inoltre, subordinata alla presentazione della documentazione prevista al successivo art. 6 del presente regolamento. Per le situazioni di urgenza emergenza sociale, si provvede all accoglienza immediata, e poi alla regolarizzazione della posizione. L Ufficio preposto predisporrà, sulla base della documentazione prodotta e di quanto previsto nel presente Regolamento, apposita Tabella per la definizione del punteggio per l accesso al servizio. ART. 6 DOCUMENTAZIONE Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione: 1) Autocertificazione attestante dati anagrafici dei familiari conviventi e la composizione del nucleo familiare del disabile; 2) verbale della commissione medica per il riconoscimento dell invalidità civile; 3) verbale della commissione medica per il riconoscimento della condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/ 92; 4) attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza in corso di validità; 5) codice fiscale. Successivamente, all atto dell ingresso in struttura: 1. certificazione sanitaria attestante l assenza di malattie infettive e contagiose in atto; 2. certificazione del medico curante relativa allo stato di salute, alle patologie pregresse ed in atto ed alle terapie praticate; 3. libretto sanitario; 4. dichiarazione di accettazione delle regole previste nel presente regolamento. Il richiedente (o i familiari incaricati/tutore/amministratore di sostegno) concordano, con il Responsabile della Casa famiglia, prima del ricovero, il corredo da consegnare. Da parte dell ufficio potrà essere richiesta eventuale documentazione integrativa. ART. 7 AMMISSIONI - DIMISSIONI Il provvedimento di ammissione e dimissione dalla Casa Famiglia è assunto con Determinazione Dirigenziale, previa acquisizione della valutazione di cui all art. 4. La dimissione di un ospite, di norma, è determinata: a) da richiesta dello stesso disabile o dei suoi familiari; b) dal superamento dello stato di necessità che ha determinato il ricovero d urgenza; c) dall inosservanza delle norme che regolano la Casa Famiglia; d) aggravamento delle condizioni sanitarie tali da non consentire la permanenza nella struttura. E automatica, decorso il periodo, la dimissione degli ospiti ammessi ai tre (3) mesi di ricovero, salvo eventuali diverse valutazioni degli operatori sociali nel caso del presentarsi di situazioni nuove che richiedano una proroga. 4

5 ART. 8 COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DEL SERVIZIO La compartecipazione mensile delle famiglie per il ricovero in Casafamiglia (tutti i giorni/24h al giorno) è fissata dall Amministrazione con apposita Deliberazione G.M. La compartecipazione potrà comunque subire variazioni conseguenti a specifiche norme in materia di finanza locale e/o ad eventuali indisponibilità finanziarie dell Ente. Detta compartecipazione deve essere versata dalle famiglie dei disabili mediante versamento su c.c.p. n intestato a COMUNE DI Servizio Tesoreria, entro e non oltre i primi 10 giorni del mese di frequenza della struttura. Se inizia la frequenza mensile, e successivamente si verificano interruzioni e sospensioni della frequenza stessa per cause non determinate dal Comune e/o dalla Cooperativa gestore del servizio, la famiglia deve comunque versare l intera compartecipazione mensile prevista. Qualora la famiglia decide di sospendere la frequenza deve darne formale comunicazione all Ufficio comunale. Quando si intende riprendere la frequenza deve esserne data del pari comunicazione scritta. La Cooperativa affidataria del servizio è tenuta a comunicare la presa in carico del disabile e la data di effettivo avvio delle prestazioni. Per ogni ospite della struttura l Ufficio comunale e la Cooperativa affidataria predispongono apposito fascicolo personale, nonchè la scheda dove registrare i periodi di ricovero e i versamenti effettuati. ART. 9 REGOLE COMPORTAMENTALI Ogni ospite deve poter continuare a soddisfare le proprie esigenze nel rispetto delle regole di vita comunitaria, può infatti: portare con sé oggetti personali; ricevere visite; partecipare alle attività proposte secondo le proprie inclinazioni, interessi e disponibilità; assentarsi dalla Casa Famiglia previo avviso agli operatori concordando le modalità di uscita e di rientro. ART. 10 ATTIVITÀ Nella Casa Famiglia sono organizzate attività finalizzate alla socializzazione, favorendo le situazioni in grado di attivare l interesse degli ospiti a stare con gli altri e utilizzando anche momenti culturali e di svago pubblici. ART. 11 VOLONTARIATO Le Associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale possono collaborare alla realizzazione delle suddette attività. L attività svolta dai volontari deve essere coerente con le finalità del servizio, deve tendere al conseguimento degli obiettivi prefissati ed operare in base ad un piano programmatico concordato. 5

6 ART. 12 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Comunale per la realizzazione e la prestazione di interventi in campo sociale. 6

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