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AATO VERONESE Autorità Ambito Territoriale Ottimale VERONESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Istituito ai sensi della Legge Regionale del Veneto 27 marzo 1998, n. 5, nella forma giuridica di Consorzio di funzioni ai sensi dell articolo 31 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 STATUTO CONSORTILE In vigore dal 1 gennaio 2003 AATO VERONESE Autorità Ambito Territoriale Ottimale Veronese Servizio Idrico Integrato Codice Fiscale: 93147450238 SEDE LEGALE: Via S. Maria Antica n. 1, 37121 VERONA T. 045.8088609 F. 045.8088731 e-mail: presidenza@provincia.vr.it SEDE OPERATIVA: Via Ca di Cozzi n. 41, 37124 VERONA T. 045.8301509 F. 045.8342622 e-mail: atoveronese@tin.it

AATO VERONESE Autorità d Ambito Territoriale Ottimale Veronese STATUTO CONSORTILE (Rep. Provincia di Verona n. 37.148 del 07.01.2003) ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. 1. É costituito un consorzio tra enti locali denominato "Autorità d'ambito Territoriale Ottimale ATO Veronese", in breve AATO Veronese, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 5. 2. Il consorzio ha sede legale in Verona, via Santa Maria Antica 1. 3. Fanno parte del consorzio i seguenti enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato Veronese, di seguito indicati come enti consorziati": ENTE Abitanti Quota 1 Provincia di Verona 0 0,0000 2 Affi 1.454 0,0019 3 Albaredo d'adige 4.952 0,0063 4 Angiari 1.728 0,0022 5 Arcole 4.633 0,0059 6 Badia Calavena 2.186 0,0028 7 Bardolino 6.025 0,0077 8 Belfiore 2.623 0,0033 9 Bevilacqua 1.583 0,0020 10 Bonavigo 1.967 0,0025 11 Boschi Sant'Anna 1.284 0,0016 12 Bosco Chiesanuova 3.033 0,0039 13 Bovolone 12.953 0,0165 14 Brentino Belluno 1.239 0,0016 15 Brenzone 2.284 0,0029 16 Bussolengo 14.453 0,0184 17 Buttapietra 4.445 0,0057 18 Caldiero 4.798 0,0061 19 Caprino Veronese 6.952 0,0089 20 Casaleone 6.136 0,0078 21 Castel d'azzano 9.329 0,0119 22 Castelnuovo del Garda 7.911 0,0101 23 Cavaion Veronese 3.414 0,0044 24 Cazzano di Tramigna 1.241 0,0016 25 Cerea 14.632 0,0187 26 Cerro Veronese 1.495 0,0019 27 Cologna Veneta 7.446 0,0095 28 Colognola ai Colli 6.606 0,0084 29 Concamarise 1.078 0,0014 30 Costermano 2.385 0,0030 31 Dolcè 2.151 0,0027 32 Erbe' 1.581 0,0020 33 Erbezzo 783 0,0010 34 Ferrara di Monte Baldo 167 0,0002 35 Fumane 3.425 0,0044 36 Garda 3.442 0,0044 37 Gazzo Veronese 5.798 0,0074 38 Grezzana 9.360 0,0119 39 Illasi 4.527 0,0058 40 Isola della Scala 10.413 0,0133 41 Isola Rizza 2.711 0,0035 42 Lavagno 4.990 0,0064 43 Lazise 5.490 0,0070 44 Legnago 26.271 0,0335 45 Malcesine 3.398 0,0043 46 Marano di Valpolicella 2.538 0,0032 47 Mezzane di Sotto 1.789 0,0023 48 Minerbe 4.618 0,0059 49 Montecchia di Crosara 3.909 0,0050 50 Monteforte d'alpone 6.646 0,0085 51 Mozzecane 4.291 0,0055 52 Negrar 13.158 0,0168 53 Nogara 7.711 0,0098 54 Nogarole Rocca 2.676 0,0034 55 Oppeano 6.971 0,0089 56 Palù 1.089 0,0014 57 Pastrengo 2.320 0,0030 58 Pescantina 9.777 0,0125 59 Peschiera del Garda 8.470 0,0108 60 Povegliano Veronese 5.709 0,0073 61 Pressana 2.405 0,0031 62 Rivoli Veronese 1.741 0,0022 63 Roncà 3.292 0,0042 64 Ronco all'adige 5.627 0,0072 65 Roverchiara 2.587 0,0033 66 Roverè Veronese 1.993 0,0025 67 Roveredo di Guà 1.229 0,0016 68 Salizzole 3.741 0,0048 69 San Bonifacio 15.647 0,0200 70 San Giovanni Ilarione 4.638 0,0059 71 San Giovanni Lupatoto 20.132 0,0257 72 San Martino Buon Albergo 13.256 0,0169 73 San Mauro di Saline 535 0,0007 74 San Pietro di Morubio 2.884 0,0037 75 San Pietro in Cariano 10.861 0,0139 76 San Zeno di Montagna 1.108 0,0014 77 Sanguinetto 4.205 0,0054 78 Sant'Ambrogio di Valpolicella 9.137 0,0117 79 Sant'Anna d'alfaedo 2.483 0,0032 80 Selva di Progno 1.017 0,0013 81 Soave 6.015 0,0077 82 Sommacampagna 10.888 0,0139 83 Sona 12.577 0,0160 84 Sorgà 3.004 0,0038 85 Terrazzo 2.551 0,0033 86 Torri del Benaco 2.474 0,0032 87 Tregnago 4.656 0,0059 88 Trevenzuolo 2.353 0,0030 89 Valeggio sul Mincio 9.329 0,0119 90 Velo Veronese 824 0,0011 91 Verona 255.824 0,3263 92 Veronella 3.442 0,0044 93 Vestenanova 2.493 0,0032 94 Vigasio 6.050 0,0077 95 Villa Bartolomea 5.416 0,0069 96 Villafranca di Verona 27.036 0,0345 97 Zevio 10.168 0,0130 98 Zimella 3.962 0,0051 TOTALE 784.024 1,0000 ART. 2 - OGGETTO. 1. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa ed ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 5. 1

ART. 3 - DURATA, SCIOGLIMENTO. 1. La durata del Consorzio è stabilita per un periodo identico a quello della convenzione di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1998 n. 5, e cioè per venti anni decorrenti dalla data della sottoscrizione della convenzione medesima; alla scadenza del termine, la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo. 2. Il Consorzio può essere sciolto anche anticipatamente solo per il venire meno della convenzione costitutiva. ART. 4 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE. 1. Le quote di partecipazione all'autorità d'ambito sono determinate in rapporto all'entità della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT residente nel territorio di ciascun comune e sono aggiornate dall'autorità d'ambito entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento. 2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono state stabilite come indicato al superiore art. 1, comma 3. ART. 5 - PATRIMONIO DEL CONSORZIO. 1. Il Consorzio è dotato di proprio patrimonio costituito da: a. fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata con il sistema di cui all'articolo 4 del presente statuto; b. beni acquisiti dal consorzio con propri mezzi. 2. Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 del codice civile. 3. Possono altresì essere assegnati al consorzio beni in uso, locazione, o comodato gratuito. 4. La Provincia non partecipa al fondo consortile, né al patrimonio del consorzio, ma può assegnare al consorzio beni a titolo di comodato. 5. Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio il suo patrimonio è trasferito agli enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. ART. 6 - ORGANI DEL CONSORZIO. 1. Sono organi del Consorzio: b) l'assemblea d'ambito; c) il consiglio di amministrazione; d) il presidente; e) il direttore; f) il collegio dei revisori dei conti. ART. 7 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA. 1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o assessori loro delegati. 2. La rappresentanza degli enti consorziati in seno all'assemblea è determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 5. 3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco o il Presidente della Provincia è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega. ART. 8 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA. 1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio. 2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali: a) elezione del presidente, del consiglio di amministrazione, nonché del collegio dei revisori dei conti; b) nomina del direttore su proposta del consiglio di amministrazione; c) approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, in particolare: 1. individuazione della forma di gestione del servizio medesimo; 2. individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 5; 3. individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento fra la pluralità di soggetti gestori; d) approvazione, su proposta del consiglio di amministrazione, della convenzione diretta a regolare i rapporti fra il Consorzio ed i soggetti gestori; e) determinazione delle procedure per l'individuazione dei soggetti gestori del servizio idrico integrato; f) affidamento della gestione del servizio idrico integrato; g) approvazione dei programmi pluriennali di intervento e dei relativi piani finanziari, su proposta del consiglio di amministrazione; h) individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento, su proposta del consiglio di amministrazione; i) approvazione della tariffa per ogni singola gestione dell'ambito, su proposta del consiglio di amministrazione; j) determinazione del trattamento economico dei revisori dei conti; k) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative variazioni, nonché dei conti consuntivi, su proposta del consiglio di amministrazione; l) presentazione alla Giunta regionale di proposte di modifiche ai confini dell'ambito. 2

ART. 9 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ASSEMBLEA. 4. L'assemblea è convocata dal presidente del consorzio. 5. L'avviso di convocazione deve essere spedito, a mezzo del servizio postale o a mezzo telefax, ai componenti l'assemblea presso il rispettivo ente consorziato almeno dieci giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere effettuato mediante telegramma o telefax spedito almeno tre giorni prima della riunione. 6. L'avviso di convocazione deve indicare gli oggetti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione per la prima e per la seconda convocazione. 7. L'assemblea è presieduta dal presidente del consorzio. 8. L'assemblea è valida in prima e in seconda convocazione con la presenza degli aventi diritto prevista dall'art. 5, comma 8, della legge regionale 27 marzo 1998 n. 5. 9. Salvo diverse disposizioni dello statuto, le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le maggioranze prescritte dall'art. 5, comma 9, della legge regionale 27 marzo 1998 n. 5. 10. Le votazioni sono sempre palesi e avvengono per appello nominale, salvo diversa disciplina stabilita dal regolamento di funzionamento dell'assemblea. 11. Nelle votazioni, coloro che prendendo parte alla votazione dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei presenti ai fini del voto, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta; coloro che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei presenti ai fini del voto né in quello necessario per la validità della seduta. 12. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale, sottoscritto da colui o da coloro che hanno presieduto l'assemblea e dal direttore o da colui che lo sostituisce nel compito di varbalizzazione. In caso di assenza del direttore o della persona da lui designata, il compito di verbalizzazione viene svolto da un componente l'assemblea scelto dal presidente della stessa. 13. L Assemblea deve essere convocata, entro 30 giorni, nel caso in cui ne sia fatta richiesta scritta da un numero di consorziati che rappresentino un terzo del totale degli enti, sia come numero che come quote di rappresentanza. ART. 10 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sette membri eletti dall'assemblea sulla base di liste bloccate; i componenti del consiglio di amministrazione possono essere soggetti diversi dai Sindaci, dal Presidente della Provincia o dagli assessori dagli stessi delegati. 2. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione, abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 5, si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. 3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo consiglio, garantendo l ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili. 4. L'elezione del consiglio di amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza del precedente consiglio di amministrazione. 5. Il consigliere di amministrazione che, senza giustificato motivo, sia assente a più di tre riunioni consecutive o a più di cinque riunioni nell arco dell anno solare decadrà dalla carica e dovrà essere sostituito entro 60 giorni dalla decadenza. 6. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla sostituzione entro 60 giorni dalla vacanza, con le procedure di cui al comma 3; il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione. 7. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'autorità. ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 1. Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'autorità d'ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore. 2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al consiglio di amministrazione l'adozione dei seguenti atti: a) le spese che impegnino i bilanci per gli e- sercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea; c) le proposte all'assemblea degli atti di cui alle lettere b), d), g), h), i), e l) del comma 2 dell'art. 8; d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; e) adozione di regolamenti amministrativi, tecnici, contabili, del personale e comunque relativi al funzionamento del consorzio. 3

3. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea. ART. 12 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E MODALITÀ DI VOTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 1. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente del consorzio o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente. 2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente mediante invio di fax o e-mail all indirizzo che gli amministratori devono comunicare all atto di accettazione della carica; l avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista e deve contenere sintetica descrizione dell ordine del giorno. 3. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. 4. Le votazioni sono sempre palesi. 5. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. 6. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Coloro invece che si astengono dal prendere parte alla votazione, non si computano nel numero dei votanti né in quello necessario per la validità della seduta. 7. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche. ART. 13 - NOMINA E DURATA DEL PRESIDENTE. 1. Il presidente del Consorzio viene eletto dall'assemblea sulla base di candidature presentate da almeno un terzo degli enti consorziati, calcolati sia come numero che come quote di rappresentanza. 2. L'elezione del presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione dell incarico del precedente presidente. 3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessun candidato abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 5, si procede a votazioni di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. 4. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e comunque fino alla elezione del nuovo presidente. 5. L'elezione del nuovo presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione. 6. Le dimissioni del presidente vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo del Consorzio. 7. Il presidente nomina, fra i componenti il consiglio di amministrazione, un vice presidente che lo sostituisce in via generale in caso di sua assenza o impedimento, o in caso di vacanza della carica. In caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, le funzioni sono assunte dal componente il consiglio di amministrazione più anziano, intendendosi tale il componente più anziano di età; l'anzianità è, altresì, stabilita dalla data di nomina. ART. 14 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE. 1. Il presidente del consorzio è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente. 2. Il presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale del consorzio, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti, svolge ogni altro compito assegnatogli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il presidente rappresenta il consorzio in giudizio e firma il mandato a difendere le ragioni del consorzio. 4. Il presidente può delegare, per singole materie o funzioni, le sue competenze ad uno o più componenti il consiglio di amministrazione o al direttore. ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri. 2. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti al registro ufficiale dei revisori dei conti. 3. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per giusta causa, e sono rieleggibili per una sola volta. 4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i consiglieri comunali facenti parte del consorzio, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, coloro che sono legati all'ente facente parte del consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso. 5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. 6. Il collegio dei revisori collabora con l'assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 7. I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea d'ambito e del consiglio di amministrazione. 8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irre- 4

golarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente all'assemblea. ART. 16 - DIRETTORE. 1. Il direttore è nominato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione. 2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'ente e in particolare: a) assiste gli organi istituzionali; b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e ne redige i processi verbali; c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici; d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria; 2. cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi; 3. è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti; 4. esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti. 5. comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti consorziati; 6. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea d'ambito agli enti consorziati. 3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo del Consorzio, nonché l adozione di atti ad esso delegati dal presidente. 4. Il direttore riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività. ART. 17 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE. 1. I Comuni consorziati coprono le spese di funzionamento del consorzio in ragione delle quote di partecipazione. In alternativa l Autorità d ambito può porre a carico dei soggetti gestori le spese di funzionamento dell Autorità stessa al fine di ridurre al minimo gli oneri per i comuni. Fino all affidamento della gestione a regime le spese di funzionamento dell Autorità d ambito potranno essere richieste anche agli enti gestori salvaguardati. 2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti consorziati deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta. 3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea entro il 31 ottobre di ogni anno. ART. 18 - MOZIONE DI SFIDUCIA. 1. L'assemblea può approvare mozioni di sfiducia del presidente o dell'intero consiglio di amministrazione. 2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla rispettiva carica e la proclamazione degli eletti di cui al successivo comma 4. 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 60 enti consorziati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione al protocollo del consorzio. 4. La mozione di sfiducia deve contenere la proposta di un nuovo presidente o di un nuovo consiglio di amministrazione. 5. La mozione di sfiducia viene approvata con le maggioranze indicate al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 5. ART. 19 - VIGILANZA E CONTROLLO. 1. Nelle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e della vigilanza sul servizio erogato. 2. Il direttore, coadiuvato dalla struttura operativa dallo stesso dipendente, svolge in nome e per conto degli enti locali consorziati, le attività di vigilanza e controllo informando gli enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l'applicazione delle misure previste dalla convenzione di gestione in caso di inadempienza. Gli enti locali consorziati dovranno fornire al direttore ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività. ART. 20 - MODIFICHE DELLO STATUTO. 1. Per la modifica delle norme di cui al presente Statuto sarà richiesta la presenza e il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il 50,1% determinato sia in termini di rappresentanza come al superiore art. 1, comma 3, sia come numero di enti consorziati. 2. Il presidente della Provincia o suo delegato è computato soltanto per la determinazione della maggioranza in termine del numero degli enti consorziati. ART. 21 - RINVIO. 1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, ivi compreso il controllo sugli atti dell'autorità d'ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili. Approvato dall Assemblea d Ambito il 23.05.2003 con deliberazione n. 7, esecutiva ai termini di legge, e sottoscritto da tutti gli enti consorziati. Iscritto al repertorio contratti della Provincia di Verona al n. 37.148 del 07.01.2003. Statuto in vigore dal 01.01.2003 5