ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE V.E.R.I. Verità Emancipazione Rispetto - Impegno STATUTO. Art. 1 (Denominazione,sede)



Documenti analoghi
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

Statuto dell associazione sportiva dilettantistica Ruote Libere di Brescia. Art.1 Costituzione

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

- Statuto Associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRAXIS. Art. 1 Costituzione

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO dell'associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

Associazione Obiettivo Francesco ONLUS

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO " QUELLI DEL CARNEVALE DI VANZAGHELLO"

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO

Iscritta al registro provinciale associazionismo al numero progressivo 92 sez. C) CULTURALE l.r. n 28/96

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO L ASSOCIAZIONE CULTURALE TUBLÀ DA NIVES

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

ART.1 Costituzione. ART.2 Attività

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

STATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione. Art. 2 Sede. Art. 3 Scopi dell associazione. Art. 4 I soci

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Onlus Nicola Ferrari STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

La Casa di Margherita

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

A.L.A Milano (Associazione Nazionale Italiana Lotta Aids) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) STATUTO

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Culturale e Ricreativa:

STATUTO TIPO PER UNA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS) AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE. Art.

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE Articolo 1

Art.l. Costituzione. Art.2. Attività

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA CLINICA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO DELLA S.I.A.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO Art. 1 - Costituzione "Veterinari Italiani Diplomati dei Colleges Europei" (VIDiCE). Art. 2 Finalità e Scopi sociali

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE VENETI NEL MONDO O.N.L.U.S.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIAITO DENOMINATA "S H A L O M''

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale OLTRE QUELLA SEDIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

1 Associazione Internazionale delle Carità fondate da San Vincenzo dè Paoli.

Statuto Associazione PACO DESIGN COLLABORATIVE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

Transcript:

ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE V.E.R.I. Verità Emancipazione Rispetto - Impegno STATUTO Art. 1 (Denominazione,sede) 1. E costituita, nel rispetto della Costituzione, del Codice Civile e della Legge 266/91, l Associazione denominata V.E.R.I. Verità Emancipazione Rispetto Impegno, abbreviabile in V.E.R.I. e contraddistinta da un logo con il simbolo di una farfalla che alle estremità contiene le lettere V e A ad indicare le iniziali di Veronica Abbate, dalla cui storia personale l Associazione ha origine. 2. Il logo unitamente alla denominazione sono esclusivo patrimonio dell Associazione. 3. L Associazione ha sede legale in Via Costantino Imperatore, Parco Palmieri Elvio 18 f, Mondragone, Caserta 4. L Associazione ha sede operativa in Via Domitiana km 13.700, Località Levagnole Monte, Sessa Aurunca, Caserta Art. 2 (Scopi e attività) 1. L Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente Statuto. 2. L Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità comunale, provinciale, regionale e nazionale per attuare gli scopi di seguito indicati: Promuovere manifestazioni di utilità sociali, culturali e filantropiche. Dare voce a tutte le vittime di violenza. Impegno sostanziale nei confronti della giustizia. Promuovere molteplici attività con finalità didattiche, educative, sportive. Promuovere attività di tipo interassociativo allo scopo di sensibilizzare e coinvolgere altre associazioni e/o fondazioni. 3. L Associazione è mossa da principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei diritti inviolabili della persona. 4. Per il perseguimento dei suddetti scopi, l Associazione si avvale prevalentemente dell attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Per grandi manifestazioni, afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate, ma anche, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo, o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. 5. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. 1

Art. 3 (Risorse economiche) 1. L Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall Assemblea; b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche e di organismi Internazionali; c) contributi, donazioni, lasciti, in denaro o in natura, provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi; e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; f) iniziative promozionali 2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell Associazione né all atto del suo scioglimento. 3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato direttivo. 4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente honoris causa, del VicePresidente honoris causa, del Presidente del Comitato Direttivo e del segretario. Art. 4 (Soci) 1. Sono ammessi a far parte dell Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi dell Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. 2. L organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo. 3. L ammissione all Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di Legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. 4. Le richieste di adesione possono avvenire anche mediante trasmissione telematica dei dati necessari all iscrizione. 5. All atto dell ammissione il socio si impegna al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. 6. Esistono due categorie di soci: - soci fondatori, coloro che sono intervenuti alla Costituzione dell Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità; - soci effettivi, coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. 7. Possono altresì essere soci dell Associazione tutte le persone fisiche o entità collettive di diritto privato, senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell Associazione e ad osservare il presente Statuto. 8. Il numero dei soci effettivi è illimitato. 2

Art.5 (Diritti e doveri dei soci) 1. Tutti i soci aderenti all Associazione hanno diritto: - a eleggere gli organi sociali e a essere eletti negli stessi; - a partecipare alle attività promosse dall Associazione; - a partecipare all assemblea con diritto di voto; - ad accedere a documenti, delibere, registri dell Associazione previa richiesta scritta al Presidente del Comitato Direttivo. 2. Tutti i soci aderenti all Associazione sono obbligati: - ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; - a svolgere la propria attività nell Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate; - a tenere un comportamento verso gli altri aderenti ed all esterno dell associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate; - a non vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell Associazione. Art.6 (Recesso/esclusione del socio) 1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per decesso. 2. Il socio può recedere dall Associazione mediante comunicazione scritta da inviare, almeno 2 mesi prima dello scadere dell anno in corso, al Presidente del Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. 3. Il socio può essere escluso dall Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall art. 5 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all Associazione stessa. L esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo raccomandata a.r. al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all esclusione e ratificata dall Assemblea Soci nella prima riunione utile. 4. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all Associazione non possono vantare alcun diritto sul patrimonio comune dell Associazione. Art.7 (Organi dell Associazione) 1. Organi dell Associazione sono: - l Assemblea dei Soci; - il Comitato Direttivo; - il Presidente del Comitato Direttivo; - il Presidente honoris causa - Il VicePresidente honoris causa - Il segretario - Il Collegio dei probiviri 3

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Art.8 (Assemblea dei Soci) 1. L'assemblea è costituita da tutti i soci fondatori ed effettivi, è organo sovrano dell Associazione. 2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente del Comitato Direttivo lo ritenga necessario. 3. Le riunioni sono convocate dal Presidente del Comitato Direttivo o da chi ne fa le veci, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la sede, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, email, avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima). 4. L Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, o da un suo delegato, e/o dal Presidente honoris causa o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo. 5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente del Comitato Direttivo deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. 6. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. 7. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può avvenire anche nello stesso giorno. 8. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. 9. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: eleggere i membri del Comitato Direttivo; eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti; approvare il programma di attività proposto dal Comitato direttivo; approvare il bilancio preventivo; approvare il bilancio consuntivo; ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo; eleggere i componenti del collegio dei probiviri; proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; approvare il programma annuale dell Associazione. 10. Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e rappresentanti per delega. Sono espresse con voto palese tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l Assemblea lo ritenga opportuno. 11. Le discussioni e le deliberazioni dell Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o in assenza da un componente dell assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente del Comitato Direttivo e/o Presidente honoris causa e/o vicepresidente honoris causa ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente del Comitato Direttivo nella sede legale dell Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e/o chiederne una copia. 4

12. L Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione approvata a maggioranza dei presenti; scioglie l associazione con il voto favorevole di 3/4 dei soci. Art.9 (Comitato Direttivo) 1. Il Comitato Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 21 membri. 2. Il direttivo si riunisce almeno una volta al mese. 3. Le riunioni sono convocate dal Presidente del Comitato Direttivo e/o dal Presidente honoris causa e/o dal vicepresidente honoris causa, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la sede, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, email). 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione. 5. In prima convocazione il Comitato Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei componenti presenti. 6. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente del Comitato Direttivo e/o del Presidente honoris causa. 7. Il direttivo ha i seguenti compiti: eleggere il Presidente; nominare il segretario; fissare le norme per il funzionamento dell'associazione; sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza; nominare i componenti del Collegio dei probiviri; nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Art.10 (Presidente del Comitato Direttivo) 1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l Assemblea. 2. Il presidente rappresenta l Associazione di fronte alle Autorità ed è il suo portavoce ufficiale. 3. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15. 4. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo. 5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. 5

6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Presidente honoris causa e/o dal Vicepresidente honoris causa e/o dal segretario. 7. Il Presidente del Comitato direttivo dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Presidente honoris causa e/o dal Vicepresidente honoris causa e/o dal segretario. Art.11 (Presidente honoris causa) 1. Il Presidente honoris causa è l ispiratore dell Associazione in virtù delle vicende personali che hanno determinato la nascita dell Associazione in oggetto, viene nominato per la prima volta nell atto costitutivo. 2. Il Presidente honoris causa ha la rappresentanza legale dell Associazione e ne è in coazione con il Presidente del Comitato Direttivo, il Vicepresidente honoris causa e il segretario portavoce ufficiale. 3. Il Presidente honoris causa ha potere deliberante nell ambito di tutti gli organi dell associazione. 4. Presiede in coazione con il Presidente del Comitato Direttivo il Comitato Direttivo. 5. Per tutte le altre funzioni si rimanda agli artt. 7,8,9. 6. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15. Art.12 (VicePresidente honoris causa) 1. Il VicePresidente honoris causa è l ispiratore dell Associazione in virtù delle vicende personali che hanno determinato la nascita dell Associazione in oggetto, viene nominato per la prima volta nell atto costitutivo. 2. Il VicePresidente honoris causa ha la rappresentanza legale dell Associazione e ne è in coazione con il Presidente del Comitato Direttivo, il Presidente honoris causa e il segretario portavoce ufficiale. 3. Il VicePresidente honoris causa ha potere deliberante nell ambito di tutti gli organi dell associazione. 4. Presiede in coazione con il Presidente del Comitato Direttivo il Comitato Direttivo. 5. Per tutte le altre funzioni si rimanda agli artt. 7,8,9. 6. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15. Art.13 (Segretario) 1. Il segretario coadiuva il Presidente del Comitato Direttivo, il Presidente honoris causa e il VicePresidente honoris causa e ha i seguenti compiti: Il segretario ha la rappresentanza legale dell Associazione e ne è in coazione con il Presidente del Comitato Direttivo, il Presidente honoris causa e il vicepresidente honoris causa portavoce ufficiale. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci; provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; 2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15. 6

Art.14 (Collegio dei probiviri) 1. Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dal Comitato Direttivo ed eletti dall Assemblea dei soci tra i soci stessi. 2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio dei probiviri costituito da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. 3. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. 4. Il Collegio svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli Organi dell Associazione, se concordemente richiesto dalle parti. Art.15 (Durata delle cariche) 1. La carica del Presidente honoris causa ha carattere di perpetuità essendo prevista dall atto costitutivo ed è nominale. Non può essere recessa se non per scioglimento dell Associazione o per sua volontà. 2. La carica del VicePresidente honoris causa ha carattere di perpetuità essendo prevista dall atto costitutivo ed è nominale. Non può essere recessa se non per scioglimento dell Associazione o per sua volontà. 3. Le cariche sociali hanno durata di 2 (due) anni e possono essere riconfermate. 4. La carica del Presidente del Comitato Direttivo ha durata di 5 (cinque) anni e può essere riconfermata. 5. La carica del Segretario del Comitato Direttivo ha durata di 5 (cinque) anni e può essere riconfermata. 6. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo. Art.16 (Bilancio o rendiconto) 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza semplice dei presenti. 2. L esercizio finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Art.17 (Modifiche allo statuto) 1. Questo Statuto è modificabile con la presenza dei 2/3 dei soci dell associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il regolamento interno e con la legge italiana. 7

Art.18 (Scioglimento dell associazione) 1. Per deliberare lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati convocati in Assemblea straordinaria. 2. In caso di scioglimento l Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, nell ambito del Comitato Direttivo e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. 3. Il patrimonio risultante dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art.19 (Norma di rinvio) 1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. 8