RAPPRESENTANTI DI LISTA COME SI VOTA SENATO CAMERA

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Transcript:

COME SI VOTA

RAPPRESENTANTI DI LISTA COME SI VOTA SENATO CAMERA Con le presenti note, intendiamo fornire ai Rappresentanti di Lista, alcune utili informazioni che consentiranno loro di svolgere al meglio l importante compito che sono chiamati ad eseguire. Requisito essenziale per adempiere le funzioni di Rappresentante di Lista, è: la qualità di elettore in un comune della Circoscrizione, per i rappresentanti della lista alla Camera dei Deputati o del Senato. E evidente che il requisito dell iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione, deve essere documentato con la presentazione del certificato di iscrizione alla lista elettorale. Le designazioni dei rappresentanti di lista vanno consegnate, entro il venerdì antecedente il giorno dell elezione, alla Segreteria del Comune. Nella mattina del giorno successivo (sabato), il Sindaco provvederà a farle consegnare al presidente di ogni sezione elettorale, insieme con le carte e agli oggetti occorrenti per le operazioni di voto. Le designazioni anzidette possono, altresì, essere presentate dagli stessi Rappresentanti di Lista direttamente ai singoli presidenti delle sezioni, dalle ore 16,00 del sabato pomeriggio (al momento dell insediamento del seggio); oppure la mattina della votazione purché prima che inizino le operazioni di voto (ossia attorno alle ore 7,00) diversamente, la presenza dei rappresentanti non è strettamente necessaria al momento delle operazioni per l insediamento del seggio ma riteniamo opportuno che gli stessi si presentino per farsi conoscere dal Presidente di Sezione. La giornata lavorativa trascorsa al seggio elettorale non è considerata assenza dal posto di lavoro (inviare preventiva comunicazione al datore di lavoro), è comunque indispensabile farsi rilasciare un certificato dal presidente del seggio, attestante la reale presenza (la modulistica necessaria è disponibile sul sito ufficiale della Lega Nord). I rappresentanti, per l esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare all interno della sede del seggio un bracciale o un distintivo con il contrassegno del partito o del gruppo politico rappresentato, se non li avete ancora ricevuti, chiedete alle sezioni provinciali i badge che riportano il simbolo della Lega e la dicitura: Rappresentante di Lista, inviati da giorni alle sedi Nazionali e provinciali. I rappresentanti dei partiti politici, durante l esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui sigilli posti alle finestre ed agli accessi della sala di votazione. E consentito ai rappresentanti, trattenersi all esterno della sala dove si vota, durante il tempo in cui questa rimane chiusa. I rappresentanti delle liste possono votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione. Le operazioni di voto iniziano alle ore 8,00 di domenica 13 aprile e si concludono alle ore 22,00 per riprendere lunedì 14 alle ore 7,00 concludendosi definitivamente alle ore 15,00

Le procedure di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, alle ore 15,00 di lunedì, tuttavia, se alle ore 22 di domenica ed alle ore 15 di lunedì siano ancora presenti nella sala o nelle immediate vicinanze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell ordine in cui i loro nomi sono stati annotati.. Si inizia a scrutinare le schede per l elezione del Senato della Repubblica, subito dopo, e senza alcuna interruzione, iniziano le operazioni di scrutinio per l elezione della Camera dei Deputati e, in caso di contemporanee elezioni amministrative, lo scrutinio dei consigli provinciali e comunali viene rinviato al martedì successivo, con inizio alle ore 10, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi a quelle per le elezioni comunali. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, la cosiddetta Scheda Bianca, verificate che, sul retro della scheda stessa sia subito impresso il timbro della sezione e la firma del presidente. Le schede possono essere toccate soltanto dai membri del seggio, solo in caso di contestazione potranno essere manipolate dal rappresentante di lista. I Rappresentanti, in caso di contestazione non risolta, devono far mettere a verbale le eventuali dichiarazioni, in mancanza della verbalizzazione, ogni successivo ricorso sarà impossibile. Sono nulli i voti espressi su schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l elettore intendeva far riconoscere il proprio voto. L art. 58 della legge 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, stabilisce che l elettore dovrà tracciare, sulla scheda per l elezione della Camera dei deputati (scheda elettorale di colore Rosa) un solo segno in ogni modo apposto nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. L art. 14 della legge 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni stabilisce che l elettore dovrà tracciare, sulla scheda per l elezione del Senato (scheda elettorale di colore Giallo), un solo segno in ogni modo apposto nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. RICORDIAMO INOLTRE CHE Ai fini dell identificazione degli elettori, sono validi anche le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica Amministrazione, anche se scaduti, purché risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e purché possano assicurare la precisa identificazione del votante; A) in mancanza di un idoneo documento di identificazione, l identificazione può avvenire per attestazione di uno dei membri dell Ufficio elettorale di sezione, che conosca personalmente l elettore; B) in mancanza di un idoneo documento di identificazione, e se nessuno dei membri dell ufficio è in grado di accertare l identità dell elettore, l identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune, noto all Ufficio, che ne attesti l identità; C) è da considerarsi noto all Ufficio l elettore che sia conosciuto personalmente da uno dei membri dell Ufficio stesso, o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una pubblica Amministrazione; D) se l elettore si accorge di aver espresso in modo errato il proprio voto, tracciando altri segni oltre all unico ammesso, può chiedere al presidente un altra scheda elettorale, contro la restituzione di quella deteriorata. L elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso ha causato il deterioramento;

RIBADIAMO CHE La legge prevede che l espressione del voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un solo segno comunque apposto, nell area del rettangolo che contiene il contrassegno prescelto sono vietati altri segni o indicazioni. La legge non specifica quale segno deve essere tracciato, avendo voluto agevolare nel migliore dei modi l espressione del voto. Sarà pertanto valida sia la tradizionale croce che un eventuale barratura. Considerando, però, che i contrassegni riprodotti sulla scheda saranno molto vicini l uno all altro, potrebbe verificarsi il caso in cui il segno tracciato dall elettore superi il limite del rettangolo in cui è contenuto il contrassegno della lista votata, andando a invadere in parte il rettangolo o i rettangoli vicini. In tal caso, il voto dovrà essere considerato valido e sarà applicata la norma di cui al secondo periodo dell art. 69 del T.U. 361/57, come introdotta dalla legge di conversione del d.l. n. 75/06, secondo cui: Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso. Si avrà nullità della scheda, invece, qualora l elettore abbia tracciato duo o più segni su diversi contrassegni o quando l elettore abbia tracciato un segno trasversale che comprenda interamente l area di due o più rettangoli che contengono i simboli. Si tenga presente che i rappresentanti di lista della Camera dei Deputati, devono essere elettori (18 anni di età) iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione, mentre i rappresentanti di lista per l elezione del Senato della Repubblica devono essere elettori (25 anni di età) iscritti nelle liste elettorali del collegio.

LA SCHEDA ELETTORALE Dimensioni Reali della Scheda: 40 cm x 22 cm Dimensioni reali dei Simboli: 3 cm Nelle pagine seguenti sono riportate delle ipotesi di voto per mostrare i casi in cui il voto espresso è da considerarsi nullo oppure valido. VOTO VALIDO: art. 58, 2 comma TU 361/57 e successive modificazioni

VOTO NULLO: causa presenza di più segni (art. 58, 2 comma TU 361/57 e successive modificazioni) VOTO NULLO: perché la volontà dell elettore non è manifestata in modo univoco (art. 58, 2 comma TU 361/57 e successive modificazioni)

VOTO NULLO: in quanto non sono permessi altri segni o indicazioni oltre al simbolo ( art.58, 2 comma, 2 periodo, legge 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni)