Estratto dalle istruzioni del Ministero dell Interno
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- Cipriano Pieri
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1 Estratto dalle istruzioni del Ministero dell Interno Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati I delegati nominati nell atto di presentazione delle liste dei candidati per le diverse elezioni che si svolgono nel territorio hanno facoltà di designare due rappresentanti di lista, uno effettivo e l altro supplente, presso l Ufficio di ciascuna sezione elettorale dei comuni interessati alle votazioni, ovvero possono autorizzare, con atto notarile, altre persone a svolgere tale adempimento. Le designazioni dei rappresentanti di lista vanno effettuate, entro il venerdì precedente la elezione al Segretario del Comune di cui fa parte la sezione elettorale. L ufficio elettorale del Comune provvede all invio delle designazioni ai rispettivi presidenti di seggio nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni, insieme con le carte e gli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio. Le designazioni anzidette possono, altresì, essere presentate direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina della elezione, purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione. Per tale seconda ipotesi, il Sindaco consegna ai presidenti di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l elenco dei delegati che non hanno ancora provveduto a designare i propri rappresentanti presso le rispettive sezioni. I presidenti di seggio, all atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse, tenendo presente i seguenti elementi: 1) la designazione dei rappresentanti presso la sezione non è ammissibile se colui che la fa non sia uno dei delegati di lista, ovvero una delle persone da essi autorizzate in forma autentica; 2) il rappresentante designato dev essere elettore del collegio: tale requisito potrà essere accertato dal certificato elettorale in possesso del designato; 3) la designazione dev essere fatta per iscritto e la firma dei delegati dev essere autenticata da uno dei soggetti previsti 1
2 dalla legge, e cioè: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, nonché consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. In merito, il Ministero di Grazia e Giustizia ha rappresentato che i pubblici ufficiali cui è demandata la funzione di autenticare le firme dispongono di tale potere esclusivamente nel territorio di competenza dell ufficio di cui sono titolari, non possono cioè autenticare fuori del territorio di loro competenza (nel loro territorio possono però autenticare la firma di chiunque); 4) L autenticazione va compiuta secondo le seguenti modalità: - l autenticazione dev essere redatta di seguito alla sottoscrizione, e consiste nell attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza, previo accertamento dell identità della persona che sottoscrive; - il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell ufficio. Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte o non siano comprovate, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali. E da avvertire, infine, che poiché le designazioni per tutte le sezioni del comune possono essere contenute in un unico atto, è evidente che in tal caso al presidente di seggio sarà presentato un estratto, debitamente autenticato con le modalità più sopra indicate, contenete le designazioni che si riferiscono alla sezione. 2
3 Poteri e facoltà dei rappresentanti di lista I rappresentanti di lista: a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali; b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni; c) possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne e la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni. I rappresentanti di lista, per l esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro presentata; possono usare la copia delle liste della sezione, di cui eventualmente siano in possesso, annotandovi coloro che votano, possono assistere su richiesta alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (ricoverati e detenuti). I presidenti di seggio dovranno fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempire al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali I rappresentanti di lista, durante l esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Per i reati commessi in danno di essi si procede a giudizio direttissimo. Sanzioni per i rappresentanti di liste Il Presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può fare allontanare dall aula i rappresentanti di lista che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali. I rappresentanti di lista che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro
4 Costituzione dell ufficio elettorale di sezione Alle ore 16 del sabato precedente l elezione, il presidente costituisce l Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale. Il presidente, quindi, sceglie lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente. Nel caso che gli scrutatori non siano presenti o la designazione non sia avvenuta, il presidente li sostituisce chiamando, alternativamente, il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che non siano rappresentanti di lista o di candidati presso la sezione. Per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente. In caso di assenza di alcuni scrutatori e nell impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione, l Ufficio dovrà senz altro essere costituito e iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre al presidente. Il presidente, naturalmente, dovrà procedere, appena possibile, all integrazione dell Ufficio, ammettendo gli scrutatori designati qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità sopra indicate. Nella stessa ora del sabato precedente il giorno della votazione, contemporaneamente all insediamento dell Ufficio elettorale di sezione, si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo è previsto dalla legge. Il presidente chiama, quindi, ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti di lista, sulla base delle designazioni consegnategli dal Comune oppure delle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentino direttamente, accertandosi della loro identità e della regolarità della designazione. I rappresentanti di lista non fanno parte dell Ufficio di sezione; pertanto la loro presenza non è necessaria per la validità delle operazioni. Essi possono presentarsi anche dopo la costituzione dell Ufficio o durante le operazioni stesse purché, comunque, le designazioni siano state precedentemente effettuate secondo le 4
5 modalità ed i termini sopra indicati: in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale. Si procede quindi alle altre operazioni preliminari: accertamento dell arredo di sala, definizione di eventuali seggi speciali per ricoverati e detenuti, autenticazione delle schede, custodia della sala. Al termine di esse, il Presidente chiude il seggio e rinvia le operazioni alla mattina seguente. Alle ore 7,00 della domenica del voto, il Presidente ricostituisce l Ufficio elettorale della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti con la procedura sopra indicata. Ricostituito l Ufficio, il Presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presenti. Modalità di votazione Compiute le operazioni preliminari, il Presidente enuncia ad alta voce agli elettori presenti le modalità di votazione, astenendosi da qualsiasi esemplificazione. In particolare, il Presidente avverte che: a) ciascun elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene; b) ogni elettore può manifestare, inoltre, un voto di preferenza; c) la preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata; d) il voto di preferenza si esprime esclusivamente scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; e) in caso di identità di cognome fra candidati, deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita; f) qualora il candidato abbia due cognomi, l elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. 5
6 Apertura delle votazioni Dopo aver illustrato le modalità di voto, il Presidente dichiara aperta la votazione. L ora di inizio della votazione deve essere riportata a verbale. Accesso nella sala delle elezioni Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che presentino il certificato di iscrizione nella sezione o altro documento che dia diritto di votare nella sezione stessa. Durante le operazioni da compiersi dopo la costituzione del seggio, come durante quelle di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala delle elezioni anche: 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini; 2) i candidati proposti nella circoscrizione; 3) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione; 4) tutte quelle persone, infine, che debbono compiere incarichi previsti dalla legge e dalle istruzioni ministeriali. Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti atti ad offendere, possono entrare nel compartimento della sala destinato all Ufficio elettorale esclusivamente per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, e debbono trattenersi per il tempo strettamente necessario. Ammissione al voto Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche altri elettori appartenenti a determinate categorie stabilite dalla legge (membri del seggio, appartenenti alle Forza pubblica, militari, vigili del fuoco, persone non deambulanti, persone munite di una sentenza o di attestazione del Sindaco, marittimi e aviatori fuori residenza). I rappresentanti di lista possono votare nella sezione per la quale sono stati nominati, purché elettori nella circoscrizione. 6
7 Identificazione degli elettori L identificazione dell elettore può avvenire: 1) mediante carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, anche se scaduto, purché munito di fotografia e regolare sotto ogni altro aspetto; 2) mediante tessera di riconoscimento rilasciata dall Unione Nazionale Ufficiali in congedo d Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; 3) mediante tessera di riconoscimento rilasciata dagli ordini professionali, purché munita di fotografia; 4) mediante attestazione di almeno un membro dell Ufficio elettorale della sezione; 5) mediante attestazione di un altro elettore, noto ad almeno un membro dell Ufficio o che sia già stato ammesso a votare in base a regolare documento di identificazione personale. Chiusura del seggio domenica e riapertura lunedì Alle ore 22 della domenica del voto il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto Alle ore 6,30 del lunedì, seconda giornata di voto, il Presidente ricostituisce l Ufficio elettorale della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti con la procedura già indicata. Ricostituito l Ufficio, il Presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presenti. Chiusura del seggio Alle ore 15 del lunedì del voto il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede alle operazioni di riscontro: sgombero dei tavoli, accertamento del numero di votanti, trasmissione dei plichi contenenti le liste dei votanti e le schede residue, rimozione dell urna contenente le schede votate per le elezioni europee, agitazione dell urna stessa per rimescolare le schede, ricollocazione dell urna sul tavolo. 7
8 Apertura dello scrutinio Alle operazioni di scrutinio possono assistere oltre, naturalmente, ai rappresentanti delle liste solamente gli elettori della sezione e le persone sopra indicate. Sistema elettorale Per bene intendere il procedimento da seguire nello scrutinio, sarà opportuno premettere alcune nozioni generali. Il compito più importante dei rappresentanti di lista è senz altro quello di controllare il corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio. A tale scopo, vanno tenuti presenti alcuni principi fondamentali della legislazione elettorale: 1) La volontà dell elettore. La validità dei voti deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell elettore. In presenza di errori ortografici o imperfezioni di grafia tali da non compromettere l individuazione del candidato prescelto, la preferenza deve essere considerata valida e, con essa, il voto di lista. I casi più dubbi sono quelli in cui la volontà dell elettore non sia chiaramente desumibile o addirittura vi sia contrasto di indicazioni (esempio: nella casella della lista A viene scritto il nome di un candidato della lista B). Allorché la volontà dell elettore non fosse desumibile, la scheda è nulla e, con essa, l eventuale preferenza. 2) I segni di riconoscimento. Quando sulla scheda risultano apposti scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, la scheda va considerata nulla, e con essa le eventuali preferenze. I casi di nullità per riconoscimento dell elettore sono peraltro assai rari. 3) Le contestazioni. Sui casi dubbi decide il Presidente di seggio, sentiti scrutatori e rappresentanti di lista. La decisione è definitiva se non ci sono contestazioni di sorta. In caso contrario, decide l Ufficio elettorale provinciale. E quindi importante che, nel caso in cui le osservazioni dei nostri rappresentanti di lista non vengano accolte, gli stessi richiedano come è in loro facoltà l inserimento a verbale 8
9 del loro disaccordo e delle relative motivazioni, controllando che ciò effettivamente avvenga. Spoglio e registrazione dei voti Uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno di lista e, se occorre, il numero progressivo della lista alla quale è dato il voto e dichiara se la scheda contenga o meno voti di preferenza. In caso negativo, egli traccia direttamente (o a mezzo di uno scrutatore, che sarà stato preventivamente designato dallo stesso presidente) un segno ben visibile sul numero contenuto nel riquadro A, relativo alla lista votata, dei prospetti di riscontro e passa la scheda ad un altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, nei prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero di voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista. In caso affermativo, il presidente (ovvero lo scrutatore designato) traccerà analogo segno sul numero contenuto nel riquadro B, relativo alla lista, dei prospetti di riscontro. Subito dopo, e senza soluzione di continuità, il presidente legge ad alta voce il cognome o il nome e cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore che, insieme al segretaria, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero di voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista, nonché, da ciascun candidato in base alle preferenze riportate. Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista ed i voti di preferenza di ciascun candidato. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale erano state tolte le schede non usate, curando di tenere ben distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che invece contengono espressioni preferenziali. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, nel retro della stessa viene subito impresso, a cura del presidente, il timbro della sezione. Si rammenta, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame 9
10 successivamente e separatamente rispetto alle altre schede. E vietato, quindi, estrarre dall urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Casi di nullità schede bianche Premesso che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell elettore, nel corso dello scrutinio possono verificarsi tre diverse specie di nullità: 1) nullità del voto di lista; 2) nullità della scheda; 3) nullità del voto di preferenza. Sia la nullità del voto di lista sia la nullità della scheda determinano la nullità di tutti i voti espressi nella scheda. 1) Nullità del voto di lista. Si ha la nullità del voto di lista quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l intenzione dell elettore di preferire una determinata lista, presenta irregolarità tali da rendere nulla la espressione del suffragio, o, quanto meno, soggetta a contestazione. Il voto di lista è nullo quando le schede: a) non siano quelle prescritte dalla legge o non siano timbrate o firmate; b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere. 2) Nullità della scheda Si ha, anzitutto, la nullità della scheda negli identici due casi indicati nelle lettere a) e b) del n. 1, quando non può parlarsi di nullità del voto di lista, dato che la scheda non contiene alcuna espressione del voto di lista. Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta. Si supponga, ad esempio, che l elettore abbia tracciato un segno su due o più segni su diversi contrassegni e abbia indicato preferenze per candidati 10
11 di ognuna delle liste votate o non abbia espresso alcuna preferenza. 3) Nullità del voto di preferenza I casi di nullità del voto di preferenza erano tassativamente e chiaramente indicati dalla legge. Appare opportuno ricordare che l espressione del voto di preferenza non può comunque essere effettuata attraverso l indicazione del numero, in quanto tale modalità è stata espressamente abrogata alla volontà popolare referendaria e quindi esclusa come principio dall ordinamento. In questa sede, si tenga presente la norma, basata sui principi generali del sistema proporzionale con metodo delle liste concorrenti, che la nullità del voto di lista, ovvero della scheda, determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda. Invece la nullità dei voti di preferenza, o le eventuali contestazioni sui medesimi, non importa necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di lista. Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura. Tali schede, come già detto, devono essere, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione. Del numero delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti di lista e dei voti di preferenza nulli deve essere presa nota nel verbale. I voti di lista o di preferenza nulli, le schede nulle e le schede bianche vanno registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti di lista o di preferenza nulli devono essere di volta in volta vidimate dal presidente o da almeno due scrutatori ed incluse nella apposita busta. Voti contestati Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista, sia relativamente ai voti di preferenza. 11
12 Anche con riguardo a tali voti, si ritiene che, tenuto conto del principio secondo cui la validità dei voti deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochissimi casi. Sull assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori : è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti e contestazioni per turbare l andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante. I voti di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per contrassegni di lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione. Nel verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente, indicando, per ogni lista e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati. Parimenti, i voti di preferenza contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per candidato e, per ogni candidato, a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente saranno anche riportate nel verbale, indicando, per ogni candidato e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati. Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio in quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall Ufficio elettorale provinciale che decide dell assegnazione dei voti stessi. Le schede corrispondenti ai voti di lista o di preferenza contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori e, dopo essere state raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, vanno incluse nelle apposite buste.. Operazioni di controllo dello spoglio Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola le schede spogliate e, tenendo distinte quelle che non contengono 12
13 voti di preferenza da quelle che contengono voti di preferenza, le conta. Successivamente, il presidente, - conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti nulli o voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle, le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio; - accerta, per ogni singola lista, che il totale delle schede contenenti voti di preferenza e di quelle che non contengono voti preferenziali, riportato nei Prospetti di riscontro corrisponde a quello registrato, per la corrispondente lista, nelle tabelle di scrutinio; - verifica che il numero massimo dei voti di preferenza riportato, per ciascuna lista, dai singoli candidati non sia superiore al numero delle schede contenenti espressioni preferenziali, registrato, per la corrispondente lista, nei Prospetti di riscontro; - accerta che il totale complessivo dei voti di preferenza riportati da tutti i candidati di tutte le liste non sia superiore al totale complessivo dei voti di preferenza esprimibili nella sezione, che si ottiene moltiplicando il numero totale delle schede contenenti voti di preferenza (da rilevarsi dai Prospetti di riscontro) per il numero massimo dei voti di preferenza che possono essere manifestate nella sezione stessa. Rispondenza numerica tra schede spogliate, votanti ed iscritti. Effettuato il controllo dei risultati nelle tabelle di scrutinio, il presidente compie le seguenti operazioni per accertare le relative rispondenze numeriche: a) controlla che il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato nonché al totale delle schede valide (voti di lista validi), più le schede contenenti voti di lista contestati e provvisoriamente assegnati, più le schede nulle, più le schede bianche, più le 13
14 schede contenenti voti di lista nulli ovvero contestati e provvisoriamente non assegnati; b) determina la somma risultante dal numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione più il numero degli elettori non iscritti nella sezione, che sono stato ammessi a votare a norma di legge. Da questa somma, sottrae la somma risultante dal numero degli elettori, iscritti nelle liste, che non si sono presentati a votare, più gli elettori allontanati dalla cabina che non si sono ripresentati a votare, più gli elettori che hanno restituito la scheda senza il bollo o la firma dello scrutatore o che non hanno restituito la scheda, più gli elettori esclusi al voto perché si sono rifiutati di recarsi nella cabina. La differenza così ottenuta deve concordare con il numero complessivo dei votanti indicato alla precedente lettera a); c) determina quante schede sono state autenticate al principio delle operazioni e poste nella relativa urna: quante schede sono state immesse successivamente nell urna medesima in sostituzione di altre deteriorate, o di altre ritirate ad elettori allontanati dalla cabina ed annullate, o di schede consegnate agli elettori non iscritti nelle liste, ammessi a votare e non compresi nell elenco consegnato dal Sindaco al presidente del seggio. Effettua il totale di tutte queste schede e da questo totale sottrae quello risultante dalla somma delle schede rimaste nella scatola, delle schede restituite da elettori allontanati dalle cabine ed annullate, delle schede ritirate agli elettori rifiutatisi di recarsi nella cabina, delle schede non restituite, delle schede deteriorate e delle schede restituite senza il bollo o la firma dello scrutatore. La differenza deve corrispondere al numero complessivo delle schede spogliate indicato nella precedente lettera a). Risultato dello scrutinio Ultimate le operazioni di controllo il presidente, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale, che provvede ad inviare all Ufficio Elettorale competente.. 14
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