COMUNE DI S UE L L I Provincia di Cagliari COPIA Deliberazione del Consiglio Comunale N. 36 OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i comuni di Suelli, Mandas e Nurri. Rettifica Deliberazione Consiglio Comunale n. 33/2016. L'anno duemilasedici, il giorno quindici, del mese di ottobre alle ore 08:57 in Suelli e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli. IL CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e nella forma di legge, si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dei signori: NOMINATIVI CARICA PRESENZA ASSENZA Garau Massimiliano SINDACO Piredda Alessandro Cordeddu Loredana Artizzu Roberto Lecis Mauro Andrea Tatti Nicola Matza Giorgio Ignazio Masala Riccardo Cannas Massimo Tronci Elio Pisano Moreno Sirigu Giorgio Lecis Alessandra TOTALE 11 2
OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i comuni di Suelli, Mandas e Nurri. Rettifica Deliberazione Consiglio Comunale n. 33/2016. e con la partecipazione del Segretario Comunale Greco Alessandro
Delibera n. 36 del 15/10/2016 IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamati: - l'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali; - l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni; Premesso che: - la segreteria del Comune di Suelli si è resa vacante dal 01.10.2015 per la collocazione in quiescenza del segretario titolare dott. Fabrizio Demelas; - è stato avviato il procedimento per la nomina del nuovo Segretario, mediante richiesta di pubblicazione di apposito avviso all Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; Attesa la necessità di procedere alla costituzione di una nuova convenzione di segreteria comunale; Ravvisato che tale scelta, vista la tipologia degli Enti coinvolti è motivata dalla razionalizzazione del servizio in oggetto con possibili vantaggi organizzativi e di funzionalità, alla luce delle nuove normative ed adempimenti a carico degli enti susseguitisi nel tempo e di prossima assegnazione, venendosi a creare i presupposti per sinergie fra gli Enti coinvolti, in base a principi di efficienza ed efficacia, pur nel rispetto di adeguatezza e fattibilità verso lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario Comunale; Considerato, inoltre, che l esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale e la condivisione degli oneri relativi, consentirà, comunque un contenimento dei costi complessivi rispetto alla gestione separata del singolo ente, con un ovvio vantaggio economico per le tre Amministrazioni; Considerato che dopo reiterati contatti ed incontri con altre amministrazioni ed al fine di consentire la migliore attuazione delle funzioni amministrative dei servizi pubblici nonché per il contenimento delle spese dell ente, si è addivenuti alla volontà di stipulare una convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria fra i comuni di Mandas e Nurri; Considerato che risulta essere un idonea convenzione che risulta conforme alle esigenze del comune di Suelli e che consentirà una efficiente, equa e razionale condivisione delle prestazioni professionali, sia in termini di presenza in servizio che di ripartizione delle spese fra i diversi enti; Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2016 con si approvava lo schema di Convezione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Suelli, Mandas e Nurri; Considerato che la bozza di convenzione è stata modificata e ritenuto opportuno provvedere alla sua riapprovazione; Visto lo schema della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, assegnando al Comune di Nurri il ruolo di Comune Capo Convenzione; Visti gli articoli 30 e 42 del DLGS 267/2000 e succ. modificazioni; Visti i pareri espressi dai funzionari responsabili ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. modif.; Interviene il Consigliere Tronci Elio che saluta il Segretario Comunale augurando buon lavoro; Con votazione palese, favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Tronci Elio, Pisano Moreno, Sirigu Giorgio) contrari n. 0, DELIBERA Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Di approvare lo schema di Convezione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Suelli, Mandas e Nurri secondo il modello allegato che forma parte integrante della presente deliberazione; Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione; 1
Delibera n. 36 del 15/10/2016 Di inviare copia della presente deliberazione ai Comuni interessati ed alla Prefettura di Cagliari - Ufficio territoriale del Governo di Cagliari ex Agenzia autonoma per la gestione dell Albo dei segretari Comunali e Provinciali per i provvedimenti di competenza. 2
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO MASSIMILIANO GARAU F.TO ALESSANDRO GRECO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 OGGETTO:Approvazione bozza di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i comuni di Suelli, Mandas e Nurri. Rettifica Deliberazione Consiglio Comunale n. 33/2016. PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 FAVOREVOLE IL RESPONSABILE F.TO FRAU ANDREINA PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente Deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove restera' per 15 giorni, ai sensi dell' art.30 della Legge Regionale 13 Dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. Copia conforme all originale in carta semplice, per uso amministrativo. IL ISTRUTTORE F.TO SIMONA PIRAS Lì, 19/10/2016 Lì 19/10/2016 Deliberazione del Consiglio n. 36 del 15/10/2016
1 COMUNE DI SUELLI PROVINCIA DI CAGLIARI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI NURRI, MANDAS E SUELLI. (ART. 98, COMMA 3, D.LGS 18.08.2000 N. 267) L anno 2016 addì del mese di nella sede del Comune di Nurri con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell art. 1372 del codice civile. TRA Il Comune di Nurri (Codice Fiscale 81000150912) rappresentato dal Sig. Atzeni Antonello nato a Nurri il 15.05.1968 (C.F. TZNNNL68E15F986Q) il quale agisce nell esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco. Il Comune di Mandas (Codice Fiscale 80012750925) rappresentato dal Sig. Pisano Marco nato a Mandas il 07.02.1972 (C.F. PSNMRC72B07E877Q) il quale agisce nell esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco. Il Comune di Suelli (Codice Fiscale 80016870927 ) rappresentato dal Sig. Garau Massimiliano nato a Suelli il 10.03.1974 (C.F. GRAMSM74C10I995S) il quale agisce nell esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco. PREMESSO - che l art. 98 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e l art. 10 del D.P.R. del 4 Dicembre 1997 n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro, anche nell ambito di più ampi accordi per l esercizio associato di funzioni, convenzioni per l Ufficio di Segreteria comunicandone l avvenuta costituzione alla competente sede della Prefettura UTG di Cagliari, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Sardegna; - che il Comune di Nurri, con deliberazione del C.C. n. del il Comune di Suelli, con deliberazione del C.C. n. del il Comune di Mandas, con deliberazione del C.C. n. del hanno stabilito di procedere alla stipula di una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria, avvalendosi di un unico Segretario Comunale. Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: OGGETTO DELLA CONVENZIONE ART. 1 1. Il Comune di Nurri, il Comune di Mandas ed il Comune di Suelli a norma dell art 98 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e del D.P.R. 4 Dicembre 1997 n. 465, si associano e stipulano la presente convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale. 2. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e cioè nell avvalersi, da parte dei comuni convenzionati, dell opera di un unico Segretario Comunale per l espletamento delle funzioni che, per disposizioni di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti sono attribuite al Segretario Comunale dei singoli enti. DECORRENZA DELLA CONVENZIONE Art. 2 1. La presente convenzione avrà decorrenza dal, data in cui il Segretario titolare assume servizio presso la sede di Segreteria e fino alla scadenza del mandato del Sindaco del Comune Capo Convenzione (Nurri). Prima della naturale scadenza potrà essere rinnovata, con la medesima procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo diverso da concordare. 2. Ciascuno dei Comuni potrà recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa agli altri Enti. In tal caso il recesso avrà effetto a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento da parte degli altri enti dell atto suddetto o in una data successiva indicata nell atto di recesso: La convenzione continuerà ad avere efficacia tra i restanti Comuni.
2 ENTE CAPO CONVENZIONE Art. 3 1. Tra gli Enti aderenti è individuato quale ente Capo Convenzione il Comune di Nurri. Il Segretario Comunale è nominato e revocato dal Comune Capo Convenzione. La nomina e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalle vigenti disposizioni ed i relativi provvedimenti sono adottati dal Sindaco del comune Capo Convenzione d intesa con i Sindaci degli altri Enti NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE Art. 4 1. Il Segretario Comunale della Segreteria Convenzionata verrà nominato dal Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati. 2. La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all art. 100 del del D.Lgs N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e all art. 15 D.P.R. 4 Dicembre 1997 n. 465, con l intesa che l atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentiti gli altri Sindaci e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune Capo Convenzione; 3. La sede di servizio dell ufficio di segreteria convenzionata viene fissata presso il Comune di Nurri Comune Capo Convenzione. 4. Il Segretario Comunale assegnato alla Segreteria convenzionata presterà servizio nei tre Comuni secondo le esigenze di ciascun Ente e proporzionalmente alle quote di riparto delle spese. 5.Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Comune Capo Convenzione con l emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni. ORARI DI SERVIZIO Art. 5 1. Il Segretario Comunale assegnato alla segreteria convenzionata presterà servizio presso i tre Comuni in misura proporzionale al costo del servizio sostenuto da ciascun Comune; il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. 2. Il Segretario dovrà altresì, previ accordi diretti con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d ufficio non ordinario ecc.); 3. In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno dei Comuni interessati; 4. I Sindaci dei Comuni convenzionati al fine di soddisfare al meglio le esigenze delle popolazioni amministrate, nell interesse del servizio e in accordo con il Segretario Comunale assegnato, potranno concordare, in qualsiasi momento modifica al numero delle ore. SOSTITUZIONE Art. 6 1. In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un solo Segretario comunale per tutti gli Enti STATO GIURIDICO ED ECONOMICO Art. 7 1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario della Segreteria Convenzionata è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. RIPARTIZIONE DELLE SPESE Art. 8 1. I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, comprese le indennità e gli oneri riflessi, in misura pari al 40% del costo globale per il Comune di Nurri, al 40% per il Comune di Mandas e al 20% per il Comune di Suelli; 2. I compensi di cui sopra saranno anticipati e corrisposti dal Comune Capo Convenzione, il quale chiederà a consuntivo, il rimborso della quota a carico degli altri Comuni; 3. Qualora la situazione di cassa del Comune capo Convenzione lo richieda, dovranno essere corrisposti acconti entro il corso dell anno, salvo conguaglio finale;
3 4. Nell attribuzione della eventuale parte di retribuzione correlata ai risultati raggiunti si terrà conto della valutazione espressa dai singoli Comuni, attribuendo a ognuno di essi un peso pari al loro concorso della spesa; 5. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti, saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dagli enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto, al riparto o rimborso; 6. Il rimborso delle spese viaggio di cui all art. 10, comma 3, del DPR 4 Dicembre 1997, n. 465, da calcolarsi secondo un indennità chilometrica pari a un quinto del costo della benzina per ogni chilometro, sarà a carico dei Comuni che richiederanno l accesso del Segretario in giorni diversi da quelli stabiliti dal calendario di cui all art. 5 della presente convenzione, i quali provvederanno direttamente al pagamento,previa rendicontazione del Segretario ove sia documentato che egli sia stato chiamato a spostarsi per motivi di servizio da un comune ad un altro di quelli aderenti alla convenzione nella stessa giornata, escludendosi ogni possibilità di rimborso per il tragitto dalla sua abitazione ad uno dei suddetti comuni e viceversa. ATTUAZIONE Art. 8 In attuazione della presente convenzione le parti convengono che in fase di prima applicazione il Segretario del Comune di Nurri ricoprirà l Ufficio di Segreteria Convenzionata. Art. 9 Norme finali Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si farà rinvio alle norme di legge vigenti. Art. 10 Invio atti La presente convenzione, sottoscritta da tutti i sindaci dei Comuni aderenti - corredata dalle delibere di approvazione dei Consigli del Comune di Nurri, Mandas e Suelli, dai certificati dei servizi demografici di ogni comune attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre dell anno precedente a quello del convenzionamento e dal decreto del Sindaco del comune Capo convenzione di individuazione del Segretario titolare - sarà inviata in copia autentica, a norma dell art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e dell art 10, comma 2 del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n. 465, alla prefettura UTG di Cagliari, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione regionale Sardegna. Letto, approvato e sottoscritto Il Sindaco del Comune di Nurri Il Sindaco del Comune di Mandas Il Sindaco del Comune di Suelli