TESTO EMENDATO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE DECENTRATA DI CUI ALL ART. 272 DEL DLGS N. 267 DEL 2000.



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TESTO EMENDATO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE DECENTRATA DI CUI ALL ART. 272 DEL DLGS N. 267 DEL 2000. Art. 1 Principi generali ------------------------------- 1 L Amministrazione Comunale può concedere, nei limiti delle somme stanziate in Bilancio che non devono eccedere il limite dello 0,80% sulle entrate dei primi tre titoli, ai sensi del D. Lgs N. 267 del 2000, art. 272, 2 comma, contributi finanziari per partecipare e/o sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale: a) ad Enti, Associazioni, Fondazioni, ONLUS e ONG (Organizzazioni non Governative), Istituzioni Universitarie successivamente indicati come termine organismi che abbiano sede legale o la sede operativa nel territorio nazionale ed operino nel settore della Cooperazione internazionale e cooperazione decentrata allo sviluppo sostenibile; b) ad Amministrazioni locali e ad Enti Pubblici e Privati senza fini di lucro riconosciuti legalmente nel loro paese di origine, di Paesi in Via di Sviluppo (PVS), nel rispetto delle linee generali di politica internazionale della Repubblica Italiana, come espressione di solidarietà verso le collettività locali che versino in condizioni di difficoltà. 2 Ai sensi dell art. 3 della L.R. 10/91, la concessione di contributi è subordinata al rispetto delle norme del presente regolamento. Art. 2 Modalità di presentazione delle domande da parte di Enti a. La concessione dei contributi di cui all art.1 è subordinata alla presentazione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell Organismo di cui ai commi a) e b) dell art. 1, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme del presente regolamento che disciplinano la concessione di contributi o l erogazione di cofinanziamenti; b. Le domande degli Organismi, sottoscritte dal legale rappresentante, potranno riguardare sia progetti di cooperazione internazionale cofinanziati da altri Enti nazionali ed internazionali, sia specifiche iniziative ed interventi da realizzare nell ambito dei programmi di cooperazione internazionale. Le suddette domande dovranno pervenire all Ufficio Progettazione Speciale entro il termine perentorio del 1 marzo di ogni anno (andrà contestualmente dichiarato che le attività del progetto o le iniziative per le quali viene chiesto il contributo saranno avviate, a pena di decadenza, entro l anno successivo alla comunicazione della concessione del finanziamento); c. Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno contenere: - denominazione, indirizzo, rappresentanza legale dell Organismo, codice fiscale e/o partita IVA; - finalità statutarie da cui risulti l attività svolta dall organismo nel settore della cooperazione internazionale; - relazione documentata sulle attività svolte nel suddetto settore negli ultimi tre anni. ed essere corredate dalla seguente documentazione: 1. Copia dello statuto e dell atto costitutivo da cui risulti che l organismo non persegue fini di lucro; 2. copia del bilancio dell ultimo esercizio; 3. Descrizione dettagliata, contenente il preventivo particolareggiato delle spese, del progetto proposto per il quale si chiede l intervento finanziario dell Amministrazione Comunale; per

le iniziative relative alla realizzazione di investimenti nei paesi in via di sviluppo occorrerà produrre anche la descrizione tecnica dell intervento; 4. dichiarazione di eventuali richieste di finanziamenti avanzate ad altri Enti nazionali e internazionali o da questi già concessi per il medesimo progetto; 5. attestazione di approvazione della proposta rilasciata dal rappresentante legale della Autorità Pubblica locale ove si prevede la realizzazione del progetto o dell iniziativa. Art. 3 Commissione consultiva Questa Commissione sarà composta dal consulente alla Cooperazione Internazionale, dal Dirigente e dal Funzionario dell Ufficio Progettazione Speciale e, altresì, dal Dirigente, o soggetto dallo stesso delegato a partecipare, del Settore dell Amministrazione Comunale competente per la tipologia di intervento proposto. La Commissione esamina le richieste pervenute, esprimendo il parere sulla sussistenza dei fini di interesse generale, sulla completezza della documentazione presentata e sulla coerenza dei progetti/iniziative presentati rispetto alle scelte operate dal Comune nel settore della cooperazione decentrata. Il Dirigente dell Ufficio Progettazione Speciale, che svolgerà la funzione di Presidente, provvederà a convocare, presso i locali dell Ufficio stesso, la Commissione. Questa Commissione esaminerà, entro il 30 aprile di ogni anno, le istanze pervenute e ammetterà all intervento partecipativo dell Amministrazione le iniziative alle quali sarà attribuito un punteggio minimo pari ad almeno 65 punti sulla base dei criteri di seguito riportati: CRITERI Economicità (contributo richiesto/budget complessivo progetto) Formatività (progetto che presenza ricadute di sensibilizzazione alla solidarietà nei confronti della cittadinanza) Rilevanza strategica (progetto inserito in un programma nazionale o internazionale di intervento sull area considerata) Coinvolgimento partners (progetto che prevede forme di cooperazione da parte di università, centri di ricerca, enti locali o altri attori locali) Ricaduta e/o replicabilità (progetto che consente benefici permanenti e suscettibili di avviare ulteriore sviluppi, e/o progetto suscettibile di essere rimodulabile e riproponibile in altre realtà) Specificità e metodologia degli indicatori di valutazione dei risultati (indicatori di fine progetto, certificabili, che consentano una corretta valutazione dell intervento anche in relazione ai programmi locali di sviluppo posti in essere dalle autorità locali) Cofinanziamento del progetto da parte di Enti Istituzionali, nazionali ed internazionali Max 10 punti Max 20 punti Max 10 punti PUNTEGGI

Entro il 31 maggio di ogni anno viene predisposta la graduatoria specificando per ogni istanza l importo ammesso a finanziamento. In caso di ex equo, si terrà conto dell ordine cronologico di presentazione dell istanza. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base dello stanziamento di risorse finanziare in Bilancio destinate agli interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo, il Responsabile del Procedimento predispone i provvedimenti di finanziamento. Nel caso in cui i progetti utilmente collocati nella predetta graduatoria non esaurissero le risorse finanziarie previste, l Amministrazione, con un avviso pubblico, si farà parte attiva per consentire la presentazione di ulteriori istanze entro il I Settembre, il cui esame seguirà la medesima tempistica. Art. 4 Modalità di concessione dei contributi e/o del cofinanziamento I contributi sono concessi, previa valutazione della Commissione di cui al precedente articolo; I contributi erogati per la realizzazione di stralci di progetto, di progetti interi o di singole iniziative non potranno, in ogni caso, superare il 25% (in ogni caso non oltre l importo di 20.000,00) della spesa preventivata per l iniziativa descritta per ogni annualità; In entrambe i casi il contributo viene concesso a condizione che lo stralcio di progetto o l iniziativa indicata nella richiesta si svolgano in conformità al programma proposto; Qualsiasi cambiamento che alteri in modo significativo senza tuttavia stravolgerne finalità o modalità di svolgimento il progetto o l iniziativa deve essere concordato con l Amministrazione; Qualora il cambiamento comporti l alterazione sostanziale di finalità o modalità di svolgimento dell iniziativa, l Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, su proposta dell Ufficio Progettazione Speciale, previo parere della Commissione di cui all art.3 del presente regolamento, procederà alla revoca del contributo concesso; L Amministrazione comunale provvede a comunicare agli organismi interessati la concessione del contributo solo dopo che la relativa deliberazione sia stata resa esecutiva e il Dirigente Responsabile abbia provveduto all assunzione del conseguente impegno di spesa. Art. 5 Modalità di liquidazione della spesa Alla liquidazione del contributo si provvederà con determinazione di liquidazione e pagamento da parte del Dirigente Responsabile dell Ufficio Progettazione Speciale in seguito alla presentazione della apposita richiesta a firma del legale rappresentante dei soggetti di cui art. 1, commi a) e b). Alla richiesta di liquidazione e pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione: 1. relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla componente di progetto o iniziativa realizzata con il contributo del Comune, comprensiva del relativo rendiconto analitico delle spese, unitamente, al materiale pubblicitario prodotto; 2. Documenti contabili di spesa in copia conforme intestati al soggetto beneficiario del contributo e già quietanzati al momento della presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, nonché copia conforme della documentazione contabile fino a concorrenza dell intero importo dell attività;

3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante con la quale si attesti che: lo stesso non è decaduto dalla carica; l attività oggetto dell intervento dell Amministrazione si è effettivamente svolta secondo quanto previsto nel programma; che le spese evidenziate nel rendiconto si riferiscono all iniziativa oggetto del contributo che l Amministrazione Comunale dovrà erogare; la documentazione presentata non è stata, né sarà utilizzata per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati relativamente alle attività/iniziative indicate; sono stati assolti tutti gli obblighi in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale previste dalla normativa vigente del paese in cui è stata svolta l attività; il beneficiario del contributo non è soggetto alla detrazione dell imposta (D.P.R. n. 633/72), ove l I.V.A. sia dovuta e la documentazione giustificativa della spesa venga rendicontata comprensiva della stessa; il beneficiario non ha ottenuto altri contributi dall Amministrazione Comunale nel corso dello stesso anno. Sia la documentazione di spesa che la dichiarazione dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell organismo. Relazione e documentazione di spesa dovranno riferirsi all intera componente/iniziativa e non solo alla parte realizzata con il contributo del Comune, redatti in conformità al preventivo presentato; Nel caso che le spese sostenute siano inferiori a quelle indicate nel preventivo, si procederà ad una proporzionale riduzione del contributo. In ogni caso la misura del contributo, in aggiunta ad altri finanziamenti ottenuti, non può superare le spese sostenute e documentate; Il comune si riserva in qualunque momento di effettuare controlli sull effettiva realizzazione della componente di progetto o iniziativa per la quale ha deciso di concedere il contributo, avvalendosi di personale interno all Amministrazione Comunale che abbia competenza diretta nella materia dell intervento oggetto di finanziamento. Art. 6 Responsabilità La responsabilità dell organizzazione e dello svolgimento dei progetti ammessi a contributo è in capo ai beneficiari dello stesso e non al Comune di Palermo, che, peraltro, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra beneficiari del contributo ed i soggetti terzi. La responsabilità circa l assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assicurative, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto beneficiario dell intervento. Art. 7 Altre disposizioni L organismo beneficiario del contributo è altresì tenuto ad apporre, unitamente al logo del Comune, la dicitura con il contributo del Comune di Palermo Ufficio Progettazione Speciale, su tutti i documenti informativi e divulgativi, nonché per tutte le iniziative riguardanti la progettazione e/o realizzazione di infrastrutture (strade, ponti, istituti scolastici e/o di formazione, ospedali, etc.).

Art. 8 Disposizioni finali Il presente Regolamento trova integrazione e limite nelle direttive generali fissate, quale preambolo comune, nel vigente Regolamento degli Interventi Abitativi. Le acquisizioni di progetti o di manifestazioni, non rientrando nel presente regolamento, configurano prestazioni di servizi di cui agli allegati 1 e 2 del D. lgs. 157/95, ovvero forniture di beni di cui al D. lgs 358/92 e si effettuano con le modalità previste dal Regolamento per l affidamento a trattativa privata delle forniture di beni e degli appalti di servizi o dalla normativa comunitaria vigente in materia. Con l entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia. Art. 9 Norma transitoria I progetti già approvati, giacenti in attesa di finanziamento, previa approvazione del presente Regolamento, possono essere finanziati senza ulteriori formalità.