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AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA (DGR n. X/4469 del 10.12.2015) Viale Indipendenza n. 3-27100 PAVIA Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N 02613260187 DECRETO N. 373/DGi DEL 24/11/2017 IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Anna PAVAN OGGETTO: Determinazioni in ordine alla stipula della convenzione tra l'ats e l'università degli studi di Pavia relativa al Corso di Laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in conformità alla DGR 16 febbraio 2005 n. VII/20950 del 16.2.2005 - triennio 2017-2020 Codifica n. 1.1.02 Acquisiti i pareri di competenza del: DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO PER IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Tiziana LEGNANI (Firmato digitalmente) Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI (Firmato digitalmente) Dr.ssa Loredana NIUTTA (Firmato digitalmente) Il Responsabile del Procedimento: Responsabile UOC Affari Generali organizzazione e sviluppo Dr.ssa Mariacristina Taverna (La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso) Il Funzionario istruttore: Collaboratore Amm.vo Sig.ra Elena Fasciani

L'anno 2017 addì 24 del mese di Novembre I L D I R E T T O R E G E N E R A L E Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.); Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni; Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"; Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'a.t.s. di Pavia; Vista la DGR X/4616 del 19.12.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'a.t.s. di Pavia; Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue: - Regione Lombardia aveva previsto, con DGR n. VII/20950 del 16.2.2005, che occorresse procedere alla stipula di apposita convenzione al fine di consentire il riconoscimento da parte della Regione stessa alla ex ASL di Pavia (ora ATS), degli oneri sostenuti per la didattica dei corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie; - sempre Regione Lombardia con proprio Decreto n. 4415 del 3.5.2007 aveva riconosciuto l'asl della provincia di Pavia (ora ATS di Pavia) quale sede accreditata per il Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; - con nota prot. n. 72130 dell'8/9/2008 l'asl di Pavia (ora ATS di Pavia) aveva dato la disponibilità all'ateneo Pavese, alla stipula di specifico accordo convenzionale, a seguito di formale richiesta pervenuta da parte dell'università stessa (prot. Asl n. 39675 del 14/5/2008); - la convenzione in argomento è stata successivamente rinnovata nel corso degli anni, da ultimo, con decreto n.264/dgi del 29/09/2014, valevole per il triennio 2014-2017; - l'università di Pavia con nota prot. n. 35161 Titolo III del 5.5.2017 (prot. ATS n. 22733 del 8/5/2017) ha formulato istanza di rinnovo della convenzione di cui trattasi, stante la scadenza della stessa prevista in data 30.9.2017, proponendo un incontro al fine di aggiornare il contenuto della convenzione e dei relativi allegati, alle luce dell'intervenuta riforma socio-sanitaria che ha previsto il riordino delle ex ASL e AO della provincia di Pavia. A seguito dell'incontro svoltosi in data 8/5/2017, tra l'università di Pavia e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico, sono stati definiti i termini della nuova convenzione e delle schede inerenti i requisiti generali e specifici; - l'università con nota del 13/10/2017 prot. 84880 - Titolo III - (prot. ATS n. 48142 del 13/10/2017), agli atti nel fascicolo istruttorio, ha trasmesso il testo definitivo della convenzione e dei relativi allegati; - l'ats, a sua volta, ha sottoscritto la convenzione in argomento ed ha provveduto alla sua restituzione all'università di Pavia in data 31.10.2017, tramite nota PEC inviata dalla direzione generale (agli atti nel fascicolo istruttorio); Pagina 1 di 4

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone: - di dare atto della stipula della nuova convenzione tra l'ats e l'università degli studi di Pavia per il Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, finalizzata alle esigenze didattico formative dell'università stessa, integrato da n. 2 schede predisposte dal Dipartimento di Prevenzione Medico inerenti i requisiti generali e specifici richiesti, che costituiscono un unico allegato al presente provvedimento (All. n. 1); - di specificare che la convenzione con l'università degli studi di Pavia, relativa al corso di Laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, decorre dal 1/10/2017 con scadenza il 30/9/2020, e potrà essere rinnovata per uguale durata su espressa volontà delle Parti; - di prendere atto, altresì, che l'università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, così come previsto all'art. 8 della convenzione stessa; - di provvedere a cura del responsabile del procedimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli arti. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.; - di non procedere ad alcuna contabilizzazione considerando che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano costi/ricavi; Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Responsabile UOC Affari Generali organizzazione e sviluppo Dr.ssa Mariacristina Taverna che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo; Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario; D E C R E T A Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 1. di prendere atto della stipula della nuova convenzione tra l'ats e l'università degli studi di Pavia per il Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, finalizzata alle esigenze didattico formative dell'università stessa, integrato da n. 2 schede predisposte dal Dipartimento di Prevenzione Medico inerenti i requisiti generali e specifici richiesti, che costituiscono un unico allegato al presente provvedimento (All. n. 1); 2. di specificare che la convenzione con l'università degli studi di Pavia, relativa al corso di Laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, decorre dal 1/10/2017 con scadenza il 30/9/2020, e potrà essere rinnovata per uguale durata su espressa volontà delle Parti; 3. di prendere atto, altresì, che l'università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, così come previsto all'art. 8 della convenzione stessa; 4. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione: All. 1 convenzione sottoscritta tra ATS e Università di Pavia (pagine n.10); Pagina 2 di 4

5. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti; 6. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento; IL DIRETTORE GENERALE (Dr.ssa Anna PAVAN) (Firmato digitalmente) Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e smi. Pagina 3 di 4

PUBBLICAZIONE Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'albo pretorio on line per la durata di giorni quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale. Pavia lì 24/11/2017 Il Funzionario addetto Pagina 4 di 4

CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA E L AGENZIA per la TUTELA della SALUTE ATS DI PAVIA RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE NELL AMBIENTE E LUOGHI DI LAVORO IN CONFORMITA ALLA D.G.R. 16 FEBBRAIO 2005 N. 7/20950. Art. 1 Ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto tra Regione Lombardia e Università ubicate in Lombardia, l Università degli Studi di Pavia (di seguito Università), con sede in Pavia, Strada Nuova, 65, codice fiscale 80007270186, nella persona del Rettore Prof. Fabio Rugge, a ciò autorizzato con deliberazione del Senato Accademico in data 18 settembre 2017, e l Agenzia per la Tutela della Salute ATS Pavia (di seguito Istituzione Sanitaria), con sede in Pavia, viale Indipendenza, 3, rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa Anna Pavan a ciò autorizzata con DGR n. X/4616 del 19.12.2015 stipulano la seguente convenzione per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL AMBIENTE E LUOGHI DI LAVORO. Art. 2 1. L Istituzione sanitaria mette a disposizione, per il Corso di Laurea di cui all art. 1, proprie strutture idonee per le attività di tirocinio degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative. Nel rispetto dei requisiti generali e specifici indicati per il Corso di Laurea, tali strutture e risorse sono classificate in: a) strutture per l insegnamento teorico e/o tecnico; b) strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio; c) personale assegnato alle attività formative. Le strutture e le risorse complessivamente indicate negli elenchi allegati e riconosciute idonee dalle parti, verranno fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall Università. 2. Qualora le strutture e le risorse di cui negli elenchi allegati, non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea, l Istituzione Sanitaria, d intesa con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, è impegnata a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni Sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative. 3. L Istituzione Sanitaria si rende garante delle risorse formative così acquisite e dell estensione, per il suo tramite, alla/e Istituzione/i con convenzione subordinata, dei principi e dei criteri del presente protocollo e della quota parte percepita dei finanziamenti regionali a destinazione riservata. Art. 3 L Università assicura proprie risorse di personale docente, personale tecnico-sanitario appartenente al profilo professionale del Corso di Laurea e altro personale tecnicoamministrativo, personale per le attività tutoriali, amministrative, nonché proprie strutture e servizi, elencati in:

a) personale docente; b) personale tecnico sanitario ed amministrativo; c) strutture e servizi. Le risorse e le strutture riportate negli elenchi in allegato concorrono all assolvimento dei requisiti generali e specifici indicati per il Corso di Laurea. Art. 4 1. Il mantenimento della messa a disposizione, da parte dell Istituzione sanitaria o da parte dell Università, degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è verificato con cadenza triennale e, comunque, annualmente monitorato nell ambito della programmazione annuale regionale. 2. Qualora la verifica triennale della messa a disposizione delle risorse di cui al punto precedente riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell attività formativa dal successivo anno accademico. 3. Parimenti comporta provvedimento di revoca dell attività formativa il mancato adeguamento a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. Art. 5 1. Il Direttore delle Attività Didattiche che, compatibilmente con le norme del Regolamento di Ateneo, entra di diritto nel competente organismo didattico, nello svolgimento dell incarico, per quanto attiene gli insegnamenti e le attività professionalizzanti: a) cura la corretta applicazione della programmazione formativa; b) coordina l attività didattica professionalizzante tra i docenti degli insegnamenti teorici e clinici; c) elabora e propone il progetto formativo delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio; d) propone le sedi per l effettuazione dei tirocini in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo; e) propone i tutors e gli assistenti di tirocinio; f) coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse; g) partecipa alla definizione degli indicatori di adeguatezza delle strutture utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche del corso e ne cura la verifica. 2. Nello svolgimento dell incarico, la responsabilità delle risorse aziendali finalizzate al conseguimento dei risultati gestionali della struttura formativa è attribuita al Direttore delle Attività Didattiche. Art. 6 Qualora il Direttore delle Attività Didattiche venga chiamato, a norma del Regolamento universitario, ad ulteriori incarichi di natura didattico organizzativa, l espletamento delle incombenze aggiuntive è consentito per tutta la durata dell incarico e regolamentato sotto il profilo giuridico economico nell ambito del contratto individuale. Art. 7 1. Gli incarichi di insegnamento a contratto sono conferiti dall Università previa valutazione della idoneità della qualificazione posseduta rispetto all esigenza didattica da ricoprire.

2. Il conferimento dell insegnamento al personale del Servizio sanitario regionale è conseguente a specifico avviso annualmente predisposto dall Ateneo. L Istituzione sanitaria ne cura la diffusione anche presso le Istituzioni sanitarie delle Convenzioni subordinate. Gli insegnamenti sono conferiti previo nulla osta del Direttore Generale o del Legale Rappresentante della Istituzione di dipendenza ed in conformità a quanto disciplinato dall Ateneo e dall art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. 3. Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente punto 2 possono essere conferiti a dipendenti del S.S.R. in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico disciplinari afferenti ai corsi d insegnamento del Corso di Laurea. 4. Altre tipologie di attività didattica connesse con specifici insegnamenti possono essere svolte anche da personale scelto dai competenti organismi didattici fra coloro che, per ruolo ricoperto o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell insegnamento. Può essere chiamato a svolgere incarichi di insegnamento ovvero altra tipologia di attività didattica anche personale appartenente ai restanti ruoli. Può altresì essere chiamato, allo stesso titolo, personale dipendente dell Università appartenente al profilo professionale del Corso di Laurea in possesso dei requisiti predetti. 5. Le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate a personale del profilo professionale attinente lo specifico Corso di Laurea. Il tutor professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il percorso degli studi al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esperienze dei singoli. La scelta dei tutors avviene su proposta del Direttore delle Attività Didattiche, nell entità riferita al rapporto ottimale tutor/studenti definito nello specifico allegato dei requisiti. 6. L impegno orario relativo all incarico di tutore professionale rientra nell orario di lavoro contrattuale. 7. Per l attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di tirocinio, appartenenti al profilo professionale attinente il Corso di Laurea. L assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. La scelta degli assistenti di tirocinio avviene su proposta del Direttore delle Attività Didattiche nell entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell ambito della programmazione del competente organismo didattico. 8. Per la realizzazione di seminari e di ulteriori attività integrative può essere chiamato, in qualità di esperto, personale anche non docente, purché detta attività sia approvata dalla competente autorità accademica. Art. 8 1. Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria. 2. L Università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i. e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. 3. L Università assicura le funzioni di segreteria sia amministrativa che didattica per gli studenti avvalendosi, eventualmente, anche di personale amministrativo destinato dall Istituzione sanitaria. 4. L Istituzione Sanitaria è impegnata a garantire i servizi utilizzati dagli studenti immatricolati alle stesse condizioni del personale dipendente. 5. L idoneità psicofisica all attività professionale inerente il Corso di Laurea viene certificata dalla Istituzione Sanitaria entro il mese di dicembre dell anno di

immatricolazione e, comunque, prima dell inizio del tirocinio. Va verificata annualmente con la consulenza eventuale di esperti. 6. La sorveglianza sanitaria è garantita dalle istituzioni sanitarie presso le quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio ed i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso l Istituzione Sanitaria. 7. La divisa per gli studenti in tirocinio deve recare il logo dell Università e dell Istituzione Sanitaria. Il cartellino identificativo è corredato dalla foto dello studente. Art. 9 L Istituzione Sanitaria si impegna a garantire al proprio personale coinvolto nei Corsi di Laurea, la frequenza alle attività di formazione continua progettate a supporto delle funzioni di docente, di tutor e di assistente di tirocinio. A detta attività formativa partecipa anche il personale dipendente delle Istituzioni Sanitarie convenzionate ai fini dell adeguamento degli standard dei requisiti. Art. 10 L Istituzione Sanitaria in relazione agli oneri annualmente riconosciuti dalla Regione, nell ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative provvede a definire le quote da riservare a: a) oneri derivanti per la messa a disposizione del proprio personale ai fini della presente convenzione; b) spese per attività di docenza; c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative; d) attrezzature didattiche e arredi; e) provvidenze e servizi per gli studenti; f) oneri riferiti alle convenzioni subordinate. Gli oneri attualmente riconosciuti dalla Regione alla Istituzione Sanitaria accreditata come sede formativa professionalizzante del Corso di Laurea in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL AMBIENTE E LUOGHI DI LAVORO per effetto della presente convenzione dovranno essere oggetto di puntuale rendicontazione da parte della Istituzione Sanitaria stessa al Servizio Sanità e Didattica Medica dell Università entro sei mesi dalla data di assunzione della relativa Determinazione da parte della Giunta Regionale. Art. 11 Gli studenti ammessi al tirocinio saranno tenuti a rispettare il segreto professionale e a mantenere un comportamento deontologicamente corretto, a rispettare quanto disposto dal D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, nonché attenersi ai regolamenti e disposizioni dell Agenzia di Tutela della Salute di Pavia. Art. 12 La convenzione non comporta oneri per Istituzione Sanitaria e per l Università, né obblighi di altra natura, diversi da quelli assunti con il presente documento. Preso atto che ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori. Le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

a. l ente ospitante (ATS) è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all art. 37 D. Lgs. 81/08 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, così come definiti dall Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011: formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore (Università); formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante (ATS); b. gli obblighi di cui agli artt. 36 Informazione ai lavoratori e 41 Sorveglianza sanitaria del D. Lgs. 81/08 sono a carico dell ente ospitante (ATS). Al riguardo, l Istituzione Sanitaria, ai sensi dell art. 18 del decreto di cui al 1 comma, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli studenti in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del Soggetto ospitante. Gli allievi in formazione sono tenuti all osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dal Soggetto ospitante. Gli studenti sono obbligati a frequentare specifico corso di informazione/formazione, ai sensi dell art. 36 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e saranno inoltre sottoposti a visita di idoneità alla mansione da parte del Medico Competente dell Ente ospitante, qualora la predetta prestazione non sia già stata eseguita a cura del Soggetto promotore. Art. 13 L Istituzione Sanitaria ha adottato con decreto n. 28/DGi del 30 gennaio 2014 e s.m.i. il proprio Codice di Comportamento. Gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento si applicano, per quanto compatibili, ai Soggetti che, a diverso titolo, risultino impegnati in attività nell ambito delle competenze istituzionali attribuite all Agenzia. Il Codice di Comportamento adottato, nel rispetto delle linee guida regionali in materia, Codice di Comportamento, è pubblicato sul sito: www.ats-pavia.it. E definisce i valori e i principi ai quali deve uniformarsi il comportamento dei soggetti che in essa operano e con essa interagiscono. I Soggetti interessati s impegnano pertanto al rispetto di quanto previsto dal Codice di Comportamento. Art. 14 La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d uso, ai sensi del DPR 26/4/1986 n. 131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; è altresì soggetta all imposta di bollo sin dall origine ai sensi del DPR n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. e le spese di bollatura sono a carico delle Istituzioni in parti uguali precisando che l Agenzia di Tutela per la Salute di Pavia provvederà al rimborso della quota di competenza. Art. 15 La presente convenzione decorre dal 1.10.2017 al 30.9.2020. È rinnovata per un triennio su espressa volontà delle parti. Art. 16 A tutti i fini di questa convenzione le parti eleggono a domicilio le rispettive sedi istituzionali.

Pavia, lì 12/10/2017 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA