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Transcript:

Thiene, 12 giugno 2017 CIRCOLARE MENSILE - GIUGNO 2017 Indice Termini dei versamenti delle imposte... 2 Nuove sanzioni per il meccanismo del Reverse Charge... 2 Compensazioni F24: precisazioni dall Agenzia delle Entrate... 2 Limitata la compensazione dei crediti IVA trimestrali... 3 Trattamento fiscale commissioni Pay Pal... 3 Prima rata IMU e TASI... 3 Aliquota per le cessioni con corrispettivo unico e indistinto... 4 Spesometro 2017 e fatture riepilogative... 4 SCADENZIARIO - GIUGNO 2017... 5

Termini dei versamenti delle imposte Vi ricordiamo che il DL 193/2016 ha modificato i termini per i versamenti del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli UNICO e IRAP, che sono stati stabiliti nel: 30 giugno 2017, invece del giorno 16, senza la maggiorazione dello 0,4%; 30 luglio 2017, invece del giorno 16, con la maggiorazione dello 0,4%. Nuove sanzioni per il meccanismo del Reverse Charge Le sanzioni applicabili nel caso di errata fatturazione del Reverse Charge, così come chiarito dalla Circolare n. 16/E del 11.05.2017 l Agenzia delle Entrate, sono così stabilite: - per tutte quelle operazioni che dovevano essere assoggettate al regime del reverse charge e che invece sono state oggetto dell applicazione dell imposta in via ordinaria, sarà applicata una sanzione fissa pari a 250 euro fino ad un massimo di 10.000 euro. Del pagamento di tale sanzione è responsabile solidalmente anche il cedente. Si incorre in una sanzione maggiorata, compresa dal 90% fino al 180%, nel caso in cui l imposta è stata applicata in via ordinaria ma con finalità di evasione o frode; - per le operazioni per cui era necessario applicare l imposta con metodo ordinario ed invece è stato applicato il meccanismo dell inversione contabile, è prevista la stessa sanzione del precedente punto. Anche in questo caso c è responsabilità solidale da parte del committente per il pagamento della sanzione e quest ultima aumenta dal 90% fino al 180% dell imposta dovuta in caso di frode o evasione. - per le operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti alle quali è stato applicato il meccanismo del reverse charge, è prevista una sanzione dal 5% al 10% dell imponibile solo per le operazioni inesistenti. Compensazioni F24: precisazioni dall Agenzia delle Entrate L Agenzia delle Entrate, anche se in ritardo rispetto alla scadenza del 16.05.2017, ha specificato che sono esclusi dell obbligo di presentazione, mediante i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, gli F24 che espongono crediti relativi al c.d. Bonus Renzi e crediti rimborsati ai dipendenti per la liquidazione del modello 730. È quindi possibile continuare ad utilizzare i sistemi di home banking per la presentazione del modello F24 con la suddetta tipologia di crediti 2

Limitata la compensazione dei crediti IVA trimestrali Con gli emendamenti al Dl 50/2017, sono state estese le misure di contrasto alle indebite compensazioni anche in relazione ai crediti IVA trimestrali e quindi non più solamente ai crediti IVA annuali. Quindi anche ai crediti infrannuali (trimestrali) superiori ad euro 5.000 che si desidera utilizzare in compensazione orizzontale risulta necessario l apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione del soggetto a cui è demandata la revisione legale dei conti. Ricordiamo che la compensazione di tali crediti potrà avvenire a partire dal 10 giorno successivo, e non più dal 16 giorno successivo, a quello di presentazione della dichiarazione o dall istanza da cui emergono. In assenza di espresse indicazioni in merito alla decorrenza delle modifiche sopra esaminate, le novità dovrebbero trovare applicazione dai modelli TR relativi al secondo trimestre 2017 ossia dal prossimo luglio. Trattamento fiscale commissioni Pay Pal Pay Pal è un servizio di pagamento online ampliamente utilizzato nel commercio elettronico, che permette agli utenti di aprire un conto corrente gratuito per trasferire denaro senza inserire le informazioni relative alle transazioni finanziarie. Nello specifico, se si riceve un pagamento per effettuazione di una vendita, Pay Pal addebita una commissione. Tali commissioni si applicano ad ogni singola transazione e sono successivamente riepilogate in un estratto conto inviato mensilmente al venditore. Quest ultimo provvede all autofatturazione delle commissioni indicate nell estratto conto indicando nella fattura, in luogo all IVA dovuta, gli estremi normativi per cui l operazione risulta esente, cioè l articolo 10 del D.P.R. 633/1972. Ricordiamo quindi che le fatture relative alle commissioni con Pay Pal devono essere registrate sia nel registro IVA vendite, sia nel registro IVA acquisti. Prima rata IMU e TASI La scadenza per il versamento della prima rata dell IMU e della TASI è prevista il 16.06.2017. Tale pagamento sarà eseguito in base alle aliquote e alle detrazioni previste per l anno 2016. Eventuali variazioni delle aliquote deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Per quanto riguarda l IMU le 3

delibere di approvazione di tali modifiche dovranno essere inviate entro il 14.10.2017, mentre, per quanto riguarda la TASI, ci si riferisce agli atti pubblicati nel sito del ministero dell Economia e delle Finanze entro il 28.10.2017. Come da comunicato dell IFEL dell 08.05.2017, nel caso in cui i Comuni avessero già deliberato aliquote e detrazioni per l anno 2017, magari determinando condizioni più favorevoli per il contribuente, quest ultimo potrà già tenerne conto in sede di determinazione degli acconti da versare il 16.06.2017. Aliquota per le cessioni con corrispettivo unico e indistinto La risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 56/2017 affronta la questione dell aliquota IVA applicabile all unitaria cessione di beni che, qualora ceduti singolarmente, godrebbero di aliquote differenziate. L Agenzia delle Entrate riprende una prassi amministrativa per cui a fronte di diverse operazioni effettuate, per le quali sono previste aliquote IVA diverse, se viene richiesto e fatturato un corrispettivo unico e indistinto, prevale in ogni caso l aliquota maggiore. In particolare si era posto il caso della cessione di piante aromatiche, quali rosmarino, salvia e basilico (aliquota IVA 5%) e alloro (aliquota IVA 22%) in un unitaria confezione; l Agenzia ha affermato che l aliquota applicabile è quella del 22% in quanto non rileva il fatto che, in termine di prodotti ceduti, i primi tre beni prevalgono rispetto l ultimo. Spesometro 2017 e fatture riepilogative Per quanto riguarda lo spesometro 2017 l Agenzia delle Entrate ha ricordato che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore ad 300 per le quali è possibile la registrazione tramite documento riepilogativo: anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura. A tutt oggi il modello relativo allo spesometro 2017 non è ancora disponibile e quindi è ancora suscettibile di modifiche o deroghe. A Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti. Metha Studio Associato 4

SCADENZIARIO - GIUGNO 2017 16/06/2017 Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati Ritenute alla fonte su redditi di collaborazione a progetto Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo Ritenute alla fonte su provvigioni Ritenute alla fonte su cessione titoli Liquidazione Iva mensile Versamento acconto IMU-TASI 2017 26/06/2017 Presentazione elenchi Intrastat mensili - Maggio 2017 30/06/2017 Versamento saldo/acconto imposte Registrazione contratti di locazione e versamento dell imposta di registro Acquisti intracomunitari Registrazioni fatture non pervenute Schede carburanti Rilevazione del numero di chilometri Accise Gas metano Acconto Dichiarazione IMU/2017 anno 2016 Versamento imposta sostitutiva rivalutazioni 5