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In data 25 marzo 2010 IPOTESI DI ACCORDO tra BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (di seguito, BMPS o Cedente ) e BANCA CARIGE S.p.A. (di seguito, CARIGE ), anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige le delegazioni delle Organizzazioni Sindacali e si è convenuto quanto segue. Premesso che con lettera del 5 marzo 2010, ai competenti organismi delle Organizzazioni Sindacali in epigrafe è stata fornita la comunicazione prevista dalla vigente normativa in ordine alla intenzione delle Banche interessate di procedere, con decorrenza a far data dal 31 maggio 2010, alla cessione a favore, rispettivamente, di CARIGE, di Banca del Monte di Lucca S.p.A. e di Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. (Società tutte facenti parte del Gruppo Banca Carige) dei rami d azienda di BMPS indicati nella suddetta lettera, costituiti rispettivamente da 20 sportelli, 1 sportello e 1 sportello, con conseguente avvio della relativa procedura; i perimetri delle suddette operazioni di cessione di rami d azienda, sotto il profilo del personale coinvolto nelle operazioni, sono costituiti rispettivamente da n. 130 dipendenti (quanto al ramo d azienda che verrà ceduto a CARIGE), n. 8 dipendenti (quanto al ramo d azienda che verrà ceduto a Banca del Monte di Lucca S.p.A.) e n. 14 dipendenti (quanto al ramo d azienda che verrà ceduto a Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.), distribuiti nel modo indicato nella suddetta lettera del 5 marzo 2010. I dipendenti in questione continueranno a prestare la loro attività alle dipendenze della Banca cessionaria di rispettiva destinazione; le operazioni in argomento per BMPS traggono origine da quanto disposto dall Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato; per il Gruppo Banca Carige e per le singole Banche cessionarie l acquisizione degli sportelli si inserisce in un ottica di rafforzamento commerciale attuato mediante lo stabile ampliamento della propria presenza territoriale nella Regione Toscana. CARIGE, anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige, non prevede, allo stato attuale, di procedere a nuovi trasferimenti a terzi degli sportelli oggetto di cessione; successivamente alla consegna della suddetta lettera del 5 marzo 2010, è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, e al fine di favorire la relativa integrazione nella realtà aziendale di rispettiva destinazione; le Parti medesime, nell incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento dei predetti rami di azienda, hanno definito e concluso le relative procedure di confronto, convenendo la seguente disciplina normativa ed economica da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti alla Banca cessionaria di rispettiva destinazione. Tutto ciò premesso, e fermo restando che le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Ipotesi di Accordo, convengono quanto segue. le Parti

Art. 1 I rapporti di lavoro dei dipendenti ceduti proseguono dalla data di decorrenza delle operazioni di cessioni dei rami d azienda, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della Banca cessionaria di rispettiva destinazione, alla quale sarà trasferito l eventuale TFR non destinato alla previdenza complementare, il rateo delle quote della tredicesima mensilità maturato alla stessa data di decorrenza delle suddette operazioni e tutti gli altri ratei retributivi relativi a voci che prevedono erogazione differita. A far data dal 31 maggio 2010, nei confronti del personale in questione troveranno applicazione la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente e tutte le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie, nonché tutti gli accordi e disposizioni aziendali vigenti presso la rispettiva Banca cessionaria, in quanto applicabili al personale entrato in Azienda a far data dal 31 maggio 2010, salvo quanto previsto dalla presente Ipotesi di Accordo. Al personale interessato verrà assicurata l anzianità di servizio, anche convenzionale, riconosciuta dalla Cedente ai fini di cui alle previsioni contrattuali nazionali ed aziendali vigenti presso la Banca cessionaria di rispettiva destinazione, in quanto applicabili al Personale della Cessionaria medesima entrato in azienda dalla data di decorrenza delle cessioni dei rami d azienda. Dichiarazioni di CARIGE CARIGE, anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige, dichiara che le singole operazioni di acquisizione di rami d azienda oggetto della presente Ipotesi di Accordo non comportano di per sé ricadute sui livelli occupazionali. Art.2 Il personale in questione conserva presso la Banca cessionaria di rispettiva destinazione l inquadramento acquisito alla data del 30 maggio 2010, e continuerà ad essere adibito ove possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali della Banca cessionaria sostanzialmente alle medesime mansioni svolte presso la Cedente, ovvero a mansioni comunque riconducibili al citato inquadramento. Al personale in questione la Banca cessionaria di rispettiva destinazione riconoscerà il solo eventuale automatismo di carriera, ovvero la sola eventuale integrazione economica, in corso di maturazione alla data del 30 maggio 2010, alle condizioni e con le modalità e scadenze previste dalle disposizioni contrattuali aziendali applicate a ciascun interessato presso la Cedente, purché il relativo conseguimento avvenga nell ambito della terza Area Professionale ed entro il 31/12/2010. Quanto precede sostituisce integralmente qualsiasi previsione in materia in atto presso le Banche cessionarie. In considerazione del fatto che in BMPS gli inquadramenti maturano in un arco temporale ricompreso tra 2 e 5 mesi, la Banca Cessionaria di rispettiva destinazione riconoscerà il solo eventuale inquadramento in corso di maturazione alla suddetta data del 30 maggio 2010, correlato allo svolgimento di determinate specifiche mansioni, che il personale interessato avrebbe acquisito secondo le regole contrattuali aziendalmente in atto presso la Cedente, a condizione che il personale stesso continui ad espletare sostanzialmente le medesime mansioni, e purché ciò determini un avanzamento fino al primo livello dei Quadri Direttivi non oltre il 31/12/2010. Art. 3 Ciascuna Banca cessionaria riconoscerà al personale acquisito un trattamento economico complessivamente equivalente a quello goduto presso la Cedente, secondo le previsioni di cui alla presente Ipotesi di Accordo, salvo condizioni di miglior favore in essere presso la Banca cessionaria di rispettiva destinazione.

Al fine di cui al comma precedente, ciascuna Banca cessionaria raffronterà il complessivo trattamento economico (con riguardo alle voci economiche di origine contrattuale collettiva, sia nazionale che aziendale, ovvero individuale aventi natura retributiva, previdenziale ed assistenziale, secondo gli importi in cifra fissa ovvero in percentuale in essere alla data del 30 maggio 2010) percepito dal personale acquisito presso la Cedente alla data del 30 maggio 2010, ragguagliato ad anno, con il complessivo trattamento economico (come sopra definito), anch esso ragguagliato ad anno, in atto presso la Banca cessionaria interessata a far data dal 31 maggio 2010. Qualora dal raffronto in questione emerga che, presso la Cedente, il dipendente godeva di un trattamento globalmente superiore rispetto a quello in atto presso la la Banca cessionaria di rispettiva destinazione, quest ultima conserverà all interessato il differenziale sotto forma di assegno di mantenimento (utile ai fini del trattamento di fine rapporto e per la contribuzione alla previdenza complementare e per la contribuzione AGO), suddiviso per dodici mensilità e assorbibile solo in caso di avanzamenti di carriera, ovvero di riconoscimenti economici di analoga natura, ovvero dei riconoscimenti di cui al precedente articolo 2. Per i Quadri Direttivi, il predetto assegno di mantenimento assorbirà annualmente, fino a concorrenza, gli emolumenti tempo per tempo aziendalmente in atto, remunerativi delle prestazioni quali/quantitative eccedenti l orario di riferimento. Al personale ceduto verrà riconosciuto dalla Cedente ogni spettanza maturata fino alla data di cessione, ivi compreso ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali e in correlazione al periodo 1 gennaio/30 maggio 2010 il premio aziendale per l esercizio 2010, alle scadenze e secondo le modalità previste presso la Cedente stessa per il Personale cessato. Per quanto concerne il periodo 31 maggio/31 dicembre 2010, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, al personale ceduto verrà riconosciuto il premio aziendale per l esercizio 2010, secondo gli importi definiti per il personale della Banca cessionaria di rispettiva destinazione, nella misura di 7/12 in ragione del minor periodo di servizio effettivo prestato presso quest ultima. Fino all anno 2015, qualora negli anni di rispettiva competenza il premio aziendale venisse aziendalmente erogato in misura inferiore a quella utilizzata nel raffronto di cui al presente articolo, ovvero non venisse erogato, le Parti si incontreranno per definire le modalità di mantenimento del livello retributivo di cui sopra. Nota a Verbale Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dell aplicazione dell art. 15 del C.I.A. 16/3/2007 di Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. (non modificato dall Accordo di Rinnovo della Contrattazione Collettiva Aziendale del 30/4/2009), lo sportello Pisa Agenzia 9 (sportello di cui è prevista la cessione da BMPS alla Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.) viene equiparato alle filiali di detta Banca di pari caratteristiche, ferme restando, per quant altro, le ulteriori previsioni recate dall articolo sopra richiamato. Raccomandazione delle OO.SS. Le OO.SS. raccomandano che in caso di prestazioni da parte dei Quadri Direttivi interessati al presente Accordo eccedenti l orario di riferimento, che diano luogo all erogazione di emolumenti, l Azienda anche a fronte dell assorbimento previsto dal 3 comma del presente articolo 3 proceda comunque alla erogazione di un emolumento. Art. 4 A far data dal 31/5/2010, tutto il personale interessato dalle cessioni dei rami d azienda di cui alla presente Ipotesi di Accordo potrà aderire, trasferendo le eventuali posizioni individuali, alla forma di previdenza complementare prevista per i dipendenti della Banca di rispettiva destinazione, entrati in azienda a far data dal 31/5/2010 (Fondo Pensione Aperto Carige, di seguito FPA Carige ), alle condizioni tempo per tempo vigenti per tali dipendenti. Contestualmente all adesione, il lavoratore conferirà alla Banca cessionaria di propria destinazione delega a trattenere dalla retribuzione periodica la contribuzione prevista a proprio carico.

Resta espressamente inteso che il contributo aziendale alla previdenza complementare verrà erogato solo in caso di adesione al FPA Carige e che in mancanza di tale adesione il contributo stesso non verrà corrisposto in alcuna altra forma. Art. 5 In materia di assistenza sanitaria, le Parti si danno atto che il personale della Cedente interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria in essere presso la Cedente, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse sino al 31 dicembre 2010 per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni vigenti. A far data dall 1/1/2011, il personale in questione potrà iscriversi alla Forma di Assistenza Sanitaria in essere per i dipendenti della Banca cessionaria di rispettiva destinazione, alle condizioni ivi vigenti. Art. 6 In relazione al premio di fedeltà in essere presso BMPS, in considerazione del venir meno dell appartenenza al Gruppo MPS, in via straordinaria, ai dipendenti delle filiali oggetto di cessione, che non ne abbiano ancora beneficiato, da parte della Cedente verrà erogata una somma pari al 100% dei ratei calcolati sulla base dell anzianità di servizio a tal fine maturata da ciascun dipendente alla data di cessione; detta somma sarà attualizzata al tasso di riferimento alla data odierna in funzione del periodo mancante alla maturazione del premio stesso. La Banca cessionaria di rispettiva destinazione erogherà ai dipendenti in questione il premio di anzianità in misura proporzionale al periodo di servizio effettivo prestato presso di essa, al raggiungimento dell anzianità prevista dalla normativa contrattuale aziendale vigente presso la Banca cessionaria stessa per la generalità del personale (allo stato: 25 anni), computandosi a tal fine l anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati presso la Cedente alla data del 30 maggio 2010. Art. 7 Il personale oggetto di cessione, fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore in materia di mobilità territoriale, fino al 31/12/2011 potrà essere trasferito solo consensualmente, qualora l unità produttiva di nuova assegnazione disti oltre Km. 50 dalla sede lavorativa di provenienza ovvero dalla sua abituale dimora (intendendosi per tale il recapito ufficialmente comunicato all Azienda), salvo che il trasferimento costituisca avvicinamento all abituale dimora dell interessato, ovvero riguardi dipendenti inseriti nel 3 o nel 4 Livello dei Quadri Direttivi, ovvero riguardi personale preposto o da preporre ad unità operative che prevedono un servizio alla clientela, comunque denominate. Art. 8 Dalla data di decorrenza delle cessioni dei rami d azienda, nei confronti del personale ceduto troveranno piena applicazione le disposizioni aziendalmente vigenti presso la Banca cessionaria di rispettiva destinazione in materia di condizioni che regolano i rapporti di conto corrente al personale, nonché le correlate agevolazioni sui servizi bancari, le agevolazioni finanziarie al personale e i mutui al personale. In caso di posizioni debitorie in atto presso il Cedente che superino i limiti delle agevolazioni previste in favore del personale della Banca cessionaria di rispettiva destinazione, quest ultima consentirà il ripiano della quota eccedente da parte degli interessati mediante il ricorso a: concessione di prestiti personali; cessione del quinto dello stipendio; anticipazioni dell eventuale TFR disponibile, non destinato a previdenza complementare; erogazione del mutuo ipotecario non prima casa.

In caso di situazioni debitorie non ripianabili mediante le suddette concessioni, la Banca cessionaria interessata si dichiara disponibile ad individuare, caso per caso, soluzioni idonee a consentire il graduale rientro delle esposizioni. Resta fermo il mantenimento delle operazioni a medio-lungo termine già contrattualizzate ed in ammortamento (ad esempio, mutui prima casa, mutui ipotecari, sovvenzioni). Art. 9 Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di conservare presso la Banca cessionaria di rispettiva destinazione il contratto part time già in essere alla data del 30 maggio 2010, alle medesime condizioni. Qualora il rapporto part time sia a tempo determinato, il contratto sarà automaticamente prorogato alla scadenza, alle medesime condizioni e per ulteriori 24 mesi, salvo diversa richiesta dell interessato. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, l eventuale assegno di mantenimento percepito dall interessato in applicazione dell art. 3 che precede sarà mantenuto nell importo originariamente definito, fatta comunque salva l applicazione delle causali di assorbimento previste dal predetto art. 3. Art. 10 Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6 comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, la Banca cessionaria di rispettiva destinazione subentra in tutte le posizioni di debito / credito maturate presso la Cedente fino al 30 maggio 2010, secondo le risultanze fornite dalla Cedente stessa. Art. 11 Le Banche cessionarie, anche anteriormente all ingresso in azienda del personale loro ceduto, forniranno allo stesso gli opportuni supporti formativi, idonei a favorirne il proficuo inserimento. Art. 12 Le Banche Cessionarie manterranno senza soluzione di continuità l iscrizione del personale loro ceduto alla Organizzazione Sindacale, firmataria della presente Ipotesi di Accordo, cui ciascun interessato risulta aderente alla data del 30/5/2010, e ad accordare comunque, fino al 31/12/2010, le agibilità sindacali previste per i Segretari RSA che ricoprano tale incarico alla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo. Art. 13 CARIGE, anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige, nell arco del secondo trimestre del 2011, intratterrà le Rappresentanze Sindacali di Gruppo in materia di garanzie volte alla sicurezza del lavoro, con riguardo alle filiali oggetto di cessione. Art. 14 Le Parti si danno reciprocamente atto che con la presente Ipotesi di Accordo si intende assolta ed esperita la procedura prevista dalla vigente normativa riguardante la materia qui trattata. La presente Ipotesi di Accordo produrrà i suoi effetti con decorrenza dal giorno di effettiva cessione del ramo d azienda. L efficacia della presente Ipotesi di Accordo è subordinata all approvazione dei competenti Organi.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Banca Carige S.p.A. (anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Carige) DIRCREDITO-FD FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SILCEA SINFUB UGL Credito UILCA