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STATUTO Fondazione Museo del Design con sede in Milano, Palazzo dell Arte, Viale Alemagna, 6. Art. 1 - Costituzione 1.1 - Al fine di meglio perseguire la tutela e la promozione del design italiano e di consentire la più ampia partecipazione di enti e soggetti pubblici e privati, la Fondazione La Triennale di Milano costituisce la Fondazione Museo del Design con sede in Milano, Palazzo dell Arte viale Alemagna n. 6. 1.2 - La Fondazione Museo del Design persegue il proprio scopo relazionandosi e coordinandosi con la Fondazione La Triennale di Milano. Art. 2 - Scopo 2.1 - La Fondazione Museo del Design non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. 2.2 - La Fondazione Museo del Design intende valorizzare le migliori produzioni del design italiano non solo del passato ma anche della contemporaneità e proporsi come promotrice di iniziative progettuali e formative, anche attraverso l istituzione di concorsi, pareri, stages, in rapporto a quei settori dell industria e dell artigianato che fanno del design un punto di forza centrale e imprescindibile, nonché di quelle istituzionali culturali e museali che esplorano le aree di confine tra esperienza artistica e produzione artistico - industriale. 2.3 - La Fondazione Museo del Design ha pertanto lo scopo di: a) gestire il Museo del Design, inteso come istituto culturale e scientifico di livello internazionale, finalizzato a promuovere e diffondere la conoscenza del design italiano, anche nelle sue interazioni con gli altri settori del sapere, con particolare riferimento alla dinamica storica della tecnica, della tecnologia e dell economia e alle prospettive contemporanee e future; b) porre il Museo del Design al centro di un Sistema Museale del Design, inteso come una struttura di relazioni che colleghi e metta a rete i giacimenti diffusi sul territorio regionale e nazionale; c) tutelare e promuovere il design italiano nel mondo; d) assicurare la diffusione e la conoscenza del patrimonio culturale e scientifico del design italiano, agevolando la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale; e) promuovere la ricerca e l innovazione del design, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati italiani o stranieri, attraverso ogni iniziativa che riterrà idonea;

f) sviluppare il confronto sui temi del design, attraverso mostre, convegni, pubblicazioni e ogni altra attività che riterrà opportuna, eventualmente in partnership con altri soggetti. Art. 3 - Soci Fondatori 3.1 - Sono Soci Fondatori il soggetto o i soggetti che hanno sottoscritto l atto costitutivo della Fondazione, nonché il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano, qualora i medesimi ne facciano richiesta. 3.2 - Divengono altresì Soci Fondatori le persone giuridiche, pubbliche e private, secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione in apposito Regolamento. Art. 4 - Attività strumentali 4.1 - Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, tra l altro: a) stabilisce i necessari rapporti con la Fondazione la Triennale di Milano, nonché ogni opportuna forma di collaborazione e coordinamento con enti pubblici e privati; b) può costituire, partecipare a, e promuovere la costituzione di soggetti giuridici di qualsiasi natura, dotati di personalità giuridica, strumentali al raggiungimento delle proprie finalità; c) può svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini, attività commerciali in convenzione con la Fondazione La Triennale di Milano e/o le sue articolazioni operative, purché a carattere non prevalente; d) può compiere tutte le attività utili al perseguimento delle proprie finalità, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. Art. 5 - Patrimonio 5.1 - Il patrimonio della Fondazione è costituito: a) dal conferimento di denaro effettuato dalla Fondazione La Triennale di Milano all atto della costituzione della Fondazione; b) dalla collezione delle opere di design conferita dalla Fondazione La Triennale di Milano all atto della costituzione della Fondazione; c) dai beni mobili e dai beni immobili di cui la Fondazione diviene titolare nel corso della sua attività e da quelli che vengono acquistati dall organo amministrativo della Fondazione per essere destinati a patrimonio della Fondazione stessa; d) dagli incrementi patrimoniali disposti da soggetti pubblici e privati a favore della Fondazione;

e) dagli eventuali avanzi di gestione non utilizzati ed espressamente destinati dall Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione a incremento del fondo di dotazione. Art. 6 - Beni in concessione d uso 6.1 - La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili o immobili è regolata da apposite convenzioni bilaterali stipulate tra il soggetto concedente e la Fondazione o, se effettuata in sede di atto costitutivo, è da esso disciplinata; il valore attribuito al diritto d'uso non entra a far parte del patrimonio della Fondazione. 6.2 - I beni mobili o immobili concessi in uso alla Fondazione rientrano automaticamente nella disponibilità del soggetto concedente allo scadere delle predette convenzioni ovvero in caso di estinzione e/o scioglimento della Fondazione nonché in caso di recesso del soggetto concedente. Art. 7 - Fondo di Gestione 7.1 - Per la spesa corrente la Fondazione provvede tramite il fondo di gestione che è costituito: a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; b) dal contributo annuale della Fondazione Triennale; c) dai contributi alla gestione erogati da soggetti pubblici e privati. Art. 8 - Esercizio finanziario 8.1- L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 8.2 - Il Consiglio di Amministrazione predispone, per sottoporli all approvazione dell Assemblea, la proposta di bilancio di previsione dell'esercizio successivo entro il 30 novembre di ogni anno e la proposta di bilancio dell esercizio precedente entro il 30 aprile di ogni anno. 8.3 - La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. 8.4 - Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, devono essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. 8.5 - Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

8.6 - Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale o dal Direttore del Museo se muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. 8.6 - Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere prioritariamente impiegati per la ricostituzione del patrimonio, ove necessaria esso abbia subito diminuzioni, e, per il resto per il potenziamento delle attività della Fondazione nonché per l'acquisto di beni strumentali finalizzato ad incrementarne o a migliorarne l attività. 8.7 - E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Art. 9 - Organi della Fondazione 9.1 - Sono organi della Fondazione: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente; c) il Direttore Generale; d) il Direttore del Museo; e) il Comitato Scientifico; f) l Assemblea; g) il Collegio Sindacale. Art. 10 Nomina del Consiglio di Amministrazione 10.1 - Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è costituito da massimo di cinque componenti nominati con le seguenti regole: a) quattro componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Triennale di Milano, su designazione dei Soci Fondatori della Fondazione Museo del Design, nella misura di uno per ciascuno di essi; nel caso in cui i Soci Fondatori siano di numero inferiore a quattro, spettano alla Fondazione La Triennale le designazioni mancanti per raggiungere un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione pari a quattro; b) la Fondazione La Triennale nomina un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su designazione dell Assemblea della Fondazione Museo del Design.

10.2 - Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito quando siano nominati almeno tre suoi membri; fino ad allora rimane in carica il Consiglio il cui mandato è terminato. 10.3 - I componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo del Design sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale e comprovate capacità organizzative. 10.4 - I componenti del Consiglio di Amministrazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione senza vincolo di mandato. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione. 10.5 - Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi e i suoi membri terminano tutti contemporaneamente la loro carica in occasione dell adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l approvazione del bilancio consuntivo dell ultimo esercizio di durata in carica. 10.6 - Il membro del Consiglio di Amministrazione che sia nominato nel corso del mandato triennale cessa dalla carica unitamente alla cessazione dalla carica di tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione. 10.7 - Chi è stato nominato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione può essere rieletto. 10.8 - Il membro del Consiglio d'amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Triennale di Milano provvede alla nomina del nuovo Consigliere, su designazione del soggetto che aveva in precedenza proposto la nomina del Consigliere decaduto. Articolo 11 Compiti del Consiglio di Amministrazione 11.1 - Il Consiglio d'amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. 11.2 - In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a: 1. proporre all Assemblea le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 5; 2. approvare la proposta di bilancio di previsione e la proposta di bilancio di esercizio da sottoporre all Assemblea; 3. assegnare gli stanziamenti per le attività istituzionali;

4. individuare i settori di attività della Fondazione; 5. nominare il Direttore del Museo del Design determinandone il compenso, nei limiti consentiti dalla legge; 6. nominare il Comitato Scientifico; 7. nominare al proprio interno il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento; 8. delegare, ove ritenuto opportuno, parte delle proprie attribuzioni al Presidente; 9. attribuire al Direttore Generale, al Direttore del Museo e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, incarichi particolari e il potere di rappresentanza necessario per l'adempimento degli stessi; 10. procedere all'assunzione e al licenziamento del personale della Fondazione; 11. approvare il Regolamento per l ammissione dei Soci di cui all articolo 3; 12. approvare, qualora lo ritenga utile od opportuno, un regolamento di attuazione del presente statuto e i regolamenti di funzionamento della Fondazione; 13. deliberare eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all Assemblea; 14. deliberare in merito alla proposta di estinzione e/o scioglimento della Fondazione da sottoporre all Assemblea; 15. svolgere gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente statuto. Art. 12 Riunioni del Consiglio di Amministrazione 12.1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata anche a mano, telefax o messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. 12.2 - L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza. 12.3 - Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno tre dei membri in carica.

12.4 - Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 12.5 - Per le deliberazioni di cui ai numeri 11 e 12 dell'art. 11, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. 12.6 - Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore Generale che funge da segretario o, in caso di sua assenza, da persona nominata dal Presidente in qualità di segretario della riunione. Art. 13 - Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 13.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio medesimo tra i propri componenti. 13.2 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività; adotta nei casi di necessità ed urgenza gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, non oltre trenta giorni dall'adozione e comunque nella prima seduta utile. 13.3 - In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Art. 14 - Direttore Generale 14.1 - Il Direttore Generale della Fondazione La Triennale di Milano è, di diritto, il Direttore Generale della Fondazione del Museo del Design. 14.2 - Il Direttore Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione. 14.3 - In particolare, il Direttore Generale: a) provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché all' organizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; b) propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione del personale nei limiti delle previsioni di bilancio; c) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alla deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente. 14.4 - Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e dell Assemblea.

Art. 15 - Il Direttore del Museo 15.1. Il Direttore del Museo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce i compiti, la natura e durata dell incarico. Il Direttore del Museo è assunto con un contratto di diritto privato. 15.2 - Il Direttore del Museo può essere rimosso dall incarico dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento per gravi motivi o per giusta causa. 15.3 - Il Direttore del Museo è responsabile dell organizzazione delle attività culturali ed espositive del Museo del Design. 15.4 - Il Direttore del Museo svolge le sue mansioni riportando al Direttore Generale e agisce in modo da salvaguardare e realizzare gli interessi della Fondazione.. 15.5 - In particolare, al Direttore del Museo, sono affidate le seguenti mansioni: a) la programmazione e il coordinamento della realizzazione di eventi e mostre; b) la gestione del rapporto con operatori, espositori, fornitori, personale dipendente e non; c) la formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione circa il programma delle acquisizioni del Museo; d) l istruttoria e la partecipazione alle riunioni del Comitato Scientifico; e) la partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Art. 16 - Il Comitato Scientifico 16.1 - Il Comitato Scientifico è composto da: a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che lo presiede; b) da un numero massimo di nove membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra personalità di qualsiasi nazionalità che abbiano profonda conoscenza del settore del design nonché prestigio e autonomia riconosciuta. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività economiche o imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione; c) dal Direttore del Museo. 16.2 - Il Comitato Scientifico ha il compito di valutare i programmi di lavoro che vengono proposti dal Direttore del Museo, in particolare circa le acquisizioni, i prestiti, i temi delle esposizioni (annuali e temporanee), i rapporti con gli altri musei, le pubblicazioni.

16.3 - Il Comitato Scientifico esprime, inoltre, pareri sulle questioni sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione. 16.4 - Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. 16.5 - Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. 16.6 - Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 16.7 - Dopo tre assenze ingiustificate, il membro del Comitato Scientifico decade dall incarico e viene sostituito da altro componente nominato dal Consiglio di Amministrazione. 16.8 - Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale della Fondazione. 16.9 - I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Art. 17 - Assemblea 17.1 - L Assemblea è composta in via permanente dai Soci Fondatori di cui all articolo 3.1 e, limitatamente al periodo durante il quale partecipano alla Fondazione, dalle persone giuridiche, pubbliche e private, di cui all articolo 3.2. 17.2 - All Assemblea partecipano, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 17.3 - L Assemblea si riunisce entro il 30 aprile di ogni esercizio per l approvazione del bilancio consuntivo dell esercizio precedente ed entro il 31 dicembre di ogni esercizio per l approvazione del bilancio preventivo dell esercizio successivo. 17.4 - L Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei Soci. 17.5 - L Assemblea ha i seguenti ulteriori compiti: a) approvare il bilancio di esercizio della Fondazione nonché le linee generali dell'attività della Fondazione medesima e i relativi obiettivi e programmi, elaborati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell articolo 11; b) determinare il compenso spettante al Presidente, in misura non superiore al 60% di quello determinato per il Presidente della Fondazione La Triennale, nonché la misura dell indennità di carica spettante ai Consiglieri di amministrazione; c) nominare i componenti del Collegio Sindacale e determinarne il relativo compenso;

d) designare fino a un massimo di quattro membri del Consiglio di Amministrazione, scelti tra le persone giuridiche, pubbliche e private, di cui all articolo 3.2 che si siano impegnati a contribuire su base pluriennale alla gestione del Museo del Design; e) approvare le modificazioni statutarie; f) deliberare in ordine all estinzione e/o scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio. Art. 18 - Collegio sindacale 18.1 - Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e da due membri supplenti, iscritti al Registro dei Revisori contabili. 18.2 - Il Collegio sindacale agisce collegialmente e vigila sul rispetto delle norme di legge e dello statuto e sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. 18.3 - I membri del Collegio sindacale partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell Assemblea. 18.4 - I membri del Collegio sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. 18.5 - Degli accertamenti eseguiti dal Collegio Sindacale deve farsi constare nell'apposito libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio sindacale. 18.6 - I membri del Collegio sindacale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 18.7 - I membri del Collegio Sindacale possono essere revocati solo per giusta causa. Art. 19 - Personale 19.1 - I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati da contratti di diritto privato. Art. 20 - Estinzione o Scioglimento 20.1 - In caso di estinzione o scioglimento, della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere devoluto, alla Fondazione La Triennale di Milano.

Art. 21 - Clausola di rinvio 21.1 - Per quanto non espressamente previsto nell Atto costitutivo e disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.