Spett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo 00184 ROMA regolamentotrasparenza@isvap.it Milano, 09 luglio 2009 OGGETTO: Osservazioni Altroconsumo su: documento di seconda consultazione n. 34/2009 : Schema di regolamento concernente la disciplina degli obblighi d informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi Altroconsumo 1, associazione indipendente di consumatori, propone le seguenti osservazioni in merito al documento di seconda consultazione 34/2009 Schema di regolamento concernente la disciplina degli obblighi d informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi circa lo schema di Regolamento attuativo degli articoli 185 (Nota Informativa) e 182 (Pubblicità dei prodotti assicurativi) di cui al Titolo XIII (Trasparenza delle operazioni e protezione dell assicurato) del Codice delle Assicurazioni Private e la relativa relazione di presentazione. Nel merito del regolamento si osserva quanto di seguito evidenziato:. Art. 17 Avviso di scadenza E necessario indicare la devoluzione delle polizze dormienti al Fondo previsto dal DPR 116 del 2007 2. 1. Le imprese inviano al contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto una comunicazione scritta con l indicazione del termine di scadenza e della documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione. 1 Altroconsumo, associazione di consumatori più rappresentativa del Paese, ha oltre 330.000 soci in tutta Italia ed è unico membro italiano del BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) del quale dal novembre 2008 è alla presidenza. 2 Si veda lettera allegata inviata anche all Isvap del 6 luglio 09 1
2. Nella comunicazione da inviare al contraente deve essere inserita un avvertenza. sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente (due anni dall avvenimento del fatto). Occorre anche avvertire l utente che trascorsi i termini di prescrizione le prestazioni saranno devolute al Fondo dormienti previsto dal DPR 116 del 2007. L utente avrà 180 gg di tempo dalla comunicazione per esercitare il suo diritto al pagamento (frase da inserire in caso di modifica della normativa vedi allegato con lettera a Ministero) Art. 26 " Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet 1. Le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito internet il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell OICR, che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti unit linked, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota. L obbligo di pubblicazione sul quotidiano del valore della quota o azione dell OICR si ritiene assolto qualora la pubblicazione sia già effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti. 2. Relativamente ai contratti index linked emessi in epoca antecedente all entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell 11 giugno 2009, le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito internet: a) il valore dell'indice e/o del valore di riferimento (strumento finanziario strutturato,.) che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti index linked, con la relativa data di valorizzazione; b) la denominazione e il rating aggiornato dell emittente ovvero la denominazione e il rating aggiornato del garante dello strumento finanziario, con l indicazione dell Agenzia di rating che lo ha attribuito. 3. I valori pubblicati rappresentano l'univoca base di riferimento sia per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto sia per l eventuale riacquisto dello strumento finanziario da parte dell emittente o di altri soggetti. 4. Relativamente ai contratti index linked emessi successivamente all entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell 11 giugno 2009, le imprese pubblicano giornalmente 2
almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito internet i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro. I valori sono aggiornati con cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in polizza e comunque almeno settimanalmente. Relativamente ai contratti index linked emessi in epoca antecedente all entrata in vigore del Regolamento Isvap n 32 dell 11 giugno 2009 le imprese fanno una comunicazione scritta all utente per illustrare le esatte condizioni di polizza, evidenziando le eventuali perdite che non saranno mai più ripagate a causa degli eventi relativi alla crisi finanziaria del 2008-2009. Nei casi più gravi gli forniscono un prodotto alternativo o gli garantiscono a scadenza almeno il recupero del premio versato. In particolar modo gli obblighi informativi previsti dall articolo 29 ultimo comma sono per questi contratti resi obbligatori anche per perdite iniziali del 10%. Art. 48 "Recesso in caso di sinistro 1. Nei contratti Malattia le imprese (si astengono) non possono (dal) prevedere nelle condizioni di assicurazione la facoltà di recesso in caso di sinistro. Capo V Polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento Occorre, a nostro avviso, riscrivere l articolo indicando esplicitamente che è il cliente che ha il diritto di decidere se recedere dal rapporto o se trasferirlo alla nuova banca/finanziaria. Oltre che alla restituzione del premio anticipato è necessario anche esplicitare il diritto ad interrompere il pagamento dei premi periodici. Il trasferimento e le altre disposizioni devono riguardare sia le polizze vita che le polizze danni abbinate a mutui o altri finanziamenti. E frequente, inoltre, che soprattutto nel passato i consumatori abbiano sottoscritto polizze del genere senza neppure avere avuto copia delle condizioni di polizza. Le compagnie devono inviarle a domicilio entro 30 giorni dall entrata in vigore del Regolamento. Nelle condizioni deve essere evidenziato l articolo 49 del Regolamento e le modalità da seguire per esercitare il recesso. Art. 49 Restituzione del premio 1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali 3
sia stato corrisposto un premio unico, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le imprese, su richiesta del cliente, restituiscono la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo e per i caricamenti in proporzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. 2. Nel caso in cui il contratto di assicurazione connesso a mutui o altri finanziamenti preveda il pagamento di un premio periodico, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, il mutuatario o finanziato può decidere di recedere dal contratto assicurativo e da quel momento in poi nulla è dovuto alla compagnia assicurativa. 3. In alternativa a quanto previsto al comma 1 (le imprese) i mutuatari e i finanziati, possono chiedere alla compagnia assicurativa per le coperture dei rami vita e del ramo danni di continuare a fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. 4. Le compagnie assicurative inviano al mutuatario e al finanziato che ha sottoscritto una polizza assicurativa, connessa ad un mutuo o ad altro finanziamento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione o per i contratti già in essere al momento dell entrata in vigore della presente disposizione entro 30 gg dall entrata in vigore del Regolamento, copia delle condizioni di polizza in cui è evidenziato quanto riportato dal presente articolo 49 del Regolamento e le modalità da seguire per chiedere il rimborso del premio, per il recesso o per il cambiamento della nuova banca beneficiaria della copertura. Allegato 1 SCHEMA DI SCHEDA SINTETICA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI. Occorre inserire un indicazione sulle polizze dormienti: Il diritto a ricevere le prestazioni assicurate si prescrive in due anni dal giorno su cui si fonda il diritto. Trascorsi questo termine la prestazione viene devoluta dalla compagnia al Fondo dormienti previsto dal DPR 116 del 2007 4
Eventualmente aggiungere: L avente diritto può risvegliare il rapporto direttamente dal Fondo entro 180 gg dalla devoluzione. Stessa indicazione deve essere riportata nello SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA allegato tre e quattro. Nella speranza di un accoglimento positivo di quanto proposto al fine di meglio tutelare i consumatori, rimaniamo a disposizione per chiarimenti o ulteriori informazioni. Cordiali saluti, Avv. Marco Pierani Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali Altroconsumo Per Informazioni: Relazioni Esterne Istituzionali Altroconsumo Dott.ssa Silvia Castronovi cell.335-375326 fax 02 66890288; pr@altroconsumo.it 5