CONTRATTO. Per la mobilità in Leonardo da Vinci - VETPRO nell ambito del Lifelong Learning Programme

Documenti analoghi
CONTRATTO. Per un tirocinio Leonardo da Vinci nell ambito del Lifelong Learning Programma

Tra: Premesso che: Considerato che

ACCORDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS DEI DOCENTI (TEACHING STAFF) nell ambito del Lifelong Learning Programme

ACCORDO N. 2015/ (da citare in tutta la corrispondenza)

CONVENZIONE WORK EXPERIENCE PROGRAMMA G. B. VICO (Schema per W. E. all estero)

Programma settoriale Leonardo da Vinci

ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI nell ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE

MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI FORMAZIONE nell ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE

ACCORDO FINANZIARIO PER LA MOBILITÀ DI FORMAZIONE nell ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE

IL PROGRAMMA LEONARDO

MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO Nell ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE

MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO Nell ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE

ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI ATTIVITÀ DIDATTICA nell ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE. 197 / 2017 del 30/06/2017

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA

Gestione finanziaria Mobilità Individuale degli Alunni Comenius

Gestione finanziaria Mobilità Individuale degli Alunni Comenius. Incontro di formazione, Roma 14 giugno 2012

ACCORDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS AI FINI DI STUDIO nell ambito del Lifelong Learning Programme

La gestione del progetto: aspetti generali

Passport for Work - Leonardo da Vinci Mobilità Placement

FAC SIMILE ACCORDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS AI FINI DI STUDIO nell ambito del Lifelong Learning Programme

Art. 40 cod. tur.* consente all organizzatore una revisione del prezzo del pacchetto solo nel limite del 10% del prezzo originario e ricorrendo 3

IL PROGRAMMA LEONARDO

INFORMATIVA MISSIONI DOTTORANDI

POLITECNICO DI TORINO

FAC SIMILE PER CONSULTAZIONE NON STAMPARE/NON COMPLETARE/NON FIRMARE

I. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SMS)

Convenzione n. LLP- LdV - PLM IT 0195 Titolo: FULFILLING PROMISES: INCLUSIONE DELLE 2G (SECONDE GENERAZIONI DI MIGRANTI)

CONTO&CARTA E SERVIZI ACCESSORI ( COMPASSPAY ) - Persone Fisiche MODULO DI RICHIESTA

Cambiare vita, aprire la mente. Cagliari, 3 ottobre 2014 M.Blasi - S.Vezzosi - A.Tosi Agenzia Erasmus + Firenze

Delibera n. 96/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

C.C.I.A.A. GORIZIA REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TURISMO E DEL COMMERCIO REALIZZATE

Spett.le ISMEA Via Nomentana Roma

PREMESSO CONSIDERATO

Kick off meeting KA103 Call 2017 Università di Roma Tre 6 luglio 2017

SCHEMA DI CONVENZIONE. L'anno duemilasedici (2016) e questo giorno ( ) del mese di in Firenze, Palazzo Canacci. Per il presente atto cui intervengono:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

La gestione delle azioni di mobilità Leonardo da Vinci

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

CONVENZIONE OPERATIVA IN FORMA DI CONTRATTO PER ADESIONE REGOLANTE I SERVIZI DI GESTIONE DEI RAEE AI SENSI DEL D.Lgs 151/05

CONTRATTO PER PRESTAZIONE D OPERA CIG: ZD8172EDCA. Ai sensi e per gli effetti degli artt e seguenti del Codice civile. Tra

Il Capo Settore Mobilità Studentesca Anna Maria Aloi

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N

L.R. 4/2014, art. 18, c. 6 B.U.R. 13/8/2014, n. 33. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2014, n. 0161/Pres.

TRA. (se soggetto promotore diverso da Centro per l impiego deve essere indicato il Legale rappresentante)

ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO Nell ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE ACCORDO N IT02-KA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE. n.

Istituzione del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI. Acon Software S.r.l. con sede legale in via La Pira, 21 Firenze (FI) P.Iva

ALLEGATOE alla Dgr n del 20 dicembre 2011 pag. 1/5

MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI FORMAZIONE. nell ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE

REGIONE PIEMONTE CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA,

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE/ RINUNCIA DELLA BORSA ERASMUS PLUS

CONTRATTO PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL A.R.S.

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE. tra

BANDO DI GARA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GARANZIA DELL IGIENE AMBIENTALE R.U.P.

ASK FOR TOUR - FAQ. Questo progetto si chiama Advanced Skills for Rural Tourism Hospitality Ask for Tour.

REGOLAMENTO LEZIONI FESTE NAZIONALI

La gestione del progetto: aspetti generali

Sviluppo servizi di sostegno alla creazione ed allo start-up di nuove imprese. Servizi integrati reali per la nuova imprenditorialità

ALLEGATOA alla Dgr n del 28 luglio 2009 pag. 1/5

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 130/10

DETERMINAZIONE. Estensore DONINI GIULIANA. Responsabile del procedimento PRIORI CLAUDIO. Responsabile dell' Area O. GUGLIELMINO

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI AI GESTORI DEI NIDI D INFANZIA anno scolastico 2015/2016 (da presentare entro il 31 marzo 2017)

Regione Autonoma della Sardegna

SCHEMA CONTRATTO D APPALTO TRA. Ferrovienord S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale

Regolamento del Protocollo d Intesa fra SISM e Medici con l Africa Cuamm per la collaborazione in Tanzania

art. 2 soggetti beneficiari art. 3 iniziative finanziabili art. 1 finalità

Modello Organizzativo e Gestionale ex D.Lgs 231/01 MODELLO ORGANIZZATIVO G DI GESTIONE EX D.LGS 231/01 PROTOCOLLO PR231E RIMBORSI SPESE

COMUNE DI FISCAGLIA Provincia di FERRARA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA INERENTI AL LABORATORIO PER L INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE DI BASE

REGOLAMENTO PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA NELL AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Ancona, marzo e marzo 2012

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI. Con la presente scrittura privata tra le sottoscritte parti: Barone di seguito anche denominata preponente;

Programma Leonardo da Vinci. Programma di Apprendimento Permanente (Lifelong Learning Programme) Commissione Europea

DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI (DA INVIARE AL PIÙ PRESTO REDATTA IN MODO COMPLETO)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PROGRAMMA PER L APPRENDIMENTO PERMANENTE LLP PROGRAMMA SETTORIALE LEONARDO DA VINCI. Progetto Local development Pact II phase

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 3 Azioni previste Art. 4 Beneficiari Art. 5 Ammontare del contributo Art. 6 Documentazione l apposita modulistica in allegato CO.SVI.G.

Dal 3 dicembre 2009, sono entrate in vigore anche in Italia, una serie di norme che introducono nuovi diritti e nuove tutele per i consumatori.

ACCORDO. per la realizzazione del progetto

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO DI REVISORE CONTABILE

Provincia di Salerno

PROCEDURA ORGANIZZATIVA GESTIONE DI CASSA E TESORERIA INDICE

CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA IN MATERIA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE T R A

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive la presente convenzione

CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI

ISCRIZIONE AL SUMMER CAMP 2017

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

A. N. C. I. U. REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE SOCI DELL ASSOCIAZIONE. Premessa. Art. 1 Ambito di applicazione. Art. 2 Attività istituzionale e/o sociale

Istituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO. per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

Transcript:

Agenzia nazionale LLP Programma settoriale Leonardo da Vinci CONTRATTO Per la mobilità in Leonardo da Vinci - VETPRO nell ambito del Lifelong Learning Programme Regione Marche Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro con sede ad Ancona Via Tiziano 44 rappresentata, per lo scopo di questo contratto, dal Dott. Mauro Terzoni - Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro di seguito denominato «il beneficiario» e -------------------------------------------------- con sede a ---------------------------------- rappresentato, per lo scopo di questo contratto, da ---------------------------- di seguito denominato «l organismo di invio» e ----------------------------------------------- residente a -------------------------------- di seguito denominato il partecipante HANNO CONVENUTO le Condizioni Particolari e gli Allegati di seguito elencati: Allegato I Allegato II Programma di lavoro Condizioni generali che costituiscono parte integrante del presente contratto ( il contratto ) 1

CONDIZIONI PARTICOLARI ARTICOLO 1 OGGETTO 1.1. Il beneficiario, l organismo di invio, e il partecipante s'impegnano a realizzare un periodo di Mobilità Leonardo da Vinci nell ambito del Lifelong Learning Programme che costituisce l'oggetto del contratto, così come previsto dalla Convenzione n LLP-LdV-VETPRO -07-IT-390 firmata tra il beneficiario e l'agenzia nazionale LLP per il progetto denominato SKY. Il contratto, che ciascuna parte dichiara di aver letto e approvato, regola i rapporti fra le parti e i rispettivi diritti e obblighi per quanto riguarda la loro partecipazione alla realizzazione del periodo di Mobilità di cui sopra. Il contesto in cui s'inserisce la realizzazione del periodo di mobilità è specificato dalla Convenzione di cui sopra. Ogni modifica o integrazione al contratto dovrà avvenire in forma scritta. ARTICOLO 2 DURATA Il contratto entra in vigore con l apposizione della firma dell ultima parte contraente. La Mobilità in.avrà inizio il.. e si concluderà il. ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL PARTENARIATO Articolo 3.1 - Obblighi del beneficiario e dell organismo di invio Il beneficiario e l'organismo d'invio s'impegnano: - a raccogliere tutte le informazioni utili a verificare l eleggibilità del partecipante e delle condizioni in cui effettuerà la mobilità, nel quadro del Lifelong Learning Programme; - ad adottare i provvedimenti necessari alla preparazione, all'esecuzione e al corretto svolgimento del periodo di mobilità che costituisce l'oggetto della presente contratto, secondo le disposizioni contenute nella Convenzione siglata tra l'agenzia nazionale e il beneficiario; - a garantire la valorizzazione delle competenze acquisite durante il periodo di mobilità in collaborazione con l organismo ospitante, sulla base dei criteri stabiliti congiuntamente; - a garantire che siano state adottate tutte le misure per assicurare al partecipante una adeguata e sicura sistemazione durante il periodo di mobilità oggetto del presente contratto; - a garantire al partecipante una copertura relativa all'assicurazione/assistenza durante lo svolgimento del periodo di mobilità oggetto del presente contratto; - ad assistere il partecipante nell adempiere alle formalità amministrative richieste per entrare e soggiornare nel paese ospitante. 2

Articolo 3.2 - Obblighi del partecipante Il partecipante finale s'impegna: - a portare a termine la Mobilità come descritto nel Programma di Lavoro di cui all Allegato I; - a prendere parte a tutti i seminari propedeutici e successivi alla partenza organizzati dal beneficiario in collaborazione con l organismo di coordinamento; - ad attenersi a tutte le disposizioni logistico - organizzative stabilite e comunicate dal beneficiario in collaborazione con l organismo di coordinamento; - ad accertarsi, prima della partenza, che il proprio documento di identità sia in corso di validità; - ad informare il proprio organismo di invio, il beneficiario e l organismo di coordinamento il più rapidamente possibile in caso di rinuncia o necessità di rientro anticipato dal periodo di mobilità. ARTICOLO 4 FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA La quota del contributo comunitario per la realizzazione della mobilità del partecipante ammonta a un totale di comprensivo delle spese di viaggio, trasporto locale nel paese ospitante (se necessario), soggiorno, assicurazione, preparazione pedagogica, linguistica e culturale e gestione. Si precisa che qualsiasi voce di spesa non compresa tra quelle sopramenzionate (ad es., spese di trasferimento da e per gli aeroporti di partenza, taxi, spese telefoniche, acquisti personali, pasti consumati al di fuori di quanto organizzato dal beneficiario e/o organismo ospitante, sovrattasse per eccesso di bagaglio o involucro, penali per rinuncia o cambi data, ecc.) rimarrà a totale carico del partecipante. L organismo di invio si impegna a cofinanziare il periodo di mobilità del partecipante per un ammontare pari a 300,00 euro. ARTICOLO 5 MODALITA DI PAGAMENTO Il beneficiario si impegna a gestire direttamente, tramite assistenza tecnica dell organismo di coordinamento, l intero finanziamento (contributo comunitario più cofinanziamento del partenariato) destinato alla realizzazione del periodo di mobilità per conto del partecipante. Ciò implica che il partecipante non percepirà direttamente alcun contributo, e che quindi i rapporti con l agenzia di viaggio, l agenzia di assicurazione e l organismo ospitante saranno direttamente ed esclusivamente gestiti dal beneficiario. ARTICOLO 6 RAPPORTO FINALE Il partecipante dovrà predisporre la propria relazione finale utilizzando l apposito modello e dovrà trasmetterla -in formato elettronico e agli indirizzi che verranno indicati nel corso dei seminari propedeutici alla partenza- al beneficiario entro 10 giorni dalla fine della Mobilità. 3

Il partecipante inoltre invierà al beneficiario i titoli di viaggio in originale (biglietti aerei + carte di imbarco) entro e non oltre 7 giorni dal rientro inviando la suddetta documentazione per raccomandata A/R al seguente indirizzo: Sviluppo Marche SpA - Società Unipersonale Progetto LLP - SKY Via Martiri della Resistenza, 24 60125 - ANCONA In caso di mancata presentazione dei giustificativi nella forma e nei termini prescritti, il beneficiario potrà richiedere all organismo di invio (secondo art. 8 del Protocollo di Intesa tra beneficiario e organismi di invio) il pagamento del valore nominale dei relativi documenti di spesa. ARTICOLO 7 LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE Il contributo è regolato dalle disposizioni del contratto, dalle regole comunitarie applicabili e, in secondo luogo, dalla legislazione nazionale in materia di sovvenzioni. Le parti potranno adire alle vie legali riguardo le decisioni prese dal beneficiario in merito all applicazione delle disposizioni del contratto e sulle modalità di esecuzione dello stesso, presso il tribunale competente di Ancona. FIRME Per il beneficiario (nome/cognome/funzione) Per l organismo di invio [nome/cognome/funzione] [firma] Fatto a.. il [firma] Fatto a.. il Per il partecipante [nome/cognome] [firma] Fatto a.. il 4

Allegato I Programma di lavoro 5

CONDIZIONI GENERALI Allegato II Articolo 1: Responsabilità Ciascuna parte contraente esonera l altra da ogni responsabilità civile per danni subiti da lui o dal proprio personale come risultato dell esecuzione di questo contratto, purché i danni non siano il risultato di una grave ed intenzionale cattiva condotta. L Agenzia nazionale, la Commissione Europea e il suo personale non saranno ritenuti responsabili in caso di reclami relativi a danni causati durante la realizzazione della mobilità. Conseguentemente l Agenzia nazionale o la Commissione europea non prenderanno in considerazione alcuna richiesta di risarcimento danni. Articolo 2: Recesso e risoluzione del contratto In caso di inadempimento contrattuale dell organismo d invio o del partecipante, senza considerare le conseguenze derivanti dall applicazione della legislazione, il beneficiario è legalmente autorizzato a porre fine al contratto senza ulteriori formalità e se una delle suddette parti non pone in essere provvedimenti entro un mese dal ricevimento della notifica che deve essere trasmessa con raccomandata. Se l organismo d invio o il partecipante recede anticipatamente dal contratto o nel caso in cui non rispetti le disposizioni del contratto, esso dovrà rimborsare l eventuale ammontare della propria borsa già spesa in suo favore dal beneficiario. Inoltre, il beneficiario sarà autorizzato a riallocare la borsa di mobilità all interno dei soggetti in lista di attesa. In caso di risoluzione del contratto da parte del partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una situazione imprevedibile ed eccezionale fuori dal suo controllo e non attribuibile ad errore o a sua negligenza, il beneficiario si impegna a coprire le spese sostenute per la realizzazione della mobilità proporzionalmente allo stato di avanzamento della stessa. Articolo 3: Trattamento dei dati I dati personali presenti nel contratto saranno trattati in accordo con il Regolamento (EC) n 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di protezione degli individui con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli organismi comunitari e al libero trasferimento dei dati. I dati saranno divulgati solo per attività inerenti l implementazione e il follow-up del contratto da parte dell organismo di invio, dell Agenzia nazionale e della Commissione europea, senza recare pregiudizio alla possibilità di passare i dati agli organismi responsabili delle ispezioni e degli audit in accordo con la legislazione comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode). Le parti contraenti possono, con richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e procedere alla correzione delle informazioni inesatte o incomplete. Le parti possono presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati sensibili operante ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, in merito al trattamento dei suoi dati da parte dell organismo di invio e/o dell Agenzia nazionale o al garante europeo per la privacy in relazione all uso dei dati da parte della Commissione europea. Articolo 4: Controlli e Audit Le parti contraenti si impegnano a fornire ogni informazione richiesta dalla Commissione europea, dall Agenzia nazionale o da qualsiasi altro organismo da esse autorizzato con lo scopo di verificare il buon andamento della Mobilità in ottemperanza alle disposizioni del contratto. 6