Agenzia nazionale LLP Programma settoriale Leonardo da Vinci CONTRATTO Per la mobilità in Leonardo da Vinci - VETPRO nell ambito del Lifelong Learning Programme Regione Marche Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro con sede ad Ancona Via Tiziano 44 rappresentata, per lo scopo di questo contratto, dal Dott. Mauro Terzoni - Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro di seguito denominato «il beneficiario» e -------------------------------------------------- con sede a ---------------------------------- rappresentato, per lo scopo di questo contratto, da ---------------------------- di seguito denominato «l organismo di invio» e ----------------------------------------------- residente a -------------------------------- di seguito denominato il partecipante HANNO CONVENUTO le Condizioni Particolari e gli Allegati di seguito elencati: Allegato I Allegato II Programma di lavoro Condizioni generali che costituiscono parte integrante del presente contratto ( il contratto ) 1
CONDIZIONI PARTICOLARI ARTICOLO 1 OGGETTO 1.1. Il beneficiario, l organismo di invio, e il partecipante s'impegnano a realizzare un periodo di Mobilità Leonardo da Vinci nell ambito del Lifelong Learning Programme che costituisce l'oggetto del contratto, così come previsto dalla Convenzione n LLP-LdV-VETPRO -07-IT-390 firmata tra il beneficiario e l'agenzia nazionale LLP per il progetto denominato SKY. Il contratto, che ciascuna parte dichiara di aver letto e approvato, regola i rapporti fra le parti e i rispettivi diritti e obblighi per quanto riguarda la loro partecipazione alla realizzazione del periodo di Mobilità di cui sopra. Il contesto in cui s'inserisce la realizzazione del periodo di mobilità è specificato dalla Convenzione di cui sopra. Ogni modifica o integrazione al contratto dovrà avvenire in forma scritta. ARTICOLO 2 DURATA Il contratto entra in vigore con l apposizione della firma dell ultima parte contraente. La Mobilità in.avrà inizio il.. e si concluderà il. ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL PARTENARIATO Articolo 3.1 - Obblighi del beneficiario e dell organismo di invio Il beneficiario e l'organismo d'invio s'impegnano: - a raccogliere tutte le informazioni utili a verificare l eleggibilità del partecipante e delle condizioni in cui effettuerà la mobilità, nel quadro del Lifelong Learning Programme; - ad adottare i provvedimenti necessari alla preparazione, all'esecuzione e al corretto svolgimento del periodo di mobilità che costituisce l'oggetto della presente contratto, secondo le disposizioni contenute nella Convenzione siglata tra l'agenzia nazionale e il beneficiario; - a garantire la valorizzazione delle competenze acquisite durante il periodo di mobilità in collaborazione con l organismo ospitante, sulla base dei criteri stabiliti congiuntamente; - a garantire che siano state adottate tutte le misure per assicurare al partecipante una adeguata e sicura sistemazione durante il periodo di mobilità oggetto del presente contratto; - a garantire al partecipante una copertura relativa all'assicurazione/assistenza durante lo svolgimento del periodo di mobilità oggetto del presente contratto; - ad assistere il partecipante nell adempiere alle formalità amministrative richieste per entrare e soggiornare nel paese ospitante. 2
Articolo 3.2 - Obblighi del partecipante Il partecipante finale s'impegna: - a portare a termine la Mobilità come descritto nel Programma di Lavoro di cui all Allegato I; - a prendere parte a tutti i seminari propedeutici e successivi alla partenza organizzati dal beneficiario in collaborazione con l organismo di coordinamento; - ad attenersi a tutte le disposizioni logistico - organizzative stabilite e comunicate dal beneficiario in collaborazione con l organismo di coordinamento; - ad accertarsi, prima della partenza, che il proprio documento di identità sia in corso di validità; - ad informare il proprio organismo di invio, il beneficiario e l organismo di coordinamento il più rapidamente possibile in caso di rinuncia o necessità di rientro anticipato dal periodo di mobilità. ARTICOLO 4 FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA La quota del contributo comunitario per la realizzazione della mobilità del partecipante ammonta a un totale di comprensivo delle spese di viaggio, trasporto locale nel paese ospitante (se necessario), soggiorno, assicurazione, preparazione pedagogica, linguistica e culturale e gestione. Si precisa che qualsiasi voce di spesa non compresa tra quelle sopramenzionate (ad es., spese di trasferimento da e per gli aeroporti di partenza, taxi, spese telefoniche, acquisti personali, pasti consumati al di fuori di quanto organizzato dal beneficiario e/o organismo ospitante, sovrattasse per eccesso di bagaglio o involucro, penali per rinuncia o cambi data, ecc.) rimarrà a totale carico del partecipante. L organismo di invio si impegna a cofinanziare il periodo di mobilità del partecipante per un ammontare pari a 300,00 euro. ARTICOLO 5 MODALITA DI PAGAMENTO Il beneficiario si impegna a gestire direttamente, tramite assistenza tecnica dell organismo di coordinamento, l intero finanziamento (contributo comunitario più cofinanziamento del partenariato) destinato alla realizzazione del periodo di mobilità per conto del partecipante. Ciò implica che il partecipante non percepirà direttamente alcun contributo, e che quindi i rapporti con l agenzia di viaggio, l agenzia di assicurazione e l organismo ospitante saranno direttamente ed esclusivamente gestiti dal beneficiario. ARTICOLO 6 RAPPORTO FINALE Il partecipante dovrà predisporre la propria relazione finale utilizzando l apposito modello e dovrà trasmetterla -in formato elettronico e agli indirizzi che verranno indicati nel corso dei seminari propedeutici alla partenza- al beneficiario entro 10 giorni dalla fine della Mobilità. 3
Il partecipante inoltre invierà al beneficiario i titoli di viaggio in originale (biglietti aerei + carte di imbarco) entro e non oltre 7 giorni dal rientro inviando la suddetta documentazione per raccomandata A/R al seguente indirizzo: Sviluppo Marche SpA - Società Unipersonale Progetto LLP - SKY Via Martiri della Resistenza, 24 60125 - ANCONA In caso di mancata presentazione dei giustificativi nella forma e nei termini prescritti, il beneficiario potrà richiedere all organismo di invio (secondo art. 8 del Protocollo di Intesa tra beneficiario e organismi di invio) il pagamento del valore nominale dei relativi documenti di spesa. ARTICOLO 7 LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE Il contributo è regolato dalle disposizioni del contratto, dalle regole comunitarie applicabili e, in secondo luogo, dalla legislazione nazionale in materia di sovvenzioni. Le parti potranno adire alle vie legali riguardo le decisioni prese dal beneficiario in merito all applicazione delle disposizioni del contratto e sulle modalità di esecuzione dello stesso, presso il tribunale competente di Ancona. FIRME Per il beneficiario (nome/cognome/funzione) Per l organismo di invio [nome/cognome/funzione] [firma] Fatto a.. il [firma] Fatto a.. il Per il partecipante [nome/cognome] [firma] Fatto a.. il 4
Allegato I Programma di lavoro 5
CONDIZIONI GENERALI Allegato II Articolo 1: Responsabilità Ciascuna parte contraente esonera l altra da ogni responsabilità civile per danni subiti da lui o dal proprio personale come risultato dell esecuzione di questo contratto, purché i danni non siano il risultato di una grave ed intenzionale cattiva condotta. L Agenzia nazionale, la Commissione Europea e il suo personale non saranno ritenuti responsabili in caso di reclami relativi a danni causati durante la realizzazione della mobilità. Conseguentemente l Agenzia nazionale o la Commissione europea non prenderanno in considerazione alcuna richiesta di risarcimento danni. Articolo 2: Recesso e risoluzione del contratto In caso di inadempimento contrattuale dell organismo d invio o del partecipante, senza considerare le conseguenze derivanti dall applicazione della legislazione, il beneficiario è legalmente autorizzato a porre fine al contratto senza ulteriori formalità e se una delle suddette parti non pone in essere provvedimenti entro un mese dal ricevimento della notifica che deve essere trasmessa con raccomandata. Se l organismo d invio o il partecipante recede anticipatamente dal contratto o nel caso in cui non rispetti le disposizioni del contratto, esso dovrà rimborsare l eventuale ammontare della propria borsa già spesa in suo favore dal beneficiario. Inoltre, il beneficiario sarà autorizzato a riallocare la borsa di mobilità all interno dei soggetti in lista di attesa. In caso di risoluzione del contratto da parte del partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una situazione imprevedibile ed eccezionale fuori dal suo controllo e non attribuibile ad errore o a sua negligenza, il beneficiario si impegna a coprire le spese sostenute per la realizzazione della mobilità proporzionalmente allo stato di avanzamento della stessa. Articolo 3: Trattamento dei dati I dati personali presenti nel contratto saranno trattati in accordo con il Regolamento (EC) n 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di protezione degli individui con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli organismi comunitari e al libero trasferimento dei dati. I dati saranno divulgati solo per attività inerenti l implementazione e il follow-up del contratto da parte dell organismo di invio, dell Agenzia nazionale e della Commissione europea, senza recare pregiudizio alla possibilità di passare i dati agli organismi responsabili delle ispezioni e degli audit in accordo con la legislazione comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode). Le parti contraenti possono, con richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e procedere alla correzione delle informazioni inesatte o incomplete. Le parti possono presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati sensibili operante ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, in merito al trattamento dei suoi dati da parte dell organismo di invio e/o dell Agenzia nazionale o al garante europeo per la privacy in relazione all uso dei dati da parte della Commissione europea. Articolo 4: Controlli e Audit Le parti contraenti si impegnano a fornire ogni informazione richiesta dalla Commissione europea, dall Agenzia nazionale o da qualsiasi altro organismo da esse autorizzato con lo scopo di verificare il buon andamento della Mobilità in ottemperanza alle disposizioni del contratto. 6