Deliberazione n. 174 /2013/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza dell 11 luglio 2013, composta da: Dott. Claudio IAFOLLA Dott.ssa Diana CALACIURA Dott.ssa Elena BRANDOLINI Dott. Giampiero PIZZICONI Dott. Tiziano TESSARO Dott. Francesco MAFFEI Dott.ssa Francesca DIMITA Presidente Consigliere Consigliere Referendario Referendario Referendario Referendario relatore VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000; VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge cost.
18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare, l art. 7, comma 8 ; VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/sezaut/2009/inpr del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla Deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010; VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del comune di Farra d Alpago, prot. n. 1449/13 del 13 marzo 2013, acquisita al prot. CdC n. 0001645-14/03/2013-SC_VEN-T97-A; VISTA l ordinanza del Presidente n. 77/2013 di convocazione della Sezione per l odierna seduta; UDITO il relatore FATTO Il Sindaco del comune di Farra d Alpago, con la suindicata richiesta di parere, presentata ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, interroga la Sezione sulla portata applicativa dell art. 1, comma 138, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) chiedendo, in particolare, se: - il divieto di acquisto di immobili sancito per il 2013 e l acquisto condizionato previsto per il 2014 si riferiscano solo ai fabbricati ; - il divieto sancito per il 2013 e le limitazioni previste per il 2014 valgano solo per l acquisto in proprietà o anche per l acquisto di 2
altri diritti reali e per qualunque tipologia contrattuale (compravendita, permuta o altro ; - il suddetto divieto e la successiva limitazione valga anche per la acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità mediante decreto di esproprio, cessione volontaria o acquisto nelle forme previste dal diritto civile ; - quale sia la sorte delle procedure espropriative pervenute alla dichiarazione di pubblica utilità prima della entrata in vigore delle citate disposizioni normative ovvero le procedure che abbiano già messo capo ad un accordo di cessione volontaria non ancora perfezionato. DIRITTO Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, preliminarmente, l ammissibilità, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006. Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi senz altro ammissibile, atteso che proviene dal Sindaco, organo politico e di vertice, rappresentante legale dell ente. Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l attinenza della questione alla materia della contabilità pubblica, così come delineata nella Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR 3
del 17 novembre 2010 ed, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006. Devono essere, inoltre, valutate la generalità e l astrattezza della questione. Quanto al primo aspetto, la Corte ha affermato che la nozione di contabilità pubblica, pur assumendo, tendenzialmente, un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli (deliberazione 5/AUT/2006), non può non involgere pena l incompletezza della funzione consultiva delle Sezioni regionali quelle questioni che risultino connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica ( ) contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio (deliberazione n. 54/CONTR/2010). In questa accezione, più ampia, di contabilità pubblica vanno certamente ricondotte le questioni attinenti l interpretazione ed applicazione di norme che impongono il divieto di effettuare spese 4
in capo alle pubbliche amministrazioni, per ragioni di contenimento e riduzione della spesa pubblica complessiva. I quesiti posti dal Comune di Farra d Alpago, che, nella loro formulazione, presentano un grado di generalità ed astrattezza sufficiente, pertanto, possono ritenersi ammissibili. In merito alla portata applicativa delle richiamate disposizioni, preliminarmente, deve rilevarsi che questa Sezione, con diverse e recenti pronunce (deliberazioni nn. 148/2013/PAR, 149/2013/PAR, 150/2013/PAR, 155/2013/PAR e 156/2013/PAR), in difformità all interpretazione adottata dalle altre Sezioni regionali della Corte, aveva già ritenuto di restringere l ambito del divieto di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell art. 12, del D.L. 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotti dall art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai soli acquisti a titolo derivativo iure privatorum. In particolare, la Sezione aveva escluso che la locuzione acquisti a titolo oneroso contenuta nella legge potesse riferirsi a fattispecie diverse dagli acquisti suddetti ed estendersi, quindi, alle espropriazioni per pubblica utilità, in ragione della diversa natura dell acquisto (a titolo originario), dell assenza di un corrispettivo in senso tecnico (prezzo) - al quale i commi 1 ter e 1 quater fanno esplicito ed in equivoco richiamo - ed, infine, per l inconfigurabilità, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, di una limitazione implicita e radicale del potere di esproprio, e, con esso, della potestà pianificatoria degli enti 5
locali, da parte di disposizioni che abbiamo, quale fine esclusivo, quello di conseguire risparmi di spesa. Tale conclusione ha trovato conferma nella norma di interpretazione autentica dell art. 12, comma 1 quater, del D.L. n. 98/2011, ovvero nell art. 10 bis del D.L. n. 35/2013, introdotto solo lo scorso mese di giugno dalla Legge n. 64/2013, di conversione del menzionato decreto. Essa, in particolare, ha chiarito che il divieto non si applica alle procedure relative all acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo, alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali. L intervento chiarificatore del legislatore consente di superare gli interrogativi formulati dall Ente circa le sorti delle procedure espropriative e di cessione volontaria già iniziate, che potranno essere portate a termine, e circa le operazioni di permuta. Queste ultime, ove effettuate per importo equivalente, infatti, risultano escluse dal divieto, come, del resto, già affermato da questa Sezione (deliberazioni nn. 149/2013/PAR e 155/2013/PAR). 6
Quanto, infine, alla natura dei diritti trasferiti ed alla tipologia di contratti ai quali si riferisce il divieto, deve rilevarsi che il comma 1 quater vieta l acquisto di immobili, ossia l acquisto di una determinata categoria di beni e non anche di diritti (diritti reali di godimento, quali servitù, usufrutto ed enfiteusi, che pure possono essere oggetto di vendita), derivante dalla stipulazione di atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di detti beni. P.Q.M. La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini suindicati. Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco di Farra d Alpago. Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio dell 11 luglio 2013. Il Magistrato Relatore F.to Dott.ssa Francesca Dimita Il Presidente F.to Dott. Claudio Iafolla Depositato in Segreteria il 12/07/2013 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA (F.to dott.ssa Raffaella Brandolese) 7
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