REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI
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1 Deliberazione 717/2012/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO nell adunanza del 2 ottobre 2012 composta da Dott.ssa Enrica DEL VICARIO Dott. Giampiero PIZZICONI Dott. Tiziano TESSARO Dott. Francesco MAFFEI Dott.ssa Francesca DIMITA Presidente Referendario Referendario Referendario relatore Referendario VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008; VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare, l art. 7, comma 8 ;
2 VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/sezaut/2009/inpr del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 17 novembre 2010; VISTA la richiesta di parere del Sindaco di Chioggia (VE) del 5 luglio 2012, acquisita al prot. CdC n del 12 luglio 2012; VISTA l ordinanza n. 62 del 2012 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta; UDITO il magistrato relatore, Dott. Francesco Maffei; FATTO Il Sindaco del Comune di Chioggia (VE), con popolazione superiore ai abitanti, con la nota indicata in epigrafe ha posto alla Sezione un quesito in merito alla corretta applicazione dell art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n, 122. Tale disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle pubbliche 2
3 amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del D. lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Nella richiesta il Sindaco fa presente che nell esercizio finanziario 2011 ha provveduto a costituire il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa dei dirigenti, in conformità alla suddetta normativa, operando la riduzione del fondo medesimo, tenuto conto delle cessazioni dal servizio intervenute nell esercizio. Il Sindaco precisa, inoltre, che la riduzione del fondo è stata comunque effettuata al netto delle somme destinate alla remunerazione degli incarichi di reggenza dei settori temporaneamente privi del dirigente titolare. A questo proposito, il rappresentante dell ente specifica anche che al dirigente cui è attribuito l incarico ad interim viene riconosciuto esclusivamente un incremento della retribuzione di risultato parametrato a quello previsto per la posizione scoperta, ciò alla luce di quanto indicato nella circolare del Ministero delle Finanza n 12 del 15 aprile 2011 e dai consolidati orientamenti dell ARAN al riguardo. Premesso che nell esercizio 2012, l organico dirigenziale si è ulteriormente ridotto, a causa di cessazioni intervenute tra i dirigenti a tempo determinato e che non è possibile una loro sostituzione a causa dei limiti assunzionali e di spesa complessiva previsti dalla normativa vigente, il Sindaco chiede se la procedura 3
4 sopra esposta, già seguita per l esercizio 2011, possa essere reiterata anche per l esercizio 2012 e, più precisamente se il riconoscimento di una maggiorazione della retribuzione di risultato al dirigente incaricato ad interim di un settore privo di dirigente confligga, o meno, con quanto previsto dal citato art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010. DIRITTO La richiesta del Comune di Chioggia è stata avanzata ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 203,n In via preliminare, va affermata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, soggettivi ed oggettivi, per la formulazione dei pareri, secondo i criteri fissati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e con deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo Alla luce dei sopra richiamati criteri, la richiesta di parere in esame deve ritenersi soggettivamente ammissibile, con riguardo sia all ente interessato a ricever il parere, cioè il Comune, sia all organo che formalmente lo ha richiesto, il Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell Ente. In ordine poi alla sussistenza dei requisiti oggettivi, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, 4
5 unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Con riferimento al caso in questione, la Sezione ritiene che la materia rientri nel concetto unitario di contabilità pubblica delineato dalla delibera n. 54/2010 della Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, riferito al sistema di principi e norme che regolano l attività finanziaria e patrimoniale della Stato e degli Enti pubblici ed inteso in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Il quesito, infatti, concerne l applicazione e l interpretazione di una disposizione (art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010) il cui obiettivo è la riduzione della spesa per il personale anche degli enti locali e che, pertanto, ha una effetto diretto sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici. In ordine agli ulteriori requisiti oggettivi sopra esposti, richiesti dai citati documenti di indirizzo ai fini dell esercizio dell azione consultiva, la Sezione ritiene che la richiesta di parere implichi una valutazione di comportamenti amministrativi, connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, come nel caso del Comune di Chioggia, che fa espresso riferimento alla possibilità di reiterare per il 2012 una procedura già seguita nell esercizio finanziario del
6 A questo proposito, si ricorda che l attività consultiva di cui all art.7, comma 8 della Legge 131/2003, intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte, non può riferirsi a scelte o a comportamenti amministrativi specifici, riconducibili all ambito di esercizio della discrezionalità amministrativa del singolo ente. Nei documenti d indirizzo sopra richiamati, viene infatti precisato che possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole questioni volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, dovendo quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici. Per questo motivo, il Collegio ritiene che non possa effettuare una valutazione sulla correttezza della determinazione dell importo della retribuzione di risultato per il dirigente che riceve un incarico ad interim, per non incorrere nel coinvolgimento diretto di questa Sezione nell amministrazione attiva di competenza dell Ente interessato, non rientrante nei canoni dalla funzione consultiva demandata alla Corte dei conti e per evitare di incorrere in un controllo di legittimità successivo, non consentito dalla legge. Tuttavia, in un ottica meramente collaborativa questa Sezione ritiene di dover richiamare i principi normativi che vengono in considerazione nel caso in esame, ai quali gli organi dell ente possono riferirsi al fine di assumere specifiche decisioni nell esercizio della discrezionalità amministrativa di loro 6
7 pertinenza, evitando così un eventuale coinvolgimento diretto della Sezione nella sfera dell amministrazione attiva. Il citato art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, nell ambito della manovra generale di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, stabilisce un limite sull ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ancorandolo al corrispondente importo dell anno 2010 e prevedendo anche un automatica riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Si tratta di un limite di carattere generale, diverso da quello stabilito dal comma 1 del medesimo articolo, relativo, invece, al trattamento economico individuale dei singoli dipendenti, comprensivo del trattamento fondamentale e di quelle componenti del trattamento accessorio che però rivestono carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, indennità pensionabile, indennità operative, ecc.), in quanto determinate in misura fissa dai contratti collettivi nazionali di lavoro (circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011). Sull interpretazione delle misure di contenimento delle risorse destinate trattamento accessorio di cui al comma 2 bis, ed in particolare, sulla tematica della riduzione del fondo in relazione alla avvenuta cessazione del personale, questa Sezione si è più volte pronunciata con numerose delibere (delibere n. 154/2010/PAR; n. 14/2010/PAR, n. 172/2010/PAR; n. 7
8 270/2011/PAR; n. 285/2011/PAR; n.13/2012/par; n. 437/2012/PAR; n. 513/2012, n. 583/2012/PAR), nelle quali è stata ribadita l esistenza, in generale, di vincoli più stringenti in materia di spese del personale, con riferimento sia alle risorse variabili sia a quelle fisse. In ordine alla tematica in argomento, questa Sezione ha già osservato che la riduzione della spesa di personale rappresenti uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al Patto di stabilità sia quelli esclusi,in guisa che l obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un vero e proprio obiettivo vincolato (delibera n. 154/2010/PAR). Il Collegio ritiene, pertanto, che le disposizioni di cui alla norma in questione vadano lette alla luce di questa linea interpretativa. Del resto, anche da una lettura testuale della norma risulta l intenzione del legislatore è quella di stabilire un tetto al trattamento accessorio complessivo di ciascun ente, che non deve essere superiore all importo corrispondente del La norma, infatti, si preoccupa di contingentare e ridurre l ammontare destinato annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, senza fare espresso riferimento al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa. 8
9 La Sezione ricorda inoltre che, al fine del rispetto del vincolo di cui all art. 9, comma 2 bis, vanno considerate trattamento accessorio sia la retribuzione di posizione, sia quella di risultato (art. 10 del CCLN del 31 marzo 1999), indipendentemente dalla fonte del finanziamento (fondo o bilancio dell ente). Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il blocco in argomento si estende sia alle risorse stabili sia a quelle variabili che le amministrazioni locali, ai sensi dell art. 40 del D lgs 165/2001, possono destinare ad integrare la parte stabile del trattamento economico accessorio. Tuttavia, va tenuto presente che, anche in questo caso, le maggiori somme potranno essere disponibili solo dopo che sono state osservate tutte le altre disposizioni previste dal legislatore in materia di contenimento della spesa pubblica cui è sottoposto il singolo ente. Ci si riferisce al rispetto del patto di stabilità, al rispetto delle norme di contenimento delle spesa per il personale ed anche al rispetto di analoghi strumenti di controllo della spesa (come ad esempio, l obbligo di mantenere il rapporto tra spese di personale e spese correnti al di sotto del 50% di cui all art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008). Solo dopo che è stato verificato il rispetto di tutte queste condizioni, è possibile procedere ad un incremento della parte variabile del fondo con quelle integrazioni discrezionali eccezionali, individuate nella deliberazione delle Sezioni Riunite n. 9
10 51/CONTR/2011 e nelle recenti deliberazioni di questa Sezione nn. 285/2011/PAR, 325/2012/PAR e 437/2012/PAR. La Sezione quindi richiama l orientamento dell ARAN che non riconosce allo stesso dirigente più retribuzioni di posizione, ma ammette la remunerazione per l incarico ad interim solo sotto forma di retribuzione di risultato. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza della Corte dei conti che ha considerato fonte di danno erariale la previsione, nei contratti decentrati della dirigenza, di una ulteriore indennità di posizione in caso di retribuzioni di posizioni relative a posti di qualifica dirigenziale vacante (cfr. Sezione Giurisdizionale Campania sentenza n. 1307/2011). Il Collegio richiama poi quanto previsto dalla circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato dove, con riferimento alla dirigenza, viene indicato che la riduzione da operare sul fondo, in proporzione alla riduzione del personale in servizio, così come disposto dall art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, vada effettuata al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare. Alla luce di tutto quanto sopra osservato, la Sezione ritiene che la questione relativa alla determinazione del compenso dirigenziale per l incarico ad interim vada letta nell ambito della finalità delle disposizioni di cui all art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010 atte a perseguire un sempre più stretto contenimento 10
11 della spesa del personale pubblico per concorrere al rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed al conseguimento degli obiettivi di programmazione economica. Si tratta, infatti, di una disposizione limitativa di carattere strutturale che impone un tetto complessivo invalicabile al trattamento accessorio erogabile dall ente corrispondente agli importi impegnati nell esercizio Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che tale disposizione è di stretta interpretazione nel senso che non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni, in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell ente pubblico (cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo n. 51/CONTR/2011 e questa Sezione nn. 285/2011/PAR, 513/2012/PAR ed 583/2012/PAR), a parte i casi eccezionali nei quali le risorse destinate al trattamento accessorio possano considerarsi per così dire sterilizzate, cioè che possono affluire al Fondo senza violare i vincoli di cui all articolo 9, comma 2 bis. ( vedi sempre la citata deliberazione delle Sezioni Riunite n. 51/CONTR/2011 e le deliberazioni di questa Sezione nn. 280, 325 e 437/2012/PAR). PQM La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini sopra indicati. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura 11
12 del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Chioggia. Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre Il Relatore f.to Dott. Francesco Maffei Il Presidente f.to Dott.ssa Enrica Del Vicario Depositato in Segreteria il 05/10/2012 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 12
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