Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 17 05.03.2015 Anagrafe tributaria senza segreti per il creditore Il Tribunale può autorizzare la richiesta d informazioni all Anagrafe tributaria, all Inps e al PRA allo scopo di ricercare i beni da pignorare Categoria: Contezioso Sottocategoria: Varie Nell ambito del processo esecutivo, il creditore procedente può essere autorizzato dal giudice ad acquisire, attraverso apposita richiesta all anagrafe tributaria (compreso l'archivio dei rapporti finanziari), al pubblico registro automobilistico e agli enti previdenziali, informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committente. Non è infatti necessario attendere l emanazione dei decreti attuativi di cui all articolo 155 quater disp. att. C.p.c. che andranno invece a regolare la ricerca telematica diretta dei beni pignorabili da parte degli ufficiali giudiziari. È quanto ha sostenuto il Tribunale di Mantova (decreto 3 febbraio 2015), accogliendo l istanza ex art. 492 bis C.p.c. presentata da una società di capitali. Premessa Nell ambito del processo esecutivo, il creditore procedente può essere autorizzato dal giudice ad acquisire, attraverso apposita richiesta all anagrafe tributaria (compreso l'archivio dei rapporti finanziari), al pubblico registro automobilistico e agli enti previdenziali, informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committente. 1
Non è infatti necessario attendere l emanazione dei decreti attuativi di cui all articolo 155 quater disp. att. C.p.c. che andranno invece a regolare la ricerca telematica diretta dei beni pignorabili da parte degli ufficiali giudiziari. Il dato normativo Ai sensi dell articolo 492-bis del Codice di procedura civile (inserito dall art. 19, comma 1, lett. d), del D.L. n. 132/14, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/14), su istanza del creditore procedente, il presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata: autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante COLLEGAMENTO TELEMATICO DIRETTO ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale (che è poi notificato d ufficio alle parti interessate) nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. Ricerca telematica di beni da pignorare Procedimento in vigore dall 11 dicembre 2014 Creditore procedente chiede autorizzazione al Tribunale Se la richiesta è accolta, su disposizione del presidente del Tribunale o di un giudice delegato l ufficiale giudiziario procede all accesso diretto alle banche dati pubbliche Contenuto dell istanza del creditore procedente indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore; indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini della dichiarazione del terzo ex articolo 547 C.p.c. 2
Il caso Nel caso trattato dal Tribunale di Mantova, una Srl, in base all articolo 492-bis del Codice di procedura civile, ha chiesto al giudice l'autorizzazione a ricercare con modalità telematiche i beni pignorabili di una società debitrice. Il nodo da sciogliere Dato che il Legislatore ha affidato la regolazione delle modalità d accesso alle banche dati delle Pubbliche Amministrazione a un Decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell Interno e con il MEF e sentito il Garante della privacy, per il Tribunale si è trattato di capire: se la mancanza, a tutt oggi, di detto decreto attuativo precluda al creditore la possibilità di avere direttamente (ossia senza il tramite degli ufficiali giudiziari) le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione. Il Decreto attuativo di cui all articolo 155 quater disp. att. c.p.c. ( Modalità di accesso alle banche dati ) dovrà individuare i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell articolo 492 bis del Codice, nonchè le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei creditori. Di certo la mancanza delle misure attuative impedisce agli ufficiali giudiziari di procedere alla ricerca telematica dei beni pignorabili del debitore; resta invece da capire se lo può fare direttamente il creditore, dietro autorizzazione del presidente del Tribunale. La norma infatti spiega che quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all articolo 492-bis del Codice e a quelle individuate con il decreto di cui all articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell articolo 492-bis, primo comma, del Codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute. La decisione Secondo il Tribunale di Mantova, il decreto attuativo in questione non può che riferirsi all accesso degli Ufficiali Giudiziari ; viceversa, nessun decreto attuativo deve essere emanato per l ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall art. dall art. 492 bis C.p.c., atteso che in tal caso l autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai 3
gestori delle stesse informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi. L articolo 492-bis attribuisce all'ufficiale giudiziario, previa autorizzazione del presidente del Tribunale, il potere di accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche. Tuttavia, se le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, non sono funzionanti, il creditore procedente, sempre previa autorizzazione, può ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute (art. 155 quater e quinquies disp. att. Cod. civ.). Ne consegue che alla luce dell inidoneità dichiarata attuale delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, il creditore procedente, sussistendone i presupposti, può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute. Nel caso di specie, il Dirigente dell UNEP ha chiarito per iscritto che all attualità solo in funzionari UNEP e non gli ufficiali giudiziari sono provvisti di collegamento alla rete internet e comunque allo stato non è operativo neppure il software fornito dal Ministero della Giustizia poiché le postazioni informatiche non sono in rete con quelle utilizzate per la tenuta dei registri cronologici e la contabilità. Il Tribunale di Mantova ha dunque ritenuto di potere autorizzare la Srl (in quanto creditore procedente) a chiedere direttamente ai gestori delle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei conti correnti bancari e altri rapporti finanziari, del pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti della società debitrice da sottoporre a esecuzione; i dati così ottenuti, rileva il Giudice, dovranno essere gestiti dal procuratore che li riceve nel rispetto della cautele a tutela della riservatezza già prevista per tutti i dati sensibili delle parti in suo possesso. Tribunale Mantova, Decreto 3 febbraio 2015 In ipotesi di inidoneità dichiarata attuale delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, il creditore procedente, La massima sussistendone i presupposti, può essere autorizzato a ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, senza necessità di attendere i decreti attuativi cui si 4
riferisce l art. 155 quater disp. att. c.p.c., atteso che l autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi. Il diritto di consultare le banche dati pubbliche, per trovare beni o crediti pignorabili, è previsto dal D.L. n. 132/14, che però rimanda a un decreto attuativo per l'operatività del sistema. Anche in assenza del decreto ministeriale, il creditore può farsi autorizzare dal presidente del tribunale a rivolgersi ai gestori delle banche dati e ottenere le informazioni utili. Si dovrà invece aspettare il decreto per avere i dati attraverso gli ufficiali giudiziari. GIURISPRUDENZA CONFORME Anche il Tribunale di Pavia, con provvedimento del 2 marzo 2015, ha aperto alla possibilità per il creditore - anche in assenza del decreto attuativo ministeriale - di ottenere direttamente dall anagrafe tributaria, dall archivio rapporti finanziari, dal pubblico registro automobilistico e dalle banche dati degli enti previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti del debitore. Così come accaduto nel caso trattato dal Giudice di Mantova, il responsabile degli ufficiali giudiziari di Pavia ha fatto presente di non essere in grado, sul piano tecnologico, di avere le informazioni richieste. È doveroso a questo punto segnalare un precedente giurisprudenziale in cui è stato negato l accesso diretto del creditore ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche. Tribunale Novara, decreto 21 gennaio 2015 In assenza del decreto attuativo di cui all art. 155 quater disp. att. C.p. c., il creditore non può avere dal presidente del Tribunale l autorizzazione a rivolgersi ai gestori delle banche dati per ottenere informazioni utili. A norma dell art. 155 quinquies disp. att. C.p.c., il creditore procedente può chiedere direttamente ai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale soltanto in via eccezionale, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte 5
dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'art. 492-bis C.p.c. e a quelle individuate con il decreto di cui all'art. 155 quater, primo comma, disp. att. C.p.c. non sono funzionanti. Nel Decreto del Tribunale di Novara si legge: a norma dell art. 155 quater disp. att. c.p.c. con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati casi, limiti e modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'art. 492 bis c.p.c., nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Pertanto, nella fattispecie, constatato che i decreti ministeriali di attuazione indicati in tale norma non sono stati ancora emanati, e rilevato inoltre che, a norma dell art. 155 quinquies disp.att. c.p.c., il creditore procedente può chiedere direttamente ai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale soltanto in via eccezionale, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c. e a quelle individuate con il decreto di cui all'art. 155 quater, primo comma, disp. att. cp.c. non sono funzionanti. In forza di quanto precede, il presidente del tribunale, ritiene allora che, alla luce del quadro normativo così delineato, l istanza volta ad ottenere l autorizzazione all accesso diretto da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati indicate nel secondo comma dell'art. 492 bis c.p.c. può essere svolta soltanto nei procedimenti esecutivi iniziati dopo l 11 dicembre 2014 circostanza che non ricorreva nel caso di specie, in cui il pignoramento, che ex art. 491 c.p.c. segna l inizio della procedura esecutiva, risulta notificato il 18 novembre 2013 ed in ogni caso, soltanto quando saranno emanati i sopra citati decreti ministeriali attuativi dell art. 492 bis c.p.c., specificando altresì che l accesso diretto del creditore procedente alle banche-dati pubbliche potrà essere autorizzato dal giudice soltanto in via eccezionale, come prevede espressamente la stessa norma innanzi citata, quando sia dal medesimo creditore procedente specificamente richiesto che avvenga in tale forma circostanza che pure non si è verificata nella fattispecie e se per motivi strettamente tecnologici non è possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario. Conclusioni Insomma, fino a che non sarà emanato il Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle Finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, resteremo in balia dei singoli giudici che, come si è visto, non interpretano in maniera 6
univoca le disposizioni entrate in vigore lo scorso 11 dicembre e che hanno riformato la giustizia civile, per la parte concernete il processo esecutivo. Nel frattempo, l eventuale presentazione dell istanza ex art. 492 bis C.p.c. può essere motivata facendo leva sull interpretazione più favorevole al creditore procedente. - Riproduzione riservata - 7