DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DLg N. 139 del 12-07-2012 OGGETTO Trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà all'interno del Piano per l'edilizia Economica Popolare. Approvazione schema di atto L anno duemiladodici, addì dodici del mese di luglio alle ore 13:00 e segg., nel Comune di Guspini, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: PINNA ROSSELLA SINDACO P LISCI ALBERTO VICE SINDACO P ATZORI DARIO ASSESSORE P DESSI ROSSELLA ASSESSORE P GARAU SANDRO RENATO ASSESSORE P OLLA ENRICA ASSESSORE P SERPI ALDO BRUNO ASSESSORE P risultano presenti n. 7 e assenti n. 0. Presiede la seduta il SINDACO, PINNA ROSSELLA. Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, SESTA CARLA. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n 23 de l 18.04.2012 si approvava il Regolamento per la cessione in diritto di proprietà delle aree comprese nel Piano per l Edilizia Economica Popolare; che nella delibera del C.C. suddetta si dava atto che la cessione delle aree sarebbe avvenuta secondo prezzi e modalità stabiliti a cura dell Ufficio Tecnico comunale e approvati con deliberazione della Giunta Comunale e che contestualmente si sarebbero dovuti approvare anche gli schemi di convenzione sostitutive di quelle attuali; che con deliberazione della Giunta Comunale n 111 del 14.06.2012 si approvavano le procedure e i criteri per la determinazione dei corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà; Considerato che in virtù di quanto sopra, occorre ora procedere con l approvazione dello schema di atto con il quale si prevedono diverse ipotesi: La sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni e precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, con la convenzione di cui all'art. 8 commi primo, quarto e quinto della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 alle condizioni di legge; La trasformazione del diritto di superficie in proprietà mediante stipula di una nuova convenzione della durata di 30 anni meno il tempo trascorso tra la stipula della vecchia convenzione e la nuova, dietro pagamento del corrispettivo dovuto; La rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione e di locazione con l'osservanza delle condizioni e il pagamento del corrispettivo dovuto sempre che sia
stato stipulata (anche contestualmente) la convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà; Preso atto che il presente atto è disposto in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n 23 del 18.04.2012; Vista la legge 12 luglio 2011, n. 106; Visto il D.Lgs 8 giugno 2001, n. 327; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008); Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179; Vista la legge 18 aprile 1962, n. 167; Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865; Visto l art. 48 del TUEL n. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale; Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del 1 comma dell art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000; Ritenuto di dover provvedere in merito; Con voti favorevoli espressi DELIBERA Di approvare lo schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e/o l eliminazione dei vincoli allegato alla presente e costituente parte integrante e sostanziale con la quale si prevede: Di rendere La sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni e precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, con la convenzione di cui all'art. 8 commi primo, quarto e quinto della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 alle condizioni di legge; La trasformazione del diritto di superficie in proprietà mediante stipula di una nuova convenzione della durata di 30 anni meno il tempo trascorso tra la stipula della vecchia convenzione e la nuova, dietro pagamento del corrispettivo dovuto; La rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione e di locazione con l'osservanza delle condizioni e il pagamento del corrispettivo dovuto sempre che sia stato stipulata (anche contestualmente) la convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà; la presente deliberazione immediatamente esecutiva COMUNE DI GUSPINI - DELIBERA DI GIUNTA n.139 del 12-07-2012 Pag. 2
Repertorio n..-------------------. Raccolta n. CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO (trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà) REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladodici, il giorno del mese di luglio, in Guspini, nel mio studio sito in viale della Libertà n. 76. luglio 2012 Innanzi a me dottor Sergio Floris, notaio in Guspini, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano; sono presenti i signori: 1), nato a ( ) il, domiciliato per la carica presso il Comune di cui appresso; il quale dichiara di intervenire a quest'atto non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile della "Direzione Urbanistica Opere Pubbliche" a cui fanno capo i settori: "Settore Opere Pubbliche, Settore Urbanistica, Edilizia Privata", del = COMUNE DI GUSPINI (Provincia di Cagliari) con sede in Guspini, via Don Minzoni n. 10, che più avanti per brevità potrà essere denominato "Comune"; codice fiscale 00493110928; tale nominato con Provvedimento a firma del Sindaco dello stesso
Comune in data 24 gennaio 2012, Decreto n. 4/P, che in copia autentica, trovasi allegata sotto la lettera "A", all'atto a mio rogito in data 29 marzo 2012, repertorio n. 67.224, raccolta n. 25.317, registrato a Sanluri il con i poteri di cui al vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi; e quindi in rappresentanza dello stesso Comune in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18 aprile 2012, della Giunta Municipale n. del e successiva determinazione n. che in copia autentica, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C"; 2) residente a codice fiscale 3) residente a codice fiscale i quali dichiarano di essere coniugati in regime di comunione legale dei beni.
I detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri del primo, io notaio sono certo, mi richiedono di voler ricevere il presente atto al quale, premettono: = che con atto a mio rogito in data repertorio n. registrato a Sanluri il n. trascritto a Cagliari il il Comune di Guspini concesse a che accettarono il diritto di superficie per il periodo di 99 anni decorrenti dalla stessa data del (eventualmente rinnovabile per 60 anni / per altri 99 anni) a su un'area edificabile di complessivi mq. sita in Guspini, in località "Santu Perdu" interessata dal Piano di Zona per l'edilizia Economica e Popolare, formato ai sensi della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, con conseguente diritto di costruire e mantenere sull'area sopra citata un fabbricato ad uso civile abitazione; = che detta area appartenente al Comparto contrassegnata con il numero
era allora distinta nel Catasto Terreni al foglio particella ed è ora distinta nello stesso Catasto al foglio con particella di mq., ente urbano; = che, come convenuto nell'atto di provenienza sopra citato, il corrispettivo della concessione non venne interamente pagato in sede di stipula, ma fu rateizzato in più soluzioni; = che oggi, comunque, l'intero corrispettivo della concessione risulta pagato a saldo; = che la concessione anzidetta era regolata dal relativo Regolamento Comunale; = che il Regolamento Comunale di assegnazione delle aree di Guspini (più avanti semplicemente "Regolamento") attualmente è quello approvato con la deliberazione consiliare n. 85 del 3 novembre 1976, divenuta esecutiva ai sensi di legge, integrato e modificato con altre deliberazioni del Consiglio Comunale tutte esecutive ai sensi di Legge, con l'ultima delle quali portante il n. 75 del 13 novembre 2002, venne approvato il Nuovo Regolamento Integrato per la concessione di aree e dei volumi di proprietà comunale: P.I.P.
- P.E.E.P. - Lottizzazioni Convenzionate; = che la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, ed in particolare dall'art. 31, commi 45 e seguenti, dispone che i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18 aprile 1962 n. 167, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, comma 4 della Legge 865/71, e che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione dei singoli interessati, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi della citata Legge 448/98; = che successivamente è intervenuto l'art. 5, comma 3/bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 inserito con la Legge di Conversione n. 106/2011, il quale ha aggiunto i commi 49/bis e 49/ter all'art. 31 della citata Legge 448/1998 il primo dei quali prevede la possibilità di rinnovare i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e locazione delle unità abitative, a mezzo di apposita convenzione e anche in questo caso, dietro pagamento di un corrispettivo; = che il Comune di Guspini, avvalendosi di questa facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18 aprile 2012, anch'essa esecutiva ai sensi di legge, ha approvato un'ultima integrazione al Regolamento Comunale del Piano per l'edilizia
Economica e Popolare, il testo della quale trovasi allegato alla deliberazione stessa ed esso verrà in appresso denominato semplicemente "Regolamento Integrativo"; = che in esso si prevedono le seguenti possibilità: I = Sostituzione delle Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni e precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, con la convenzione di cui all'art. 8 commi primo, quarto e quinto della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 alle condizioni di legge; II = La trasformazione del diritto di superficie in proprietà contemplato dall'art. 3 mediante stipula di una nuova convenzione della durata di 30 anni meno il tempo trascorso tra la stipula della vecchia convenzione e la nuova, dietro pagamento del corrispettivo stabilito dall'art. 4, e sempre che siano rispettati i requisiti e le condizioni del successivo articolo 5; III = La rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione e di locazione con l'osservanza delle condizioni e il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 6, sempre che sia stato stipulato (anche contestualmente) la convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà; = che è stata verificata la sussistenza di tutte le condizioni
previste dal Regolamento Integrativo e pertanto il Comune di Guspini ha accolto tale richiesta con Determinazione del Direttore di Area in data n. già qui allegata sotto la lettera "C", nella quale è anche indicato il corrispettivo da versare al Comune; = che con quest'atto si intende stipulare la prescritta convenzione; = che sull'area in oggetto è stata ultimata la costruzione di un fabbricato per civile abitazione che è ora distinto nel Catasto Fabbricati alla sezione foglio con la particella. Tutto ciò premesso, e la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue: - ARTICOLO 1 - Il Comune di Guspini, come sopra rappresentato, cede ai coniugi che sotto il regime della comunione legale dei beni, accettano ed acquistano, che accetta ed acquista,
la proprietà dell'area, sulla quale già vanta/vantano il diritto di superficie per averlo acquistato come detto in premessa, sita in Guspini in località "Santu Perdu", già distinto nel Catasto Terreni al foglio con la particella ora distinto nello stesso Catasto al foglio co la particella quale ente urbano per essere stato nel frattempo costruito e accatastato il previsto fabbricato per civile abitazione ora distinto nel Catasto Fabbricati alla Sezione foglio con la particella L'area in questione corrisponde al lotto n. del Comparto confinante con Le parti danno atto che in forza della presente cessione consolida/no la piena proprietà dell'area suddetta, sulla quale già vantava/vantavano il diritto di superficie, e che pertanto, essendo stata, tale area, trasferita al Catasto Fabbricati come sopra detto, la trascrizione e voltura di quest'atto andrà
effettuata con riferimento all'unità immobiliare censita nel Catasto Fabbricati la quale dovrà essere intestata alla parte cessionaria per la proprietà piena e perfetta (non più superficiaria) con conseguente cancellazione della intestazione catastale dicente "Comune di Guspini proprietà per l'area". In forza di quanto sopra il diritto di superficie già spettante a e "trasformato" in proprietà e pertanto esso/i, come precisato all'articolo 3 del Regolamento Integrato: - diviene proprietario esclusivo dell'area su cui è edificato l'immobile; - non deve pagare nessuna somma allo scadere dei 99 anni per il rinnovo della convenzione; - la vecchia convenzione vigente per 99 anni viene sostituita con un'altra di durata pari a 30 anni, meno il tempo trascorso tra la data di stipula della vecchia convenzione e quella nuova. senza rimozione - ARTICOLO 2 - Il corrispettivo della presente cessione è stato convenuto calcolato in conformità all'articolo 4 del Regolamento Integrativo è pari ad Euro con rimozione
- ARTICOLO 2 - Essendo stato effettuato (come si dirà in avanti) il pagamento del corrispettivo aggiuntivo previsto dall'art. 6 del Regolamento Integrativo, nonché l'ulteriore versamento commisurato al contributo per il costo di costruzione previsto dallo stesso articolo 6, ed essendo state verificate la sussistenza di tutte le altre condizioni ivi previste, per effetto del presente atto sono rimossi i vincoli convenzionali relativi all'alienazione e locazione dell'alloggio costruito, conseguentemente esso potrà essere venduto o affittato a chiunque e non sarà più necessario accertare che l'acquirente o il conduttore abbiano specifici requisiti. In caso di vendita non sussiste la prelazione a favore del Comune. - ARTICOLO 3 - Il corrispettivo complessivamente dovuto da è pari ad Euro, di cui: a) Euro per la "trasformazione" del diritto di superficie in proprietà di cui all'art. 3 del Regolamento Integrativo; b) Euro quale corrispettivo aggiuntivo come stabilito dall'art. 6 del
Regolamento Integrativo; c) Euro quale ulteriore versamento commisurato al contributo per il costo di costruzione, come stabilito dallo stesso articolo 6. Il pagamento di esso è così regolato: = gli importi di cui alle precedenti lettere "a", (eventualmente) "b" e "c", pari complessivamente alla somma di Euro sono stati pagati prima d'ora, come il rappresentante del Comune di Guspini dichiara, rilasciandone quietanza, a mezzo di oppure = l'importo di cui alla precedente lettera "a", è stato pagato nella misura del 40% pari ad Euro a mezzo di ; di tale somma il Comune di Guspini, come sopra rappresentato rilascia quietanza; la residua somma di Euro pari al 60% del totale dovrà essere pagata in due rate semestrali di uguale importo scadenti rispettivamente il ed il con applicazione degli interessi legali. A fronte di tale rateizzazione ha/hanno consegnato al Comune di Guspini, come il suo
rappresentante dichiara, apposita polizza fidejussoria assicurativa. Essendo così regolato il corrispettivo il Comune di Guspini, come sopra rappresentato, rinuncia ad ogni ipoteca legale con esonero da ogni responsabilità per il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari. - ARTICOLO 4 - In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35, commi 22 e 23 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006 n. 248, le parti, personalmente o come sopra rappresentate, previo richiamo ad essi fatto da me notaio sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 3, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano sotto la propria responsabilità: = di non essersi avvalse, né l'una né l'altra, di alcun intermediario; = che il corrispettivo è stato interamente pagato come sopra detto. - ARTICOLO 5 - La presente cessione ("trasformazione") è fatta con effetto immediato per tutti gli effetti utili ed onerosi. Il Comune di Guspini, come sopra rappresentato, dichiara e garantisce che l'area di cui alla presente cessione, ceduta a corpo, è di sua esclusiva proprietà e che è libera da vincoli,
trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche ed oneri sia reali che personali e fiscali, fatto salvo il diritto di superficie già di spettanza degli stessi cessionari. - ARTICOLO 6 - Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. in materia edilizia), l'ing., mi consegna il certificato di destinazione urbanistica ivi previsto, da lui stesso rilasciato in data odierna, dichiarando che esso conserva ancora oggi la sua validità, non essendo intervenute modificazioni dei relativi strumenti urbanistici. Detto certificato si allega al presente atto sotto la lettera "D", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti. - ARTICOLO 7 - In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. in materia edilizia) e successive modificazioni, e dalla legge 28 Febbraio 1985 n. 47, la parte concedente e quella concessionaria, personalmente o come sopra rappresentate, ciascuno per quanto di sua competenza, dichiarano, in quanto occorra: - che quest'ultima ha ultimato sul terreno in oggetto la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo sulla base dei seguenti Provvedimenti:
- che esso non è stato oggetto di abusi edilizi e che per esso non è stato adottato alcuno dei provvedimenti sanzionatori richiamati dall'articolo 41 della citata legge n. 47/1985. - ARTICOLO 8 - Per tutto quanto non contemplato nel presente atto si fa riferimento: - alle norme di legge applicabili in materia; - al citato Regolamento Comunale ed al Regolamento Integrativo citati in premessa; - alle altre deliberazioni legittimamente adottate dal Comune di Guspini. - ARTICOLO 9 - Le spese e le competenze inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico della parte concessionaria che chiede i benefici fiscali di cui all'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, assumendone i relativi oneri (imposta di registro in misura fissa, esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali). Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono, come per legge. Dattiloscritto nei modi di legge da persona di mia fiducia da me diretta e completato di mia mano, occupa tredici pagine sin qui di quattro fogli.