Quesito Detassazione degli elementi legati all organizzazione dell orario di lavoro del:

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: Elemento territoriale e detassazione del: 23.07. 2008 Con riferimento all ultimo capoverso di pagina 16 della circolare n. 49 dell Agenzia delle Entrate che riporto di seguito Nel regime di tassazione agevolata rientrano infine anche quelle somme erogate dai datori di lavoro in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività, ancorché determinati in ambito territoriale sulla base di indicatori correlati all'andamento congiunturale e ai risultati conseguiti dalle imprese di uno specifico settore in ambito territoriale si chiede se gli importi corrisposti a titolo di Elemento Economico Territoriale (p.es.: CCNL edilizia, metalmeccanici artigiani) rientrino nelle previsioni relative alla detassazione degli straordinari e dei premi. Con la circolare congiunta n. 49 dell'11 luglio 2008 l'agenzia delle Entrate e il Ministero dei lavoro hanno fornito specifici chiarimenti in ordine alla disposizione che introduce misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui al DL 93/2008. Per quanto riguarda gli elementi retributivi premianti, debbono riguardare gli incrementi di produttività, innovazione e di efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Il presupposto per concedere l'agevolazione è che la somma debba essere legata all'andamento economico dell'impresa. Secondo la circolare tale andamento economico non deve necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni. Infatti, è sufficiente che la somma generi un risultato ritenuto positivo dalla impresa. La circolare sottolinea, come precedentemente affermato dalla circolare ministeriale congiunta n. 49/08 che: dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore ( come, ad esempio il superminimo individuale). Pertanto devono ritenersi escluse dalle somme agevolate solo quelle corrisposte al lavoratore in busta paga in misura fissa su cui il lavoratore ha maturato la legittima aspettativa alla percezione indipendentemente dal collegamento ai risultati aziendali. Ogni altra retribuzione variabile in relazione alla funzione svolta, al tempo di lavoro, ovvero ai risultati prodotti, indipendentemente dal nome attribuito alla somma, può essere destinataria del beneficio. Da ciò si deduce che è possibile beneficiare dell'incentivo sulla parte di retribuzione agevolata anche se corrisposta su base mensile come l'elemento economico territoriale. Detassazione degli elementi legati all organizzazione dell orario di lavoro del: 28.07. 2008 Decreto legge 93 27/05/2008 Agenzia delle Entrate circolare 49 detassazione Mi piacerebbe avere il vs parere circa la possibilità, oltre alle ore prestate come straordinario, di considerare in detassazione anche importi erogati come ore di viaggio, indennità di disagio. Importi pagati sempre in riferimento a prestazioni straordinarie a fronte di una disponibilità del lavoratore atta a migliorare, incrementare, consolidare sui mercati l efficienza della Società e non semplici maggiorazioni dovute per una normale attività.

Mi è parso capire che, secondo interpretazioni autorevoli, possano essere riconosciute in detassazione maggiorazioni per lavori a turno, indennità per lavoro festivo anche in una normale attività lavorativa che prevede i turni o altre maggiorazioni contrattuali. Quindi una ragione in più per considerare in questo regime di imposta sostitutiva anche importi riconosciuti per incrementi di attività, se pur diversi da un mero straordinario. Ovviamente questo regime di corresponsione è già in atto in azienda e previsto anche da regolamenti/contratti aziendali. Con la circolare congiunta n. 49 dell' 11 luglio 2008 l'agenzia delle Entrate e il Ministero dei lavoro hanno fornito specifici chiarimenti in ordine alla disposizione che introduce misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui al DL 93/2008. Per quanto riguarda gli elementi retributivi premianti, debbono riguardare gli incrementi di produttività, innovazione e di efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Il presupposto per concedere l'agevolazione è che la somma deve essere legata all'andamento economico dell'impresa. Secondo la circolare tale andamento economico non deve necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni. Infatti, è sufficiente che la somma generi un risultato ritenuto positivo dalla impresa. La circolare sottolinea, come precedentemente affermato dalla circolare della Fonazione Studi n. 6/2008 che: dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore ( come, ad esempio il superminimo individuale). Pertanto devono ritenersi escluse dalle somme agevolate solo quelle corrisposte al lavoratore in busta paga in misura fissa su cui il lavoratore ha maturato la legittima aspettativa alla percezione indipendentemente dal collegamento ai risultati aziendali. Ogni altra retribuzione variabile in relazione alla funzione svolta, al tempo di lavoro, ovvero ai risultati prodotti, indipendentemente dal nome attribuito alla somma, può essere destinataria del beneficio. Da ciò si deduce che è possibile beneficiare dall'incentivo su ogni indennità legata alla modalità di organizzare l orario di lavoro. : Straordinario a forfait e imposta sostitutiva del 29.07.2008 Ringrazio per la risposta ma la mia domanda n.1 richiedeva un Vostro parere e non ciò che dice la circolare che tutti noi abbiamo letto più volte. De Fusco in un recente articolo è orientato per la detassazione delle sole ore fatte nell'ambito del forfait... ma questo non è detto dalla circolare anzi a mio avviso direi che lo spirito della circolare sia quello di detassare l'intero importo purché vi sia comunque una prestazione con ciò, sempre a mio avviso,ritenendo il compenso un incentivo alla produttività e quindi spostandosi dal concetto di straordinario a quello di compenso incentivante. Come già detto la circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n. 49/2008, riprendendo alcuni passi della circolare della Fondazione Studi n. 6/2008 ha precisato che i lavoratori che percepiscono somme a titolo di straordinario forfetizzato, possono beneficiare dell agevolazione fiscale. Pertanto, in presenza di un emolumento composto a titolo di straordinari forfetizzati esso può essere agevolato purché, si realizzi il presupposto essenziale che dà luogo all applicazione

dell agevolazione rappresentato dall effettiva prestazione del lavoro straordinario. In base ad una lettura rigorosa e letterale della norma sembra più corretta l ipotesi che nel caso di straordinario forfetizzato venga detassato solo la quota parte delle ore effettivamente rese oltre l orario normale, salvo il conguaglio di fine anno. : Detassazione della maggiorazione domenicale del 31.07. 2008 la maggiorazione per lavoro domenicale svolto entro il tetto delle 40 ore settimanali, corrisposta ad alcuni lavoratori di una azienda che applica il contratto collettivo del commercio, rientra nelle nuove disposizioni sulla tassazione più favorevole degli straordinari in vigore per il periodo 01/07/08-31/12/08? Con la circolare congiunta n. 49 dell'11 luglio 2008 l'agenzia delle Entrate e il Ministero dei lavoro hanno fornito specifici chiarimenti in ordine alla disposizione che introduce misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui al DL 93/2008. Per quanto riguarda gli elementi retributivi premianti, debbono riguardare gli incrementi di produttività, innovazione e di efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Il presupposto per concedere l'agevolazione è che la somma deve essere legata all'andamento economico dell'impresa. Secondo la circolare tale andamento economico non deve necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni. Infatti, è sufficiente che la somma generi un risultato ritenuto positivo dalla impresa. La circolare sottolinea, come precedentemente affermato dalla circolare della Fondazione Studi n. 6/2008 che: dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore ( come, ad esempio il superminimo individuale). Pertanto devono ritenersi escluse dalle somme agevolate solo quelle corrisposte al lavoratore in busta paga in misura fissa su cui il lavoratore ha maturato la legittima aspettativa alla percezione indipendentemente dal collegamento ai risultati aziendali. Ogni altra retribuzione variabile in relazione alla funzione svolta, al tempo di lavoro, ovvero ai risultati prodotti, indipendentemente dal nome attribuito alla somma, può essere destinataria del beneficio. Da ciò si deduce che è possibile beneficiare dell'incentivo su ogni indennità legata alla modalità di organizzare l orario di lavoro compresa la maggiorazione per il lavoro domenicale, in quanto tale somma non può ritenersi una di quelle sulle quali il lavoratore ha maturato una legittima aspettativa per il futuro del rapporto di lavoro dal momento che essa non spetterebbe più qualora, per un diverso turno di lavoro, al lavoratore venisse assegnato il riposo settimanale nella giornata di domenica. Straordinari detassati, decisivo il contratto Nell'interpello n. 27 del 2008 Confindustria chiede al ministero del Lavoro se la tassazione agevolata degli straordinari, applicabile al lavoro straordinario definito con il Dlgs 66/03, sia efficace anche per quei settori cui il Dlgs citato non faccia riferimento. Precisamente, l'interpello si riferisce al comparto marittimo, dell'aviazione civile e dell'autotrasporto (nello specifico ai lavoratori mobili). Il Ministero risponde, ad integrazione della circolare n. 49 del 2008, che l'intento del Legislatore è quello di incrementare la produttività del lavoro e, dunque, non è giustificabile l'esclusione dal beneficio di interi settori produttivi, come quello dell'industria amatoriale, solo perché la disciplina dell'orario è contenuta in disposizioni di legge diverse da quelle recate dal Dlgs

n. 66/2003. Conseguentemente, per i settori in questione l'agevolazione è applicabile e dovrà farsi riferimento alla normativa ed alla contrattazione collettiva di riferimento. : Aziende pubbliche - detassazione degli straordinari del 26.09.2008 Per un azienda della pubblica amministrazione che applica al suo interno un CCNL del settore privato è prevista la detassazione degli straordinari? Sono interessati alla detassazione degli straordinari e premi tutti i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente da contratto di lavoro subordinato utilizzato. Rientrano nel campo di applicazione della norma le società privatizzate a prevalente o totale capitale pubblico, in quanto conservano la natura giuridica di soggetti privati. Sono escluse le aziende della pubblica amministrazione di cui all art 1. comma 2, legge n. 165/2001; vale a dire, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende gli enti del Servizio sanitari nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazione e le Agenzie di cui al Dlgs 30 luglio 1999, n. 300( si veda Agenzia delle entrate circolare n. 49 dell 11 luglio 2008). Pertanto indipendentemente dal contratto collettivo applicato le pubbliche amministrazioni di ci all art. 1, comma 2 legge n. 165/2001 sono escluse dall applicazione dalla misure previste dal DL 93/2008 conv. in legge con modificazioni con L n. 126/2008 : Detassazione premi di produzione del 15.09.2008 A proposito degli incrementi di produttività la circolare dice Il presupposto per la concessione del beneficio è che la somma corrisposta, anche se continuativa, sia riconducibile ad elementi di determinazione periodica, ancorché si tratti di situazioni già strutturate e consolidate prima dell entrata in vigore del decreto. Per rientrare nel regime di tassazione agevolata gli incrementi di produttività, innovazione efficienza, ovvero il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all andamento economico della impresa non devono dunque essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dalla impresa. I passaggi ancorché si tratti di situazioni già strutturate e consolidate e non devono dunque essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato fanno ritenere che se ad un determinato dipendente non ho mai corrisposto un premio legato ad incremento di produttività e decido di darglielo nel mese di settembre 2008, tale somma dovrebbe rientrare nel regime di tassazione agevolata al 10%. E corretto? I premi di cui alla lettera c) dell articolo 1, comma del DL 93/2009 convertito in Legge n. 126/2008 riguardano tutti gli incrementi di produttiva, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. Gli incrementi di produttività non devono essere necessariamente innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano

superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni. In questi casi è sufficiente documentare il risultato ritenuto positivo per l azienda. Queste somme non devono essere necessariamente previste in contratti collettivi, ma possono anche essere previste in modo unilaterale dal datore di lavoro, purché documentabili e ovviamente, accettate dal lavoratore, posto che il decreto legge parla di accordo tra le parti ( si veda la Circolare dell Agenzia delle entrate 11 luglio 2008 n. 49, Circolare della Fondazione studi n. 6/2008). Pertanto non è necessario che i premi risultino da atti consolidati ante 29/05/2008. : CCNL Istituti di vigilanza privata e detassazione straordinari del 27.10.2008 I CCNL per gli Istituti di Vigilanza prevedono che la prestazione lavorativa osservata di notte o nella giornata domenicale venga considerata ordinaria, a fronte dell erogazione di una piccola indennità di presenza in quella giornata. Alla luce della circolare 59E del 22/10/2008 è possibile ricomprendere la prestazione ordinaria di notte o di domenica (8 ore) come detassata anche per le guardie giurate vista la peculiarità dello specifico contratto dove le prestazioni suddette rientrano come ordinarie. Il Contratto collettivo in oggetto all art 71 recita: Agli effetti del presente contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo. Con la circolare congiunta n. 49 dell'11 luglio 2008 l'agenzia delle Entrate e il Ministero del lavoro hanno fornito specifici chiarimenti in ordine alla disposizione che introduce misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui al D.L. 93/2008. Per quanto riguarda gli elementi retributivi premianti, debbono riguardare gli incrementi di produttività, innovazione e di efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Il presupposto per concedere l'agevolazione è che la somma deve essere legata all'andamento economico dell'impresa. Secondo la circolare tale andamento economico non deve necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni. Infatti, è sufficiente che la somma generi un risultato ritenuto positivo dall impresa. La circolare sottolinea, come precedentemente affermato dalla circolare della Fonazione Studi n. 6/2008 che: dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quelli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore ( come, ad esempio il superminimo individuale). L Agenzia delle entrate e il Ministero del lavoro con la circolare n. 59 del 22 ottobre 2008 sono tornati nuovamente sull argomento affermando: Possono pertanto rientrare nello speciale regime di tassazione, là dove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa: - le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, ciò anche per la quota di retribuzione per la prestazione svolta all interno dell orario contrattuale di lavoro (per esempio part-time di 30 ore settimanali che include anche la domenica); - l indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (sia nel caso di riposo compensativo che di spostamento definitivo del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica; - le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate;

- gli specifici, ulteriori compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato, in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi alla settimana, con la giornata del sabato normalmente prevista come non lavorativa. Pertanto per il personale del ruolo tecnico operativo si potrà procedere con la detassazione del lavoro notturno, il festivo e domenicale qualora diano luogo ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. : somme detassabili del 13 novembre 2008 Si può detassare quanto indicato? Lavoro notturno portiere di notte Lavoro notturno farmacista assunto per il turno di notte Lavoro domenicale per i pubblici esercizi Lavoro festivo per pubblici esercizi Straordinari forfettari Premi, soggetti o meno a TFR, ma riconosciuti da sempre. Con la circolare congiunta n. 49 dell'11 luglio 2008 l'agenzia delle Entrate e il Ministero del lavoro hanno fornito specifici chiarimenti in ordine alla disposizione che introduce misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui al D.L. 93/2008. Per quanto riguarda gli elementi retributivi premianti, debbono riguardare gli incrementi di produttività, innovazione e di efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Il presupposto per concedere l'agevolazione è che la somma deve essere legata all'andamento economico dell'impresa. Secondo la circolare tale andamento economico non deve necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni. Infatti, è sufficiente che la somma generi un risultato ritenuto positivo dall impresa. La circolare sottolinea, come precedentemente affermato dalla circolare della Fondazione Studi n. 6/2008 che: dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come, ad esempio il superminimo individuale). L Agenzia delle entrate e il Ministero del lavoro con la circolare n. 59 del 22 ottobre 2008 sono tornati nuovamente sull argomento affermando: Possono pertanto rientrare nello speciale regime di tassazione, là dove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa: - le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, ciò anche per la quota di retribuzione per la prestazione svolta all interno dell orario contrattuale di lavoro (per esempio part-time di 30 ore settimanali che include anche la domenica); - l indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (sia nel caso di riposo compensativo che di spostamento definitivo del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica; - le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate; - gli specifici, ulteriori compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato, in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi alla settimana, con la giornata del sabato

normalmente prevista come non lavorativa. Pertanto si potrà procedere con la detassazione del lavoro notturno, il festivo e domenicale qualora diano luogo ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. Per quanto riguarda gli emolumenti corrisposti a titolo di straordinario forfetizzato sempre la circolare n. 59 del 22 ottobre 2008 chiarisce che il regime agevolato si deve riferire all intero importo corrisposto al lavoratore a titolo di straordinario forfetizzato indipendentemente dall effettività di prestazioni lavorative eccedenti l orario normale. : cumulo delle erogazioni liberali del 11 novembre 2008 La circolare dell Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008, ha ribadito che le erogazioni liberali di importi complessivi non superiori ad Euro 258,23, concesse in occasione di festività o ricorrenze, restano escluse dal reddito imponibile. Nel caso in cui una Società conceda ai propri dipendenti, sotto forma di bene in natura, l utilizzo di un garage considerandolo fringe benefit come valore del canone mensile (assoggettato sia da un punto di vista contributivo che fiscale), in occasione delle festività natalizie, la stessa Società potrà corrispondere le erogazioni liberali per un importo inferiore ad euro 258,23 considerandole esenti sia da un punto di vista fiscale che contributivo? A decorrere dal 29 maggio 2008, secondo quanto disposto dall art. 2, comma 6, Dl n. 93/2008 (legge n. 126/2008), le erogazioni liberali concesse on occasione di festività e ricorrenze alle generalità dei dipendenti concorrono integralmente a formare reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi. Conseguentemente, per l anno 2008 si avrà (si veda Agenzia delle entrate circolare n. 49/2008 e Messaggio INPS n. 17577 del 4 agosto 2008) la seguente situazione: le erogazioni liberali corrisposte fino al 28 maggio 2008 vanno escluse dall imponibile fiscale e contributivo entro il valore massimo di euro 258,23; le erogazioni liberali corrisposte dal 29 maggio 2008 concorrono integralmente nell imponibile fiscale contributivo. Il Dl n. 93/2008 non modifica il comma 3 del art. 51 del TUIR, che nel regolamentare i criteri di valorizzazione dei fringe benefit ai fini impositivi, stabilisce che: non concorre a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito. La circolare dell Agenzia delle entrate n. 59/2008 interviene, per quanto riguarda i fringe benefit, affermando che non devono essere considerate ai fini impositivi le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi), in quanto le stesse possono, in linea di principio, rientrare nella previsione di esclusione dal reddito prevista per i fringe benefit, perché valori reddituali aventi la stessa natura. Ne consegue che le erogazioni liberali sotto forma di denaro sono integralmente imponibili ai fini fiscali e contributivi dal 29 maggio 2008, mentre non sono imponibili fiscalmente ed a contributi le erogazioni liberali sottoforma di beni o servizi di valore inferiore a 258,23 ceduti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. : Detassazione degli straordinari del 24.11.2008

1) Ferie e ROL monetizzate: sono da detassare anche quelle pagate in caso di cessazione del rapporto di lavoro? 2) Forfait straordinario dato a personale con obbligo di orario (ovvero personale non direttivo): il compenso, se compreso fra gli elementi paga (e quindi è un compenso acquisito e incide ad ogni effetto sulla paga oraria.) può essere ugualmente detassato? 3) Forfait straordinario dato nel corpo della paga a personale non direttivo e corrisposto anche in 13/ma. E' detassabile anche il compenso corrisposto con la mensilità aggiuntiva? (trattasi di compensi concordati su base annua ma corrisposti secondo il numero di mensilità). 4) Personale direttivo: superminimo, come tale compreso ovviamente fra gli elementi paga, che, per definizione prevista dal contratto individuale, è " compensativo anche di eventuali prestazioni lavorative eccedenti l'orario aziendale" può essere detassato? E se sì, bisogna specificare quanto di esso è remunerativo delle prestazioni eccedenti e detassare solo questo? (ovviamente senza riscontro delle eventuali ore fatte in quanto tale personale non è controllabile). L Agevolazione è applicabile, a condizione che sussista una delle condizioni indicate dalla lett. C) dell art. 2, comma1, Dl n. 93/20008: quando le retribuzioni, anche se riconosciute in misura fissa e stabile, danno luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. Come precedentemente affermato dalla circolare della Fondazione Studi n. 6: dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quelli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore. Tra questi elementi l Agenzia delle entrate con la circolare n. 59/208 cita espressamente i compensi erogati per ROL residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti, entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Pertanto la retribuzione legata ai permessi non fruiti o ferie può essere detassata solo qualora sia legata ad un aumento della produttività dell azienda, ovvero ad incremento dell utilizzo dei mezzi di produzione compresa la forza lavoro. Cosa che non può avvenire nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa. Per quanto riguarda lo straordinario forfetizzato e i superminimi, la circolare n. 59/2008 dell Agenzia delle Entrate precisa che la retribuzione variabile può usufruire dell agevolazione fiscale, a prescindere dalla denominazione utilizzata, a condizione ovviamente che serva a compensare eventuali prestazioni di lavoro rese oltre l orario normale osservato in azienda. In questo caso, l imposta sostitutiva trova applicazione alle sole prestazioni di lavoro eccedenti l orario ordinario effettuate e retribuite nel periodo considerato, ovvero siano riconducibili a incrementi di produttività, innovazioni ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico d impresa. In quest ultimo caso tutto l importo potrebbe essere assoggettato all aliquota sostitutiva, a patto che ciò si evinca da un apposito accordo individuale. Lo straordinario forfetizzato corrisposto come elemento della retribuzione e quello erogato nella tredicesima non può godere del regime agevolato. Così come il superminimo potrà essere detassato qualora sia riferito per prestazioni rese oltre l orario di lavoro normale osservato in azienda o in relazioni a incrementi di produttività, non qualora sia riferito a particolari meriti del lavoratore. Il superminimo individuale potrà godere di questo regime solo per la parte legata alla prestazione svolta oltre orario normale di lavoro o ad incrementi di produttività (valgono le stesse considerazioni di cui allo straordinario forfetizzato). E opportuno segnalare la necessità di conservare agli atti la documentazione idonea (es: comunicazione scritta al lavoratore contenente la motivazione). Sarà utile a provare i motivi ed i

criteri adottati per la corresponsione di alcune somme rientranti al punto c) dell art.2, legate alla produttività (premi consolidati, previsioni unilaterali del datore, ecc.), con particolare riferimento a superminimi, assegni ad personam, indennità di funzione e/o mansione (prima esclusi da detassazione e oggi interpretati in senso più ampio.) Questo perché, pur presumendo che tali somme siano corrisposte al fine di compensare eventuali prestazioni di lavoro rese oltre l orario normale, o per un incremento di produttività ed efficienza, gli obiettivi e le cause vanno specificatamente identificati dalle parti. : Imposta sostitutiva compensi erogati per permessi residui del 19 dicembre 2008 La circolare Agenzia delle Entrate n.59/08 al punto 6 si occupa di compensi erogati per R.O.L. residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La circolare recita Per quanto riguarda i compensi per permessi R.O.L. (Riduzione Orario di Lavoro, ore di permesso retribuito previste dal contratto collettivo di lavoro) non fruiti entro il periodo di maturazione, si precisa che il regime fiscale agevolato trova applicazione anche quando la liquidazione degli stessi avvenga su base periodica in virtù di disposizioni della contrattazione collettiva, oltre che nei casi di esplicita richiesta del lavoratore. Ci si domanda se sia legittimo detassare la monetizzazione di somme residue a titolo di Rol o permessi anche relativamente alle ore maturate in anni precedenti il 2008 e pagati solo ora dal 1 luglio al 31.12.2008, ancorché in costanza di rapporto. Molti contratti (vedi per es. il contratto collettivo del Commercio) prevedono il pagamento con la retribuzione di dicembre dei premessi maturati nell anno e non fruiti entro il 31.12 dello stesso anno, oppure la possibilità di fruire dei suddetti permessi nel corso dell anno successivo (entro il 30 giugno dell anno successivo per il CCNL del Commercio). Può accadere, quindi, che entro il 31.12.08 si decida di pagare il residuo permessi non fruiti e residui che possono comprendere non solo le ore maturate nel corso del 2008, ma anche ore accantonate nel 2007, 2006, 2005 oppure riferite ad anni ancora precedenti. Il dubbio che sorge riguarda la possibilità di detassare tutti gli importi monetizzati da luglio 2008 in poi indipendentemente dal periodo in cui sono stati maturati seguendo il principio di cassa. In pratica si chiede: è consentito detassare l intero importo retribuito solo per effetto del principio di cassa, cioè basandosi sul momento in cui vengono materialmente pagati, oppure la condotta corretta è detassare solo il valore riferito ai permessi maturati e non goduti nell anno corrente (2008) e applicare la tassazione ordinaria al valore dei restanti permessi residui? La circolare, al punto 6, specifica chiaramente che: Per quanto concerne i premi di produttività di cui alla lett. c) della disposizione in commento, ai fini della applicazione della imposta sostitutiva rileva esclusivamente il momento di erogazione delle somme, che deve collocarsi tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2008 (ovvero 12 gennaio 2009), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti ovvero a somme maturate in date anteriori al 1 luglio 2008, ma erogate successivamente proprio al fine di fruire dei benefici dell agevolazione. In pratica ammette il principio di cassa relativamente ai premi di produttività ma non specifica in modo altrettanto inequivocabile, l estensione dello stesso principio per i permessi, ferie e r.o.l. Se per es. la maturazione annuale di permessi è pari a 88 ore ed il residuo maturato e non goduto al 31.12.2008 è di 30 ore a cui però si aggiungono ben 200 ore maturate in anni precedenti il 2008 e mai fruiti, è chiaro che le 200 ore sono di competenza di anni precedenti a quello attuale, il fatto che entro il 31.12.08 si vogliano monetizzare tutte le 230 ore residue, è sufficiente considerare il momento della erogazione (invocando il principio di cassa) per legittimare la detassazione dell intero importo? Inoltre: in caso affermativo alla domanda di cui sopra, la detassazione sarebbe altrettanto possibile in caso di specifica richiesta del dipendente al pagamento di tutte le 230 ore, oppure in caso di conguaglio per effetto di cessazione del rapporto?

L Agevolazione è applicabile, a condizione che sussista una delle condizioni indicate dalla lett. c) dell art 2, comma 1, DL n. 93/2008 e cioè, là dove le retribuzioni, anche se riconosciute in misura fissa e stabile, diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa Come afferma la circolare dell Agenzia delle entrate n. 59/2008 rientrano nel regime agevolato soltanto i compensi per permessi Rol solo qualora la liquidazione degli stessi avvenga su base periodica in virtù di disposizioni di contratto collettivi o su richiesta esplicita dei lavoratori. Pertanto si potrà applicare il regime fiscale agevolato sui compensi per permessi Rol anche per quelli maturati in anni precedenti all anno 2008 qualora il contratto collettivo lo preveda o sia il dipendente a richiederlo, mentre non si potrà applicare il regime fiscale agevolato sul compenso per i permessi Rol non goduti in caso di cessazione del rapporto di lavoro in quanto in tal caso non si ha un incremento della produttività. : Addetti alla guida tassazione straordinario del 7 gennaio 2009 Come noto, l'art. 83 bis, comma 25 del D.L. 112 ha stabilito: "Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza." L'art. 2 del D.L: 27 maggio 2008 n 93 stabilisce: "Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale: a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto..." Con Provvedimento dell'agenzia delle Entrate Prot. 165270/2008 è stata stabilita la percentuale di retribuzione per lavoro straordinario che non concorre alla formazione del reddito a fini fiscali e contributivi nella misura del 28% ed in esso viene precisato che: "Tenuto conto della previsione del comma 25 secondo la quale <ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza>, la nuova misura si cumula con quella preesistente in base alla quale le retribuzioni percepite nel secondo semestre del 2008 per lavoro straordinario effettuato nello stesso periodo sono soggette all imposta sostitutiva del 10 per cento". Non riusciamo a comprendere il significato delle parole "la nuova misura si cumula..." contenute nel citato Provvedimento perché si potrebbero presentare diverse interpretazioni: la prima: le retribuzioni per straordinari percepite dagli addetti alla guida nel 2008 non concorrono alla formazione del reddito per il 28% delle stesse, e per il periodo 01.01-30.06.2008 il restante 72% è soggetto a tassazione ordinaria, mentre per il periodo 01.07-

31.12.2008 lo stesso 72% è soggetto ad imposta sostitutiva del 10%. la seconda (che sembra preferibile): le retribuzioni per straordinari percepite dagli addetti alla guida nel 2008 non concorrono alla formazione del reddito per il 28% delle stesse, e per il periodo 01.01-30.06.2008 il restante 72% è soggetto a tassazione ordinaria, mentre per il periodo 01.07-31.12.2008 si può fruire alternativamente della esclusione dalla formazione dal reddito del 28% delle somme percepite oppure per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, ma su tutte le retribuzioni percepite nel periodo per lavoro straordinario (senza considerare quindi l'esclusione del 28% dal reddito). Questo dovrebbe essere il significato da attribuire alle parole dell'ultimo periodo del comma 25 dell'art. 83Bis "Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza." A complicare le cose è intervenuto l'art. 2, comma 18 della Legge Finanziaria 2009 che riproduce, in buona sostanza, il contenuto del comma 25 dell'art. 83bis del D.L. 112/2008. Perché si dice a complicare le cose? Perché l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% era circoscritta al periodo 01.07-31.12.2008, per cui non si comprende il senso di quest'ultima norma in assenza di proroghe. Vi saremo infinitamente grati se voleste chiarirci quale sia la corretta interpretazione da dare al comma 25 dell'art.83 bis del D.L. 112/2008 e al Provvedimento 165270 (per quanto riguarda gli straordinari erogati agli autisti nel 2008) nonché all'art. 2 comma 18 della Legge Finanziaria (per quanto riguarda gli straordinari erogati agli autisti nel 2009) ai fini di una corretta applicazione della normativa nei confronti degli addetti alla guida dipendenti dalle aziende autorizzate al trasporto di merci. L articolo 83-bis, comma 25, decreto legge 112/08 convertito in L. 133/08 prevede che, nel limite di spesa di 30 milioni, una percentuale delle somme percepite nel 2008, relative a prestazioni di lavoro straordinario effettuate nello stesso anno dai dipendenti delle imprese di trasporto non concorre a formare il reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Lo stesso decreto legge (comma 27) ha affidato a un provvedimento del direttore delle Entrate, di concerto con il ministero del Lavoro, il compito di stabilire la percentuale delle retribuzioni di lavoro straordinario esclusa dal reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Successivamente l Agenzia delle entrate con Provvedimento del 26 novembre 2008 fissa al 28% la percentuale della retribuzione percepita nel 2008 per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nello stesso anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti di imprese autorizzate al trasporto di merci, che non concorre a formare il reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. La misura del 28% spetta nel rispetto dell'applicazione della regola «de minimis»: quindi, del limite complessivo di 100 mila euro per il settore del trasporto su strada, previsto per gli aiuti di importanza minore a favore della stessa impresa nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo escluso dalla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi va indicato separatamente nel modello Cud e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (770). Inoltre gli importi esenti calcolati sulla base dell applicazione della suddetta percentuale, secondo il Provvedimento possono cumularsi con l atro beneficio in favore dei lavoratori, previsto dall art. 2 del DL 93/2008 relativamente alle somme percepite, nel secondo semestre di quest anno, per gli straordinari effettuati nello stesso periodo e che sono assoggettate ad un imposta sostitutiva agevolata pari al 10%. In pratica i lavoratori dipendenti delle imprese autorizzati all autotrasporto merci possono godere, per l intero anno 2008, di due differenti agevolazioni, riguardanti gli importi percepiti a titolo di straordinario. Per chiarire il significato di cumulo di benefici si pone il seguente esempio.

: conguaglio di somme precedentemente non detassate del 14 gennaio 2009 Forum Lavoro 2009 E possibile procedere con le operazioni di conguaglio 2008 complessivo nel caso in cui in un precedente rapporto di lavoro non sono state detassate le somme incentivanti? Si ritiene che la risposta sia affermativa, nel senso che in caso di più sostituti, l ultimo può procedere al conguaglio anche per la parte non assoggettata a tassazione ordinaria. Di questo se ne tiene conto nel modello 770 Semplificato. : sgravi contributivi e applicazione del 10% del 14 gennaio 2009 Forum Lavoro 2009 E possibile applicare l imposta sostitutiva del 10% alla quota di contributi restituita al lavoratore a seguito dell accoglimento della domanda di sgravio? La legge 24 dicembre 2007, n. 247 ed il successivo DM 7 maggio 2008 hanno disciplinato lo sgravio contributivo in sostituzione del regime di decontribuzione abrogato a partire dal 1 gennaio 2008. La misura incentivante trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale entro il limite a titolo di premi di risultato ed è attribuito sulla quota del lavoratore. Le aziende che hanno visto accolta la propria istanza devono calcolare lo sgravio e restituire ai dipendenti interessati i contributi calcolati sui premi erogati nel corso del 2008 assoggettati regolarmente a contribuzione. Si ritiene che tali somme costituiscano retribuzioni imponibili ai fini dell Irpef. In quanto premi di risultato, se sono erogate nel secondo semestre del 2008 possono essere assoggettate all imposta sostitutiva del 10 per cento prevista DL n. 93/2008 sui premi di produttività e di risultato; se sono erogati nel 2009 sono applicate le disposizioni previste dal decreto legge n. 185 del 2008. : cumulo delle agevolazioni del 14 gennaio 2009 Forum Lavoro 2009 Il provvedimento dell Agenzia delle Entrate protocollo n. 165270/2008 del 26-11-2008 ha emanato un provvedimento in materia di determinazione della misura della percentuale della retribuzione relativa a prestazioni di lavoro straordinario percepita nel 2008 che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi ai sensi del già citato art. 83-bis, comma 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133. Si domanda : la nuova misura si cumula con quella preesistente in base alla quale le retribuzioni percepite nel secondo semestre del 2008 per lavoro straordinario, effettuato nello stesso periodo, sono soggette all imposta sostitutiva del 10 per cento? Come riportato nella motivazione del provvedimento del 26 novembre 2008 citato, Tenuto conto della previsione del comma 25 secondo la quale ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza, la nuova misura si cumula con quella preesistente, cioè si aggiunge ad essa. : determinazione base imponibile per la doppia detassazione del 14 gennaio 2009 Forum Lavoro 2009 Nel caso di straordinario erogato nel primo semestre pari a 2.000,00 e straordinario erogato nel secondo semestre per 2.500, interamente detassati al 10%, la percentuale del 28% su 4500 (pari a 1260) può essere interamente sgravato dall importo erogato nel primo semestre? Nell esempio fatto, dovendosi applicare entrambe le agevolazioni, la prima fase è la determinazione della base imponibile 1 semestre 2.000 28% = 1.440 2 semestre 2.500 28% = 1.800 Dopo di che, mentre l imponibile così determinato relativo al 1 semestre (1.440) andrà a tassazione ordinaria, quello del 2 semestre (1.800) sarà invece assoggettabile al regime di imposta sostitutiva con aliquota del 10%. Imposta sostitutiva applicabile se le somme costituiscono un risultato ritenuto positivo dall'impresa. L'Aris ha chiesto di sapere se nel novero delle somme soggette a tassazione agevolata (l'incentivo cosiddetto della «detassazione degli straordinari») possa rientrare anche il premio di incentivazione riconosciuto al personale non medico della sanità privata, legato in diversa misura alle presenze dei lavoratori (nello specifico riguarda il Ccnl della Fondazione don Gnocchi). affermativa dal ministero con l'interpello n. 25/2009, perché il presupposto dell'incentivo tra l'altro è che le somme «comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dall'impresa». Interpello n. 25/2009 : Detassazione lavoro notturno del 13 settembre 2010 L'importo relativo al lavoro notturno,secondo voi, deve essere complessivo ( ad esempio nel 2008 euro 3500,00 oppure si deve tener conto del tetto ( 2008 euro 3000,00,2009 euro 6000,00) detrarre quanto già detassato ed indicare quanto detassabile ( ad.es. nel 2008 tetto 3000,00 detassato già euro 1500,00, lavoro notturno euro 2000,00, nel certificato indico solo euro 1500,00, quanto resta detassabile oppure indico euro 2000,00? ) Con la risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 l Agenzia delle Entrate, in accordo con il Ministero del

lavoro, fornisce un chiarimento sulla norma che introdotto la detassazione del 10% dei premi di risultato e delle somme riconosciute a titolo di efficienza organizzativa (art 2, DL n. 93/2008). Per quanto riguarda il lavoro notturno il beneficio spetta per la quota retributiva mensile riconosciuta al lavoratore e riferita alla prestazione notturna, ciò anche se tale retribuzione rientra nelle ore ordinarie di lavoro e indipendentemente se la prestazione notturna sia resa con continuità oppure occasionalmente. L agevolazione in parola si applica nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, tenuto di conto quanto già detassato. Occorrere mettere in evidenza che la circolare n. 48/2010 dell Agenzia delle entrate ha affermato che le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per straordinari sulle quali non è stata applicata l imposta sostitutiva dovranno essere indicate in una apposita casella del CUD/2011, in tal modo il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011. : detassazione e certificazione del 13 settembre 2010 A seguito della risoluzione n. 83 del 17/08/2010,a richiesta, le ditte devono rilasciare una certificazione relativa al lavoro notturno per il 2008 e 2009 ai fini della detassazione. - l'importo relativo al lavoro notturno,secondo voi, deve essere complessivo ( ad esempio nel 2008 euro 3500,00 oppure si deve tener conto del tetto ( 2008 euro 3000,00,2009 euro 6000,00) detrarre quanto già detassato ed indicare quanto detassabile ( ad.es. nel 2008 tetto 3000,00 detassato già euro 1500,00, lavoro notturno euro 2000,00, nel certificato indico solo euro 1500,00, quanto resta detassabile oppure indico euro 2000,00? ) Con la risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 l Agenzia delle Entrate, in accordo con il Ministero del lavoro, fornisce un chiarimento sulla norma che introdotto la detassazione del 10% dei premi di risultato e delle somme riconosciute a titolo di efficienza organizzativa (art 2, DL n. 93/2008). Per quanto riguarda il lavoro notturno il beneficio spetta per la quota retributiva mensile riconosciuta al lavoratore e riferita alla prestazione notturna, ciò anche se tale retribuzione rientra nelle ore ordinarie di lavoro e indipendentemente se la prestazione notturna sia resa con continuità oppure occasionalmente. L agevolazione in parola si applica nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, tenuto di conto quanto già detassato. Occorrere mettere in evidenza che la circolare n. 48/2010 dell Agenzia delle entrate ha affermato che le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per straordinari sulle quali non è stata applicata l imposta sostitutiva dovranno essere indicate in una apposita casella del CUD/2011, in tal modo il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011. : Detassazione lavoro notturno del 20 settembre 2010 L Agenzia delle Entrate con la risoluzione N. 83E ha chiarito che l imposta sostitutiva del 10% è applicabile a tutto il compenso corrisposto per il lavoro notturno e non solo sulle indennità o maggiorazioni. Il trattamento agevolato si applica comunque a condizione, continua il documento di prassi, che il lavoro notturno sia comunque collegato a incrementi di produttività, di competitività dell impresa o ad altri elementi connessi all andamento economico dell azienda. Dunque, è sulla base di una maggiore produttività che il regime di detassazione premia non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma l intero compenso ordinario