Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Documenti analoghi
Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza sulle strutture dell esercito

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Legge federale sui sistemi d informazione militari

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006)

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio.

Ordinanza sul tiro fuori del servizio

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

del 31 ottobre 1995 (Stato 28 dicembre 2001) modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza sullo stato civile

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Legge federale sui sistemi d informazione militari

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Oggetto. del 5 dicembre 1994 (Stato 8 gennaio 2002)

Legge federale sull esercito e sull amministrazione militare

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame alla facoltà di medicina di Basilea

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

D Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

dell 11 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Capitolo 1: Contenuti dell istruzione al tiro fuori del servizio

Ordinanza del DDPS 1 concernente l amministrazione dell esercito

Ulteriore sviluppo dell esercito IL NOSTRO ESERCITO SVIZZERO DI DOMANI. Panoramica dei parametri e delle novità principali. Flyer n.

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione

Legge federale sull esercito e sull amministrazione militare

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Ordinanza sui controlli militari. (OCoM) Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione. del 10 dicembre 2004 (Stato 28 dicembre 2004)

Ordinanza sui cavalli noleggiati per i servizi d istruzione

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

(Sviluppo dell acquis di Schengen)

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

del 1 marzo 2006 (Stato 15 febbraio 2016)

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Regolamento i. Equipaggiamento supplementare per il personale militare

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

del 20 dicembre 1982 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Ordinanza concernente l abbandono del contingentamento lattiero

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Ordinanza del DDPS sugli operatori di ricognitori telecomandati

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

Transcript:

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM) 514.10 del 5 dicembre 2003 (Stato 22 marzo 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoversi 2 e 3 nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 (LM), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina l equipaggiamento personale (equipaggiamento) dei militari. 2 I membri del Corpo delle guardie di confine possono ottenere il loro equipaggiamento completo o parti di esso dalle scorte dell esercito. La presente ordinanza e le relative disposizioni esecutive del DDPS si applicano per analogia ai membri del Corpo delle guardie di confine nella misura in cui esse concernono oggetti d equipaggiamento dell esercito. 3 Sono disciplinati in ordinanze particolari: a. l acquisto dell equipaggiamento; b. l equipaggiamento dei militari in servizio di promovimento della pace; c. l equipaggiamento dei militari di professione. 4 Il DDPS decide in merito alle domande per: a. portare all estero oggetti d equipaggiamento; b. indossare l uniforme all estero. RU 2003 5137 1 RS 510.10 1

514.10 Equipaggiamento Sezione 2: Manutenzione, deposito e ritiro Art. 2 Equipaggiamento per l entrata in servizio 1 I militari entrano in servizio con l equipaggiamento completo, pulito e idoneo all impiego nonché con la biancheria personale e gli articoli necessari per lo sport e l igiene personale. 2 Prima di entrare in servizio, i militari: a. verificano se l equipaggiamento è completo e in buono stato; b. sostituiscono o fanno riparare gli oggetti d equipaggiamento mancanti o danneggiati; c. presentano all arsenale di ristabilimento più vicino i capi d uniforme che non sono più adatti, affinché siano adeguati o cambiati. 3 Le Forze terrestri e le Forze aeree designano gli articoli da portare con sé alla scuola reclute. Art. 3 Adattamento 1 L equipaggiamento dei militari trasferiti, nuovamente incorporati o promossi in un altra Arma, un altra formazione di professionisti, un altro servizio ausiliario o un altra funzione dev essere adattato. 2 Di regola, l arsenale provvede all adattamento durante il servizio militare. I distintivi del grado vanno cambiati subito. Art. 4 Manutenzione 1 La manutenzione degli oggetti d equipaggiamento è in linea di principio effettuata a spese della Confederazione. 2 Se il cambio, la riparazione o la sostituzione di oggetti d equipaggiamento è imputabile a loro colpa (art. 139 LM), ai militari è fatturato il valore corrente degli oggetti d equipaggiamento. Sono accordate deduzioni in base ai giorni di servizio prestati. 3 I militari che restituiscono all arsenale oggetti d equipaggiamento sporchi pagano le spese di pulizia. Art. 5 Custodia Di regola, i militari conservano l equipaggiamento al loro domicilio. È fatto salvo l articolo 6. Art. 6 Deposito di oggetti d equipaggiamento 1 In via eccezionale, i militari possono depositare il loro equipaggiamento o parti di esso altrove che al loro domicilio oppure, dietro versamento di una tassa, in un arsenale: 2

Equipaggiamento personale dei militari O 514.10 a. durante un soggiorno all estero; b. in caso di frequenti cambiamenti di domicilio; c. in caso di domicilio all estero in prossimità del confine svizzero. 2 Le spese di viaggio e di trasporto sono a carico dei militari. Art. 7 Ritiro cautelativo dell arma personale 1 Se vi sono segni o indizi concreti che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell arma personale, quest ultima può essere ritirata in via cautelativa dal comando di circondario competente oppure essere depositata dal militare o da terzi presso l arsenale più vicino. 2 Lo Stato maggiore di condotta dell esercito decide entro dodici mesi se l arma è definitivamente ritirata dall arsenale o riconsegnata al militare. Art. 8 Ritiro dell equipaggiamento in caso di trascuratezza o abuso 1 I militari che trascurano il loro equipaggiamento o parti di esso oppure ne abusano sono segnalati dall arsenale al comando di circondario competente per il luogo di domicilio del colpevole. 2 Dopo aver esaminato i fatti, il comando di circondario ordina, se del caso, il ritiro dell equipaggiamento e il suo deposito presso l arsenale. 3 Se vi è stato un abuso dell arma personale, lo Stato maggiore di condotta dell esercito decide in merito al ritiro definitivo. Art. 9 Controllo dell equipaggiamento 1 Durante il servizio militare, i controlli dell equipaggiamento sono eseguiti dal comandante con i mezzi propri della truppa. 2 Il DDPS può prevedere ulteriori controlli durante il servizio. Sezione 3: Cessione in proprietà Art. 10 Oggetti d equipaggiamento senza obbligo di restituzione 1 Gli oggetti d equipaggiamento possono essere ceduti in proprietà ai militari prosciolti dall obbligo militare, dichiarati inabili al servizio, esentati dal servizio, beneficiari di un congedo per l estero oppure assegnati ai non incorporati aventi doppia cittadinanza. 2 I militari esclusi dal servizio militare o dall esercito non ricevono in proprietà alcun oggetto d equipaggiamento. Se al momento del proscioglimento è pendente una procedura d esclusione, lo Stato maggiore di condotta dell esercito decide in merito alla cessione in proprietà degli oggetti d equipaggiamento. 3

514.10 Equipaggiamento 3 Il DDPS stabilisce quali altri oggetti possono essere esclusi dalla cessione in proprietà. Art. 11 2 Cessione del fucile d assalto 1 Quando lasciano l esercito, i militari, ricevono in proprietà il fucile d assalto se: a. hanno diritto all equipaggiamento o a parti di esso (art. 10); b. negli ultimi tre anni hanno effettuato almeno due esercizi federali a 300 m e li hanno fatti iscrivere nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari; c. non vi sono motivi medici d inabilità al servizio che si oppongono alla cessione del fucile d assalto. Il DDPS designa i pertinenti motivi d inabilità al servizio; d. non sussistono motivi d impedimento ai sensi dell articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 20 giugno 1997 3. 2 Chi adempie le condizioni di cui al capoverso 1, contro pagamento di un contributo riceve in proprietà il fucile d assalto con il quale è stato equipaggiato nella scuola reclute. Il contributo ammonta a: a. 60 franchi per il fucile d assalto 57; b. 100 franchi per il fucile d assalto 90. 3 Prima della cessione, il fucile d assalto è trasformato dalla Base logistica dell esercito (BLEs) in un arma da fuoco semiautomatica per il tiro colpo per colpo. Art. 12 Cessione della pistola 1 La pistola diventa, senza attestato di tiro, proprietà dei militari se: a. hanno diritto all equipaggiamento o a parti di esso (art. 10); b. 4 non vi sono motivi medici d inabilità al servizio che si oppongono alla cessione della pistola. Il DDPS designa i pertinenti motivi d inabilità al servizio; c. non sussistono motivi d impedimento ai sensi dell articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 20 giugno 1997 5. 2 La pistola è ceduta ai militari contro pagamento di un contributo di 30 franchi. 6 2 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del'11 mar. 2005 (RU 2005 1413). 3 RS 514.54 4 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del'11 mar. 2005 (RU 2005 1413). 5 RS 514.54 6 Introdotto dal n. I dell'o dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1413). 4

Equipaggiamento personale dei militari O 514.10 Art. 13 Membri del Corpo delle guardie di confine Quando lasciano il Corpo, i membri del Corpo delle guardie di confine ricevono a scelta in proprietà, senza attestato di tiro, una pistola 75 o un fucile d assalto 57 se: a. non sono reincorporati nell esercito; b. non vi sono motivi medici d inabilità al servizio che si oppongono alla cessione dell arma personale. Il DDPS designa i pertinenti motivi d inabilità al servizio; c. non sussistono motivi d impedimento ai sensi dell articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 20 giugno 1997 7. Art. 14 Registrazione 1 In caso di cessione in proprietà del fucile d assalto o della pistola, la BLEs rileva i seguenti dati: a. cognome e nome dell avente diritto; b. numero AVS; c. indirizzo; d. numero dell arma; e. anno della cessione. 2 I dati sono conservati per almeno dieci anni. 3 L arma è contrassegnata come proprietà privata mediante una «P». Art. 15 Diritto applicabile Dal momento della cessione in proprietà dell arma personale sono applicabili le disposizioni della legislazione sulle armi. I militari sono informati al riguardo dalla BLEs. Sezione 4: Disposizioni finali Art. 16 Esecuzione Il DDPS emana prescrizioni completive ed esecutive concernenti segnatamente: a. l entità e le caratteristiche nonché la consegna e il ritiro dell equipaggiamento personale; b. la riparazione delle armi da fuoco d ordinanza e delle calzature militari; c. il deposito dell equipaggiamento; 7 RS 514.54 5

514.10 Equipaggiamento d. l uso di oggetti d equipaggiamento in altre organizzazioni e nell ambito dell istruzione fuori del servizio; e. la vendita di oggetti d equipaggiamento ai militari. Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 25 ottobre 1995 8 sull equipaggiamento personale (OEper) è abrogata. Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004. 8 [RU 1995 5194, 1997 2626, 2002 8] 6