Ore prestate giornalmente

Documenti analoghi
OGGETTO: Nuova misura dell assegno per l assistenza personale e continuativa.

Circolare Inail n. 3 del 3 gennaio 2006 : Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1 luglio

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e.p.c.

D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968 : criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.

INAIL - Circolare n. 9 del 25 febbraio 2009

di approvare la relazione del Direttore Generale citata in premessa che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione.

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.

Il testo non riveste carattere di ufficialità ed è fornito gratuitamente

Roma, 21 ottobre 2016

Roma, 21 ottobre 2016

Circolare n. 49. Roma, 16 dicembre Direttore generale vicario Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968 : criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.

Circolare Inail n. 50 del 10 ottobre 2013

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI LORO SEDI

Per la determinazione del premio, il datore di lavoro è tenuto, all'atto della presentazione della denuncia di esercizio, a:

D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968 : criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura

Al Ai. Circolare Inail n. 42 del 5 settembre 2012: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1 gennaio 2012.

Roma, 11 ottobre Al Ai

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

OGGETTO: Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l anno 2005.

INPS - Circolare 8 luglio 2008, n. 71

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l anno 2011.

D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968: criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.

Circolare n. 50. Roma, 10 ottobre 2013

Art. 1. Art. 2. Art. 3.

Oggetto Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1 luglio

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

Direzione Centrale Entrate

Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l anno 2011.

Decreto 22 settembre 2016 ; in G.U. dell 11 ottobre 2016, n. 238

Nel prospetto paga devono essere evidenziate le seguenti voci: la retribuzione minima contrattuale; gli eventuali scatti di anzianità; l eventuale

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

OGGETTO: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l anno 2008.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale Circolare 31 maggio 2017, n.96

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.

DECRETO 25 gennaio 2016 Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2016 per i lavoratori all'estero. (GU n.24 del )

Legge 21 dicembre 1978, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Editrice. Assicurazione obbligatoria, manca un mese: i principali obblighi per l avvocato

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI 13 APR AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968 : criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.

Direzione generale Direzione centrale rischi. Circolare n. 33. Roma, 25 febbraio 2015

Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola

PREMESSA. Direzione Centrale delle Entrate Contributive

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

INPS - Circolare 17 febbraio 2009, n. 20

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l anno 2009.

DENUNCIA DI ISCRIZIONE DITTA - DATI ANAGRAFICI

LE COPERTURE ASSICURATIVE DEGLI INFORTUNI SU LAVORO

OGGETTO: PRESTAZIONI DI MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ E TUBERCOLOSI - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2017

DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO (art. 53, d.p.r. 30/06/1965 n art.18, comma 1, lettera r, d.lgs. 09/04/2008 n.81)

e, per conoscenza, Importo dei contributi dovuti per l anno 2017 per i lavoratori domestici. Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

Direzione Centrale Entrate. Roma, 25/05/2012

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Circolare n. 73. Quadro normativo. Direzione generale Direzione centrale prestazioni economiche. Roma, 23 settembre 2015

1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4 (malattia, maternità e tbc).

B) Importi da prendere a riferimento, nell anno 2012, per le seguenti prestazioni:

OGGETTO: PRESTAZIONI DI MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ E TUBERCOLOSI - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2015

OGGETTO: coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l anno 2007.

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITÁ CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (L. 68/99, art. 13 lettere a) o b) vigente)

Matricola: Pos.: U.O.:.. Sede:..

N. I / 1 / / 03 protocollo

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l anno 2011.

Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014

Nome Cognome C.F. Nato/a il a Prov. Residente in Via. Dipendente di questa ASP in qualità di, in servizio presso la

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Presidio Unificato Previdenza Agricola

ISCRIZIONE VARIAZIONE NELLE FASCE DI CLASSIFICAZIONE PER VOLUME D AFFARI (Art. 3 D.M. 274/1997)

Assegni familiari Domanda per coltivatori diretti, mezzadri e coloni - 1/5

INPS.HERMES.06/03/

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

OGGETTO: Importo dei contributi dovuti omestici. per l anno 2016 per i lavoratori d SOMMARIO:

Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI Provincia di Napoli

La Riforma del DPR 30 aprile 1970, n. 602

I NUOVI CONTRATTI DI LAVORO Il lavoro a tempo parziale

Lavoro a tempo parziale. Applicazione della nuova disciplina: retribuzione imponibile.

Piano Individuale Pensionistico RICHIESTA DI RISCATTO

sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004;

DENUNCIA DI VARIAZIONE DITTA - DATI ANAGRAFICI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Il/La sottoscritto/a codice fiscale nato/a a prov. il residente a prov. Via /Piazza n. telefono cellulare matricola CHIEDE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE N. 7. Roma, 03/04/2009. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali LORO SEDI

Fondo Pensione Aperto. Richiesta di riscatto. mod. RISCFPA

PROVINCIA DI VICENZA

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONI RETTE. Il/la sottoscritto/a

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 BASSA FRIULANA

ISTRUZIONI PER L USO DELLE TAVOLE DEI COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE PER RENDITE AD INABILI ED A SUPERSTITI

Articolo 42 della legge n. 289/2002, confluenza dell INPDAI nell INPS. Procedura di liquidazione delle pensioni.

IRAP. Determinazione Base imponibile Deduzioni IRAP Aliquota ordinaria/maggiorata IRAP DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE

I DATI DELL INAIL SU INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

INDICE CAPITOLO I ORIGINI STORICHE E FONDAMENTI COSTITUZIONALI DELLA TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Categorie di lavoratori per le quali è stabilita la retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (v. paragrafo 7.1).

AL DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI - POLICLINICO TOR VERGATA

Circolare n. 031 del 25/07/ PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNI

Transcript:

Organo: INAIL Documento: Circolare n. 83 del 13 settembre 1973 Oggetto: Retribuzioni convenzionali da assumere per la liquidazione delle prestazioni economiche ai lavoratori addetti a servizi domestici e familiari, nonche ai lavoratori addetti a servizi di riassetto e pulizia dei locali - Decreto ministeriale 13 agosto 1973. Con decreto 13 agosto 1973, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 221 del 28 agosto 1973 in conformità al disposto dell'articolo 15 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, sono state fissate, ai sensi dell'articolo 118 del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124, le misure della retribuzione convenzionale giornaliera da assumere per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta e della rendita per inabilità permanente ed ai superstiti, nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali. Il citato decreto ministeriale (v. allegato n. 1) prevede le seguenti misure di retribuzione convenzionale giornaliera: Ore prestate giornalmente Classe di retribuzione convenzionale oraria L.400 L.700 L.1.000 a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L.600 L.1.050 L.1.500 b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere 1.400 2.450 3.500 2.200 3.850 5.500 3.000 5.250 7.500 e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere 4.000 7.000 10.000 Tenuto conto dei criteri fissati dal decreto summenzionato, per determinare la misura della retribuzione giornaliera oraria da valere ai fini della liquidazione delle indennità, è necessario conoscere: 1) la classe di retribuzione convenzionale oraria applicata ai fini contributivi; 2) il numero delle ore lavorative giornaliere normalmente effettuate. Per l'acquisizione di tali elementi le Sedi, con lettera predisposta secondo il fac-simile allegato 2, dovranno invitare i datori di lavoro, che hanno presentato o presenteranno denuncia d'infortunio redatta sul modulo 4-I (in attesa della stampa e distribuzione di un apposito modulo per la particolare categoria di lavoratori), a compilare e restituire la dichiarazione di cui all'allegato 3. Qualora da tale dichiarazione dovesse risultare che l'assicurato all'epoca dell'infortunio prestava la sua attività presso altri datori di lavoro, questi dovranno essere invitati a rilasciare analoga dichiarazione (v.fac-simile allegati 4 e 5). Notizie sui rapporti di lavoro domestico e sulla posizione assicurativa degli infortunati come previsto dalla circolare n. 54/1972 potranno essere richieste, qualora se ne ravvisi le necessità, alle Sedi dell'inps. La durata media oraria giornaliera della prestazione di lavoro è determinata dividendo per sei il numero delle ore settimanali normalmente prestate. Qualora l'infortunio sia avvenuto nei primi giorni dopo l'assunzione o nello stesso giorno, si dovrà tenere presente, ai fini della determinazione della durata oraria normale settimanale, delle prestazioni pattuite all'atto dell'assunzione. Analogo criterio è applicabile nei confronti degli eventuali altri contemporanei datori di lavoro. Nell'ipotesi in cui l'assicurato presti la sua attività presso più datori di lavoro, i quali abbiano fatto riferimento, ai fini contributivi, alla medesima classe di retribuzione convenzionale oraria, la retribuzione convenzionale giornaliera è quella prevista in rapporto al numero di ore complessivamente prestate nella

giornata (v. esempio allegato 6). Qualora invece, sempre nell'eventualità di prestazioni presso più datori di lavoro, le classe di retribuzione convenzionale oraria riferibili a ciascuno dei rapporti di lavoro non siano uguali, la retribuzione giornaliera è pari alla somma delle singole retribuzioni convenzionali giornaliere fissate per le rispettive classi di retribuzione convenzionale oraria, in rapporto alla durata media giornaliera delle prestazioni effettuate presso ciascun datore di lavoro (v.esempio allegato 7). L'indennità per inabilità temporanea assoluta è calcolata sulla retribuzione convenzionale giornaliera come sopra determinata. La retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale giornaliera, fatti salvi naturalmente il minimale di L. 940.000 ed il massimale di L. 1.740.000, attualmente in vigore. Le operazioni contabili concernenti la materia oggetto della presente circolare devono essere imputate ai rispettivi capitoli di bilancio, con gestione 9.7.0 Assicurazione lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari ed ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali, come disposto con circolare n. 54/1972. Per quanto riguarda infine le rilevazioni statistiche, si richiamano le istruzioni impartite con le circolari nn. 54/1972 e 48/1973. Eventuali fattispecie per le quali dovessero sorgere difficoltà dovranno essere segnalate a questa Direzione generale. All. n. 1 alla circ. n. 83/1973 DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1973. Retribuzione convenzionale giornaliera da valere nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facolta al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, concernente la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali; Visto l'art. 15, comma secondo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, numero 1403, il quale stabilisce che per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e ai superstiti e della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta si provvede sulla base di tabelle di retribuzione media convenzionale stabilite a norma dell'art. 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971. n. 1403, il quale, agli effetti contributivi, stabilisce tre classi di retribuzione convenzionale oraria, rispettivamente di lire 400 (quattrocento), per retribuzioni effettive non superiori a lire 700 (settecento), di lire 700 (settecento) per retribuzioni effettive superiori a lire 700 (settecento) e fino a lire 1.000 (mille) e di lire 1.000 (mille) per retribuzioni effettive superiori a tale misura; Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative; Decreta: Articolo unico

La retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini della liquidazione delle indennità, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e pulizia dei locali, è fissata nelle seguenti misure: 1) per la classe di retribuzione convenzionale oraria di lire quattrocento: a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L. 600 b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere L.1.400 c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere L.2.200 d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere L.3.000 e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere L.4.000 2) per la classe di retribuzione convenzionale oraria di lire settecento: a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L. 1.050 b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere L.2.450 c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere L.3.850 d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere L.5.250 e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere L.7.300 3) per la classe di retribuzione convenzionale oraria di lire mille: a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L. 1.500 b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere L.3.500 c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere L.5.500 d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere L.7.500 e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere L. 10.000 Le misure delle retribuzioni convenzionali sopra indicate comprendono ogni eventuale retribuzione in natura. La retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale alle indicate retribuzioni convenzionali e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte le stesse retribuzioni convenzionali, ferma restando in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e relativi decreti interministeriali. Fac-simile all. n. 2 alla circ. 83/1973 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE Sig. Infortunio n. del

Infortunato OGGETTO: Richiesta di notizie ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 31 dicembre 1971 n.1403 concernente la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari nonché dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali. In relazione alla denuncia presentata dalla SV. per l'infortunio occorso alla persona sopraindicata, si prega di restituire subito a questi Uffici l'unito foglio debitamente compilato e sottoscritto. I dati si intendono riferiti all'epoca dell'infortunio. Qualora questo si sia verificato a meno di una settimana dall'inizio della prestazione lavorativa, la durata oraria settimanale da indicare dovrà essere quella pattuita all'atto dell'assunzione. Allegato: uno Fac-simile all. n. 3 alla circ.n. 83/1973 spett/le ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE Datore di lavoro Sig. Infortunio n. del Infortunato DICHIARAZIONE I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze civili e penali previste dalle vigenti disposizioni di legge per coloro che rendono dichiarazioni false o compiono atti fraudolenti al fine di procurare a sè o ad altri prestazioni previdenziali o assistenziali, dichiarano sotto la propria responsabilità che quanto segue corrisponde a verità: a) - la durata normale della settimana di lavoro e di n. ore; b) - la classe di retribuzione convenzionale oraria, alla quale è commisurato il contributo dovuto trimestralmente ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403 concernente la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti a servizi domestici e familiari nonchè dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto o di pulizia dei locali, è di Lire: (barrare la cifra che interessa) 400 700 1.000 c) - l'infortunata/o presta la propria attività anche alle dipendenze dei seguenti datori di lavoro: (indicare per ciascuno il nome, cognome e l'indirizzo) Data Firma del datore di lavoro Indicare qui sotto, in chiaro, nome, cognome e indirizzo: Firma del lavoratore Indicare qui sotto, in chiaro, nome, cognome e indirizzo: Fac-simile all. n. 4 alla circ. n. 83/1973 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE Sig.

Infortunio n. del Infortunato OGGETTO: Richiesta di dati e notizie ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R.31 dicembre 1971 n. 1403 concernente la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari nonchè dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali. L'assicurato in oggetto, infortunatosi mentre lavorava alle dipendenze di altro datore di lavoro, ha dichiarato di prestare la propria attività anche presso la S.V. che, pertanto, è pregata di restituire subito a questi Uffici l'unito foglio debitamente compilato e sottoscritto, ove possibile, anche dall'infortunato. I dati si intendono riferiti all'epoca dell'infortunio. Qualora questo si sia verificato a meno di una settimana dall'inizio della prestazione lavorativa, la durata oraria settimanale da indicare dovrà essere quella pattuita all'atto della assunzione. Allegato: uno Fac-simile all. n. 5 alla circ. n. 83/1973 Spett. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE DATORE DI LAVORO Sig. Infortunio n. del Infortunato DICHIARAZIONE I sottoscritt, consapevol delle conseguenze civili e penali previste dalle vigenti disposizioni di legge per coloro che rendono dichiarazioni false o compiono atti fraudolenti al fine di procurare a se o ad altri prestazioni previdenziali o assistenziali, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto segue corrisponde a verità: a) - la durata normale della settimana di lavoro di n. ore b) - la classe di retribuzione convenzionale oraria, alla quale è commisurato il contributo dovuto trimestralmente ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1971 n.1403 concernente la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari nonché dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali, è di Lire: (barrare la cifra che interessa) 400 700 1.000 Data Firma del datore di lavoro Indicare qui sotto, in chiaro, nome, cognome e indirizzo: Firma del lavoratore Indicare qui sotto, in chiaro, nome, cognome e indirizzo: All. n. 6 alla circ. n. 83/1973

E S E M P I O N. 1 Ore settimanali normalmente prestate Classe di retribuzione convenzionale oraria I datore di lavoro 15 400 2 21 400 3 12 400 Totale 48 Durata media oraria giornaliera 48 : 6 = 8 ore Retribuzione convenzionale giornaliera L. 3.000 (v. punto 1, lettera d) del decreto all. n.1). Allegato n. 7 alla circ. n. 83/1973 E S E M P I O N. 2 Ore settimanali normalmente prestate Classe di retribuzione oraria I datore di lavoro 12 700 2 20 400 3 120 1.000 Durata media oraria giornaliera Retribuzione convenzionale I datore di lavoro 12/6 = 2 1.050 2 datore di lavoro 20/6 = 3,33 1.400 3 datore di lavoro 10/6 = 1,66 1.500 Retribuzione giornaliera da assumere per la liquidazione delle indennità L. 3.950