Ministero del lavoro, Ministero dell'economia, decreto (In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

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Premi di produttività 2013: criteri per lo sgravio contributivo Il Ministero del lavoro, a norma dell'art. 10 del D.L. 102/2013, ha predisposto il decreto con il quale fissa i limiti e le regole per l'applicazione dello sgravio contributivo sui premi di produttività, previsti da accordi di secondo livello, erogati nel 2013. Si attendono ora le istruzioni operative dell'inps. Ministero del lavoro, Ministero dell'economia, decreto 14.2.2014 (In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) L'art. 4, comma 28, legge 92/2012 (Riforma del Lavoro) ha stabilito, in via strutturale, che, a decorrere dall'anno 2012, lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati, deve essere concesso secondo i criteri di cui al comma 67, art. 1, legge 247/2007 e con la modalità che devono essere fissate con apposito decreto ministeriale. L'art. 10 del D.L. 102/2013 ha stabilito che il predetto decreto Ministeriale, al fine di disciplinare il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente, deve essere emanato entro il mese di febbraio. In ottemperanza a detta disposizione, il Ministero del lavoro ha firmato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto (ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che fissa i limiti (misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo) e le regole/condizioni applicabili agli emolumenti in questione, erogati nell'anno 2013 (dette regole ricalcano sostanzialmente quelle fissate per le erogazione del 2012). I criteri per lo sgravio fissati dalla L- 247/2007, art. 1, c. 67. - occorre la sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale) da depositare, entro 30 giorni, presso la DTL; - le retribuzioni oggetto dello sgravio sono quelle variabili, vale a dire quelle che risultano incerte nella corresponsione o nell'ammontare, la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla maturazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi

assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati; - l'ammontare complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio è fissato entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore (attualmente il limite è stato fissato al 3% per l'anno 2008, al 2,50% per l'anno 2009, al 2,25% per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013); - lo sgravio contributivo per il datore di lavoro è fissato in 25 punti percentuali; lo sgravio contributivo per il lavoratore è pari all'intero valore della contribuzione a suo carico (*): - per l'applicazione dello sgravio contributivo occorre ottenere, previa istanza, un'autorizzazione alla copertura; - il datore di lavoro non ha più l'obbligo di versare il contributo di solidarietà del 10%. (*) Note: Il datore di lavoro, come per il passato può beneficiare dello sgravio contributivo (per i contributi previdenziali e assistenziali a proprio carico, con esclusione, secondo quanto precisato dall'inps, del contributo dello 0,30% per la formazione professionale e dei premi INAIL) pari a 25 punti percentuali. La contribuzione soggetta a sgravio è quella già ridotta di eventuali benefici contributivi per assunzioni agevolate (comprese, in agricoltura, le agevolazioni per i territori montani e svantaggiati), vale a dire che lo sgravio rappresenta un valore massimo applicabile. Conseguentemente, in presenza di contribuzione previdenziale/assistenziale a carico del datore di lavoro inferiore al 25% o in presenza di altri benefici contributivi, lo sconto non potrà eccedere la contribuzione dovuta (carico azienda). Il lavoratore, invece, può beneficiare dell'intera contribuzione a suo carico (normalmente 9,19%, ovvero 9,49%, con contributo CIGS, ovvero 5,84% per gli apprendisti) sull'ammontare della somma soggetta a sgravio senza perdere la copertura assicurativa pensionistica. L'INPS (circ. n. 82/2008) ha però precisato che non costituisce oggetto di sgravio il contributo IVS aggiuntivo dell'1% (art. 3-ter, legge 438/1992) dovuto dai lavoratori sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile Le regole fissate dal decreto per le erogazioni effettuate nel 2013 - Lo sgravio (da cui sono escluse le pubbliche amministrazioni), da applicare alle erogazioni effettuate nell'anno 2013, risulta, secondo quanto disposto dal decreto in esame, così regolamentato (le istruzioni per l'effettiva applicazione dello sgravio, come di consueto, saranno successivamente impartire dell'inps): - ripartizione della copertura finanziaria per tipologia di contratto collettivo: 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale.

Fermo restando il limite complessivo annuo di 607 milioni di euro (precedentemente 650 milioni di euro), in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia; - retribuzioni sulle quale risulta possibile applicare lo sgravio: retribuzioni variabili, vale a dire quelle che risultano incerte nella corresponsione o nell'ammontare, la cui struttura sia correlata alla maturazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati, previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello; - limiti: è fissato uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni di cui sopra nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita nel 2013 dai lavoratori che hanno percepito l'emolumento variabile. Entro il 30 ottobre dell'anno 2014, sulla base dei risultati dell'apposito monitoraggio (conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate), può essere rideterminata (massimo fino al 5%), per l'anno 2014, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita; - condizioni per la validità dei contratti collettivi: Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono: a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Territoriale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame; b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. - condizioni per l'accesso al beneficio: le condizioni per l'accesso allo sgravio sono: il possesso del requisito del DURC; il rispetto, nell'anno 2013, della contrattazione collettiva (parte economica); aver corrisposto ai dipendenti trattamenti economici e normativi non inferiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e individuale se più favorevole (art. 1, comma 1, legge 389/1989); la presentazione alla DTL, se non già trasmessa, della dichiarazione di responsabilità (inesistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali

definitivi, in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A al D.M. 24 ottobre 2007; vedere circ. Min. lav. n. 34/2008). L'applicazione indebita dello sgravio comporta la restituzione del beneficio con le corrispondenti sanzioni (ferma restando l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato); - agenzie di somministrazione: per tali agenzie si deve fare riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio contributivo oggetto del presente intervento, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce; - procedura: Ai fini dell'ammissione allo sgravio, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti abilitati (art. 1, commi 1 e 4, L. 12/1979), sono tenuti, a decorrere dalla data che verrà fissata dall'inps, ed esclusivamente in via telematica, a presentare apposita istanza all'inps stesso, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni che verranno fornite dal citato Istituto. Come di consueto, la domanda dovrà contenere: a) i dati identificativi dell'azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro; d) l'indicazione dell'ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'istituto di Previdenza. - modalità di ammissione: L'ammissione allo sgravio dovrà avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello che verrà fissato dall'inps quale termine unico per la trasmissione delle istanze (di cui al precedente punto). A tal fine, l'istituto attribuirà a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico. Ai fini del rispetto della copertura finanziaria, l'inps, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvederà all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva

eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.