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COMUNE DI MASERA DI ADOVA rovincia di adova COIA Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03-05-2012 Adunanza Ordinaria di rima convocazione - seduta Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMOSTA MUNICIALE RORIA (IMU) ANNO 2012. L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di maggio alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale Eseguito l appello, risultano: DE AOLI NICOLA VOLONI GABRIELE BOTTARO ORAZIO VOLIN GIUSEE SCARABELLO CELESTINO BASSAN VALMIRO FORLIN VALTER DONATI GIORGIO BAROLLO SARA SUSANNA NICOLETTA MEDICI REMO TRENTIN DENIS MASTELLARO AOLO BABETTO FIORENZO BASSO ANTONIO BENETOLLO ALESSANDRO FURLAN STEFANO A ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1. Assiste all adunanza la Signora TORRE CHIARA Il Sig. DE AOLI NICOLA nella sua veste di SINDACO, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: DONATI GIORGIO BAROLLO SARA MASTELLARO AOLO invita il Consiglio a discutere e deliberare sull oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza. N....155... Reg. ubbl. CERTIFICATO DI UBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme relazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 14-05-2012 all Albo retorio del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE DATO ATTO che dall anno 2012 l ICI è stata abolita in quanto l articolo 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale e per tutti i comuni del territorio nazionale l applicazione dell IMU (imposta municipale propria) per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l applicazione dell IMU a regime (come prevista dal d.lgs. n. 23 del 2011). CONSIDERATO che il presupposto dell IMU è il possesso di immobili (proprietà piena o altro diritto reale, come avviene per l ICI) e che l abitazione principale è soggetta ad IMU; VISTO che, sempre con D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Legislatore ha stabilito che: l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per con la possibilità da parte del Comune di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. l'aliquota e' ridotta allo 0,4 per per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità da parte del Comune, di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. l'aliquota e' ridotta allo 0,2 per per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 55. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per. la detrazione base è pari a 200,00 euro per abitazione principale e pertinenze, essa è maggiorata di 50,00 euro per ogni figlio convivente minore di 26 anni fino a 400,00 euro per un massimo totale di euro 600,00 considerando quella prevista per l abitazione principale. E riservata allo Stato la metà del gettito IMU a disciplina di base, escludendo dal calcolo l abitazione principale e gli immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente ai Comuni. Visto il D.L.fiscale n. 16/2012 il quale prevede che i versamenti in acconto devono essere effettuati in base alla aliquote di base e il saldo con le aliquote introdotte dai comuni tenendo conto altresì delle eventuali rimodulazione che lo stato e il comune potranno fare; CONSIDERATO che, in base alla previsione del gettito IMU per l anno 2012 determinato tenendo conto delle direttive stabilite dalla normativa vigente e in relazione ai programmi amministrativi ed alle esigenze di garantire la qualità dei servizi comunali, si decide di stabilire per l anno di imposta 2012 i seguenti punti relativi all IMU (Imposta municipale propria): Aliquote: Descrizione Aliquota Abitazioni principali e relative pertinenze 0,39 per Ai fini dell imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell aliquota ridotta e della relativa detrazione, l unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell abitazione soggiace l eventuale pertinenza. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, c. 3bis, del D.L. n. 0,10 per 557 del 30/12/1993 Abitazioni e relative pertinenze non locate per oltre 180 giorni 0,81 per DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 03-05-2012 - COMUNE DI MASERA' DI ADOVA

consecutivi nell arco dell anno. Tutte le altre tipologie di immobili 0,76 per Detrazione: per abitazione principale e relative pertinenze euro 200,00 maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio convivente minore di 26 anni fino ad euro 400,00 per un massimo totale di euro 600,00 considerando quella prevista per l abitazione principale. Valore imponibile delle aree fabbricabili: 1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. 2. Il potere dell Ufficio Tributi di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al punto 1. 3. I valori di cui al punto 1 hanno l esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall applicazione dei valori di cui al comma 1. DATO ATTO che per quanto non disciplinato dalla presente Deliberazione, si applicano le disposizioni di cui all articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile; VISTA la necessità di provvedere in merito; VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; ACQUISITI i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000; DELIBERA 1. Di fare proprie le premesse sopra riportate istituendo in via sperimentale l imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 01/01/2012 come indicato dal decreto 201/2011, e indicato nel preambolo del presente atto per farne parte del deliberato; 2. Di stabilire per l anno di imposta 2012 i seguenti punti relativi all IMU (Imposta municipale propria): Aliquote: Descrizione Abitazioni principali e relative pertinenze Ai fini dell imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell aliquota ridotta e della relativa detrazione, l unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell abitazione soggiace l eventuale pertinenza. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, c. 3bis, del D.L. n. 557 del 30/12/1993 Aliquota 0,39 per 0,10 per DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 03-05-2012 - COMUNE DI MASERA' DI ADOVA

Abitazioni e relative pertinenze non locate per oltre 180 giorni 0,81 per consecutivi nell arco dell anno. Tutte le altre tipologie di immobili 0,76 per Detrazione: per abitazione principale e relative pertinenze euro 200,00 maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio convivente minore di 26 anni fino ad euro 400,00 per un massimo totale di euro 600,00 considerando quella prevista per l abitazione principale.. Valore imponibile delle aree fabbricabili: 1. La Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. 2. Il potere dell Ufficio Tributi di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al punto 1. 3. I valori di cui al punto 1 hanno l esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall applicazione dei valori di cui al comma 1. 3. Di dare atto che per quanto non disciplinato dalla presente Deliberazione, si applicano le disposizioni di cui all articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile. ----------------------------------------------- Si dà atto che per la discussione sul presente argomento si rinvia alla trascrizione del testo degli interventi risultanti dalla registrazione della seduta su supporto magnetico che verrà allegata al presente verbale Durante la discussione: rientrano i consiglieri Trentin e Bassan risultano presenti n. 16 consiglieri Il Sindaco pone in votazione la proposta, con il seguente risultato accertato dagli scrutatori : resenti n. 16 Voti favorevoli n. 11 Voti contrari n. 4 (Basso, Babetto, Benetollo e Mastellaro) Astenuti n. 1 (Bassan) Il residente atteso l esito della votazione dichiara AROVATA la proposta di delibera Il residente, vista l urgenza, chiede al Consiglio di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4, astenuti n.1/, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco/residente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 03-05-2012 - COMUNE DI MASERA' DI ADOVA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 03-05-2012 - COMUNE DI MASERA' DI ADOVA

roposta di deliberazione Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMOSTA MUNI= CIALE RORIA (IMU) ANNO 2012. ARERE DI REGOLARITA TECNICA Si certifica l effettivo svolgimento dell istruttoria tecnica sull argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di competenza - il seguente parere ai sensi dell art. 49, 1 comma del D.Lgs n. 267/2000 : parere Favorevole IL RESONSABILE DEL SERVIZIO F.to VOLIN GIAMAOLO ARERE DI CONFORMITA Si certifica la regolarità della proposta della deliberazione indicata in oggetto, esprimendo, ai sensi dell art.97 del D.Lgs 267/2000, la conformità del provvedimento alle norme di Legge, Statuto e regolamenti dell Ente. parere Favorevole DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 03-05-2012 - COMUNE DI MASERA' DI ADOVA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL RESIDENTE F.to DE AOLI DR. NICOLA CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo retorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui al stessa E DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3 comma dell art.134 del D. Lgs. n. 267/2000. Maserà, li NOTE: DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 03-05-2012 - COMUNE DI MASERA' DI ADOVA